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Aux bords des institutions. À propos du «commerce actif» en Méditerranée à l'époque moderne

Le molte teste dell’Idra : i sensali livornesi nell’età delle riforme

Andrea Addobbati

Résumés

Il mediatore commerciale svolge una funzione chiave all’interno dei meccanismi di mercato : facilita l’incontro tra domanda e offerta e si rende garante della bontà degli affari nei confronti delle parti contraenti. Proprio perché interviene nella determinazione dei costi di transazione, svolgendo per di più funzioni di tipo notarile, la professione del mediatore fu investita piuttosto precocemente da responsabilità pubbliche. Il controllo sulla correttezza deontologica degli operatori fu dapprima assicurata entro l’ordine corporativo, per poi diventare, nell’età del mercantilismo, uno dei compiti che lo stato avrebbe fatto proprio, anche per ragioni fiscali. In Italia l’evoluzione dei meccanismi istituzionali di controllo ha seguito percorsi diversi a seconda delle tradizioni mercantili delle differenti città. Nel caso di Livorno, la città nuova creata dai Medici, i privilegi del portofranco e la struttura sociale, caratterizzata dal « comunitarismo cosmopolita » delle « nazioni », impedirono alle leggi dello stato di intervenire efficacemente nella disciplina della professione. Al momento del passaggio della Toscana alla nuova dinastia, l’intermediazione commerciale era ormai un settore professionale del tutto fuori controllo. La lotta che fu intrapresa dagli Asburgo Lorena contro l’abusivismo e per il contenimento del numero dei mediatori incontrò numerose battute d’arresto, e potè giungere a dei risultati solo nel momento in cui gli attori economico-sociali direttamente interessati furono coinvolti nell’azione di riforma. La scelta della « concertazione », perseguita con convinzione dal Consiglio di Reggenza presieduto dal Botta Adorno, segnò una breve stagione politica, durante la quale furono gettate le basi del più energico riformismo leopoldino degli anni 1770 e 1780.

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Texte intégral

  • 1 Tommaseo - Bellini 1865, ad vocem.
  • 2 Muratori 1755, II, p.te I, p. 394.

1Si dice che il mercato nasca dal libero incontro della domanda con l’offerta, ma spesso si dimentica di aggiungere che per concludere un negozio il più delle volte è necessario un mediatore che faciliti l’incontro e sappia ispirare fiducia ai contraenti, facendosi garante della bontà dell'affare. Questa funzione di raccordo tra domanda e offerta ha un’importanza strategica, specie nei mercati a regime concorrenziale; ed è naturalmente una funzione che ha un costo, affidata ben presto a professionisti. Il mediatore di professione, in italiano, è il sensale, parola d'etimologia dubbia, rispetto alla quale i linguisti offrono almeno un paio d'ipotesi, entrambe interessanti perché prese insieme rendono bene l'idea della posizione ambigua, o per lo meno duplice, di questo genere di operatori, riconducibile alle responsabilità pubbliche di cui furono progressivamente investiti. Per alcuni il termine deriverebbe dall'arabo simsâr, con il quale si designava appunto il mediatore commerciale negli scali del Levante, ma altri lo riconducono al latino censualis-em, l'ufficiale del censo, che, si suppone, proprio in virtù della sua funzione di pubblico stimatore, potesse essere ricercato come mediatore di vendite o permute di terreni1. L'una e l'altra ipotesi, quale che sia quella giusta, ci avvertono che abbiamo a che fare con una professione di cerniera tra il privato e il pubblico. Il sensale, infatti, nasce come facilitatore delle strette di mano, ma nella sua qualità di garante di prima istanza fu ben presto incaricato dalla pubblica autorità di funzioni propriamente notarili, e tenuto perciò a farsi custode di fronte alla legge dei patti sottoscritti dai mercanti. Per metà operatore privato e per l'altra pubblico ufficiale, il sensale esercitava una professione che esigeva di essere disciplinata in maniera piuttosto rigorosa dalla legge, sia per garantire i privati che facevano ricorso ai suoi servigi, sia perché l'opera di certificazione che gli fu demandata avrebbe permesso ai pubblici poteri di controllare gli scambi e di esercitarvi il prelievo fiscale. C’è poi un’altra etimologia che al Muratori sembrava ridicola, ma che mi piace ugualmente ricordare perché insiste sul ruolo transculturale del mediatore, la cui opera in effetti si rende tanto più necessaria quanto più sconosciute ed estranee sono tra loro le parti che intervengono in un negozio. Secondo Filippo Ferrari, autore nel secondo ‘600 di un noto Lexicon geographicum, la voce sensale, il proxeneta dei latini, deriverebbe da xenialis, colui che concilia gli stranieri con i cittadini, essendo xenium il dono che era offerto agli ospiti.2

  • 3 Garzoni 1605, p. 558-59.
  • 4 Nelle fonti toscane il termine « sensale » è usato fino alla fine del ‘600, quando inizierà ad ess (...)
  • 5 Il più autorevole testo italiano sulla professione è il trattao del commercialista anconetano Benv (...)
  • 6 La storiografia economica italiana ha cominciato a prestare attenzione al tema una decina d’anni f (...)

2Se l’etimologia del lessicografo è ricordata con divertita sufficienza dal Muratori è perché suonava come un’involontaria ironia. Il senso comune, infatti, si raffigurava il sensale con caratteristiche del tutto opposte alla munificenza, al generoso disinteresse che il Ferrari gli attribuiva. Per esercitare la professione era utile detenere specifiche competenze merceologiche, bisognava poter contare su un’estesa rete di relazioni personali, e più di ogni altra cosa, per un professionista che avrebbe dovuto ispirare fiducia, era richiesta una reputazione di specchiata onestà. Ed invece, era proprio sulla correttezza deontologica che si appuntavano le critiche. Il sensale rappresentato sulla Piazza Universale del Garzoni è un birbone matricolato, esperto in raggiri, capace di intrommetersi subdolamente in ogni genere di negozio. È un « mestiero traditore… diviso come l'Hidra Lernea in più capi, trovandosi quasi in tutti i negocij del mondo mediatori, et sensali differenti, et appartati; fra' quali i più intricosi sono quelli che s'impacciano ne' viluppi mercantili, o di compre, o di vendite, o d'imprestiti, o di cambi, o d'usure, et contratti illeciti : et a questi le bugie, i spergiuri, i sacramenti falsi, gl'inganni, le frodi, le trovate sono così proprie, come il rubbare a' cingari, et il predare a' pirati »3. Anche in Toscana al sensale – chiamato più comunemente mezzano –4 era mossa l’accusa di « barullare la merce », di operare cioè, in maniera disonesta, allo stesso modo del barullo, che era il rivenditore ambulante di generi commestibili; una figura che era facile incontrare per strada nelle città d’Antico Regime, e che esercitava un mestiere affine a quello del sensale, ma al gradino più basso della stessa scala dell’onore. Il disciplinamento dei sensali passava attraverso la lex mercatoria,5 le norme consuetudinarie scaturite dalla pratica o le disposizioni dei pubblici poteri, talvolta da forme di autoregolamentazione corporativa, o infine dall’inquadramento nei ranghi delle differenti corporazioni artigiane che si servivano dei sensali per smerciare il prodotto. Purtroppo non esistono molti studi a riguardo, ma l’impressione è che nelle piazze di commercio italiane si provvedesse a controllare la professione con soluzioni istituzionali molto diverse l’una dall’altra, a seconda delle caratteristiche dei mercati.6 Un caso fra i più intricati, un vero rompicapo per i pubblici poteri, fu certamente quello di Livorno.

La dissoluzione dell’ordine mediceo

3Posta agli snodi del mercato con la funzione specifica di agevolare e velocizzare la circolazione, l’intermediazione era nello stesso tempo quel passaggio pressoché obbligato durante il quale restava formalizzata ed esplicitata la direzione e l’entità dello scambio. Di conseguenza, le amministrazioni pubbliche, interessate alle contribuzioni fiscali che potevano ricavarsi dal commercio, gli prestarono una speciale attenzione abbastanza precocemente. Sull’originario interessamento fiscale andò poi a sovrapporsi un interesse di più ampio respiro, che in epoca mercantilista avrebbe spinto i governi a intromettersi sempre più pesantemente nella disciplina della professione, fino ad allora rilasciata all’autonomia delle corporazioni, depositarie uniche delle consuetudini e della lex mercatoria. Controllare i sensali significava controllare indirettamente il commercio, entrare in possesso della chiave per carpirne i segreti, e disporre così di tutte le preziose informazioni che avrebbero permesso di governarlo e di indirizzarlo alla prosperità dello stato.

4Ma se il passaggio al nuovo ordine fu complicato un po’ dappertutto, a Livorno lo fu in maniera eccezionale, sia perché non esisteva un preesistente ordine corporativo cui lo stato potesse subentrare, sia per l’impegno assunto dal governo mediceo di non interferire troppo negli affari dei mercanti; impegno talmente importante da essere considerato il presupposto implicito dell’intera costruzione politica e istituzionale del porto franco. Come si sà, Livorno era la città nuova, sorta praticamente dal nulla, per una felice intuizione dei Medici. Ferdinando I dispensò speciali privilegi alle diaspore mercantili, cominciando dagli ebrei perseguitati dalle corone iberiche, e si impegnò a mantenere significative esenzioni fiscali che avrebbero conferito alla città, presto divenuta sede di uno dei più importanti empori del Mediterraneo, uno status di quasi extraterritorialità. Il governo, che da una parte aveva deciso di tenersi le mani legate, d’altra impedì la creazione di corporazioni, così la direzione delle attività economiche, fatta salva la limitata sfera d’intervento della dogana, ricadde fatalmente nell’autonomia dei privati, o più esattamente di quei poteri ordinamentali, comunitari e scarsamente istituzionalizzati, che erano le « nazioni » mercantili. Livorno pertanto era uno speciale laboratorio politico e economico, costituito da una popolazione in gran parte straniera che, diversamente dai sudditi, si considerava obbligata al granduca solo in ragione d’un accordo negoziato. In qual modo si giunse a regolamentare a metà ‘700 la funzione del mediatore, lo snodo sensibile dell’intera organizzazione commerciale, in un contesto multiculturale e complesso come quello di Livorno, può fornire allora interessanti indicazioni sull’azione di riforma delle monarchie illuminate, sull’opposizione sociale che avrebbero incontrato, e sul modello istituzionale in base al quale si predisposero a ridisegnare i rapporti tra stato e mercato.

  • 7 Frattarelli Fischer – Castignoli 1988, Milano 1968, Frattarelli Fisher 1989.
  • 8 Castignoli 2001.
  • 9 Sui Consoli del Mare cfr. Addobbati 2003. La facoltà di eleggere i sensali apparteneva già alla cu (...)
  • 10 Fasano Guarini 1978.
  • 11 Baruchello 1932; Guarnieri 1962, p. 220-22. ASP, Consoli del Mare, 1040, n. 151. Decreto 6 giu. 16 (...)

5Nella loro diversità, le normative vigenti sulle piazze di commercio italiane presentavano un tratto comune. La disciplina della senseria di solito era assicurata da un meccanismo istituzionale articolato su due istanze di controllo : un controllo interno e corporativo, che il più delle volte si preoccupava di regolamentare gli accessi alla professione, e un controllo esterno esercitato in genere da un tribunale di commercio, che anche quando fosse inquadrato nell'architettura giudiziaria dello stato, continuava ad essere un'espressione del potere mercantile. Nelle piazze di Livorno e di Pisa, che beneficiavano dello statuto giuridico speciale definito dalle famose leggi Livornine di Ferdinando I, lo schema del doppio controllo non poteva tuttavia darsi, perché le corporazioni di mestiere erano state espressamente proibite.7 Si suppliva allora alla mancanza del controllo preliminare, altrove esercitato dalle corporazioni, con i meccanismi clientelari, che subordinavano i mediatori alle case di negozio, mentre il controllo esterno spettava per legge ad una deputazione di negozianti tenuta a riunirsi ogni anno per approvare con la procedura dello squittinio i mediatori già in esercizio, e quanti intendessero intraprendere la professione.8 Il tribunale pisano dei Consoli del Mare fu responsabile della correttezza dell'operazione finché le attività commerciali rimasero incentrate sulla città di Pisa,9 ma dopo il decollo del porto livornese, negli anni '20 e '30 del ‘600,10 la Dogana di Livorno ebbe il compito di sovrintendere alla deputazione dei negozianti, dapprima per delega, e poi dal 1646, per sua propria attribuzione. Una legge del 1643 fornì finalmente alla professione un quadro normativo organico. Oltre alle disposizioni concernenti la registrazione dei contratti, la legge diede nuove norme circa la composizione della deputazione, su cui ricadeva sia la responsabilità di rilasciare le licenze che quella di ripartire l'imposizione in base a stime induttive del reddito, eventualmente rivedibili ad istanza degli interessati. Bisognava esser certi, infatti, che la deputazione fosse considerata rappresentativa di tutte le componenti nazionali del mondo del negozio, perché le esigenze finanziarie dello stato, impegnato ora nella guerra dei Barberini, obbligavano Ferdinando II ad una pesante stretta fiscale. Anche il commercio di Livorno, che sino ad allora aveva goduto di ampie franchigie, avrebbe dovuto dare il suo contributo, accettando tra l’altro di aggravare il carico fiscale sull'intermediazione, che infatti aumentò di ben otto volte.11

  • 12 Vivoli 1846, III, p. 246-47, motup. 18 apr. 1602; p. 272-73, motup. 20 lug. 1604.
  • 13 Calafat 2012. Una prima stesura della Livornina del 1591 includeva tra i privilegi degli ebrei il (...)
  • 14 ASP, Consoli del Mare, 1040, nn. 147 e 241.

6I mediatori pisani e livornesi, sin dal 1602, erano tenuti complessivamente a versare un'imposta di 250 scudi annui, destinata a coprire un mutuo acceso presso il Monte di Pietà di Firenze per finanziare la costruzione di diverse infrastrutture nella città di Pisa : le logge dei mercanti e alcune tettoie presso la dogana.12 Nel 1609 il carico fiscale fu suddiviso in due quote contributive, distinguendo la posizione dei mediatori ebrei, la cui quota cominciò ad essere ripartita dal tribunale ebraico dei Massari.13 Non si ebbe tuttavia alcun aumento d'imposta fino al 1643, quando la nuova deputazione, formata dai consoli delle maggiori nazioni mercantili e da quattro negozianti per nazione, fu obbligata, insieme al tribunale dei Massari, a ripartire sulla professione un'imposta di ben 2.000 scudi, suddivisa in due quote, la prima di 1.500 gravante sui cristiani, e l'altra di 500 sugli ebrei. La stretta fiscale, da cui i mediatori pisani furono risparmiati, a Livorno ebbe l'effetto di accrescere in maniera smisurata gli abilitati, che da due o tre decine che erano, divennero di colpo 111, di cui 34 ebrei.14 L’imposta, che di lì a pochi anni sarebbe aumentata di altri 500 scudi, fu ripartita in proporzione al reddito come in passato, ma le autorità evitarono di scaricare il nuovo aggravio sui redditi più elevati ampliando la platea contributiva, nella convinzione che fosse preferibile ottenere poco da molti piuttosto che molto da pochi. Il nodo fiscale finì così per condizionare profondamente l'esercizio della professione. I mediatori livornesi, se paragonati ai colleghi di altre piazze di commercio, furono sempre in numero eccessivo, i controlli sulla deontologia furono meno rigidi, e la selezione fu demandata ai meccanismi di mercato. Occorre anche notare che la politica inclusiva, determinata dal nuovo carico fiscale, incontrò scarsa opposizione, segno evidente che anche prima della svolta del 1643 la mediazione commerciale era diffusamente esercitata anche da chi non possedeva alcuna autorizzazione.

Tabella 1 - Distribuzione dell’imposta per fasce contributive, in percentuale rispetto alla quota assegnata a ciascuna comunità confessionale

Tabella 1 - Distribuzione dell’imposta per fasce contributive, in percentuale rispetto alla quota assegnata a ciascuna comunità confessionale

nc = numero dei contribuenti; g = gettito in scudi di 7 lire.

  • 16 ASL, Dogana, 3, n. 202.
  • 17 Baruchello 1932, p. 145, 286, Mannini 1992, Frattarelli Fisher 1993, Mangiarotti 1997.
  • 18 Cfr. Casaregi 1723, p. 195-97. Si veda la formula degli attestati in Introduzione 1759, p. 107.
  • 19 ASL, Governo, 1218, memoria del Pierallini, 6 mar. 1772.

7Le autorità tornarono a legiferare sulla mediazione nel 1652, nell'ambito di una serie d'interventi per impedire agli importatori di frodare impunemente le gabelle eludendo l'obbligo della registrazione dei contratti.16 La principale novità consistette nel riconoscimento del valore legale del libro su cui i mezzani annotavano tutti i « partiti », cioè le compra-vendite che avessero concluso, e che prima di allora erano tenuti a trascrivere in un grande libro delle volture custodito dalla Dogana. Per mantenere il controllo sul loro operato fu contestualmente ordinata la bollatura dei libri con il « sigillo di Palle », l'emblema di casa Medici, e stabilito che al termine di ogni anno tutti i libri dovessero essere depositati in Dogana. Si completò, quindi, un edificio normativo, che con i limiti già segnalati, riuscì tuttavia a governare in maniera soddisfacente la professione fino alla riforma del porto franco del 1676. In quell'anno, infatti, Cosimo III, cedendo alle pressioni del mondo del negozio, accettò di ridisegnare il sistema doganale di Livorno abrogando l'istituto del « beneficio libero », che limitava il godimento delle franchigie alle merci che durante la loro permanenza non avessero cambiato di proprietario, e per la cui applicazione la registrazione dei contratti assolveva una funzione decisiva.17 La perdita del gettito delle gabelle sulle compravendite fu in parte compensato con l'aumento della tassa d'introduzione, il cosiddetto « stallaggio ». Si passò così da un sistema doganale strutturato per assicurare il prelievo sulle transazioni ad un sistema che colpiva invece il transito, e che rese fiscalmente meno interessante la registrazione dei contratti. Il nuovo regime ebbe perciò l'effetto di allentare i controlli sull'intermediazione. Il deposito del libro fu disatteso e si diffuse l'abusivismo. Neanche l’invalidazione dei contratti non registrati potè arginare l’elusione degli obblighi di legge, perché il tribunale mercantile dei Consoli del Mare continuò ad ammetterli in giudizio quando fossero accompagnati da un attestato del sensale che ne sanasse l’irregolarità.18 La stessa deputazione che avrebbe dovuto eseguire lo squittinio e ripartire la tassa rimase inoperante a causa dell'assenteismo dei negozianti, tanto che nel 1692 si rese necessario sostituirla con una deputazione ristretta, formata ogni anno con la precettazione di tre negozianti della nazione italiana.19

  • 20 Gli abilitati furono 261 (163 c.; 98 e.) nel 1701; 258 (162 c.; 96 e.) nel 1702; 263 (158 c.; 105 (...)
  • 21 Ivi, n. 250, Bando del 1 lug. 1716.
  • 22 ASF, Segreteria delle Finanze anteriore al 1788, 809, Bando del Gov. Del Nero, 19 set. 1728.

8Agli inizi del nuovo secolo la senseria livornese aveva ormai preso le sembianze dell’Idra Lernea del Garzoni, ma nessun Ercole si fece avanti per soggiogarla. La situazione, del tutto fuori controllo, aveva permesso al corpo dei sensali di raggiungere dimensioni pletoriche : circa 260-280 autorizzati, un terzo dei quali ebrei, più un numero imprecisato di abusivi.20 Nel 1716 fu promulgata una nuova legge che ribadì le regole tradizionali della professione, sperando che ciò bastasse a contrastare tutte le pratiche illecite, ma ormai diffusissime tra i mezzani livornesi, che incuranti delle regole prendevano interesse nei contratti, « barullavano » la merce, e si sostituivano ai negozianti nel commercio di commissione.21 Per ridurre il numero degli autorizzati fu ordinato al Provveditore della Dogana di non rilasciare più alcuna licenza e di bloccare il turn over, con gli unici risultati di accrescere l'esercito degli abusivi e di aggravare il carico fiscale sugli autorizzati. I reclami indussero la Dogana ad intervenire per contrastare l'abusivismo e ristabilire l'equità fiscale. Fu varata così, nel 1728, una strana sanatoria che sottopose all'imposta « in pena » tutti i mediatori abusivi, senza però poterli contestualmente regolarizzare per la paralisi della deputazione preposta allo squittinio.22 Il nodo fiscale tornava così a condizionare pesantemente la professione. Quale fosse in concreto la differenza tra un abilitato e un abusivo tassato « in pena » non era chiaro, mentre invece era chiarissimo che la politica perseguita fino ad allora era miseramente naufragata, e che invece di sfoltire i ranghi della professione si era approdati di fatto alla liberalizzazione degli accessi. Per tenere in piedi una parvenza di controllo, si continuò a precettare ogni anno i tre negozianti italiani, i quali però non capivano più bene quale fosse la loro funzione, perché ormai non c’erano più ragioni per chiedere di essere autorizzati, mentre il reparto delle tasse era stato demandato agli uffici della Dogana.

  • 23 Ibid., Il provvedimento è ricordato in una lettera di Richecourt a Francesco Stefano del 28 gen. 1 (...)
  • 24 Ibid., Coppoli alla Reggenza, 10 lug. 1743.
  • 25 Nelle osservazioni al progetto di legge del 1748 (vedi infra) si ricordava come le « furfanterie » (...)

9Anche la nuova dinastia lorenese dapprincipio riuscì solo ad aggravare il problema. Il Consiglio delle Finanze ne fu investito già nel 1740, ma immaginando forse che l'amministrazione disponesse ancora di qualche strumento di controllo, si limitò a raccomandare ancora una volta di non rilasciare più alcuna licenza finché il numero dei mediatori non si fosse ridotto.23 A Firenze, insomma, non si comprese quanto fosse ormai radicato il fenomeno dell'abusivismo, e quanto fosse impotente la Dogana. Dapprima si era permesso ai mezzani di disattendere l'obbligo del deposito del libro e dopo, con la sanatoria del 1728, si era indicata agli abusivi una strada per continuare ad esercitare senza essere molestati. Il risultato era l'ingovernabilità della professione. Nel 1743 anche la deputazione ristretta dei tre negozianti gettò la spugna. Si era continuato a convocarla unicamente per ratificare il riparto dell'imposta, un compito ingrato da cui non c'era da guadagnare che l'inimicizia dei mediatori.24 Il disimpegno dei negozianti era un chiaro campanello d’allarme, ma il governo non vi prestò attenzione. Poi, nel 1747-48 la situazione divenne esplosiva. Genova era stata posta sotto assedio dagli Asburgo. Molti profughi calarono su Livorno. Era tutta gente di mare, esperta di commerci, cos’altro poteva fare per sbarcare il lunario se non procurarsi un quaderno e mettersi a fare il mezzano?25

Le articolazioni interne alla professione e le istanze di riforma

  • 26 Ibid., Relazione dei Protettori del Monte di Pietà del 4 set. 1747.
  • 27 Ibid.

10L'imposizione sulla senseria, come si è già accennato, era stata istituita per coprire il debito assunto nel 1601 con il Monte di Pietà, perciò, quando il disordine giunse al culmine, furono i gestori del debito ad essere i più preoccupati. Nel 1747 i Protettori del Monte chiesero che fosse finalmente posto ordine nella professione in modo da garantire l’esazione delle imposte. La deputazione dei negozianti non si riuniva più da sette anni, e la situazione ormai si era fatta paradossale. Gli abilitati erano diminuiti di numero, come si auspicava da almeno quarant’anni, ma il risultato era stato vanificato dalla crescita spaventosa degli abusivi, o per meglio dire, dei « tassati in pena », divenuti addirittura la maggioranza. Anche a giudizio dei Protettori, la colpa di questa situazione era da addebitarsi principalmente all’assurda prassi di regolarizzazione fiscale introdotta nel 1728. All’epoca la Dogana si accorse di non poter più ripartire il tributo solo sugli abilitati, « per la mancanza [che seguiva] giornalmente di essi », e siccome non gli era possibile abilitarne di nuovi, decise di tassare « arbitrariamente anco quelli che non [erano] approvati, essendovi fra essi, di quelli che molto guadagna[va]no ».26 Gli abusivi furono perciò considerati dei tassabili « in pena », ma la pena prevista dalla legge contro l’esercizio abusivo in effetti fu condonata a tutti, come fu condonata agli altri che in seguito intrapresero la professione, perché non ci fu più modo di ripristinare la legalità. E nel 1748 la situazione era persino peggiorata, perché oltre ai tassati in pena esisteva ormai anche un certo numero di abusivi autentici, che sfuggiva ad ogni controllo, o per il fatto di non essere « a notizia dei tassatori », o perché persone « di passaggio, artiglieri, soldati e simili ».27

  • 28 Baruchello cita a questo proposito un opuscolo del 1789 dal titolo Memoria giustificativa per il c (...)
  • 29 ASF, Segreteria delle Finanze anteriore al 1788, 809, Botta Adorno a Francesco Stefano, 15 ago. 17 (...)

11La senseria livornese, a metà ‘700, era in effetti un corpo professionale tra i più eterogenei, sia per la sua articolazione interna, che per la posizione dei singoli nei riguardi del fisco. Al culmine della gerarchia c’erano i mezzani più accreditati, cui era affidata la fetta più ricca del commercio della piazza. Spesso associati in compagnie, che erano delle vere e proprie agenzie d’intermediazione con vari dipendenti, i mediatori di primo rango di solito erano gli eredi di una lunga tradizione familiare, consolidatasi nel tempo e per la comprovata esperienza nelle negoziazioni tecnicamente più complesse del cambio e delle sicurtà. Le maggiori case di negozio se ne servivano non solo come mediatori, ma anche come periti in tribunale, specie nelle cause d’avaria, e persino come giudici degli arbitrati privati. Erano l’élite della senseria, e la loro posizione sociale non differiva molto da quella dei maggiori negozianti della piazza.28 Al di sotto di questa fascia ristretta operavano vari mediatori, all’incirca un terzo del totale dei tassati, i quali avendo un giro di clienti abituali riuscivano a mettere assieme un reddito più che rispettabile. Infine, alla base della piramide si trovava la gran massa dei piccoli, che trattava negozi di minor conto, coltivando la speranza di poter un giorno arrivare ai massimi livelli della professione. In una città che per l’epoca era caratterizzata da un’accentuata mobilità sociale, tanto che Braudel la definì, per quest’aspetto, una città “americana”, era soprattutto la mediazione commerciale che forniva a tante persone di umile estrazione la possibilità di elevarsi. Chiunque, del resto, poteva cimentarsi nella senseria. Bastava che avesse un quaderno, una rete di conoscenze sufficientemente estesa, e un paio di scarpe buone per fare il giro dei banchi e dei magazzini. I giovani senza patrimonio che volevano darsi al commercio iniziavano di solito il loro praticantato come scritturali di banco presso qualche negoziante, ma non appena compiuti i ventiquattro anni prescritti, si « gettavano in piazza », cominciavano cioè a lavorare in proprio come mezzani. Per le stesse ragioni, nel corpo dei sensali si trovava anche un certo numero di negozianti falliti che giocavano la carta della senseria per provare a risalire la china. Alcune voci malevole sostenevano persino che nel porto franco a metà ‘700 la senseria fosse ormai divenuta « il mestiero de decotti, e falliti, poichè tutti quelli, che hanno perduto il loro credito nelle altre piazze vengono a dirittura a fare il sensale a Livorno ».29

  • 30 Vivoli 1846, IV, p. 326 e 544.

12Il mezzano era una delle figure più tipiche della Livorno d’antico regime. Col quaderno in mano, lo si trovava ovunque ci fossero affari da concludere, ad ogni snodo del traffico cittadino, laddove si formavano le ramificazioni tra la grande e la piccola distribuzione. La piazza degli affari era la piazza d’Arme, il cuore della città dove sorgono il Duomo e i più importanti edifici pubblici. Un tempo le logge che la circondano davano ricetto a « schiavi turchi, facchini, e persone plebee », ma nel 1678 furono lastricate « perché i mercanti, sensali, forestieri, e padroni di bastimenti potessero adunarvisi ».30 I mezzani impiegati nel grande commercio iniziavano la loro giornata facendo il giro dei banchi, la maggior parte dei quali erano disposti lungo la via Ferdinanda. Un’incisione famosa del secondo ‘700 ritrae il banco del negoziante Giovanni Calamai in questo momento della giornata lavorativa. Sulla parete di fondo si vede l’archivio della ditta sopra un soppalco, due carte geografiche, una mappa della città, una tabella sui termini di pagamento in uso a Livorno, un’altra con le equivalenze tra le monete, un tariffario, armadi e scaffali per riporre la corrispondenza e la contabilità. Quattro giovani animano la scena : tre scritturali dietro le loro scrivanie e un cassiere che raduna in gruppi i pezzi d’oro e d’argento. In primo piano, il negoziante, anch’egli dietro una scrivania, « ascolta e dà commisione » ad un mezzano. Altri due mezzani sullo sfondo aspettano il loro turno.

13Terminato il giro e ricevute le commissioni, il mezzano raggiungeva il molo o i magazzini per iniziare il lavoro di smistamento :

  • 31 Repetti 1835, II, p. 756.

…nelle debite stagioni – ricorderanno ai primi dell’800 due anziani negozianti – venivano gli ordini dal Nord per i prodotti del Levante, e contemporaneamente arrivavano i carichi dei generi richiesti. I mezzani di mercanzie ne facevano la ripartizione fra le diverse case esportatrici. I mezzani di caricazione assegnavano ad ognuna il posto sulle navi caricatrici; in guisa che vendita, compra e spedizione, tutto si eseguiva nella santa pace del monopolio.31

  • 32 ASF, Segreteria delle Finanze anteriore al 1788, 809, Consiglio di Commercio alla Reggenza, 11 mar (...)
  • 33 Ibid.

14I giovani passati dal praticantato e gli ex-negozianti detenevano un sufficiente bagaglio tecnico da tentare l’assalto al cielo, ma sulla piazza livornese operavano molti altri mezzani con minori ambizioni. Alcuni di loro erano lavoratori dell’economia portuale che pur avendo altri impieghi, si dedicavano alla senseria in maniera discontinua, magari solo per ricavare un’integrazione del reddito. Erano « impiegati ne' Banchi …bottegari di piccola sfera e fino a legatori e facchini ».32 Esistevano persino dei mezzani del tutto occasionali, gente che sfuggiva ai controlli, come i profughi genovesi, i marinai e i migranti di ogni genere, « che vanno e vengono per mare e per terra », e che, giunti nel porto toscano, trovavano facilmente il modo di « trattare della compra e vendita de' generi e di esigere la senseria con scandolo della piazza e danno della professione ».33 La senseria, insomma, offriva sempre delle buone occasioni di guadagno a chi avesse saputo coglierle, specialmente negli ultimi anni della guerra di Successione austriaca, nel corso dei quali Livorno registrò un considerevole aumento del traffico commerciale.

Fig. 1 - A. Piemontesi, Il negoziante in banco che ascolta e dà commissione ai mezzani. Dedicato al Nobil Uomo Sig. Giovanni Calamai Console Generale per S.M. l'Imperatrice ed Autocratrice di tutte le Russie in Toscana residente in Livorno. Incisione, 1780 ca.

  • 34 Ibid., Rappresentanza dei mezzani, lug. 1758.
  • 35 Ibid.

15Le ragioni dell’abusivismo erano diverse : la contraddittorietà delle leggi, la paralisi dei controlli, un’indubbia desiderabilità della professione, l’assenza di coordinamento tra diritto positivo e lex mercatoria, che aveva permesso di servirsi della giurisprudenza consolare come di un potente strumento di delegificazione. L’analisi delle cause lasciava tuttavia trasparire un denominatore comune. L’Idra della senseria era un mostro che non si lasciava catturare tanto facilmente dalla ragione, ma da qualsiasi parte lo si guardasse, ci si imbatteva in comportamenti omissivi, che secondo i mediatori abilitati non erano dovuti a negligenza o incuria. Gli ambienti del negozio erano attraversati a tutti i livelli da relazioni collusive con gli abusivi, perché dopo tutto, nessun mezzano sarebbe potuto « venire a capo de' suoi disegni e manopoli se qualche mercante non si [fosse prestato] a darli la mano »34. Come supposto dal legislatore, i negozianti erano certamente interessati ad esercitare un controllo sui mediatori, ma preferivano far leva sui vincoli di dipendenza clientelare, molto più obbliganti e affidabili, dal loro punto di vista, di tutte le imposizioni di legge. L’abusivismo, inoltre, presentava dei vantaggi economici evidenti, mentre la concorrenza sleale impediva agli abilitati di coalizzarsi per concertare le tariffe. La figura dell’abusivo era talmente necessaria a certi negozianti, che qualora ne fossero stati sprovvisti lo avrebbero fabbricato in casa, facendo « servire in luogo di mezzano il loro legatore, bottegaio e giovane di banco, perchè [così] – denunciarono i mezzani autorizzati – le senserie si scrivono in luogo di stipendio »35.

  • 36 Ibid., liste dei contribuenti, 11 mar. 1748.

16Sotto il profilo economico sociale la categoria dei mezzani era quindi molto poco omogenea. Al suo interno esisteva una gerarchia della ricchezza, che tuttavia aveva poco a che fare con la posizione di ciascun mezzano nei confronti del fisco. Tra un mezzano abilitato, uno « tassato in pena » e un’abusivo spesso c’era solo una differenza generazionale, perché, in fin dei conti, si trattava di una distinzione che dipendeva più che altro dall’epoca in cui era stata intrapresa l’attività. I mezzani soggetti all’imposta nel 1748 erano 287, di cui 97 ebrei e 190 cristiani; ma gli abilitati, che detenevano la licenza e registravano i negozi nel libro bollato dalla Dogana, erano appena 132. Nella classe dei « tassati in pena » non c’erano perciò solo dei mediatori minori; alcuni di loro erano titolari di agenzie importanti, che trattavano affari da migliaia di pezze, come le compagnie Gio. Carotti & Tommaso Bocchini, la Gio. Vigna & Cini o la Fran.co & Gio. Barbier36.

  • 37 ASF, Miscellanea di Finanze A, 398, ins. 202, Liste ou extrait des noms de quelques mezzani qui ga (...)

17Nel 1748 l’imposta media fu di circa 9 scudi. Il gruppo dei maggiori contribuenti, con ruoli superiori ai 40 scudi, era costituito da 13 mezzani, 10 cristiani e 3 ebrei. Stiamo parlando di redditi annui di qualche migliaio di pezze. Una lista di poco successiva che riunisce i venti mezzani cristiani più ricchi vede al vertice la compagnia Carotti & Bocchini e quella dei fratelli Mariani con 6.000 pezze di entrata, seguono altri tre mezzani da 4.000 pezze, otto da 3.000 e sei da 2.00037. In generale, i ruoli d’imposta lasciano intendere che esistesse una consistente sperequazione del reddito : tre quarti del gettito era corrisposto dal 25% dei contribuenti.

Tabella 2 - Contribuenti suddivisi per fasce d’imposta nell’anno 1748.

Ebrei Cristiani
Scudi abilitati in pena totale abilitati in pena totale
> 40 3 - 3 4 6 10
10-40 16 6 22 17 24 41
<10 46 26 72 46 93 139
totale 65 32 97 67 123 190
  • 38 Sull’appalto generale : Diaz 1988, p. 61-62.
  • 39 ASF, Segreteria delle Finanze anteriore al 1788, 809, Rappresentanza dei Protettori del Monte, 4 s (...)

18Quella sui sensali livornesi era una delle imposte che per qualche ragione non era stata inclusa nell’appalto generale delle regie rendite che il granduca Francesco Stefano aveva concesso ad una compagnia privata nel 173938. Spettava dunque al governo fare in modo che fruttasse almeno il gettito contabilizzato nei bilanci del Monte. I Protettori avevano ben chiaro che sarebbe stato necessario un’intervento energico, ed erano anche convinti che per ripristinare la legalità bisognasse cominciare da una rigida limitazione del numero delle licenze. Bisognava capire di quanti mezzani il commercio potesse aver bisogno, per poi abilitare solo coloro che avessero dato buone garanzie di moralità e professionalità. In questo modo, secondo i Protettori, il governo avrebbe assicurato l’entrata, procurando per di più un « vantaggio alla mercatura »39.

  • 40 Cfr. la voce « Ginori, Carlo » di O. Gori Pasta nel DBI, vol. 55, 2001.
  • 41 Cfr. Mangio 1978.
  • 42 Sulla congiuntura : Baggiani 1999. I dati del movimento portuale in Filippini 1989. Per il gettito (...)

19L’obiettivo della riforma era chiaro, restava da capire quali passi compiere per arrivarci. La Reggenza inoltrò la proposta a Livorno per un supplemento d’indagine. Era bene che sulla questione si pronunciasse il Consiglio di commercio, un organo di fresca costituzione voluto e presieduto dal governatore Carlo Ginori e formato da un numero ristretto di funzionari : il capitano del porto Pierre d’Hiarce, Giovan Battista de Magnan e il segretario Carlo Willemin. Esponente di spicco del patriziato fiorentino, nonché famoso industriale della ceramica e della porcellana, il marchese Ginori diede un contributo importante al rinnovamento della cultura economica in Toscana, facendosi promotore d’iniziative editoriali, finanziando le più coraggiose imprese commerciali, come il tentativo di stabilire una linea diretta di traffico tra Livorno e le Antille olandesi, e battendosi per l’imposizione di una linea politica di aggressivo mercantilismo, che avesse nel Consiglio di Commercio il suo centro direttivo.40 Sarebbe spettato al Consiglio provvedere in particolare al rilancio della marina mercantile toscana e condurre tutte le indagini conoscitive utili alla promozione e allo sviluppo dei traffici. Sul principio ebbe anche poteri giurisdizionali, e fu un interlocutore importante della Reggenza, ma perse una dopo l’altra tutte le sue attribuzioni dopo la morte del Ginori, finché nel 1766 non si decise di sopprimerlo.41 All’epoca, comunque, il Consiglio aveva ancora responsabilità di rilievo e si trovò a governare il commercio in una fase contrassegnata da grande ottimismo. Nel 1747-48 la crisi del commercio di deposito non era ancora all’ordine del giorno, o per lo meno non aveva tutta quell’urgenza che avrà in seguito. L’economia livornese, favorita dal blocco del porto di Genova, stava infatti attraversando un periodo di crescita impetuosa, ma disordinata, che si trattava semmai di disciplinare. Nel 1744, l’anno dell’entrata in guerra della Francia, Livorno uscì di slancio dalla depressione che aveva caratterizzato l’anteguerra : il numero dei bastimenti giunti in porto passò dai 5.083 del 1742 ai 5.700 del 1745, fino a toccare i 7.213 del 1748, mentre le percezioni degli stallaggi negli stessi anni furono di 280 mila pezze, poi di 459 mila, ed infine di 622 mila42.

  • 43 ASF, Segreteria delle Finanze anteriore al 1788, 809, Rescritto, 22 set. 1747.

20Per il Consiglio di Reggenza, tuttavia, interpellare il Consiglio livornese era più un atto dovuto che una risorsa reale su cui fare affidamento. Il granduca ne aveva approvato la costituzione, ma negli ambienti del governo toscano ci fu sempre una profonda divergenza di vedute sulla sua concreta utilità. Gli avversari del Ginori, primo fra tutti il segretario delle finanze Emanuel de Richecourt, cercarono sempre di limitarne le attribuzioni e di sminuirne l’influenza. Anche quando fu sollevato il problema dei sensali, il Consiglio fu chiamato in causa solo per avere dei chiarimenti tecnici, senza delegargli alcuna responsabilità di governo. Prima di limitare per legge il numero delle licenze bisognava, infatti, sapere quanti fossero gli abilitati, e se il loro numero fosse « maggiore o minore di quel che richieda la quantità del commercio ».43 Era chiaro, quindi, che alla Reggenza non interessava affatto quel che il Ginori e i suoi consiglieri potessero pensare, gli bastava avere alcune indicazioni su cui regolarsi, lasciando intendere che la decisione politica era già stata presa.

Progetti in contrasto, tra fiscalismo e governo del mercato

  • 44 Ibid., Osservazioni al progetto di legge, 15 gen. 1748.

21Il Ginori ne fu contrariato. Invece di fornire le informazioni richieste, esaminò a fondo la questione e redasse con i suoi collaboratori un progetto di legge per il riordino dell’intera materia che ricapitolava le antiche disposizioni relative al registro dei contratti, ribadiva i principi deontologici della professione, ma suggeriva anche molte novità. Secondo il Ginori, uno dei problemi più avvertiti era quello delle tariffe, la cui stabilità consuetudinaria negli ultimi tempi era venuta meno, perché i mezzani erano riusciti a rinegoziarle approfittando dell’impennata dei prezzi provocata dalla congiuntura bellica. Il Consiglio propose di fissarle per legge, in modo da sottrarre il costo dei servizi d’intermediazione al gioco della domanda e dell’offerta. Mentre precludeva ai mezzani di partecipare ai profitti speculativi, il blocco delle tariffe avrebbe contribuito a disciplinarli più efficacemente di quanto non sarebbe riuscita a fare la proposta dei Protettori. Secondo il Ginori, non bisognava limitare a priori il numero delle licenze perché escludere tutte le « persone capaci, che doppo il numero completo, si risolvessero ad essere mezzani » sarebbe stata una restrizione odiosa della « libertà necessaria al commercio »44. Invece di penalizzare gli ultimi arrivati, occorreva selezionare i migliori e più meritevoli, e a tale scopo sarebbe bastato ritirare tutte le vecchie licenze per distribuirne di nuove, ma solo a coloro che avessero superato « un esame severo in onoratezza e capacità ».

  • 45 Ibid.
  • 46 Ibid.
  • 47 Ibid.
  • 48 Ibid.

22Oltre ad insistere sull’esame dei requisiti personali, la soluzione prospettata dal Consiglio contemplava una serie di limitazioni congegnate per rafforzare la posizione dei negozianti, in modo da impedire ai mezzani di fare « leggi ai compratori »45. Il progetto riconfermava tutti gli impedimenti tradizionali, condannava ovviamente i raggiri perpetrati per mezzo di « finti » acquirienti allo scopo di « barullare » la merce, ma suggeriva anche alcune misure preventive per eliminare dai ranghi della professione i soggetti sociali meno controllabili. Il requisito del domicilio, ad esempio, avrebbe ridotte le « furfanterie, la maggior parte praticate da persone non domiciliate… come succede particolarmente dalla venuta dei genovesi »46. Fu proposto, inoltre, di negare la licenza ai giovani di banco finché non fosse trascorso un anno « dal giorno che sono esciti da loro principali o siano padroni »; secondo il Consiglio, ne sarebbe derivata una « maggiore …subordinazione », e non ci sarebbe più stata carenza di « ministri di banchi quali sono necessarissimi al commercio »47. Infine, si propose di abolire la proporzionalità dell’imposta, per introdurre una tassa piatta, uguale per tutti, che eliminasse i « mezzani di poche faccende », i quali, dovendo « pagare quanto li più occupati, non supplicheranno per il libro, ed il commercio …sarà …meno esposto ai raggiri ed alle infedeltà solita praticarsi da quei che [h]anno a cavare il loro mantenimento dai pochi partiti che concludono »48. Come si vede, la « libertà » in nome della quale si ritenne di dover contrastare il numero chiuso delle licenze, coincideva in tutto e per tutto con la « libertà » dei negozianti. Se per i Protettori del Monte il disciplinamento dei sensali doveva perseguirsi nell’interesse dell’erario, conferendo agli uffici gli strumenti legali più idonei ed efficaci, per il Consiglio lo stesso risultato doveva ottenersi per una via più obliqua, tenendo presente l’interesse dei negozianti, consolidando le strutture del loro potere clientelare, ed eliminando dal mercato tutti quei mediatori, che non essendo assoggettati in un rapporto di dipendenza, non offrissero sufficienti garanzie d’affidabilità.

  • 49 Ibid. Sul mercato assicurativo cfr. Addobbati 2007.

23Per finire, il Consiglio richiamò l’attenzione sull’intermediazione assicurativa, le cui problematiche meritavano di essere separatamente considerate. Il mezzano di sicurtà, infatti, era uno specialista dotato di competenze tecniche sofisticate, ma a Livorno svolgeva anche una funzione supplementare e potenzialmente pericolosa : per una consuetudine contra legem, ma ormai universalmente accettata, riceveva dai negozianti il mandato per amministrare la cassa dei premi. Il mercato delle assicurazioni era una continua apertura di partite di debito che venivano lasciate nelle mani del mediatore, il quale da una parte contabilizzava i premi degli assicurati e dall’altra agiva per conto degli assicuratori come liquidatore, almeno per le avarie e i sinistri di minore entità. Tenendo aperti dei conti correnti con tutti gli operatori del mercato, il mezzano di sicurtà gestiva di fatto un banco giro, e quindi, a differenza di tutti gli altri mediatori, sussisteva nel suo caso un rischio concreto di fallimento. Per questa ragione, sarebbe stato opportuno istituire una licenza speciale per le assicurazioni, da accordarsi solo a quei mediatori che, oltre a conoscere il mestiere, potessero offrire adeguate garanzie patrimoniali49.

  • 50 ASF, Segreteria delle Finanze anteriore al 1788, 809, Richecourt a Francesco Stefano, 28 gen. 1748

24Emmanuel de Nay-Richecourt, il conte lorenese cui il granduca aveva affidato la presidenza del Consiglio delle Finanze, aveva imparato a conoscere il suo più implacabile nemico, e non dovette stupirsi più di tanto alla lettura del progetto. La richiesta che la Reggenza aveva fatta al governatore di Livorno era ben circoscritta; doveva semplicemente suggerire un numero. Il marchese Ginori, invece, aveva subito scartato l’ipotesi del numero chiuso, e si era intromesso pesantemente nell’attività legislativa. Ma al Richecourt interessavano poco tutte le intricate questioni sollevate dal Consiglio livornese. Dal suo punto di vista, il problema era uno solo : esisteva una voce dell’erario che era sfuggita all’appalto e che non rendeva quanto avrebbe dovuto. Per assicurare l’entrata sarebbe stato sufficiente dare applicazione alla proposta dei Protettori del Monte, in modo da invogliare qualche finanziere a farsi carico dell’esazione. Il conte lorenese, prima di ricevere l’irritante progetto del Ginori, aveva persino scritto a Vienna per avvertire il granduca di aver individuato un cespite promettente, fino ad allora sfuggito all’inventariazione dei diversi rami dell’erario toscano. Siccome « le commerce de Livourne estoit fort augmentè », non doveva essere difficile « augmenter la taxe ». Il presidente delle finanze immaginò anche di poter « vendre les places [di sensale] et en tirer un capital considerable, ainsy qu'il le pratique dans plusieurs pays ». In ogni caso, sarebbe stato un affare redditizio, e il Richecourt era già entrato in trattative con un innominato finanziere che aveva offerto 3000 scudi per assumere l’appalto di quell’esazione, che al momento ne rendeva soltanto 2.50050.

  • 51 Ibid., Rescritto, 9 feb. 1748.
  • 52 Ibid., Consiglio di Commercio alla Reggenza, 11 mar. 1748.
  • 53 Ibid.
  • 54 Ibid.

25L’unica proposta che al Richecourt parve interessante, perché permetteva di giustificare l’aggravio dell’imposta, era quella di accordare un riconoscimento legale alle differenti specializzazioni, come d’altra parte avveniva in tanti paesi, a cominciare dalla Francia, la cui Ordonnance de Commerce prevedeva, infatti, licenze distinte per i courtiers e per gli agens de banque et change. Quanto al resto, il progetto non meritava di essere preso in considerazione. Un disprezzo che Richecourt non si preoccupò nemmeno di celare quando tornò a chiedere quel benedetto numero sulla base del quale valutare l’entità dell’appalto. 51 Così, Ginori, d’Hiarce e de Magnan si misero nuovamente di traverso, sventolando la bandiera del libero commercio. Per contrastare l’ipotesi del numero chiuso il Consiglio era disposto a rivedere tutte le sue precedenti valutazioni, e giunse fino a negare che un’eccedenza di mediatori fosse un problema di cui l’amministrazione dovesse occuparsi, sostenendo che sarebbe stato il mercato stesso a selezionare i migliori e a eliminare quelli che non servissero. I mediatori soggetti all’imposta erano circa 300, cui bisognava aggiungere un numero imprecisato di abusivi, ma adesso, per il Consiglio, nessuno di loro era di troppo, « perchè dalla maggiore o minore affluenza del traffico, risulta il maggior o minor bisogno di tali genti ».52 Al marchese fiorentino non importava di passar per volubile se poteva fare un dispetto al lorenese. Nel progetto aveva caldeggiato la scrematura degli inaffidabili, adesso invece sosteneva che non valesse la pena occuparsene. Una momentanea eccedenza di mediatori non avrebbe potuto nuocere, mentre sarebbe stato « …pregiudiziale al commercio ed anche alla popolazione di questa città, che fossero ristretti ad un numero minore di quello che richiede il commercio ». Dopo aver ribadito la sua contrarietà al numero chiuso, il Ginori, consapevole di non poter continuare a sottrarsi di fronte a una precisa richiesta dei superiori, si decise finalmente a dare il numero. E sparò alto, con tutta l’indisponenza di cui era capace. Se proprio non si fosse voluto desistere dal proposito di fissare il numero delle licenze, il parere del Consiglio, tenuto conto della « presente florida situazione », era che « non si potesse limitare a minor numero di cinquecento, dei quali una quinta parte o una qualche maggior porzione fossero ebrei ».53 Per essere sicuro di far imbestialire il rivale, Ginori chiuse il memoriale bocciando l’idea di diversificare le licenze in base alle specializzazioni. Una differenziazione del genere non c’era mai stata, ed era bene che continuasse a non esserci, « alla riserva del solo articolo delle assicurazioni ». I mezzani livornesi, infatti, trattavano « qualunque specie di mercanzie, di modo che l’assegnare le negoziazioni de precisi generi » per mezzo di speciali autorizzazioni avrebbe provocato « infallibilmente moltissimi inconvenienti, sì riguardo al commercio, che alla professione di mezzano »54.

  • 55 Cfr. Verga 1990, p. 53 e seg.; Aglietti, 2009, p. 105-30. Si veda anche : Diaz 1988, p. 1-20.
  • 56 Verga 1990, p. 253.

26La feroce rivalità che divise il conte di Richecourt dal marchese Ginori non è una novità per gli storici della Toscana lorenese, che sanno bene in quante occasioni quel diverbio continuo fosse d’intralcio all’azione di governo. Qui basterà ricordare che dietro la reciproca antipatia era in opera uno scontro tra due opposte progettualità politiche; da una parte la tradizione oligarchico-repubblicana, che era stata parte costitutiva del regime mediceo, e cercava ora di rinnovarsi per far fronte alla minaccia che l’orientamento assolutista dei lorenesi stava portando alle sue autonomie; e dall’altra, appunto, il partito lorenese, promotore di un’indirizzo di riforma dello stato più in linea con il modello offerto dalle monarchie europee.55 Ginori e Richecourt iniziarono il loro duello all’interno del Consiglio di Reggenza, finché il fiorentino, e Segretario delle Tratte, non ne fu allontanato. L’occasione si presentò con la morte di Giuliano Capponi sul finire del 1745, che rese vacante il governatorato di Livorno. Lo scontro però continuò a distanza, con il Ginori che da Livorno coglieva tutte le occasioni per intromettersi nell’azione di governo, e il Richecourt che cercava di arginarne le iniziative. Era pendente la questione dei mezzani, quando il conte ricevette dal granduca rassicurazioni circa l’esclusione del Ginori dai lavori della Reggenza, seguite però dall’invito a collaborare in tutte le questioni attinenti Livorno. È quasi inutile dire che l’invito cadde nel vuoto, mentre la riforma della senseria si insabbiò sulle secche della reciproca diffidenza56.

Crisi e concertazione degli interessi economici

  • 57 Cf. Baruchello 1932, p. 476 e sgg.; La memoria della nazione olandese è in gran parte pubblicata i (...)
  • 58 Cf. Filippini 1989, p. 56-57.

27Usciti di scena il Ginori e il Richecourt, la Reggenza tornò ad occuparsi della senseria nel 1758. Il problema fu segnalato nell’ambito di una grande inchiesta promossa tra le nazioni mercantili per avere suggerimenti sui possibili rimedi alla crisi che stava allora attanagliando il porto franco. La fragilità del commercio di deposito, la sua dipendenza dalle marinerie e dai capitali esteri, la sua indifferenza rispetto al contesto economico regionale furono le criticità venute allo scoperto negli anni ’50, caratterizzati dalla guerra commerciale che i diversi stati italiani, a cominciare da Genova, mossero alla Toscana, in risposta alla sua politica di apertura alle reggenze barbaresche. L’accanita concorrenza dei vari porti italiani, a colpi di franchigie, ma anche di quarantene sanitarie imposte pretestuosamente ai bastimenti provenienti da Livorno, provocarono una brusca battuta d’arresto di quella « florida situazione » contemplata ancora con fiducioso ottimismo nel 174857. Si ebbe una consistente contrazione degli arrivi in porto (– 44%), riguardante in particolare i vettori minori addetti al traffico peninsulare58, e si temette che la perdita patita nel piccolo cabotaggio potesse mettere a repentaglio anche le linee di traffico dal Nord Europa e dal Levante, che facevano capo a Livorno per la rottura del carico e l’instradamento sulle rotte minori.

  • 59 Cfr. Baruchello 1932, p. 476 e sgg.
  • 60 Ibid., p. 492n.
  • 61 Cit. Ibid.

28Per rilanciare il commercio il governo cercò la collaborazione delle nazioni mercantili, ciascuna delle quali distese un memoriale sulla difficile situazione, cercando di individuare le possibili vie d’uscita. Pur nella diversità di accenti, inglesi, francesi, olandesi, ebrei e italiani espressero valutazioni simili. Tutti invocarono maggiore libertà, denunciarono il fiscalismo dell’appalto generale, e chiesero una serie d’interventi volti a favorire lo sviluppo delle esportazioni toscane in modo da compensare l’inarrestabile declino del commercio di deposito. Proposero di migliorare le vie di comunicazione sui passi appenninici, di rimuovere le troppe gabelle interne, i vincoli che ostacolavano l’esportazione dei prodotti agricoli, o gli impacci corporativi che deprimevano l’industria59. La richiesta di porre finalmente mano all’annosa questione della senseria venne dalla nazione francese e da Giuliano Ricci, un negoziante italiano. Il Ricci puntò il dito sulle abituali malversazioni dei mezzani, ma anche sull’abuso che li vedeva protagonisti nel mercato della seta, dove, sfruttando le loro relazioni, facevano concorrenza sleale ai negozianti commissionari : « i sensali – scriveva l’italiano – hanno gli addrizzi più importanti… e s'intrudono delle due qualità di sensali e di mercanti che, essendo fra loro incompatibili, cagionano frequentemente delli sconcerti »60. I francesi denunciarono invece la deregolamentazione della professione come una delle cause, forse la più importante, della crisi della manodopera. Tutti volevano fare il mezzano, e siccome non esistevano più controlli che potessero moderare tale aspirazione, i mezzani erano diventati un esercito, mentre « mancavano le maestranze e ben spesso li garzoni »61.

  • 62 Cfr. Diaz 1988, p. 224-27.
  • 63 ASF, Segreteria di Finanze anteriore al 1788, 809; Botta Adorno a Francesco Stefano, 15 ago. 1758.
  • 64 Ibid., Rappresentanza dei mezzani, lug. 1758

29La presidenza del Consiglio di Reggenza era allora affidata al maresciallo Antoniotto Botta Adorno, un militare e diplomatico genovese che al termine di una lunga carriera al servizio degli Asburgo, fu dapprima impiegato nell’amministrazione nei Paesi Bassi e a Pavia, e poi, nel 1757, inviato a Firenze per sostituire il Richecourt62. Probabilmente, però, a prendere l’iniziativa per dare risposta alle richieste concernenti la senseria fu il Segretario alle Finanze Angelo Tavanti, che ripescato l’incartamento del 1748, lo portò all’attenzione del Botta. Così, dopo dieci anni, il vecchio progetto del Consiglio di Commercio tornò a Livorno sulle scrivanie dell’auditore Assunto Franceschini e del Cancelliere di Dogana Giovanni Baldasseroni, che ebbero l’incarico di esaminarlo e sottoporlo ad « alcuni dei più savi ed accreditati mercanti » e a « più d'uno dei più onesti e sperimentati mezzani »63. Sembrò una vittoria postuma del Ginori : la proposta fu accolta con « applauso universale », benché da parte dei mezzani, e anche da parte dei funzionari livornesi, si rilevasse la necessità di qualche piccola modifica. Per la verità, la modifica suggerita dai diretti interessati non era poi così piccola, e per di più era in aperto contrasto con le indicazioni emerse dall’inchiesta, perché andava a toccare un principio cardine della deontologia, recepito da tutte le leggi sotto ogni latitudine : il divieto di prendere interesse nei negozi. Il Ricci, evidentemente, aveva messo il dito sulla piaga, perché i mezzani, senza soffermarsi troppo sulle altre disposizioni contenute nel progetto, si mossero in difesa dei loro interessi nel commercio di commissione, sostenendo che la proibizione di tenere corrispondenza con i negozianti esteri e di svolgere le funzioni del commissionario sarebbe stata esiziale « al commercio delle sete, grani, cuoia e tabacchi alimentato dalli barcarecci e padroni venturieri ».64 Tuttavia, nella situazione in cui versava il commercio le rivendicazioni dei sensali riuscirono facilmente a spuntarla, mentre le recriminazioni in nome della deontologia erano destinate a non trovare troppo ascolto, specie se venivano da quei settori del mondo del negozio che avevano perduto le loro corrispondenze per aver caricato le transazioni di costi troppo onerosi, e forse anche ingiustificati. C’era poco da fare : la crisi aveva spinto gli operatori esteri a trattare gli affari direttamente con i mezzani per saltare un passaggio e tagliare i costi; di certo non si poteva tornare indietro, anche se a farne le spese erano stati i commissionari come il Ricci.

  • 65 Ibid., Franceschini e Baldasseroni a Botta Adorno, 3 ago. 1758.
  • 66 Ibid.

30Furono queste, sicuramente, le considerazioni che convinsero Franceschini e Baldasseroni a difendere sul piano della legittimità le discutibili pretese dei mezzani. Per i due funzionari, il divieto rigoroso contenuto nel progetto del Ginori, come nei vecchi bandi del 1692 e 1716, non aveva ragion d’essere se riferito ai traffici su commissione, che pur essendo operazioni fuori piazza, non erano poi attività così diverse dall’intermediazione. Bastava che la legge distinguesse « i veri negozianti che hanno… il loro banco, fanno il loro commercio esteso di ogni genere di contrattazioni ed hanno cassa, magazzino e giovani destinati alle respettive incumbenze, dai semplici fattori, i quali da amici forestieri ricevono mercanzie per conto dei committenti e queste poi vendono e spediscono altrove per conto dei medesimi ».65 L’attività dei primi era incompatibile con la senseria, ma non quella dei secondi, sia perché – sostennero erroneamente i due funzionari – il commercio di commissione « consta permettersi ancora in Francia dal titolo VII art. VI dell’Ordinanza di Marina del 1681 » (che accordava tale facoltà agli interpretes, non ai courtiers), e sia perché « costoro per la verità altro non fanno che il loro mestiere di mezzano fra gli assenti ai quali vendono per conto d’altri senz’altro lucro che della senseria o una semplice provvisione ». La sovrapposizione tra la figura del fattore e quella del mezzano, tuttavia, era solo una forzatura ingegnosa, che nascondeva le molte differenze portando in primo piano un’analogia, mentre la distinzione tra i « veri negozianti » e i « fattori » era capziosa, basata su elementi estrinseci, e non aveva alcuna rispondenza con la realtà del commercio livornese, che era quasi tutto di commissione, anche quando a gestirlo fosse stata una grande ditta, con cassa, magazzini e impiegati. I due funzionari ebbero un sussulto d’onestà solo sul finire della loro relazione. In due righe, con una brusca inversione dell’ordine del discorso, Franceschini e Baldasseroni fecero notare che « impedire queste tali contrattazioni, ora mai così estese, o sarebbe impraticabile, o si farebbe con danno notabile della Piazza ».66

  • 67 Cfr. Bandi, Ordini e Leggi XXVII, Legge, 21 nov. 1758.
  • 68 ASF, Segreteria di Finanze anteriore al 1788, 809, Franceschini e Baldasseroni a Botta Adorno, 3 a (...)
  • 69 Ibid.

31Dopo aver accontentati i mezzani, che dalla legge saranno autorizzati a « servire in …guisa di fattori tanto i mercanti forestieri, quanto i Padroni dei piccoli barcarecci »,67 i due funzionari proposero altri tre notevoli emendamenti che finirono di stravolgere il testo del Ginori, cancellando quei tratti francamente illiberali, che lo rendevano, nonostante l’abuso del termine « libertà », una specie di manifesto del dispotismo classista dei negozianti. Fu così eliminato il dispositivo che pretendeva di imporre un anno di disoccupazione ai giovani di banco che intendessero abbracciare la carriera della senseria, non solo perché ingiusto, ma anche perché, come gli stessi negozianti dovettero riconoscere, i « banchi dei mercanti sono stati sempre il seminario di dove sono usciti i mezzani più abili che noi abbiamo, avendo in quelle scuole appreso e le maniere del contrattare e la cognizione dei generi e la notizia delle case di negozio, senza aver bisogno di altra scuola o tempo per abilitarsi ».68 In secondo luogo fu bocciata l’idea di introdurre una tassa piatta per estromettere dalla professione i mezzani meno fortunati. Secondo Baldasseroni e Franceschini, non solo non bisognava recedere dal principio della proporzionalità dell’imposta, ma occorreva semmai abolire la suddivisione in quote tra cristiani ed ebrei, non fosse altro che per far cessare una buona volta le reciproche recriminazioni.69 E a questo stesso effetto, era imprescindibile che l’obbligo del deposito del libro fosse osservato, questo sì, religiosamente, in modo da porre su basi più solide la procedura d’accertamento dei redditi; continuando magari a rendere partecipi i Massari alla ripartizione, se questo tranquillizava gli ebrei. Per finire, restava la questione delle licenze speciali per i negozi tecnicamente più complessi, che secondo il Ginori avrebbero prodotto « immancabilmente moltissimi pregiudizi ». Quali fossero questi pregiudizi, i due funzionari non seppero neanche immaginarlo. Licenze speciali significavano anche un esame più accurato delle competenze e delle garanzie morali e patrimoniali dei candidati. Così, senza alcuna esitazione, il testo fu modificato permettendo l’intermediazione assicurativa e quella relativa alla lettera di cambio soltanto ai mezzani che avessero ottenuto, previa supplica al granduca, un’apposita autorizzazione.

  • 70 Ibid., Appaltatori a Tavanti, 29 ago. 1758.
  • 71 Ibid., tariffa allegata alla lettera del Consiglio di Commercio del 22 gen. 1748; legge, 21 nov. 1 (...)

32Rimodellato il testo della legge col concorso delle parti sociali interessate, per completare l’opera occorreva capire che farne del tariffario che il Ginori e il Consiglio di Commercio avevano messo a punto per impedire ai mezzani di manomettere la « consuetudine ». Era la questione probabilmente più delicata, e Baldasseroni e Franceschini giudicarono che sarebbe stato saggio affrontarla perseverando nello stesso stile di lavoro. Iniziò così una minuziosa trattativa con tutte le parti interessate : una delegazione di sei mezzani, la casa di negozio inglese Jackson & Rutherfourd, in rappresentanza dei negozianti, e anche gli appaltatori generali Richard, Martelli, Serristori & Grobert, i quali, a quanto pare, furono coinvolti solo in questo momento, benché avessero rilevato l’incombenza dell’esazione della tassa dal 1753.70 Dopo una discussione di alcuni mesi, le parti distesero un tariffario, pretendendo, anche stavolta, di avere sostanzialmente conferito forza di legge alla « consuetudine », che come si sà, non ha un contenuto stabile, ed è più che altro un criterio di legittimazione. Nei fatti, il tariffario progettato dal Ginori fu sostituito da un altro molto più complicato, che teneva conto stavolta del punto di vista dei mezzani. Se il primo prevedeva un'unica senseria ad valorem per tutte le merci che non fossero coralli, gioie o metalli preziosi, il secondo, che apparirà in calce alla legge del 1758, stabiliva invece delle senserie distinte per i diversi tipi di merce, che in alcuni casi erano ad valorem, in altri a « balla, cassa, barilame etc. »71

Il ristabilimento delle procedure

  • 72 Ibid., motuproprio, 23 nov 1758.

33Il maresciallo Botta riuscì laddove altri avevano fallito perché rinunciò al piglio decisionista dei suoi predecessori, non dovette misurarsi con collaboratori ostili, ma ebbe anzi la fortuna di trovarne un paio davvero intelligenti e capaci; e poi perché ebbe l’accortezza di non scoprire subito le sue carte : fece in modo che dal testo della nuova legge non si potesse indovinare la vera intenzione del governo, riservandosi di ridurre il numero delle licenze in un secondo tempo per via amministrativa, dopo che tutte le procedure di controllo fossero state riattivate. Si era giunti alla riforma dopo aver consultato tutte le parti interessate, e dopo aver conceduto ai mezzani di continuare il commercio di commissione, perciò l’impressione che se ne poteva ricavare era quella di una sanatoria che probabilmente non avrebbe interferito con gli interessi consolidati. Così, all’indomani della pubblicazione della legge i mezzani inviarono fiduciosi le loro suppliche al Consiglio di commercio, il quale fu incaricato di corredarle di un’informativa e in pratica di avallarle o di respingerle.72 Destinato di lì a pochi anni alla soppressione come ente inutile, il Consiglio nel 1758 era presieduto dal governatore Filippo Bourbon del Monte, ma per il resto era ancora formato dagli uomini del Ginori, gli stessi che avevano collaborato alla stesura del progetto del 1748. Il Botta aveva evitato di coinvolgerlo nei lavori di revisione, salvo poi incaricarlo del disbrigo delle pratiche amministrative.

  • 73 Ibid., Botta Adorno a Bourbon del Monte, 28 nov. 1758.
  • 74 Ibid. Botta Adorno a Bourbon del Monte, 9 dic. 1758.
  • 75 Ibid., Bourbon del Monte a Botta Adorno, 11 dic. 1758.
  • 76 Ibid.

34La Dogana predispose tutto il necessario, procurò i libri e fece incidere un nuovo sigillo con le armi della casa di Lorena in sostituzione del vecchio sigillo di « Palle ». A ventun anni dalla morte di Giangastone, l’età del disordine mediceo sembrò finalmente tramontata anche sul porto di Livorno. Il Botta inviò le sue istruzioni al governatore, raccomandandogli di vigilare affinché il Consiglio procedesse « con tutta l’imparzialità e senz’altro riflesso che al merito e qualità dei supplicanti, altrimenti – aggiunse – invece di rimediare agli abusi, non si farebbe altro che fomentarli ed accrescerli ».73 Pensava di essere stato abbastanza chiaro, ed invece, nel giro di poco tempo la Segreteria di Finanze fiorentina fu inondata di suppliche, tutte con il via libera del Consiglio livornese. Il vecchio maresciallo allora capì che era giunto il momento di giocare a carte scoperte, e formulò la stessa richiesta che dieci anni prima aveva fatto saltare il banco : bisognava che delle domande da approvare se ne fissasse il numero, perché non si poteva accontentare tutti. Qual era questo numero?74 Ma il Bourbon del Monte da quell’orecchio non ci sentiva : « il numero » attuale « non è certamente eccessivo – scrisse – …posto altre volte in discussione se convenisse diminuire il numero dei mezzani è stato creduto che essendo essi le molle del commercio, non sia pregiudiciale che ve ne siano in quantità ».75 Iniziò così un braccio di ferro tra il Botta che chiedeva il numero, e il del Monte che faceva resistenza. La proposta di accordare la licenza solo a coloro che ne fossero già in possesso non poteva andar bene, perché come il governatore ebbe modo di spiegare, erano passati quindici anni dall’ultima volta che le licenze erano state rilasciate, perciò di mezzani che la detenessero ce n’erano rimasti solo 77. E d’altra parte, non sarebbe stato giusto che i « tassati in pena » fossero esclusi con l’addebito di aver esercitato abusivamente, perché di certo non ne avevano colpa. Non ci si poteva neanche limitare ai mezzani che avevano per le mani la maggior parte degli affari, perché « anche i più minuti rami di commercio – scrisse il Bourbon del Monte – [h]anno bisogno de’ loro mezzani, come per esempio ne abbisognano i vetturali che vengono a fare le provviste, i padroni venturieri de’ piccoli bastimenti, che fanno piccole provvisioni di commestibili, salumi etc. »76

  • 77 Ibid., Botta Adorno a Bourbon del Monte, 25 dic. 1758.
  • 78 Ibid.

35Il Botta cominciò a spazientirsi. Avendo capito che nei vecchi ruoli d’imposta non figuravano che un paio di centinaia di mezzani, disse semplicemente : basta. Alla Segreteria delle Finanze erano già arrivate 200 suppliche, ed anche qualcosa di più. Non ne sarebbero state accettate altre. 77 Bourbon del Monte cercò di spiegare che era ingiusto, perché le domande erano state inoltrate a Firenze di mano in mano che venivano presentate, senza alcun ordine di priorità. Così si richiava di escludere diversi mezzani tra i più meritevoli. Ma il Botta non poteva più tollerare l’atteggiamento ostruzionista dei funzionari livornesi. Ormai aveva deciso : 200 posti sarebbero bastati, 150 per i cristiani e 50 per gli ebrei. E siccome di domande di mezzani ebrei ne erano arrivate circa 80, ordinò anche che fossero convocati i Massari per respingere tutte quelle di troppo. Bourbon del Monte continuò a protestare, facendo osservare che il governo sarebbe stato criticato per questa serrata e per non aver tenuto in nessun conto il merito dei candidati, riuscendo a strappare al Botta la promessa di concedere qualche altra licenza in deroga, « qualora [nei postulanti] vi concorra un merito distinto o qualche ragione speciale ».78 Apertosi inaspettatamente questo spiraglio alla trattativa, i livornesi andarono alla ricerca dei « meriti distinti » e delle « ragioni speciali », e la prima ragione speciale che al Bourbon del Monte parve convincente fu quella che gli offrirono le manifatture del corallo. I mezzani che si occupavano di corallo, detti propriamente « assortitori », erano estremamente specializzati. Si poteva far leva su questa circostanza per ottenere un certo numero di licenze in più, che alla fine furono fissate ad otto. Continuava frattanto la trattiva sui « meriti distinti », e ci fu anche un colpo di mano dal basso per aggirare la limitazione delle licenze sfruttando la consueta tendenza entropica della burocrazia livornese. Gli ebrei che erano stati approvati si presentarono alla Dogana accompagnati da un « socio », e pretesero due libri per ciascuna licenza, senza che a nessuno venisse in mente di negarglieli. Rimediato anche questo pasticcio, che comunque non pregiudicò l’esito delle trattative condotte dal governatore, nel marzo del 1759 la lista degli autorizzati fu finalmente chiusa. In tutto le licenze sarebbero state 247, 177 per i cristiani e 70 per gli ebrei; un numero di poco inferiore a quello dei mediatori sottoposti all’imposta prima della riforma.

  • 79 ASL, Governo, 962, Bourbon del Monte a Botta Adorno, 27 set. 1765.
  • 80 ASL, Governo, 980, Relazione di Barbolani di Montauto, 16 mar. 1789.

36L’obbligo di depositare il libro al termine di ogni anno fu il dispositivo chiave che avrebbe permesso alla Dogana di esercitare il controllo sulla professione e di ripartire le imposte con maggiore equità. Nello stesso tempo il governo si trovò tra le mani un’impressionante massa d’informazioni che cartografavano tutte le transazioni della piazza, e che sarebbero tornate utilissime nella progettazione della politica economica. Il primo a tentare di ricavarne delle elaborazioni statistiche era stato il governatore Ginori già nel 1751, ma all’epoca i libri non erano ancora depositati con regolarità, e comunque l’operazione non incontrò il gradimento dei negozianti, che anche in seguito si opporranno ad indagini del genere. Quindici anni più tardi fu la volta dell’Appalto generale, che sperò di poter esaminare i libri per effettuare il calcolo della bilancia commerciale, scontrandosi però con il governatore Bourbon del Monte, che negò l’autorizzazione : « I libri dei mezzani – scrisse – sono per così dire la bussola di tutto il traffico e contengono senza dubbio i maggiori segreti dei negozianti, vedendosi da essi in quali generi e come essi commerciano, le loro incette, le loro speculazioni e combinando bene insieme le cose si può arrivare a capire chi abbia più, chi meno credito, chi compri e venda a scapito, e molti altri gelosissimi segreti ».79 Il governo era responsabile della loro custodia, e non poteva farne partecipe una compagnia di appaltatori che, a giudizio del Bourbon del Monte, non offriva alcuna garanzia di riservatezza. Per le stesse ragioni, la Dogana ebbe la consegna del segreto, mentre il governo si riservò la facoltà di eseguire rilevazioni periodiche per avvalersene nell’analisi della congiuntura.80

  • 81 ASF, Segreteria di Finanze anteriore al 1788, 809, Botta Adorno a Bourbon del Monte, 5 dic. 1761.
  • 82 Per il 1748 e 1759 : ASF, Segreteria di Finanze anteriore al 1788, 809. Per gli anni 1762-66 e 177 (...)
  • 83 ASL, Governo, 21, Rescritto, 12 giu. 1780, c. 291 r.
  • 84 Filippini 1998, I, p. 70-73.
  • 85 ASL, Dipartimento del Mediterraneo, 21, ins. 7.

37La riforma del 1758 riuscì, dopo decenni di caos, a ripristinare l’ordine. La concessione riguardante il commercio di commissione fu il prezzo pagato per ottenere la collaborazione, se non di tutti i mezzani, almeno di una buona maggioranza, a cominciare dai più integrati nell’organizzazione commerciale, che accettarono di sottomettersi ai controlli burocratico-formali riattivati dalla legge. L’obbligo del deposito del libro, in particolare, fu fatto osservare per la prima volta in maniera puntuale, senza accordare deroghe o dispense che avrebbero pregiudicato al regolare funzionamento della macchina amministrativa, ottenendo così di porre finalmente un argine al fenomeno dell’abusivismo. Il numero degli abilitati fu tenuto sotto controllo senza fissare delle rigide limitazioni, facendo in modo di non concedere nuove licenze se non « per rimpiazzare i posti di quelli che sono mancati ».81 Perciò, anche se talvolta furono fatte delle eccezioni, il numero dei mezzani negli anni ’60 rimase più o meno lo stesso. Non si ebbero aumenti rilevanti neanche dopo il 1769, quando un nuovo riordino normativo, di cui diremo più avanti, lasciò libere le autorità competenti di concedere tutte le licenze che avessero ritenuto opportune. 82 Anche le licenze speciali per il corallo e le lettere di cambio furono concesse con parsimonia, solo per garantire il ricambio fisiologico, mentre quelle per le sicurtà, a patto che il richiedente detenesse già la licenza per le mercanzie, furono sempre accordate molto facilmente. Le licenze tornarono a crescere solo dopo il 1780, sia perché da allora il potere di rilasciarle fu delegato al governatore,83 sia perché iniziò allora un nuovo ciclo espansivo dell’economia. Negli anni ’90, mentre il porto registrava una vera esplosione degli arrivi e la città superava la soglia dei 50.000 abitanti,84 i mezzani autorizzati divennero 350; e continuarono ad aumentare anche durante il Regno d’Etruria, fino a toccare i 450 alla vigilia della drastica cura dimagrante imposta nel 1809 dal governo napoleonico, che accordò la licenza solo a 10 agents de change, 43 courtiers des marchandises e 24 courtiers de transport par terre et par eau.85

Il liberismo incanalato dalle istituzioni

  • 86 ASL, Governo, 984, Pierallini e Mugnai a Ferdinando III, 26 lug. 1793, cc.158 r. -159 v.

38Quando Pietro Leopoldo succedette al padre sul trono toscano, l’Idra della senseria livornese era già stata in gran parte domata. La Dogana vigilava sull’osservanza della legge, ed i mezzani che avessero solo tentato di evadere l’imposta o fossero inadempienti rispetto all’obbligo del deposito del libro venivano puntualmente radiati dalla professione. Sul finire dell’Antico Regime fu persino necessario innalzare di un piano la Dogana d’Acqua alla Porta a Pisa per fare posto al continuo accumulo dei libri, che all’epoca erano depositati a un ritmo di « più di trecento cinquanta l’anno », andando ad ingrossare un archivio, oggi sfortunatamente perduto, che dopo trentacinque anni radunava ormai quasi « dodicimila libri ».86 La legge del 1758 aveva, quindi, ottenuto dei risultati significativi, senza peraltro riuscire a risolvere tutti i problemi. Intanto era stato possibile vararla solo facendo grandi concessioni, e derogando al principio dell’incompatibilità tra l’attività di negozio e la senseria, e poi i controlli predisposti contro l’abusivismo erano stati tutt’al più capaci di contenere il fenomeno, non di debellarlo. Molti di coloro che non erano riusciti ad ottenere la licenza procurarono ad esempio di farsi registrare come « aiuti » da qualche mediatore abilitato, promettendo di corrispondergli una parte dei guadagni. I negozianti, che sempre avevano criticato il numero chiuso, sostennero anzi che la legge aveva persino incrementato il numero degli abusivi. Sbarrando l’accesso ai giovani, e anche a « qualche buon soggetto… che avrebbe tutti i requisiti necessari », si finiva infatti per spingere alla trasgressione gli esclusi, che « non avendo forse altra risorsa nè altra maniera di sussistere si pone[vano] a trattar negozi benché non autorizzat[i] ». D’altra parte, il numero degli abilitati sembrava ancora eccessivo, e forse non sarebbe rimasto tale se fosse stato eseguito un controllo non solo formale sul loro operato, per eliminare sistematicamente tutti coloro che si fossero resi colpevoli di qualche mancanza.

  • 87 Cfr. Bandi, Ordini e Leggi CXLI, Legge del 24 gen. 1769.
  • 88 Ibid.

39Questo genere di considerazioni indusse il governo a promulgare nel 1769 una nuova legge, che andò a perfezionare il quadro normativo già delineato più di un decennio prima.87 Fu rafforzato l’apparato sanzionatorio, e accordata la facoltà di perseguire gli illeciti ex officio, con l’ausilio di prove privilegiate. Per recidere i rapporti di connivenza tra i mediatori non autorizzati e i negozianti fu deciso che anche questi ultimi sarebbero stati obbligati « insieme, ed insolidum » al pagamento delle pene previste contro l’esercizio abusivo, facendo salva tuttavia la facoltà di regresso contro il mezzano, tenuto sempre come « il principale debitore ». Fu ribadita la nullità di tutti i contratti non registrati, rendendo responsabile il mezzano dell’indennizzo delle parti che ne avrebbero patito il danno, e furono prescritte nuove regole, più stringenti, per la registrazione sui libri, che doveva eseguirsi entro 24 ore a prescindere dalla loro entità. Restava l’obbligo delle firme dei contraenti per le transazioni eccedenti le mille pezze, mentre per le altre, che non fossero inferiori alle cento, fu richiesta « almeno… l’imbreviatura solita usarsi dai respettivi negozianti nell’accettazione delle cambiali ». Infine, per completare il quadro delle disposizioni più direttamente attinenti all’esercizio della professione, fu proibito agli « aiuti » di concludere i contratti, togliendo loro il potere di firma. E soprattutto fu vietato ai mezzani di interessarsi in negozi di commissione, accordando loro un periodo di transizione di sei mesi per onorare le obbligazioni e liquidare tutti i loro affari.88

  • 89 Sulla crisi granaria cfr. Venturi 1976, Mineccia 1983, p. 222-224, 231-232. Interessante materiale (...)

40La facoltà di « servire in qualità di commessi e fattori i negozianti stranieri ed i padroni di bastimenti » era stata la chiave di volta del compromesso raggiunto nel 1758. La nuova legge la cancellò con un tratto di pena, apparentemente senza suscitare reazioni. Da una parte erano venute meno le ragioni che avevano persuaso la Reggenza a fare una simile concessione : col passare del tempo fu chiaro, infatti, che la crisi del cabotaggio non aveva affatto carattere transitorio, ma era uno degli aspetti della svolta strutturale che stava interessando l’organizzazione dei traffici mediterranei, e non poteva essere aggirata semplicemente tagliando i costi delle commissioni. Dall’altra, c’erano stati dei timidi segnali di ripresa già sul finire della guerra dei Sette anni, cui aveva fatto seguito un deciso risveglio delle attività in occasione del triennio di carestia del 1764-67, ma dovuto soprattutto a maneggi speculativi con risvolti inquietanti per l’accertato coinvolgimento dei funzionari dell’Abbondanza, e forse anche – ma qui una ricerca resta ancora da fare – dei mezzani che agivano da commissionari, i quali, come abbiamo visto, avevano un rapporto privilegiato con i padroni venturieri che distribuivano i grani lungo gli scali italiani.89 Ad ogni modo, la proibizione del commercio di commissione fu l’unico ripensamento rispetto alla legge del 1758, che per il resto fu sostanzialmente confermata e rafforzata con l’introduzione di nuovi accorgimenti tecnici e sanzionatori.

  • 90 Cfr. Mangio 1978, Baggiani 1992, 1999, Thompson 1991.
  • 91 Cfr. Albani 1921, Lang 1963-64. Si veda inoltre Baldasseroni 1784.
  • 92 La legge è pubblicata in Bertini 1950, p. 9.
  • 93 Cfr. Pietro Leopoldo 1969, I, p. 31., I, p. 31.

41La vera novità, se di novità si può parlare per un istituto che era già previsto dalle leggi medicee, fu la creazione di un organismo formato da deputati delle nazioni mercantili con poteri di sindacato sull’operato dei mezzani; risorgeva, insomma, la vecchia deputazione degli « approvatori ». Cos’era avvenuto nel commercio di Livorno per convincere i negozianti a farsi finalmente carico di una responsabilità che avevano sempre cercato di scansare, fino a provocare il caos dell’età tardomedicea? La spiegazione è probabilmente da ricercarsi nell’emergere di una nuova coscienza degli interessi comuni, capace di far da contrappeso alla tradizionale rivalità tra le nazioni che era stata all’origine del fallimento della legge del 1643, ed era stata anche di ostacaolo ad un paio di tentativi – nel 1717-20 e nel 1740 – di promuovere dall’alto la nascita della Camera di Commercio.90 L’occasione per cominciare a tessere le prime solidarietà orizzontali, inter-« nazionali », fu rappresentata dal manifestarsi della crisi del commercio di deposito in tutta la sua gravità, e quindi dalla stagione politica di cooperazione inaugurata dalla Reggenza con la grande inchiesta del 1758. Questa prima legittimazione politica, che poteva preludere ad un inserimento organico dei negozianti nel ceto dirigente, e ad un loro maggior apporto all’elaborazione della politica economica, liberò energie nuove che produssero un profondo cambiamento nella gestione delle attività marittime e commerciali, rimaste a lungo ingabbiate nei compartimenti stagni delle clientele nazionali. Il primo segnale in tal senso fu la costituzione di una deputazione elettiva formata da sette negozianti – un inglese, un francese, un olandese, un ginevrino, un ebreo e due toscani – preposta con mandato triennale al governo economico delle Stanze dei cassieri, la camera del clearing dove erano regolati i pagamenti per via di compensazione già alla fine del ‘600.91 L’iniziativa ricevette il riconoscimento dello stato nel 1764, con l’autorizzazione ad imporre un prelievo sui negozianti per sopperire alle spese dell’istituto, che assunse allora la denominazione di Stanza dei pubblici pagamenti.92 Nel cambio del nome era compendiato il senso politico dell’operazione : da un lato il rilievo pubblico conferito alla prima deputazione del commercio, e dall’altro la marginalizzazione dei cassieri e della loro « università », che sino ad allora avevano gestito quel luogo in relativa autonomia, rispondendo del loro operato solo verso i rispettivi negozianti da cui ricevevano l’incarico di perfezionare le transazioni. Le ambizioni politiche del ceto mercantile in realtà erano destinate a restare a lungo deluse per la prevenzione nei loro riguardi del nuovo granduca, che aveva imparato dai testi sacri della fisiocrazia a diffidare dei negozianti, ceto sterile e senza amor di patria in linea di principio, e a maggior ragione in Livorno, dove erano preponderanti le case di commercio straniere.93 Ma nella seconda metà degli anni ’60 c’era ancora motivo di credere nella prosecuzione della linea politica del Botta, e c’era anche quella disponibilità che era sempre mancata in passato. Così, sembrò del tutto naturale, dopo la nascita della deputazione delle Stanze, tornare ad affrontare il problema della senseria con lo stesso spirito di collaborazione.

  • 94 ASL, Governo 959, Rescritto, 24 gen. 1769; 965, p. 19-20, Bourbon del Monte a Rosenberg 20 feb. 17 (...)
  • 95 ASL, Governo, 21, Rescritto, 12 giu. 1780, c. 291 r. La gestione delle licenze fu delegata alle au (...)
  • 96 ASF, Segreteria delle Finanze anteriore al 1788, 808, editto, 20 mar. 1780.
  • 97 ASL, Governo, 967, Bourbon del Monte ai Deputati delle Stanze, 21 mag. 1773, c. 44v.

42Avrebbero fatto parte della nuova deputazione « undici de’ principali negozianti », nominati dal governatore tenendo conto delle appartenenze nazionali, e due funzionari : l’auditore del governo e il direttore della Dogana. I deputati si sarebbero riuniti ogni anno nei primi giorni di dicembre per mandare a partito tutti i mezzani già in attività che si fossero presentati alla Dogana per richiedere il libro nuovo.94 L’ammissione di nuovi soggetti rimase invece una prerogativa del granduca, come prescritto dalla legge della Reggenza, fino al 1780, quando il governatore fu autorizzato a sbrigare le pratiche senza parteciparle a Firenze.95 A differenza degli approvatori medicei, la nuova deputazione fu esonerata anche dal compito di ripartire l’imposta dei 2.500 scudi, che proprio nel 1769, a seguito dell’abolizione dell’appalto generale, la Dogana tornò ad esigere per conto del Monte di Pietà, e poi, dal 1780, su mandato della Comunità di Livorno, che rilevò i diritti del Monte.96 I poteri della nuova deputazione furono perciò limitati, ma ebbero un’importanza decisiva. I mediatori tornarono ad essere sottoposti ad un giudizio di merito in grado di garantire l’osservanza delle regole deontologiche e delle disposizioni di legge con molta più efficacia dei controlli burocratico-formali riattivati dalla legge del 1758. Sino all’entrata in vigore del Code de Commerce napoleonico nel 1809, che sostituì il vecchio ordinamento della professione, la deputazione eseguì puntualmente l’esame dei mediatori, ma non assunse mai maggiori responsabilità in ordine al governo politico del commercio. Le sue funzioni del resto erano circoscritte, e non avevano carattere permanente. L’organo di rappresentanza degli interessi mercantili, dal quale nascerà poi nel 1801 la Camera di Commercio di Livorno, era ormai chiaramente identificabile nell’altra deputazione, quella elettiva delle Stanze, tant’è vero che la stessa deputazione sui sensali, benché fosse di nomina governativa, poté esserne considerata una naturale emanazione.97

Livorno città toscana

43Gli editti del 1758 e 1769 non avevano niente di veramente rivoluzionario. I dispositivi di controllo dell’ordine legale, dal deposito del libro allo squittinio, erano già tutti previsti dalle leggi di metà ‘600. Come si spiega, allora, il fallimento di quest’ultime e il successo delle altre? Il fatto è che qualsiasi legge, anche quando sia ottima e tecnicamente ineccepibile, non serve a niente se non trova la disponibilità degli attori sociali che ne sono i destinatari. Esistono, insomma, dei presupposti politici all’azione legislativa che il governo lorenese ebbe l’intelligenza d’individuare e perseguire in maniera pragmatica, anche al costo di sacrificarvi alcuni postulati deontologici. La riforma del 1758, come abbiamo visto, era tutt’altro che perfetta, ma permise all’amministrazione di tornare ad esercitare il controllo su alcuni requisiti formali della professione e di contrastare il fenomeno dell’abusivismo. Restava il problema di fondo, che non fu mai veramente risolto. Il numero dei mediatori rimase sempre eccessivo. Ogni tentativo di ridurlo ebbe effetti limitati e transitori. Più che altro servì ad indirizzare una domanda sociale insopprimibile verso l’abusivismo. Le teste dell’Idra, presto o tardi, rispuntavano sempre.

  • 98 Nel 1803 la vecchia tassa fu riformata, abolendo il contingente fisso dei 2.500 scudi, e sostituen (...)
  • 99 Savary 1675, p. 187-88.
  • 100 Cfr. Farolfi 1999, De Luca 2010.
  • 101 Busanel 2009, p. 29-32; 51-53. Resta tuttavia sconosciuta la situazione genovese.

44Alla radice del problema c’era in parte l’esigenza di garantire il gettito dell’imposta, che produsse una spinta all’inclusione nel rango dei mezzani di tutti coloro che potessero passar per tali, compresi gli avventizzi e gli occasionali.98 Il fenomeno fu subito evidente. Nel 1643, a seguito dell’inasprimento fiscale ordinato da Ferdinando II, i mezzani sottoposti al prelievo da poche decine che erano divennero di colpo più di un centinaio. A titolo di comparazione, vale la pena di notare che gli agens de change et courtiers parigini nel 1638 furono aumentati per legge da 10 a 20, e tali rimasero per il resto del secolo.99 Ma in Francia, come del resto in talune piazze italiane, come Roma e Napoli, la senseria era soprattutto un ufficio pubblico. I sensali formavano un corpo privilegiato sottoposto alla legge del re o agli statuti municipali, cui era sovente riconosciuta una certa autonomia disciplinare. Il loro numero in ogni caso era fissato per legge, in modo da delimitare un ristretto collegio di specialisti addetti al grande commercio. Nelle città dell’Italia centro-settentrionale, che conservavano molte eredità della civiltà comunale, la senseria era invece una categoria subordinata all’ordine corporativo, ma neanche qui si registravano i numeri livornesi. Il governo della senseria era assicurato spesso dal suo frazionamento e dal diverso inquadramento all’interno delle corporazioni artigiane e mercantili, che impediva la formazione di una forte identità professionale. È significativo che non esista un santo patrono della professione. In ogni caso, in città come Firenze, Bologna o Milano, il governo della senseria era schematicamente organizzato su due livelli di controllo : l’Arte di appartenenza e il tribunale mercantile; l’una e l’altro si preoccupavano di delimitare i confini della professione e di sovrintendere al suo esercizio.100 Venezia sembra sottrarsi a questo modello, presentando aspetti simili al caso livornese. A parte i sensali di sicurtà, e quelli del Fontego dei Tedeschi, che formavano un corpo privilegiato ristretto e rigidamente sorvegliato, tutti gli altri sensali di Rialto appartenevano dal 1497 ad una corporazione, con tanto di « schola » e « mariegola ». La vigilanza sul loro operato era demandata all’ufficio della Messetteria, che però non pare sia mai stato in grado di esercitare un vero controllo sulle aggregazioni. Venezia, infatti, è l’unica piazza italiana che presenta dei numeri paragonabili a quelli livornesi : 180 sensali nel 1683, 220 nel 1710.101

45Non disponiamo di studi approfonditi sul caso veneziano, ma la similitudine con Livorno non sembra andare molto oltre. Nel porto toscano le corporazioni di mestiere erano escluse dall’ordine costituzionale delle leggi Livornine. Non esisteva una corporazione della senseria, né alcun altra corporazione entro la quale i sensali avrebbero potuto essere inquadrati, come avveniva normalmente a Firenze. Al modello del doppio controllo venne così a mancare una gamba, ma anche l’altra era una gamba zoppa, perché i Consoli del Mare di Pisa erano un tribunale lontano dal centro in cui si svolgevano le attività mercantili, e la deputazione degli approvatori, dopo la riforma del porto franco del 1676, cominciò a funzionare poco e male, finché non si decise di non convocarla più. Restavano gli uffici della Dogana, che tuttavia non potevano svolgere una vera funzione di governo, dovendo limitarsi a garantire il gettito erariale. Così, il problema dell’abusivismo, che assillava le autorità in tutte le piazze commerciali italiane, a Livorno non poté essere affrontato irrigidendo i controlli e tutti i dispositivi di chiusura a tutela degli abilitati, ma al contrario, sotto la spinta degli stessi abilitati, interessati a moderare il carico fiscale, si procedette ad includere nei ranghi della senseria tutti coloro che si affacciavano in piazza, spesso senza attendere che gli interessati ne facessero richiesta.

  • 102 Breve Pisani Communi (1286), lib. I, rub. CLXIII De non permictendo aliquem non approbatum sensali (...)
  • 103 Busanel 2009, p. 31.

46Il confine della professione restò perciò un confine molto labile, specialmente dopo la sanatoria del 1728, che di fatto liberalizzò gli accessi. Solo la legge del 1758, potrà fissarlo e renderlo visibile nel momento in cui rese efficiente il controllo sul deposito dei libri. Nel XIII secolo i sensali pisani autorizzati dalla Curia Maris (60), dai Consoli dei mercanti (30) o dall’Arte della lana (10), erano tutti obbligati a portare « unum anulum signatum sigillo de quo videbitur suprasciptis consulibus »,102 ma in epoca medicea non esistevano segni esteriori che permettessero di distinguere un abilitato da un abusivo. A parte i sensali specializzati nei negozi più complessi del grande commercio marittimo, che occupavano i vertici della professione, tutti gli altri operavano in alcune nicchie del mercato cittadino senza particolari competenze tecniche. Ed era soprattutto in questi settori inferiori che l’arte della senseria si faceva più indeterminata, fino a diventare una pratica economica socialmente diffusa. Facchini, legatori, piccoli bottegai, marinai, chiunque poteva dare una mano per concludere un negozio, ottenendo magari una piccola gratifica a titolo di mancia. Del resto, prima di diventare una professione, l’ufficio della mediazione era innanzi tutto una cortesia nei riguardi dello straniero, rientrava nei doveri d’ospitalità; tanto che in alcuni statuti medievali (Lucca, Piacenza, Ravenna) veniva regolamentata nelle rubriche relative al mestiere di albergatore.103 Specialmente nei centri cittadini interessati da una grande mobilità di uomini e cose, è sempre esistita, insomma, una pratica di mediazione non professionale, informale e diffusa, che oltre ad un certo livello poteva tuttavia essere percepita come una lesione di interessi istituzionalmente protetti. Banalmente, è solo la legge che produce l’abusivismo, nel momento stesso in cui stabilisce la privativa. Ma la legge può anche fingere di stabilirla, nel senso che può decidere di non proteggerla, e fare in modo anzi di includere nell’ordine legale tutte quelle pratiche informali che sorgono spontanee dalla dinamica economico-sociale. Ecco come si crea il mostro della senseria livornese, che alla fine del ‘700 arrivò a contare circa 350 teste.

  • 104 Colzi 1998, De Luca 2010.

47Livorno è sicuramente una città nuova, liberata dal retaggio delle corporazioni di mestiere, ma non è ancora una città individualista. La sua struttura sociale è innervata da affiliazioni comunitarie ben definite. L’organizzazione per « nazioni » investe non solo l’attività economica, ma anche la vita sociale, culturale e religiosa. Le diverse affiliazioni nazionali possono essere più o meno solide, ma in ogni caso definiscono degli ambiti comunitari distinti all’interno dei quali si costruiscono delle reti di affidamento clientelare che possono supplire alla mancanza di istituzioni corporative specificatamente economiche. Entro determinati limiti, il controllo esercitabile per via clientelare è persino più saldo. In molte città italiane la selezione dei mediatori e la loro subordinazione al ceto mercantile era perseguita imponendo loro il versamento di una cauzione, che a seconda dell’entità poteva produrre persino due esiti opposti : poteva essere all’origine di un processo di patrimonializzazione della licenza, che diventava così un titolo cedibile, come a Venezia o a Roma tra i sensali Ripali, oppure poteva legare il sensale al negoziante che anticipava il denaro della cauzione, come a Milano.104 Nel porto franco un’ipotesi del genere non fu mai presa in considerazione. In parte perché il grande commercio internazionale ha un’antipatia istintiva verso il denaro che dorme in depositi improduttivi, ma anche perché, almeno nei settori alti del mercato, l’intreccio degli interessi e il legame clientelare che ne doveva risultare erano reputati delle garanzie più che sufficienti. La presa del controllo clientelare d’altra parte non riusciva ad estendersi sull’insieme dei mediatori, il cui numero eccessivo fu ripetutamente denunciato dai negozianti come fonte di disordine. E tuttavia il problema non avrebbe potuto trovare soluzioni : gli stessi negozianti che si lamentavano non ammettevano poi rafforzamenti della privativa o rigide delimitazioni del corpo dei mediatori che avrebbero potuto approdare alla nascita di sodalizi pericolosi, in grado di alterare la concorrenza e di « fare leggi ai compratori », come scrisse il Ginori. La riforma dei meccanismi di prelievo sul traffico del 1676, che rese indifferente dal punto di vista fiscale il registro pubblico dei contratti, il costante rifiuto di un ordinamento che permetesse ai mezzani di accrescere il loro potere contrattuale, e la logica di ripartizione dell’imposta, per la quale era più conveniente mantenere spalancati gli accessi alla professione, contribuirono così in varia misura a creare il caos della tarda età medicea.


48Per riportare ordine bisognava che il governo facesse qualche forzatura, assicurandosi la collaborazione, se non di tutti, almeno dei mezzani più accreditati. La concessione relativa al commercio su commissione fu il prezzo che la Reggenza decise di pagare pur di ottenere la riattivazione dei meccanismi burocratici di controllo. Una volta ristabilito l’obbligo del deposito del libro, tutto sarebbe stato più facile, anche il contrasto dell’abusivismo. Nel frattempo la crisi del commercio livornese, legata alla nascita di nuovi porti franchi (Nizza, Civitavecchia, Messina, Ancona) e al rafforzamento dei vecchi porti concorrenti (Genova, Napoli), produsse un mutamento di rilievo nei rapporti interni al ceto dei negozianti. Emerse per la prima volta un interesse comune legato alla difesa della piazza, la cui centralità come polo di smistamento si trovava per la prima volta minacciata dai mutamenti strutturali che andavano allora interesando l’organizzazione degli scambi. La vecchia rivalità tra le « nazioni » finì così per attenuarsi. E per fare fronte alle minaccie esterne, si fece strada, sin dal 1758, un nuovo spirito di collaborazione che avrebbe portato di lì a poco alla nascita della deputazione delle Stanze, il primo organo di rappresentanza politica degli interessi del commercio. Un altro mutamento di rilievo, che qui possiamo solo toccare, riguardò l’organizzazione degli uffici amministrativi, e le motivazioni ideologiche dei funzionari, che furono allora investiti da nuove responsabilità nel momento in cui il servizio reso alla persona del principe si venne ad identificare, fino ad esserne trasceso, con la missione della pubblica felicità. La Livorno delle « nazioni » cominciava insomma a « toscanizzarsi » ; e nel mutamento complessivo dei vecchi assetti economico-sociali si trovarono finalmente riunite anche le condizioni oggettive e soggettive per dare finalmente attuazione ai dispositivi di controllo sulla senseria che già le leggi medicee avevano indicato, ma che solo Pietro Leopoldo potè vedere all’opera in maniera efficiente.

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Notes

1 Tommaseo - Bellini 1865, ad vocem.

2 Muratori 1755, II, p.te I, p. 394.

3 Garzoni 1605, p. 558-59.

4 Nelle fonti toscane il termine « sensale » è usato fino alla fine del ‘600, quando inizierà ad essere affiancato, e poi soppiantato, dal sinonimo, peggiorativo, « mezzano ».

5 Il più autorevole testo italiano sulla professione è il trattao del commercialista anconetano Benvenuto Stracca, De proxenetis et proxeneticis tractatus, Venetiis, apud Io. Baptistam et Melchiorrem Sessam fratres, 1550.

6 La storiografia economica italiana ha cominciato a prestare attenzione al tema una decina d’anni fa sotto la suggestione della scuola neoistituzionalista, e in particolare degli studi Douglas North sui costi delle transazioni (cfr. North 1994). Disponiamo perciò di alcuni studi di diverso valore su realtà urbane italiane dell’età moderna (Bologna, Roma, Milano, Napoli, Palermo). Cfr. Farolfi 1995, 1998, 1999, Colzi 1998, Schisani 1999, Vigiano 2000, De Luca 2010. Occorre infine segnalare il volume di un’appassionato dilettante che ha soprattutto il pregio di riunire in una corposa appendice una gran quantità di fonti normative. Cfr. Busanel 2009.

7 Frattarelli Fischer – Castignoli 1988, Milano 1968, Frattarelli Fisher 1989.

8 Castignoli 2001.

9 Sui Consoli del Mare cfr. Addobbati 2003. La facoltà di eleggere i sensali apparteneva già alla curia maris pisana, l’antico tribunale marittimo d’epoca medievale, come alla curia mercatorum e all’arte della lana. Cfr. Breve Pisani Communi (1286), lib. I, rub. CLXIII in Bonaini 1854, I, p. 295-303. Si veda anche la normativa del Breve consulum curiae mercatorum (1305), e del Breve curiae maris (1305), in ivi, III, p. 3-167; 345-445. Analoga elezione dei sensali si svolgeva a Firenze davanti ai Regolatori, un ufficio incaricato dal 1473 della sorveglianza sulla contrattazione e della lotta all’usura. Cfr. Bando sopra l’annua approvazione e rafferma degli sensali e mezzani del dì 26 gen. 1543, in Cantini 1800-1808, I, p. 143-44.

10 Fasano Guarini 1978.

11 Baruchello 1932; Guarnieri 1962, p. 220-22. ASP, Consoli del Mare, 1040, n. 151. Decreto 6 giu. 1643.

12 Vivoli 1846, III, p. 246-47, motup. 18 apr. 1602; p. 272-73, motup. 20 lug. 1604.

13 Calafat 2012. Una prima stesura della Livornina del 1591 includeva tra i privilegi degli ebrei il diritto del loro « consolo » di proporre i nominativi per la nomina di sei sensali. Cfr. Toaff 1990, p. 428.

14 ASP, Consoli del Mare, 1040, nn. 147 e 241.

16 ASL, Dogana, 3, n. 202.

17 Baruchello 1932, p. 145, 286, Mannini 1992, Frattarelli Fisher 1993, Mangiarotti 1997.

18 Cfr. Casaregi 1723, p. 195-97. Si veda la formula degli attestati in Introduzione 1759, p. 107.

19 ASL, Governo, 1218, memoria del Pierallini, 6 mar. 1772.

20 Gli abilitati furono 261 (163 c.; 98 e.) nel 1701; 258 (162 c.; 96 e.) nel 1702; 263 (158 c.; 105 e) nel 1703; 270 (156 c.; 114 e.) nel 1704; 288 (162 c.; 126 e.); ? (159 c.; ? e.) nel 1706; 261 (141 c.; 120 e.) nel 1714; 265 (138 c.; 127 e.) nel 1715; 272 (157 c.; 115 e.) nel 1716. ASL, Dogana, 4, nn. 27, 72, 130, 193, 223, 271; Dogana 5, nn. 130, 259, 349.

21 Ivi, n. 250, Bando del 1 lug. 1716.

22 ASF, Segreteria delle Finanze anteriore al 1788, 809, Bando del Gov. Del Nero, 19 set. 1728.

23 Ibid., Il provvedimento è ricordato in una lettera di Richecourt a Francesco Stefano del 28 gen. 1748.

24 Ibid., Coppoli alla Reggenza, 10 lug. 1743.

25 Nelle osservazioni al progetto di legge del 1748 (vedi infra) si ricordava come le « furfanterie » in questa professione fossero per lo più commesse « da persone non domiciliate nello Stato… particolarmente dalla venuta de' genovesi in Livorno. » Ibid, Osservazioni allegate al progetto di legge del 15 gen. 1748. Alcuni mesi prima, la Segreteria delle Finanze aveva inviato al Consiglio di Commercio di Livorno un negozio relativo ad una supplica di un certo Mongiardino genovese, evidentemente più scrupoloso di altri, il quale chiedeva di poter esercitare la professione di mezzano « …per avere un mezzo di sussistenza in Livorno ove si è rifugiato dopo la nota Rivoluzione in Patria… ». Ibid, Supplica allegata al rescritto del 22 set. 1747.

26 Ibid., Relazione dei Protettori del Monte di Pietà del 4 set. 1747.

27 Ibid.

28 Baruchello cita a questo proposito un opuscolo del 1789 dal titolo Memoria giustificativa per il corpo dei pubblici mezzani della Piazza di Livorno, nel quale pare che si dibattesse « …se la professione di mezzano fosse da considerarsi nobile agli effetti della eleggibilità alle cariche comunali » Cfr. Baruchello 1932, p. 494.

29 ASF, Segreteria delle Finanze anteriore al 1788, 809, Botta Adorno a Francesco Stefano, 15 ago. 1758.

30 Vivoli 1846, IV, p. 326 e 544.

31 Repetti 1835, II, p. 756.

32 ASF, Segreteria delle Finanze anteriore al 1788, 809, Consiglio di Commercio alla Reggenza, 11 mar. 1748.

33 Ibid.

34 Ibid., Rappresentanza dei mezzani, lug. 1758.

35 Ibid.

36 Ibid., liste dei contribuenti, 11 mar. 1748.

37 ASF, Miscellanea di Finanze A, 398, ins. 202, Liste ou extrait des noms de quelques mezzani qui gagnent jusqu’a 4000 pieces par an a Livourne, s.d., ma della fine degli anni ’50.

38 Sull’appalto generale : Diaz 1988, p. 61-62.

39 ASF, Segreteria delle Finanze anteriore al 1788, 809, Rappresentanza dei Protettori del Monte, 4 set. 1747.

40 Cfr. la voce « Ginori, Carlo » di O. Gori Pasta nel DBI, vol. 55, 2001.

41 Cfr. Mangio 1978.

42 Sulla congiuntura : Baggiani 1999. I dati del movimento portuale in Filippini 1989. Per il gettito degli stallaggi : ASF, Appalti generali delle Regie Rendite, 117.

43 ASF, Segreteria delle Finanze anteriore al 1788, 809, Rescritto, 22 set. 1747.

44 Ibid., Osservazioni al progetto di legge, 15 gen. 1748.

45 Ibid.

46 Ibid.

47 Ibid.

48 Ibid.

49 Ibid. Sul mercato assicurativo cfr. Addobbati 2007.

50 ASF, Segreteria delle Finanze anteriore al 1788, 809, Richecourt a Francesco Stefano, 28 gen. 1748.

51 Ibid., Rescritto, 9 feb. 1748.

52 Ibid., Consiglio di Commercio alla Reggenza, 11 mar. 1748.

53 Ibid.

54 Ibid.

55 Cfr. Verga 1990, p. 53 e seg.; Aglietti, 2009, p. 105-30. Si veda anche : Diaz 1988, p. 1-20.

56 Verga 1990, p. 253.

57 Cf. Baruchello 1932, p. 476 e sgg.; La memoria della nazione olandese è in gran parte pubblicata in : Guarnieri 1962, App. n. 88; si veda anche : Mangio 1980.

58 Cf. Filippini 1989, p. 56-57.

59 Cfr. Baruchello 1932, p. 476 e sgg.

60 Ibid., p. 492n.

61 Cit. Ibid.

62 Cfr. Diaz 1988, p. 224-27.

63 ASF, Segreteria di Finanze anteriore al 1788, 809; Botta Adorno a Francesco Stefano, 15 ago. 1758.

64 Ibid., Rappresentanza dei mezzani, lug. 1758

65 Ibid., Franceschini e Baldasseroni a Botta Adorno, 3 ago. 1758.

66 Ibid.

67 Cfr. Bandi, Ordini e Leggi XXVII, Legge, 21 nov. 1758.

68 ASF, Segreteria di Finanze anteriore al 1788, 809, Franceschini e Baldasseroni a Botta Adorno, 3 ago. 1758.

69 Ibid.

70 Ibid., Appaltatori a Tavanti, 29 ago. 1758.

71 Ibid., tariffa allegata alla lettera del Consiglio di Commercio del 22 gen. 1748; legge, 21 nov. 1758.

72 Ibid., motuproprio, 23 nov 1758.

73 Ibid., Botta Adorno a Bourbon del Monte, 28 nov. 1758.

74 Ibid. Botta Adorno a Bourbon del Monte, 9 dic. 1758.

75 Ibid., Bourbon del Monte a Botta Adorno, 11 dic. 1758.

76 Ibid.

77 Ibid., Botta Adorno a Bourbon del Monte, 25 dic. 1758.

78 Ibid.

79 ASL, Governo, 962, Bourbon del Monte a Botta Adorno, 27 set. 1765.

80 ASL, Governo, 980, Relazione di Barbolani di Montauto, 16 mar. 1789.

81 ASF, Segreteria di Finanze anteriore al 1788, 809, Botta Adorno a Bourbon del Monte, 5 dic. 1761.

82 Per il 1748 e 1759 : ASF, Segreteria di Finanze anteriore al 1788, 809. Per gli anni 1762-66 e 1770, si veda i Manifesti a stampa pubblicati dalla Dogana e conservati in ASL Sicurtà, 1-5; Per gli anni 1768-69 si veda : ASL, Governo, 965, Bourbon del Monte a François, 18 ott. 1769, p. 183.

83 ASL, Governo, 21, Rescritto, 12 giu. 1780, c. 291 r.

84 Filippini 1998, I, p. 70-73.

85 ASL, Dipartimento del Mediterraneo, 21, ins. 7.

86 ASL, Governo, 984, Pierallini e Mugnai a Ferdinando III, 26 lug. 1793, cc.158 r. -159 v.

87 Cfr. Bandi, Ordini e Leggi CXLI, Legge del 24 gen. 1769.

88 Ibid.

89 Sulla crisi granaria cfr. Venturi 1976, Mineccia 1983, p. 222-224, 231-232. Interessante materiale inedito per lo studio delle speculazioni cerealicole sulla piazza livornese tra il 1764 e il 1767 in ASF, Appalti Generali delle Regie Rendite, 1025. Per l’introduzione del libero mercato dei grani, cfr. il classico Mirri 1972.

90 Cfr. Mangio 1978, Baggiani 1992, 1999, Thompson 1991.

91 Cfr. Albani 1921, Lang 1963-64. Si veda inoltre Baldasseroni 1784.

92 La legge è pubblicata in Bertini 1950, p. 9.

93 Cfr. Pietro Leopoldo 1969, I, p. 31., I, p. 31.

94 ASL, Governo 959, Rescritto, 24 gen. 1769; 965, p. 19-20, Bourbon del Monte a Rosenberg 20 feb. 1769; p. 183, Bourbon del Monte a François, 18 ott. 1769.

95 ASL, Governo, 21, Rescritto, 12 giu. 1780, c. 291 r. La gestione delle licenze fu delegata alle autorità locali, come pure l’esazione della tassa. Nonostante il numero dei mezzani tornasse a crescere, non si ebbero disordini rilevanti fino al 1799, quando i municipalisti iniziarono a dispensare le licenze ai loro clienti. ASL, Governo, 73, Mugnai a La Villette, 3 ago. 1799, cc. 122r-132v.

96 ASF, Segreteria delle Finanze anteriore al 1788, 808, editto, 20 mar. 1780.

97 ASL, Governo, 967, Bourbon del Monte ai Deputati delle Stanze, 21 mag. 1773, c. 44v.

98 Nel 1803 la vecchia tassa fu riformata, abolendo il contingente fisso dei 2.500 scudi, e sostituendolo con un prelievo del « cinque per cento sopra… i guadagni o mercedi di senserie che resulteranno annualmente sopra i libri ». Il carico fiscale in pratica fu sestuplicato. Il guadagno di tutti i mezzani nel decennio 1794-1803 fu, in media annuale, di ben 303.194 pezze da 8/r. Il fisco si aspettava quindi di incamerare ogni anno circa 15.159 pezze (£ 87168.5.6). Nel 1806 la nuova tassa, giudicata troppo gravosa, fu portata al 4%. ASF, Sindaci e Soprassindaci, 476. Anche se venne meno la spinta ad ampliare la platea contribuitiva per moderare l’aggravio personale, il numero degli abilitati rimase elevato fino all’inclusione del porto franco nell’impero napoleonico.

99 Savary 1675, p. 187-88.

100 Cfr. Farolfi 1999, De Luca 2010.

101 Busanel 2009, p. 29-32; 51-53. Resta tuttavia sconosciuta la situazione genovese.

102 Breve Pisani Communi (1286), lib. I, rub. CLXIII De non permictendo aliquem non approbatum sensalie officium exercere, in Bonaini 1854, I, p. 296.

103 Busanel 2009, p. 31.

104 Colzi 1998, De Luca 2010.

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Table des illustrations

Titre Tabella 1 - Distribuzione dell’imposta per fasce contributive, in percentuale rispetto alla quota assegnata a ciascuna comunità confessionale
Légende nc = numero dei contribuenti; g = gettito in scudi di 7 lire.
URL http://journals.openedition.org/mefrim/docannexe/image/2181/img-1.jpg
Fichier image/jpeg, 552k
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Pour citer cet article

Référence électronique

Andrea Addobbati, « Le molte teste dell’Idra : i sensali livornesi nell’età delle riforme »Mélanges de l’École française de Rome - Italie et Méditerranée modernes et contemporaines [En ligne], 127-1 | 2015, mis en ligne le 15 juin 2015, consulté le 28 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/mefrim/2181 ; DOI : https://doi.org/10.4000/mefrim.2181

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Auteur

Andrea Addobbati

Università di Pisa - andrea.addobbati@unipi.it

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