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Fidéicommis. Procédés juridiques et pratiques sociales (Italie-Europe, Bas Moyen Âge-XVIIIe siècle)

Fedecommessi, strategie patrimoniali e riforme : i beni feudali in Sicilia tra Sette ed Ottocento

Simona Laudani

Résumé

La questione dei fedecommessi in Sicilia assume un significato particolare, a partire dalle peculiarità istituzionali e legislative del Regno in materia di diritto feudale e successorio, legate alla concessione dei due famosi capitoli Volentes e Si Aliquem. In nome di essi, infatti, la nobiltà isolana acquisisce già all’indomani del Vespro (1282) importantissimi privilegi che le consentono di trasmettere il proprio patrimonio fino alla sesta generazione, tanto in linea ascendente che discendente, di potere accendere soggiogazioni, debiti e perfino di potere, in casi particolari e dietro autorizzazione regia, vendere parti del patrimonio feudale. In questa prospettiva il fedecommesso diveniva un mezzo per difendere il proprio patrimonio e soprattutto una garanzia per le transazioni e le speculazioni sulla parte « libera » ed allodiale di esso. La stessa difesa dell’istituto nella costituzione del 1812 e l’opposizione alla sua abolizione vanno così letti non come una salvaguardia ad oltranza di un principio identitario astratto, ma come la tutela di uno strumento utilizzato in maniera prammatica e spregiudicata, a seconda delle circostanze e degli interessi contingenti, da un ceto nobiliare che da sempre aveva sviluppato strategie complesse di investimenti e di movimentazione dei propri beni.

The question of fedecommessi in Sicily has important local characteristics. The main reason for these peculiarities are the feudal and inheritance laws of the Kingdom, based on the granting of the two famous capitula Volentes and Si Aliquem. Right after the Vespro (1282), the Sicilian aristocracy archives important privileges which allow them to grant the hereditament up to the sixth generation, both ascending and descending, to contract soggiogazioni, debts, and to ask for a royal license to sell part of the feudal estate. Thus the fedecommesso is a means for protecting the assets and for easing the speculation on the ‘free’ and alodial share. The defence of this institute in the Constitution of 1812 and the strong opposition to its abrogation should not be read as the defence of an abstract feeling of class identity but as the struggle for a tool of self-protection of an aristocracy who had developed complex investment strategies for their assets.

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Texte intégral

  • 2 Clavero 1989.

1Così nel 1673, Giovan Battista De Luca nel suo Il dottor volgare rappresentava la complessa ed ambigua natura dei fedecommessi : strumenti formali di conservazione del patrimonio, e quindi garanzia giuridica di quello che lui chiama « decoro delle famiglie », ma allo stesso tempo vincolo al libero mercato della terra, oltre che motivo di liti e di cabale a causa di quelle che Bartolomeo Clavero nel suo studio sul maggiorasco definisce « contradicciones ». Contraddizioni tra la linea della primogenitura e le linee collaterali, tra gli interessi paterni e quelli dell’erede, tra le convenienze della proprietà feudale e quelle del credito e del mercato2. Una doppia natura regolatrice per un verso e destabilizzatrice dall’altro, insomma, che rispecchiava lo scarto tra istituto giuridico e realtà fattuale, tra rappresentazione di status e dinamiche familiari. Uno scarto che gli storici abbiamo ben presto imparato a conoscere e che in gran parte segna la linea di ricerca obbligata per chi studia i fedecommessi, una linea che si dipana tra la ricostruzione di norme giuridiche, di climi culturali e di identità collettive, da un canto, e la lunga sequela di conflitti tra interessi particolari e questioni patrimoniali e finanziarie, dall’altro.

  • 3 Visceglia 1998, p. 142 ; ma della stessa cfr. anche, tra gli altri suoi studi su questo tema, Visce (...)

2Una doppia natura che parecchi secoli dopo la pubblicazione del Dottor Volgare Maria Antonietta Visceglia ribadiva nel suo saggio sul monte dei Capace quando sottolineava come i maggioraschi e i fedecommessi, « nati originalmente per affermare una concezione unitaria della famiglia, preservarne l’identità e rafforzarne il prestigio, potessero divenire, per la complessità delle regole di funzionamento e la molteplicità di interessi che si proponevano di tutelare, anche solo dopo pochi anni dalla loro istituzione, generatori di tensioni profonde e di contrasti non sempre sanabili ».3

  • 4 Delille 1985.

3Una complessità, questa dei fedecommessi, che a sua volta va misurata e valutata non solo in generale, all’interno delle contraddizioni interne ed esterne della rendita specie di quella feudale, non solo nello scarto tra rappresentazione e realtà, ma continuamente in rapporto alle diverse realtà statuali, ai differenti contesti giuridici. Quella dei maggioraschi, infatti, è una complessità che assume significati e valenze diverse a partire dagli ambiti istituzionali, politici e sociali nei quali trova applicazione e che ovviamente muta nel tempo, andando a incidere su questioni, temi e nodi problematici di volta in volta differenti. Vorrei qui fare riferimento a quanto giustamente sottolineato da Gerard Delille nel suo Famille et propriété dans le Royaume de Naples, quando fa riferimento alla difficoltà di individuare una volta per tutte la natura dei fedecommessi e degli interessi che rappresentava. Se infatti il fidecommesso in linea di principio può intendersi, al pari di tutte le restrizioni sulla successione, uno strumento di controllo del potere regio sulla trasmissione dei feudi, e quindi sulla nobiltà e sul suo ricambio, e una forma di garanzia per coloro i quali sono chiamati a succedere nel patrimonio, è pur vero che l’istituzione di un fidecommesso può essere per la feudalità un modo per preservare una parte dei propri beni dai creditori, specie in quelle realtà e in quei momenti storici nei quali la possibilità di disporre del proprio patrimonio feudale ed allodiale è per la nobiltà titolata più ampio e libero4.

  • 5 Scrive Andrea Romano « il fedecommesso, originariamente adottato quasi esclusivamente dalle famigli (...)

4In questo senso il caso siciliano mi sembra possa offrire interessanti spunti di riflessione sospesi tra la necessità di ricostruire scenari giuridici e normativi di lungo periodo che connotano in maniera peculiare l’istituto del fedecommesso sui patrimoni della feudalità in Sicilia5 e l’opportunità di coglierne alcuni aspetti contingenti legati ai tentativi di riforma portati avanti, tra la fine del XVIII secolo e i primi decenni del secolo successivo, in maniera parallela, ma contrapposta dalle classi dirigenti, dai nobili titolati, o almeno da una parte di essi, da un canto, e dalla monarchia Borbone, dall’altra. Vicende queste del fidecommesso siciliano sette-ottocentesco, specie di quello sui beni delle famiglie nobili qui preso in considerazione, che vedono intrecciarsi in un legame inscindibile il piano personale, le vicende familiari dei protagonisti della vita politico-istituzionale del Regno e gli episodi del più generale conflitto politico-istituzionale di quegli anni.

  • 6 Tra gli altri cfr. Bertini 1989 ; Moroni, 1997 ; Verga, 1990.
  • 7 Tra gli altri cfr. Descimon et Haddad 2010 ; Yver 1966.
  • 8 Clavero1989 ; ma dello stesso cfr. anche Clavero 1986.

5Una periodizzazione sicuramente tardiva, questa qui privilegiata, legata più alla fine dell’istituto, alle varie riforme dello stesso e ai tentativi spesso ripetuti di abolizione, piuttosto che al suo momento di maggiore fortuna, ma che, come ci hanno insegnato i molti ricchi studi sulla toscana tardo settecentesca6, sulla Francia post-rivoluzionaria e napoleonica7, o ancora il magistrale studio di Clavero sul maiorasco8, offre un punto di vista assai interessante sugli umori e le tendenze di una classe dirigente alla ricerca di una sua nuova identità, di nuovi equilibri normativi capaci di unire innovazione e difesa delle proprie posizioni economico-sociali e soprattutto del proprio ruolo politico. Un tentativo quest’ultimo che dovette fare i conti con le scelte di governi impegnati nel non facile compito di coniugare affermazione di potere, riforme istituzionali, lotta al privilegio e alleanze sociali.

  • 9 Il concetto di nazione siciliana affonda le sue radici lontano nel tempo, ma trova una sua più comp (...)

6Anche in Sicilia la seconda metà del XVIII secolo e la prima del secolo successivo sembrano essere caratterizzate dalla ricerca di un nuovo piano identitario delle sue classi dirigenti intorno al concetto di nazione siciliana9 e al rilancio del proprio ruolo economico e produttivo, oltre che politico, da un canto, e dai tentativi di riforma e di ridimensionamento dei privilegi feudali della monarchia Borbone e dei suoi ministri illuminati, di Caracciolo, di Caramanico, dall’altro. Una dinamica segnata da un crescendo di conflitti e contrapposizioni che sarebbe sfociato in quell’episodio su cui ancora, a mio parere, v’è molto da indagare, rappresentato dall’avventura costituzionale del 1812, nella quale la nobiltà siciliana tentò, senza riuscirci se non in piccola parte, di essere protagonista del cambiamento, di profittare dei venti di guerra e di rivoluzione per imprimere una svolta al lungo e tormentato rapporto con il potere regio. E la questione del fidecommesso, della sua abolizione, della sua conservazione fu uno dei temi centrali di quella vicenda, una delle questioni sulle quali la nobiltà costituzionalista siciliana si divise, segnando così in anticipo la propria sconfitta, e rimarcando, ancora una volta, la centralità di questo tema, per l’assetto proprietario così come per la vita sociale e politica delle élites siciliane.

Fedecommessi e sistema successorio

  • 10 De Luca1673/ 1740, t.I « De Feudi », p. 187.

7La questione dei fedecommessi in Sicilia assume, infatti, un significato particolare, a partire dalle peculiarità istituzionali e legislative del Regno in materia di diritto feudale e successorio. Peculiarità che rendono il diritto patrimonialistico del feudo siciliano diverso rispetto a quello degli altri Stati italiani e perfino del vicino Regno di Napoli, dal momento che, come sottolinea De Luca, « sebbene le leggi antiche, le quali hanno vocabolo di costituzioni, sono comuni all’uno e all’altro Regno, come fatte in tempo ch’erano uniti, e costituivano un Regno solo. Nondimeno doppo la divisione seguita sotto il Re Carlo Primo, quando i Siciliani, nel famoso Vespro che si dice Siciliano, discacciati li francesi, si diedero à Pietro Rè di Aragona (sicchè da un Regno se ne formarono due), si cominciò à vivere con diverse leggi, e capitoli, in maniera che si scorge gran differenza tra li feudi di un Regno, e l’altro »10.

  • 11 D’Alessandro 1963 ; Giunta 1963 ; Mineo 2001 ; Id. 1995, p. 9-41 ; Motta 1983 ; Mazzarese Fardella (...)

8E’ infatti a partire dai due famosi capitoli Volentes e Si Aliquem che la nobiltà isolana, già nel periodo successivo al Vespro (1282), in nome della natura libera e non di conquista del suo passaggio alla corona di Aragona, acquisisce importantissimi privilegi che le consentono di trasmettere il proprio patrimonio fino alla sesta generazione, tanto in linea ascendente che discendente e di accendere soggiogazioni, debiti e perfino di potere, in casi particolari e dietro autorizzazione regia, vendere parti del patrimonio feudale11. Privilegi questi che finirono per configurare nel tempo un rapporto tra il feudatario e i suoi possedimenti assai più libero e privatistico che in altre parti d’Italia e d’Europa, dal momento che era per i feudatari siciliani assai più facile che per altri disporre dei propri beni per far fronte ai propri impegni finanziari, per adempiere agli obblighi matrimoniali, per accendere crediti, per operare investimenti. Una possibilità questa che inevitabilmente finiva per sovraesporre la parte feudale del patrimonio delle famiglie nobili siciliane ad un carico debitorio spesso assai oneroso, e che rischiava di mettere in forse non solo la stabilità patrimoniale dei privati, ma anche la loro solvibilità nei confronti delle tanee e dei donativi regi e, ovviamente, di quel ceto, numeroso e assai variegato al suo interno, dei prestatori di denaro.

  • 12 Tricoli 1966. La Deputazione verrà istituita nel 1598 da un decreto del vicerè Maqueda, ma vi sono (...)
  • 13 Ivi, p.24-27. La dote di paraggio era perpetua e trasmissibile, ed era pari alla legittima spettant (...)

9In questo contesto normativo, un ruolo assai importante per il sistema feudale siciliano, per la sua conservazione ed utilizzazione, assunse dalla fine del XVI secolo l’istituzione della Deputazione degli Stati che tanta parte avrebbe avuto nella vita e nei giochi di potere della nobiltà siciliana12. La Deputazione degli Stati altro non era che un istituto deputato ad una sorta di amministrazione controllata dei feudi gravati da troppi debiti : la gestione degli stessi veniva infatti assunta dalla Deputazione che attraverso suoi funzionari si preoccupava di risarcire i debitori con gli introiti delle rendite feudali. Quindi, in origine e in linea di principio, si trattava di una istituzione a difesa della Regia Corte e dei creditori che sempre più numerosi vantavano titolo nei confronti di feudi sempre più gravati da debiti dovuti anche agli obblighi ai quali erano tenuti i titolari dei feudi : la « vita et militia » per i figli cadetti e la dote di paraggio per le figlie femmine. Quest’ultima era valutata sull’insieme di tutto il patrimonio, tanto feudale che allodiale, tanto paterno che materno. Essa era corrispondente alla terza parte della quota del patrimonio che alla sorella sarebbe toccata in caso di successione insieme agli altri fratelli e sorelle e che nel tempo si era andata strutturando in una rendita annua da corrispondere grazie a censi e soggiogazioni accesi sui beni feudali, con grave aggravio per la situazione debitoria della famiglia13.

10La Deputazione degli Stati era quindi un’istituzione creata per salvaguardare i creditori e allo stesso tempo i conduttori dei terreni soggiogati nei confronti dei quali, dopo una prammatica del 1582 emanata da Marcantonio Colonna, i creditori potevano rivolgersi per esigere i propri crediti. Nella realtà, però, ben presto essa divenne uno strumento importante in mano ai feudatari siciliani per accrescere la loro disponibilità finanziaria. La Deputazione, infatti, era tenuta a garantire al feudatario, attraverso una pensione annua, il tenore di vita confacente al suo rango. Si assistette così al ricorso sempre più massiccio all’amministrazione controllata da parte dei feudatari siciliani, impegnati ad ottenere condizioni più favorevoli e ricche pensioni, in base ovviamente alla loro capacità di contrattazione col potere regio, alla loro influenza a corte, alla loro capacità di controllare e corrompere i magistrati preposti alla amministrazione dei beni.

  • 14 Luigi ottenne di entrare in Deputazione nel 1641. Sulla figura di Luigi, che fu tra l’altro Preside (...)
  • 15 Memoriale dei creditori soggiogatari degli stati e beni del principe di Paternò, duca di Montalto a (...)
  • 16 Ivi.

11Poteva così succedere ad esempio che le rendite dei feudi invece di essere versate direttamente alla Tavola di Palermo, come prescrivevano i regolamenti, fossero riscosse dal feudatario e da lui poi cedute alla Deputazione in un secondo tempo in base alle sue immediate esigenze, o che, come nel caso del potentissimo Luigi Moncada Aragona La Cerda14, le pensioni raggiungessero livelli così elevati da suscitare le lamentele dei suoi creditori (ben 338), dai quali si alzavano da tempo proteste contro le dilazioni nella restituzione dei crediti e contro la minaccia di un ribasso al 5 % degli interessi dovuti. Secondo questi la permanenza del patrimonio Moncada nella Deputazione, era un modo per avvantaggiare il principe a loro spese, poiché « non solo gode il Principe le ventiquattromila scudi di alimenti espressati nelle lettere della sua Deputazione, ma ancora la Baronia di Miniano non compresa in essa de fatto dovendo di giustizia comprendersi costando di dieci feudi che possono gabellarsi in ottomila scudi di rendita, oltre li discali delle gabelle delli feghi convicini per danno inevitabile ». Inoltre il Principe possedeva « beni allodiali, non compresi nella Deputazione, delli quali il Principe applica ogni anno cinquemila scudi alla fabbrica di un sontuoso Palazzo che attualmente sta facendo a Caltanixetta, tiene ottomila scudi, che possiede in Napoli un grosso credito dotale sopra il Duca di Medinaceli, un altro contra il Marchese D’Aytona, di più il soldo di seimila scudi come Gen. Della Cavallaria del Regno di Napoli, di più il soldo del governo di Valenza, di più due ricchissime commende che sono ottomila scudi di rendita per esso e per il Conte di Caltanixetta suo figlio, di maniera che nel tempo presente può il Prencipe oltre l’haver sodisfatto l’annualità dei cenzi spendere scudi settantamila l’anno »15. Un vero e proprio abuso, quindi, dal momento che « il Principe gode l’alimenti dei suoi creditori avendo altre copiose rendite di che sostentarsi, e che si spenda in boschi di caccia, in fabbriche di Palazzi, e in simili superfuita (sic) »16.

12Insomma, il principe di Paternò, come molti altri feudatari siciliani, finiva per scaricare solo sulla parte feudale del suo patrimonio le spese e i propri debiti, utilizzando così la parte allodiale per continuare ad arricchirsi ed accrescere le sue entrate, grazie ad una legislazione (Si Aliquem e Volentes) che lo consentiva e ad istituti (il fidecommesso, ma anche la Deputazione) che lo garantivano ampliamente nei confronti dei creditori.

13Ed io credo che faremmo bene a tenere di gran conto le lamentele dei creditori di Luigi, poiché un’analisi dei patrimoni feudali effettuata solo sulla base della parte sottoposta ai vincoli feudali e fedecommessi, rischia di rimandarci un’immagine del tutto falsata dei redditi di quella nobiltà che, vista solo da quella prospettiva, ovviamente risulterà oppressa dai debiti in maniera insopportabile, e con un reddito poco coerente con il tenore di vita e la tenuta di questi patrimoni nel lungo periodo.

  • 17 Condorelli 2006, p.265.

14Assai interessante e innovativa a questo proposito è l’analisi condotta da Stefano Condorelli sul patrimonio di Eloisia Luna, grande matriarca che governò con mano forte e sicura la casata tra la fine del XVI e l’inizio del XVII secolo. Un’analisi condotta su tutto il patrimonio tanto feudale che allodiale, dalla quale risultano con chiarezza la grande capacità gestionale e l’ampio margine di manovra che consentivano un reddito ed un accrescimento della rendita assai elevato, a fronte di un patrimonio feudale gravato, ma meno di quanto si pensi, da spese, da soggiogazioni, prestiti e sottoposto ad oculate vendite. Come dice Condorelli a meglio guardare alla realtà feudale siciliana e ad analizzarne separatamente le voci, le operazioni finanziarie e patrimoniali « traducono con ogni evidenza una concezione della terra agli antipodi di quella del fidecommesso vincolato (proibizione di alienare il patrimonio), che pur si sviluppò nel Cinquecento : la terra come strumento d’investimento (interscambiabile in funzione della congiuntura), come elemento all’interno di un portafoglio di diversi tipi d’investimento (agricoltura, finanza, commercio, industria), piuttosto che come simbolo di statuto sociale ed eredità da mantenere integra a tutti i costi »17.

  • 18 Aymard 1972, p. 32-35.

15Insomma già nei secoli XVI e XVII, secoli di forte ripresa dell’istituto del fidecommesso apparentemente funzionale alla conservazione del patrimonio, in Sicilia almeno, gli aspetti giuridici del mercato dei feudi (distinzione tra beni feudali e allodiali, fedecommessi, vincoli, capitolo Volentes), vennero utilizzati da alcune casate per ottenere dalla monarchia una più o meno grande libertà nell’alienazione dei feudi, coniugata con una più o meno efficace protezione contro il loro smembramento18. Vantaggi questi ottenuti mettendo a frutto l’ampia possibilità di contattare con il potere regio, a partire dalle sue crescenti necessità finanziarie, fiscali e politiche al fine di ottenere deroghe e agevolazioni.

  • 19 Calvi - Chabot 1998.
  • 20 Laudani 2008, p.45-49.
  • 21 Ivi, pp. 79-82.

16A questo quadro normativo-istituzionale bisogna aggiungere la possibilità per le donne siciliane di ereditare titoli e di trasmettere feudi. Circostanza questa che concorre in Sicilia a movimentare grandemente i passaggi di proprietà delle terre titolate e dei titoli stessi, e che conferisce alle strategie matrimoniali, e all’interno di queste alle donne, un ruolo di primo piano sancito a volte, come nel caso di casa Moncada, dall’uso di accompagnare il cognome del padre con quello materno, in modo da dare visibilità alla ascendenza cognatizia oltre che agnatizia19. Per questa famiglia, infatti, al pari di molte altre del Regno, la propria storia è stata costantemente segnata, oltre che da unioni matrimoniali con donne di altissimo lignaggio, anche dalla presenza di figure femminili capaci di imprimere svolte ed accelerazioni al destino familiare, utilizzando i privilegi offerti dalla legislazione siciliana e utilizzando e/o contrastando le garanzie e le rigidità della normativa fidecommissa. E così, oltre alla già indicata Aloisia, essenziale appare il ruolo di Caterina che alla fine del XVII secolo va in sposa al potentissimo Alvarez de Toledo, ereditando per mancanza di discendenza maschile diretta l’intero patrimonio Moncada ed aprendo un contenzioso con il ramo collaterale, lungo quasi un secolo, contro la riserva fidecommissa agnatizia accesa nel 1500 dall’avo Giovan Tommaso Moncada20. Ed anche nel corso del secolo successivo l’apporto femminile alla sopravvivenza della casata è importantissima : pensiamo qui a Giuseppa Ruffo Moncada, zia e moglie del minus abens Rodrico e madre del longevo e potente Giovanni Luigi, o alle due mogli di quest’ultimo, Agata Branciforti Valguarnera e, in seconde nozze, Giovanna del Bosco Branciforti21, dama di compagnia della regina Maria Carolina, e strenua nemica, nel dibattito per la Costituzione del 1812, dei fedecommessi. Istituto quest’ultimo largamente utilizzato, invece, per affermare la propria autonoma volontà e capacità testatrice, nel 1814, da un’altra straordinaria dama Moncada, Costanza, nipote di primo letto di Giovanni Luigi.

La Costituzione del 1812

17In questo quadro così complesso il fidecommesso in Sicilia assume quindi un ruolo non univoco e non sempre riconducibile all’idea di mera conservazione del patrimonio da parte delle famiglie nobili, o di mezzo di controllo della feudalità da parte del potere regio, e ci offre una prospettiva di lungo periodo nel quale inquadrare le vicende che ne accompagnarono, tra la fine del XVIII secolo e l’inizio del XIX, le alterne fasi dei tentativi di riforma e della sua abolizione, quando le vicende personali di molti esponenti della grande nobiltà feudale del Regno ed i tanti conflitti interni alle famiglie si intrecciarono inevitabilmente, a livello locale ed internazionale, con le vicende politico-istituzionali più generali.

  • 22 Sulla costituzione del 1812 esiste una bibliografia per lo più datata, ma molto ricca. Cfr. la bibl (...)

18La questione dei fedecommessi ritornò, infatti, con forza alla ribalta del dibattito interno alla nobiltà e dei conflitti politici che la attraversavano durante il Parlamento del 1812, allorché una parte consistente della grande feudalità del Regno, profittando della presenza inglese nell’isola, decise di dirigere quel processo di cambiamento che ormai a molti risultava inevitabile, quando non auspicabile22. Si aprì così un processo politico e culturale che portò alla stesura di una Costituzione chiamata « all’inglese », sull’ipotesi di una monarchia parlamentare, lì dove l’idea di Parlamento si coniugava ancora, per molti versi, con la concezione tradizionale di esso, e nella quale la divisione dei poteri si accompagnava alla celebrazione del ruolo della nobiltà isolana. Essa, infatti, era considerata la sola vera custode di quella nazione siciliana le cui origini erano fatte risalire ad un passato assai lontano, ma che in effetti aveva avuto origine ed alimento nell’avversione tardo-settecentesca alla monarchia Borbone, e al governo di Napoli.

19In quella Costituzione, come è noto, tra l’altro si sanciva l’abolizione della feudalità, di tutti i suoi vincoli ed istituti, in cambio di un congruo indennizzo per i feudatari che diventavano padroni di terre ormai libere, mentre la questione del fidecommesso restava in sospeso. Un progetto questo che, alla luce di quanto abbiamo detto fin’ora, appare perfettamente coerente col tipo di rapporto che da sempre gran parte dei feudatari siciliani avevano sviluppato nei confronti del proprio patrimonio feudale e no : un rapporto assai lontano dall’immagine stereotipata del feudatario assenteista e scialacquatore, ozioso, indifferente ai suoi interessi materiali. Come abbiamo avuto modo di accennare, invece, il sistema feudale e il fidecommesso erano divenuti terreno di privilegi su cui giocare le diverse possibilità di investimento, di accensione di credito, di trasformazione e perfino di attività imprenditoriale. La possibilità di liberarsi definitivamente dai vincoli che il sistema feudale poneva sulla proprietà e soprattutto dal controllo regio su di essi, riducendo ad allodiale tutto il patrimonio signorile, dietro peraltro un adeguato indennizzo, sembrò, quindi, a molti una opportunità che avrebbe consentito alla nobiltà di dirigere un processo che, al di là della sua inesorabilità, era sicuramente visto come un’occasione importante di affrancamento. Un affrancamento che secondo molti doveva essere garantito dalla possibilità del permanere di alcuni privilegi, come appunto i fedecommessi, considerati come un baluardo irrinunciabile alla deriva debitoria, e soprattutto alla possibilità di divisione e di frammentazione del possesso feudale.

  • 23 Pontieri 1943, p. 147-155.
  • 24 Dopo due anni di acceso dibattito venne dichiarato che i feudi siciliani avevano la stessa natura g (...)
  • 25 Le terre di molti comuni furono censite e suddivise in lotti e date in enfiteusi a borghesi e conta (...)
  • 26 Archivio di Stato di Palermo, fondo Moncada, (da ora ASP.FM.) b. 606, f.17v e 18.
  • 27 Ivi.

20E quello del rapporto tra fedecommesso e integrità del patrimonio appare, in questi decenni a cavallo dei due secoli, come la questione cruciale, anche alla luce dei tanti tentativi di riforma e di ridimensionamento del latifondo tentati in quegli anni dalla monarchia borbonica, a partire dai tentativi non riusciti della introduzione del Catasto23, dalla nuova interpretazione data nel 1788 al capitolo Volentes24 e dalla istituzione nel 1789 della Giunta delle Censuazioni, presieduta da Tommaso Natale e fortemente voluta da Caramanico, col compito di censire e dividere le terre demaniali per incrementare la media e piccola proprietà25. Possibilità quest’ultima paventata da chi si opponeva alla fine del fidecommesso, visto come baluardo indispensabile contro l’illusione di una nuova fase per l’agricoltura siciliana, contro « i chimerici vantaggi che dovranno sorgere dalla diffusione della proprietà (come se), dividendo la proprietà de’ lati fondi ne migliorasse inconseguentemente l’agricoltura : Ciò non è vero ». La proprietà avrebbe rischiato, invece, secondo i difensori dei fedecommessi, di cadere nelle mani « di persone per lo più […] attinenti a professioni non dell’intutto essenziali nello stato, laonde avanti che la diffusione della proprietà venisse a trasmigrarle in negozianti ad agricoltori perirebbero certo di fame »26. Né la divisione delle terre, a loro parere, avrebbe aperto a nuove forma di conduzione dal momento che, aumentando le possibilità di frammentazione del patrimonio a favore dei cadetti, questi non avrebbero fatto altro che incrementare il ricorso all’affitto ed al sub affitto dei fondi.27

  • 28 Osservazioni sopra i fedecommessi e sulla censuazione de’ beni nazionali sottomesse al Parlamento g (...)

21Di contro, invece, chi era favorevole all’abolizione dei fedecommessi invocava proprio la possibilità di liberalizzare la circolazione dei beni come rimedio alla limitazione del numero dei proprietari « che sostiene un disquilibrio eccessivo del possessorio ». Era infatti, secondo i nemici del fidecommesso, « pell’ostacolo al giro dei beni, che il magnate, ed il misero guardano indifferenti la coltura de’ campi, il primo perché non urtato dal bisogno, perché non affezionato agli averi che il caso li procurò […], il secondo perché in esse non riconosce cosa alcuna del suo »28.

  • 29 Ivi, p. 7-8. La norma, in caso di mancanza di eredi maschi si estendeva anche alle eredi donne.
  • 30 Ivi, p. 8.

22Né per questi ultimi la proposta di mediazione avanzata tra gli altri da Leone Federico Borgia era condivisibile. Il Parlamento del 1812 aveva, infatti, in un primo momento decretato l’abolizione del fidecommesso, ma il re l’aveva bloccata, subordinandone l’approvazione ad un progetto di legge « che sia interamente uniforme alla Costituzione inglese ». Per aggirare questo ostacolo allora alcuni parlamentari elaborarono un progetto che, pur abolendo il fidecommesso, ne limitasse le conseguenze sui maggiori patrimoni. E così secondo questo disegno di legge, per i beni dei Pari, « siccome […] si è disposto che le Parie saranno perpetue e inalienabili », si proponeva di rendere inalienabile la quarta parte del patrimonio familiare, « in vigor di qualunque sostituzione o fidecommesso : questa parte di beni sia riputata non come fondo addetto alla famiglia, ma come Majorasco proprio esclusivamente della Paria », secondo un ordine « perpetuo di successione, come in Majorasco puro agnatizio mascolino di primogenito in infinito ed in perpetuo »29. Lo stesso privilegio doveva essere inoltre estendibile alle famiglie nobili del Regno non pari, che possedessero un reddito annuo non minore di 5000 onze annue, « per il decente mantenimento e decoro della sua nobile famiglia »30.

23E lo stesso abate Balsamo, il redattore della Costituzione, vicino a Castelnuovo e a chi, tra i costituzionalisti, si era schierato a favore dell’abolizione dei fedecommessi, scrivendo a Bentinck nel 1813 e inoltrandogli una proposta di modifica del testo approvato l’anno prima, dedicava particolare attenzione alla questione dei fidecommessi sui quali era necessario intervenire :

  • 31 Balsamo, Memoria sulla costituzione (1813), in Bentinck Papers, presso il Department of Manuscripts (...)

Here is the rube - Here is the gulph, which perhaps none can pass unhurt - The generality cry for their abolition; the nobility, and the gentry are very eager for keeping them intire. It seems, that at least some attempt should be made to conciliate the opposite wishes, and interests. The following is submitted to this effect. Let the fidecommessi be autoris’d by the new constitution; but let be enacted that they may be broken in the under written cases. 1) They may be broken, whenever there is the consent of the possessor, and his immediate substitute. 2) By an act of Parliament. 3)When one fidecommmessi or at least one Peerage is consilated by descent with another. 3) When there is a bankruptcy for speculations in commerce, and agriculture. New ones should not be permitted without an Act of Parliament31.

24La questione dei fidecommessi come un baratro, quindi, nel quale poteva precipitare l’intero progetto costituzionale per le troppe resistenze alla sua riforma, per i troppi interessi contrastanti chiamati in gioco, tali da convincere chi, come Balsamo, ne voleva l’abolizione a conservarne l’efficacia, magari prevedendo delle circostanze precise che ne richiedessero la non applicazione. Ma anche questa posizione così conciliante non trovò alcun riscontro concreto e i tentativi di riforma e di mediazione non andarono mai in porto, lasciando così in vigore le regole del fidecommesso.

25Al di là della rappresentazione del fidecommesso come elemento identitario di status, assai insistito da chi di quell’istituto voleva il mantenimento, è indubbio infatti che le nuove circostanze legate all’abolizione della feudalità ne rivalutavano la funzione di difesa dei diritti di successione, dell’integrità della proprietà nobiliare e soprattutto di salvaguardia dalle richieste dei creditori, riportando al centro della discussione e del conflitto politico una questione che in realtà interessava una norma in gran parte desueta, continuamente aggirata e/o derogata, e che rappresentava, come abbiamo visto, un limite, almeno formale, alla mobilità del patrimonio e, specie per i figli cadetti, risultava lesiva di interessi personali.

  • 32 Palmieri 1847, p. 165.
  • 33 « Al centro del processo sta la terra: il suo possesso e il suo sfruttamento, la sua produttività e (...)

26Erano, quindi, ovviamente avversi a questo istituito oltre al « l’immenso stuolo di cadetti di famiglia »32, i curiali, gli ecclesiastici e i rappresentanti del braccio demaniale che lo ritenevano un retaggio ingombrante e pericoloso del passato, contrario allo spirito della nuova costituzione. La realtà è che su questa questione vennero alla luce alcune delle contraddizioni proprie di quella esperienza costituzionale, nella quale istanze innovatrici si mischiavano e si sovrapponevano a interessi precisi di un ceto nobiliare assai consapevole dei propri privilegi33. Il tutto declinato con la logica delle fazioni, col farsi e disfarsi dei « partiti », il partito della regina, quello del re, e poi il filo inglese e quello filo francese, i cronici e gli anticronici, in una successione che il ritmo proprio dei cambiamenti importanti rendeva veloce e a volte convulsa.

  • 34 Niceforo 1922, p. 98 -99. Belmonte era figlio di una sorella di Castelnuovo il quale non aveva figl (...)
  • 35 Ivi.
  • 36 . Renda 1969, p. 56.

27E così proprio sulla questione dei fedecommessi si consumava una prima scissione all’interno del « partito », dei costituzionali tra Castelnuovo e Belmonte, zio e nipote, capi indiscussi del movimento costituzionale. Il primo, il principe di Castelnuovo, sarebbe stato accusato di avere sostenuto l’abolizione dei fedecommessi per sottrarre la trasmissione dei propri beni al nipote, il principe di Belmonte, e questi a sua volta di averne difeso la sopravvivenza proprio per venire in possesso di quell’eredità34. Un conflitto, questo intorno alla conservazione o meno del fidecommesso, che in quelle settimane coinvolse ed attraversò moltissime delle famiglie titolate impegnate in quell’esperienza, a partire dalla famiglia Moncada che vide schierati su posizioni opposte il primogenito da un lato e i figli cadetti e la matrigna dall’altro. E così, mentre quest’ultima per « partecipare alla successione del vecchio marito, e per far onta al conte di Caltanissetti (sic), primogenito del principe suo marito e della prima moglie, impiegò ogni mezzo di seduzione presso alcuni membri del braccio demaniale, per far proporre quello statuto »35, allo stesso modo anche il fratello cadetto del conte di Caltanissetta, il duca di S. Giovanni, perorò la causa della fine dei fedecommessi presso i rappresentanti del braccio ecclesiastico e, come ci racconta un protagonista e testimone di quei giorni, Paolo Balsamo, « fu trattato dall’arcivescovo di Palermo per averla proposta come tinto e proclive alle pericolose massime della moderna Francia »36.

  • 37 ASP, FM, busta 606, f. 4v.
  • 38 Ivi, f. 1.
  • 39 ASP, FM, b. 603, ff.vv. A questa somma devono aggiungersi altre 4314,4,2 derivanti dalla vendita di (...)

28In realtà, come per molte famiglie, anche in questo caso si trattava di un conflitto ben più antico e radicato : da tempo l’erede della casata Moncada, Francesco Rodrico, aveva iniziato una lunga vertenza in difesa del suo diritto successorio e dei beni fedecommessi contro suo padre, il potentissimo Giovanni Luigi. Quest’ultimo infatti, con la scusa di dovere pagare il riscatto ai pirati barbareschi che lo avevano rapito, chiese nel 1798, all’indomani della sua liberazione, « la grazia di vendere uno, o più fondi del fedecommesso » per realizzare 200000 onze37. Le onze sarebbero servite per « soddisfare alla Reggia Corte ducati 69mila sborsati al Bey di Tunisi, e agli altri suoi creditori gli altri debiti »38. Nei fatti si trattava di un’importante opportunità per movimentare una parte non trascurabile del suo immenso patrimonio feudale, che non poteva non suscitare l’opposizione del figlio primogenito. Francesco Rodrico ricorse presso la corte di Napoli a difesa dei suoi interessi di erede, dando così inizio ad una lunga contesa fatta di pesanti accuse di brogli fiscali, di contraffazioni di bilanci, ma anche di riconciliazioni, di tregue e di accordi subito disattesi, che ci consentono però, come spesso accade in simili occasioni, di potere dare uno sguardo ravvicinato su un patrimonio la cui alienazione, in parte su terre e rendite libere e in parte sulla porzione feudale del patrimonio, aveva, tra il 1763 e il 1799, fruttato al principe la sostanziosa somma di 133426.9.4, onze.39

  • 40 Ivi.

29Un notevole impegno finanziario con un giro di investimenti a tutto campo, dalle vendite di feudi, terre, soggiogazioni attive, alla ricompra di parti del patrimonio alienato, dalle spese per la propria « corte », per argenti suppellettili, arredi, migliorie e acquisti vari, agli « investimenti » per doti e corredi, a fronte di un patrimonio cospicuo restituito nuovamente alle dimensioni cinque-seicentesche, dopo la vittoria della lunga causa successoria durata 100 anni in difesa del fidecommesso agnatizio violato alla fine del XVII secolo dalla successione di Caterina. Il tutto con una precisa strategia, con una grande attenzione alla salvaguardia del « libero », e perseguendo, di contro, tutte le strade per far gravare la maggior parte di queste spese sulla parte feudale, attraverso l’utilizzazione di tutti gli spazi di manovra offerti dalle norme sull’alienabilità e sulla possibilità di accendere soggiogazioni sul patrimonio feudale e/o attraverso l’aggiramento dei vincoli del fedecommesso40.

  • 41 ASP, FM., b. 605.
  • 42 Ivi.

30Strada quest’ultima tentata con parziale successo anche dal figlio Francesco Rodrico che pure pretendeva la piena tutela dei vincoli fedecommessi da parte del padre. Nel 1796 egli chiese ed ottenne « la dispensa al fidecommesso per la formazione di un Reggimento di Cavalleria, essendosi convenuto col di lui padre Principe di Paternò che costui gli appronti tra le più spedite soggiogazioni attive della sua casa la somma di tremila ducati annuali per mettersi in vendita, e ritrarsene il capitale obbligandosi esso Conte di Caltanissetta a rimpiazzare il fidecommesso allora che sarà per verificarsi la di lui successione ne’ beni, e fondi della casa »41. E l’anno seguente ancora la richiesta di un’altra « dispensa al fidecommesso per la vendita di altri tre mila ducati annui […] de’ fondi fidecommessati della sua casa per formare a proprie spese un secondo reggimento di Cavalleria ». Grazia concessa dal re a condizione però che « per una tal vendita debba precedere il consenso del Principe di Paternò, padre del suddetto Conte e possessore de’ beni che si debbono mettere in vendita »42.

Costanza, la dote e i fedecommessi

  • 43 ASP, FM, b. 422. Le somme della dote derivano da un credito dovuto dal nonno al padre per due sente (...)
  • 44 ASP, FM, b. 422.
  • 45 Ivi.

31Ma ancora una volta, in quell’inizio di secolo così carico di progetti innovativi e di precari equilibri politico-istituzionali, è una donna a utilizzare a pieno le prerogative consetitele dalla legislazione siciliana in merito alle successioni femminili e alla tutela del fidecommesso. Costanza Moncada, figlia ultimogenita di Francesco Rodrico e di Maria Giovanna Beccadelli, nipote di Giovanni Luigi e di Agata Branciforti, nel contesto degli accordi matrimoniali stipulati il 1 maggio del 1814 con Pietro Notarbartolo Bologna, duca di Villarosa, consolidava una situazione patrimoniale personale e familiare di grande prestigio. Ella, infatti, oltre a ricevere una dote di paraggio di notevole valore (2600 onze annue più 2200 onze in corredo43), venne in possesso di un legato, il così detto legato Branciforti, di 6000 onze. Si trattava di un lascito che, more solito, le giungeva per via femminile dalla nonna paterna e del quale lei poteva liberamente disporre. Anzi, grazie ad esso Costanza fu in grado di intervenire personalmente negli accordi matrimoniali come soggetto attivo, dotando non solo « se stessa », suo marito e i suoi discendenti di quel legato, ma imponendo le regole per la futura destinazione della propria dote nel suo complesso. Ella infatti disponeva che metà « di tutto il rimanente delle suddette doti, compreso il suddetto legato Branciforti di onze seimila debba restar soggetta alla legge di un perpetuo fidecommesso primogeniale, incominciando la chiamata del primogenito da nascere dal presente matrimonio e così di primogenito in primogenito siano intestati e in perpetuo, e sino all’estinzione della linea […] colla legge delle Primogeniture regolari d’Italia e coll’acta del jus francorum »44. Inoltre, assicurata la trasmissione per via maschile e primogeturale tramite il fidecommesso perpetuo di metà del patrimonio dotale, Costanza destinava l’altra metà di esso a tutti i suoi futuri eredi, « incluso il primogenito, i nepoti, posteri e discendenti », secondo un criterio che poteva, a sua discrezione, essere ineguale. In questo caso però la parte data in più a qualcuno dei figli, « si senta data col fidecommesso regolare discensivo reciproco nella linea di ognuno delli detti figli »45.

32Costanza, quindi, pur utilizzando il fidecommesso a garanzia dell’integrità del patrimonio, non rinunciava alla prerogativa, tipica della trasmissione femminile, di potere sceglierne il/la destinatario/a privilegiato/a in base alle proprie valutazioni. Nel far così ella riusciva, grazie anche all’eredità trasmessa dalla nonna, a volgere a suo favore una condizione, quella della dote di paraggio, che per principio escludeva le donne dalla legittima sull’eredità paterna.

  • 46 Ivi. Sui patrimoni femminili, le doti e le successioni la pubblicistica è ormai assai numerosa. Tra (...)

33Ma non solo. Delle 6000 onze del « legato Branciforte », Costanza conservava per sè « onze tremila e duecento delle quali la eccellentissima sposa […] in forza delli presenti capitoli matrimoniali si ha riservato e riserva la facoltà di disporre a suo arbitrio liberamente tanto in vita che in articolo di morte e tanto in atto fra i vivi, quanto per atto di ultima volontà, in favore tanto di estranea persona che in favore anche di detto Eccellentissimo Signor Sposo con che però se mai accadesse, che di dette onze mille e duecento la detta Eccellentissima Signora Sposa non facesse espressa disposizione, in tal caso la facoltà suddetta si dovesse sentire esercitata in favore de’ di lei eredi tanto scritti che ab intestato »46.

  • 47 Disposizioni testamentarie della Signora duchessa di Villarosa Donna Costanza Beccadelli di Bologna(...)
  • 48 Ivi, f. 8 e 10.
  • 49 Ivi, f. 10.

34Insomma la appena ventunenne Costanza, utilizzando in maniera piena e sapiente tutte le prerogative a lei concesse dal diritto successorio siciliano, prefigurava per sé e per i suoi beni una condizione di manovra e di autonomia, che negli anni le avrebbe consentito una gestione pienamente consapevole ed attiva del proprio patrimonio e dei non sempre semplici equilibri familiari. Una volta vedova, infatti, non solo sarebbe rientrata, pur risposatasi, nel pieno possesso della sua dote e del ricco dotario promesso negli accordi matrimoniali, ma avrebbe pienamente disposto dei suoi beni per assegnarli ai suoi eredi, figli e nipoti, e al suo secondo marito, in piena libertà e a suo piacimento, utilizzando quella formula di divisione ineguale già prevista nei patti del suo primo matrimonio. Una diseguaglianza giocata, tra gli altri, a favore della « cara giovinetta Costanza Moncada da me mantenuta e protetta […] per mia sentita affezione per non avermi giammai lasciata sino al giorno in cui andò a marito in tutte le occorrenze anche in difficili tempi »47. Una trovatella, a suo dire, quindi, alla quale aveva imposto il suo nome e dato il suo cognome e da lei « cresciuta ed educata ». Ad essa la marchesa lasciava « L. 1275 di rendita sul Gran libro col godimento del semestre in corso e tutti i mobili, biancheria, oggetti d’oro, […] e quanto altro si troverà nella stanza, ove essa ha dormito in casa Villarosa »48, oltre ad alcuni dei suoi più preziosi gioielli, e al « il ritratto ad olio di mia figlia Antonietta »49. Circostanza quest’ultima che ha portato a ritenere che Costanzella in realtà potesse essere una figlia illegittima di Antonietta già sposata con il barone Pietro Riso di Colobria dal quale si sarebbe legalmente separata, cresciuta dalla nonna che le avrebbe assicurato il nome, l’educazione ed il futuro. Ma questa è un’altra storia che meriterebbe di essere raccontata.

35Quello che qui a noi interessa sottolineare è l’ampio margine di manovra consentito dalla legislazione successoria siciliana, tanto agli uomini che alle donne, seppur in maniera diversa ed ineguale, e la capacità, rafforzatasi nel tempo, delle classi dirigenti siciliane, la così detta « feudalità », di utilizzarne tutti gli spazi, primo tra tutti il ricorso al fidecommesso, per accrescere e rafforzare poteri personali, sorti familiari, destini e posizionamenti sociali e politici. In questa prospettiva il fedecommesso diveniva un mezzo per difendere il proprio patrimonio e soprattutto una garanzia per le transazioni e le speculazioni sulla parte « libera » ed allodiale di esso. La stessa difesa dell’istituto nella costituzione del 1812 e l’opposizione alla sua abolizione vanno così letti non come una salvaguardia ad oltranza di un principio identitario astratto, ma come la tutela di uno strumento utilizzato in maniera prammatica e spregiudicata, a seconda delle circostanze e degli interessi contingenti, da un ceto nobiliare che da sempre aveva sviluppato complesse strategie di investimenti e di movimentazione dei propri beni.

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Notes

2 Clavero 1989.

3 Visceglia 1998, p. 142 ; ma della stessa cfr. anche, tra gli altri suoi studi su questo tema, Visceglia 1988.

4 Delille 1985.

5 Scrive Andrea Romano « il fedecommesso, originariamente adottato quasi esclusivamente dalle famiglie nobili per regolare la successione dei feudi e dei beni non feudali » trovò la sua massima espansione in Italia « dopo il 1505, quando nella Dieta di Toro la regina Giovanna concedeva ai suoi sudditi la facoltà di erigere a primogenitura anche i beni allodiali ». Romano 1994, p. 76 e 78.

6 Tra gli altri cfr. Bertini 1989 ; Moroni, 1997 ; Verga, 1990.

7 Tra gli altri cfr. Descimon et Haddad 2010 ; Yver 1966.

8 Clavero1989 ; ma dello stesso cfr. anche Clavero 1986.

9 Il concetto di nazione siciliana affonda le sue radici lontano nel tempo, ma trova una sua più compiuta enunciazione con l’avvento della dinastia Borbone e con i suoi tentativi di ridimensionare il ruolo della nobiltà e di difendere le ragioni della parte demaniale del Regno. Importante a questo proposito il testo redatto da Di Napoli 1744. Ma su questo cfr. Giarrizzo 1989.

10 De Luca1673/ 1740, t.I « De Feudi », p. 187.

11 D’Alessandro 1963 ; Giunta 1963 ; Mineo 2001 ; Id. 1995, p. 9-41 ; Motta 1983 ; Mazzarese Fardella 1974 ; Romano 1979 ; Id. 1994. Ma sul mito dei Vespri cfr. Anche Benigno 2011 ; Id. La libertà ha bisogno di eroi : I Comuneros e i Vespri nella storiografia nazional-liberale, testo in corso di pubblicazione gentilmente fornitomi dall’autore.

12 Tricoli 1966. La Deputazione verrà istituita nel 1598 da un decreto del vicerè Maqueda, ma vi sono casi di amministrazione controllata di feudi già a partire dal 1590. Ivi, p. 41-46.

13 Ivi, p.24-27. La dote di paraggio era perpetua e trasmissibile, ed era pari alla legittima spettante alla figlia ; era concessa a saldo di ogni futura pretesa ereditaria, tanto che chi la riceveva doveva contestualmente rinunciare a pretendere altro, anche sotto pretesto di lesione « enorme, o enormissima », nonché a qualunque eredità di qualunque congiunto, per i tempi passati ab intestato ed ex testamento, e per l’avvenire ab intestato solamente.

14 Luigi ottenne di entrare in Deputazione nel 1641. Sulla figura di Luigi, che fu tra l’altro Presidente del Regno nel 1635-38, Vicerè di Sardegna (1657) e di Valenza (1657), cfr. Laudani 2008, p. 39 et sgg.

15 Memoriale dei creditori soggiogatari degli stati e beni del principe di Paternò, duca di Montalto al Presidente del Regno di Sicilia, Pietro Martin Rubeo, contro la richiesta di dilazione del pagamento delle soggiogazioni avanzata dal principe, riportata in Tricoli 1966, p. 310-311.

16 Ivi.

17 Condorelli 2006, p.265.

18 Aymard 1972, p. 32-35.

19 Calvi - Chabot 1998.

20 Laudani 2008, p.45-49.

21 Ivi, pp. 79-82.

22 Sulla costituzione del 1812 esiste una bibliografia per lo più datata, ma molto ricca. Cfr. la bibliografia riportata nell’introduzione di Romano 2000, p. XIX-LXIII.

23 Pontieri 1943, p. 147-155.

24 Dopo due anni di acceso dibattito venne dichiarato che i feudi siciliani avevano la stessa natura giuridica dei feudi napoletani, e quindi essi erano passibili di reversione al fisco, non potevano essere più alienati dal feudatario privo di prole e di legittimi successori, né era più legittima la successione per più gradi. Ivi, pp. 140-142

25 Le terre di molti comuni furono censite e suddivise in lotti e date in enfiteusi a borghesi e contadini, molte di quelle usurpate da privati furono loro contestate, ed altre ancora svincolate dalla servitù attiva che venne sostituita dallo strasalto, una rendita in favore dei possessori di quella servitù. Ivi, pp. 138-139 ; ma cfr. anche Renda1974. Tra i diversi tentativi di riforma portati avanti in quegli anni contro il potere feudale, importanti furono, inoltre, l’abolizione delle servitù personali, l’autorizzazione regia per i feudatari che intendessero allontanarsi dalla Sicilia, l’imposizione di una tariffa unica ed ufficiale e per il conferimento degli uffici giudiziari. Pontieri 1943, p. 141.

26 Archivio di Stato di Palermo, fondo Moncada, (da ora ASP.FM.) b. 606, f.17v e 18.

27 Ivi.

28 Osservazioni sopra i fedecommessi e sulla censuazione de’ beni nazionali sottomesse al Parlamento già riunito in Palermo dal capitano Francesco Romeo, 1813, p. 3.

29 Ivi, p. 7-8. La norma, in caso di mancanza di eredi maschi si estendeva anche alle eredi donne.

30 Ivi, p. 8.

31 Balsamo, Memoria sulla costituzione (1813), in Bentinck Papers, presso il Department of Manuscripts dell’Universita di Nottingham.

32 Palmieri 1847, p. 165.

33 « Al centro del processo sta la terra: il suo possesso e il suo sfruttamento, la sua produttività e la distribuzione del profitto », afferma Giarrizzo 1968, p. 54 ; ma cfr. anche Giarrizzo 1989, p. 611-666. Ma su questo cfr. tra gli altri, De Francesco 1991 ; De Francesco 1996 ; Romano 2000 ; Raccolta de’Bills e Decreti, 1815 ; Renda 1963 ; Rosselli 2002 ; Sciacca 1966.

34 Niceforo 1922, p. 98 -99. Belmonte era figlio di una sorella di Castelnuovo il quale non aveva figli.

35 Ivi.

36 . Renda 1969, p. 56.

37 ASP, FM, busta 606, f. 4v.

38 Ivi, f. 1.

39 ASP, FM, b. 603, ff.vv. A questa somma devono aggiungersi altre 4314,4,2 derivanti dalla vendita di legname, a fronte di un debito per soggiogazioni passive accese fino al 1799 pari a 218562.12.9.3 onze, alle quali si sommavano ingenti spese per le cause intraprese dal principe nei confronti dei demanialisti, dei Ferrandina e di altri, per le migliorie al Palazzo Aiutamicristo e alle altre residenze sparse nei suoi stati, e per la ricompra di feudi precedentemente alienati, come i feudi di Graziano e Gallidauro riacquistati per 7634.15.15 onze. Inoltre tra le soggiogazioni accese a favore di vari privati e di enti ecclesiastici, come l’Abbazia dello Spirito e il Monastero delle Vergini di Palermo, compaiono delle soggiogazioni a favore di se stesso o dell’eredità Moncada, a testimonianza di come, in quell’occasione, al principe convenisse far comparire una situazione debitoria notevole per giustificare la sua richiesta di vendita dei beni sottoposti a fidecommesso. Su questo cfr. Laudani 2008, p. 110-116.

40 Ivi.

41 ASP, FM., b. 605.

42 Ivi.

43 ASP, FM, b. 422. Le somme della dote derivano da un credito dovuto dal nonno al padre per due sentenze a lui avverse.

44 ASP, FM, b. 422.

45 Ivi.

46 Ivi. Sui patrimoni femminili, le doti e le successioni la pubblicistica è ormai assai numerosa. Tra gli altri cfr. Ago 1996 ; Chabot 1996 ; Calvi-Chabot 1998, « CLIO Histoire, femmes et sociétés », 1998 dedicato a Femmes, dots et patrimoines

47 Disposizioni testamentarie della Signora duchessa di Villarosa Donna Costanza Beccadelli di Bologna, f. 8 e f. 13. Il documento mi è stato gentilmente fornito tramite il prof. Antonio Mistretta dalla Signora Costanza di Marzo Lofberg, discendente di Costanzella Moncada che andò sposa a Salvatore Mistretta.

48 Ivi, f. 8 e 10.

49 Ivi, f. 10.

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Pour citer cet article

Référence électronique

Simona Laudani, « Fedecommessi, strategie patrimoniali e riforme : i beni feudali in Sicilia tra Sette ed Ottocento »Mélanges de l’École française de Rome - Italie et Méditerranée modernes et contemporaines [En ligne], 124-2 | 2012, mis en ligne le , consulté le 18 avril 2024. URL : http://journals.openedition.org/mefrim/932 ; DOI : https://doi.org/10.4000/mefrim.932

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Auteur

Simona Laudani

Università di Catania - simlau@tiscali.it

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