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Fidéicommis. Procédés juridiques et pratiques sociales (Italie-Europe, Bas Moyen Âge-XVIIIe siècle)

Sotto tutela. Biblioteche vincolate o oggetto di fedecommesso a Venezia, XV-XVIII secoli

Dorit Raines

Résumés

Il saggio si propone di studiare la trasmissione libraria attraverso lo strumento giuridico di fedecommesso per poter capire il ruolo dei libri nella trasmissione dei beni e l’intreccio tra cultura e strategie patrimoniali familiari. Il caso veneziano possa costituire un ottimo punto di partenza poiché, come dimostrato attraverso l’esame di un numero di casi, il comportamento dell’élite lagunare ricalca il conflitto tra la consapevolezza che la cultura fa parte dell’immagine della famiglia e la necessità per la sopravvivenza sociale della famiglia di conservare ampi margini di azione nel campo economico. Contrariamente ad altre aree nella penisola italiana, a Venezia lo strumento di fedecommesso veniva guardato come l’ultima arma a disposizione del collezionista piuttosto che accettata come prassi comune per costituire una collezione al servizio del pubblico. Nella dialettica tra pubblico e privato, frutto di secoli di spirito repubblicano, le famiglie aristocratiche veneziane abbisognavano di un margine di manovra e di libertà culturale che sconsigliava l’uso estensivo dello strumento di fedecommesso.

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Notes de l’auteur

Abbreviazioni : ASVe = Archivio di Stato, Venezia; b. = busta; BMC = Biblioteca del Museo Correr; BNM = Biblioteca Nazionale Marciana; c. = carta; cod. = codice; D.D. = donne; fasc. = fascicolo; M. = Messer; Misc. = Miscellanea; Nob. = nobile / nobili; Proc.r = Procuratore; pt. = parte; q. = quondam; reg. = registro; S. = Ser

Texte intégral

1Una collezione, di qualsiasi tipo, è frutto di una passione verso uno specifico oggetto da parte del proprietario. Cercare, acquisire, ammirare, abbinare ad altri oggetti, ogni collezione è un « work in progress » dove si acquista, si scambia, si aliena, si aggiunge. Il proprietario è il propulsore e la ragion d’essere della collezione ; un inventario stilato da lui stesso o un catalogo misurano di solito l’intensità del suo coinvolgimento : le aggiunte, le cancellazioni o le note accanto alle singole voci, dimostrano quanto la collezione sia curata. Questo rapporto simbiotico tra la passione e il suo oggetto si interrompe con la scomparsa del proprietario. La collezione deve cambiare mani, passare ad un’altra generazione che non sempre apprezza o dimostra di condividere la passione del precedente possessore, e anzi potrebbe sembrare agli occhi degli eredi un onere conservare una collezione che non segue i loro scopi. L’inevitabile soluzione è l’alienazione degli oggetti – parziale o totale, in un unico blocco o per lotti, tramite asta o numerosi cessioni. A questo punto la collezione è valutata in termini patrimoniali, e cioè per il suo valore sul mercato.

2Da un punto di vista culturale lo studio della costituzione di una raccolta di oggetti (quadri, medaglie, libri) può contribuire alla nostra comprensione del cambiamento nei gusti e del mutamento negli interessi intellettuali. Eppure, ritengo che non meno importante sia l’osservazione del disfacimento di una collezione o lo studio della trasmissione di oggetti, soprattutto in ambito familiare. Il collezionista possiede qualche strumento giuridico per delineare l’auspicato percorso per la futura proprietà : l’alienazione, la vendita in blocco, il lascito a uno o più eredi e il fedecommesso. Da tutti gli strumenti elencati, è proprio quest’ultimo che si presenta come un caso complesso. L’intreccio tra il gusto collezionistico, frutto di scelte individuali, e la strategia patrimoniale familiare potrebbe sfociare nel caso di scelta fedecommissaria in un conflitto d’interessi dove le ultime volontà del collezionista possono essere ritenute economicamente dannose, o almeno restrittive nel caso di una necessità di immediata liquidità.

  • 1 Di recente si veda la collana sul collezionismo veneziano pubblicata da Marsilio editore.
  • 2 Si vede le riflessioni sull’utilità del fedecommesso primogenitale del marchese di Villabianca nel (...)
  • 3 Tosi 1968, p. 234-235.

3Gli studiosi del collezionismo ci hanno fornito in numerose pubblicazioni il frutto delle loro ricerche su collezioni talvolta ammirevoli sparite per volontà degli eredi1. La presa di coscienza dei collezionisti, la consapevolezza quindi che l’oggetto della loro passione e fatica potrebbe essere disperso con tante facilità e rapidità, e che conseguentemente si spezzerebbe il legame creato tra i singoli componenti della collezione, ha fatto sì che i collezionisti iniziassero a cercare di mettere sotto tutela il frutto di una ricerca durata una vita. Si aggiunge che la politica familiare dei ceti dirigenti intenta, a partire dal Cinquecento, ad autoglorificarsi tramite il collezionismo, abbinava l’utile al dilettevole : la collezione veniva considerata un patrimonio spendibile in termini sia economici che immateriali. Vincolarla significava la perdita di un’immediata liquidità, ma un guadagno sicuro sul fronte del nome della casata. Tuttavia, vincolare le collezioni con clausole specifiche riguardo ai destinatari o all’uso che si poteva fare degli oggetti non garantiva la loro perpetua conservazione nel contesto voluto dal primo proprietario. Il fedecommesso, che già si rivelò uno strumento efficace per conservare i patrimoni familiari2, poteva probabilmente meglio esaudire il desiderio di perpetuare l’esistenza di una collezione. Nel caso romano ha sicuramente avuto un esito benefico per il pubblico : « Le grandi opere di beneficenza, come i grandi musei e le famose gallerie, nonché le biblioteche hanno dovuto […] la loro esistenza secolare al fedecommesso romano […] Dai fedecommessi dei Savelli, di Onorio IV e dei Conti, di Innocenzo III ai fedecommessi notissimi dei Barberini, di Urbano VIII e degli Ottoboni, di Alessandro VIII, nonché al fedecommesso di Mons. Virgilio Spada approvato da Pio VI, le disposizioni si sono costantemente ripetute in senso dinastico, e la volontà del fondatore nella espressione più assoluta del diritto di proprietà, tanto da arrivare alla disponibilità perpetua di esso, a summum ius, giungeva invero alla summa iniuria di vincolare, di ridurre in ceppi la volontà dei singoli chiamati nella più lontana posterità »3.

  • 4 Raines 2005, p. 219-236.
  • 5 Raines 1997, p. 63-84.
  • 6 Vedi le implicazioni che possa avere oggi la valutazione del libro come opera d'arte nel mercato di (...)

4Eppure, in questo contesto, si può notare come si parli più spesso di collezioni d’arte che di biblioteche. Forse l’approccio diverso riservato alla sfera libraria rispetto a quella artistica è da cercare nel rapporto che si ha col libro e con la collezione libraria, o ancora con la biblioteca. La collezione dei libri segue una logica simile a quella di una collezione d’arte, ma con una notevole differenza : mentre la presenza di un oggetto d’arte in una collezione è inequivocabile nella sua funzione, quella del libro non lo è altrettanto. Come già dimostrato altrove4, esistono due tipi di collezionismo librario : quello erudito che rispetta la natura dell'unità libraria e del suo contenuto come criteri d'inclusione nella collezione e l'altro, bibliofilo, che scompone gli elementi materiali dell'unità libraria, e ricompone una nuova realtà attraverso la creazione di una collezione contenente degli elementi bibliologici seriali (marche tipografiche, legature, illustrazioni, ex libris, caratteri tipografici, etc.). Se il primo segue una logica d’utilità culturale e quindi l'acquisizione del sapere attraverso le idee contenute nel testo, il secondo, pur interessato alla realtà del libro come oggetto materiale o ai suoi aspetti estetici come opera d'arte, è più soggetto a considerazioni glorificanti, che esaltano l'impegno sia finanziario che bibliofilo, e che apportano un « capitale sociale » al possessore5. Dopotutto, è proprio il criterio visivo che svolge un ruolo importante nella collezione bibliofila, e che spinge il possessore a mostrarla ad altri. Da un oggetto di trasmissione di sapere il libro diventa nella cultura bibliofila un'opera d'arte6.

  • 7 A questo proposito rimando il lettore al mio saggio di prossima pubblicazione : Raines, in corso di (...)

5Possedere una raccolta di libri non significa quindi avere una collezione. La biblioteca, seguendo questa logica, non è necessariamente una collezione, contrariamente ad una galleria di quadri che presuppone la costituzione di una collezione, basata forse su criteri poco coerenti, ma tuttavia frutto di un investimento in oggetti la cui funzione primaria è unica. I quadri esposti non servono ad altro che a regalare un esperienza estetica, emotiva, visiva, forse anche intellettiva, ma certamente non si può pretendere che svolgono un ruolo d’acquisizione di sapere pari a quello del testo7.

  • 8 Naudé 1992, p. 18.
  • 9 Ibid., p. 104.

6Rispetto alle collezioni d’arte, il trattamento diverso riservato soprattutto nel Cinque-Seicento al passaggio di biblioteche da una generazione ad un’altra è frutto di un rapporto ambivalente che il possessore (inteso come singola persona o come il rappresentante di un’intera famiglia) aveva con i libri come oggetto di trasmissione. Esemplari sono i suggerimenti che dà l’erudito e bibliotecario francese Gabriel Naudé nel suo consultatissimo « Advis pour dresser une bibliothèque » (Avvertenze per la costituzione di una biblioteca », pubblicato nel 1622) : ci si rende conto di quanto allora la biblioteca e i libri avessero una dimensione completamente diversa rispetto ad altre tipologie patrimoniali trasmissibili da un erede al successivo. Naudé deplora « l’opinione di chi crede che l’oro e l’argento siano il nerbo principale di una biblioteca ed è convinto (stimando i libri solo per il loro valore venale) che non vi sia nulla di buono se non è anche costoso »8, e facendosi forte del suo convincimento che la biblioteca abbia una funzione di essere a disposizione « di tutti gli uomini di lettere »9, non affronta mai la spinosa questione del passaggio della collezione da un proprietario ad altro, come se bastasse rendere pubblica la biblioteca per garantire la sua conservazione.

  • 10 Cecchini 2008, p. 178, 186 (tabella 8).

7Come si vedrà, Naudé non fa che esprimere l’atteggiamento ambiguo che i suoi contemporanei hanno avuto per quanto riguarda le biblioteche : collezioni di libri ormai ampie che proprio per la loro quantità (e quindi la spesa affrontata e la tentazione verso l’emergente mercato bibliofilico) non potevano non essere considerate dai proprietari anche in termini patrimoniali. I lavori di Isabella Cecchini sui beni materiali esistenti nelle case dei Veneziani, a partire dai 1390 inventari contenuti nell’archivio dei Giudici del proprio (un tribunale per le cause civili) ed esaminati dalla studiosa per tre distinti periodi : 1511-1513, 1560-1562 e 1610-1615, sembrano suggerire un rapporto titubante tra il libro e il suo lato economico. Rispetto ai dipinti, presenti nelle case di tutte le classi abbienti socioeconomiche in alte percentuali (per i cittadini e i patrizi si tratta di 75-77 % al primo periodo e dei 86-87 % del terzo periodo), i libri hanno una presenza cha va dal 19 % per i cittadini nel 1511-1513, 14 % per il 1560-1562 al 10 % nel 1610-1615 e per i patrizi dal 9 % nel primo periodo, 0 % nel secondo, al 7 % nel terzo. La spiegazione che fornisce l’autrice a questo fenomeno della « diminuzione progressiva di inventari nei quali si fa menzione di volumi nel corso del Cinquecento va probabilmente ascritta alla prassi, comune in altre zone e luoghi, di non registrare oggetti estremamente deperibili e di scarso valore [...] quali forse divengono i testi, soprattutto se di piccolo formato, con l’esplosione dell’industria libraria veneziana ». Come prova, i dati che calcolano la percentuale di libri menzionati negli inventari a seconda di classi di valore totale dell’inventario in ducati, dimostrano che più cospicuo è il valore, più alta è la presenza dei libri negli inventari (20 % negli inventari del valore oltre 1000 ducati per 1511-1513 e 16 % per il periodo 1610-1615)10.

8I dati forniti dalla Cecchini possano tuttavia essere interpretati anche in una diversa maniera. I quadri, godendo di un florido mercato sono più suscettibili di alienazioni per motivi economici, anche perché i gusti cambiano assai velocemente. I libri sono ritenuti parte integrante di una formazione politica e culturale, e anche se sono forse soggetti ad una deperibilità più marcata, sono allo stesso tempo utili alla successiva generazione e certamente non possano rendere al possessore un valore economico pari a quello dei quadri. Le biblioteche e i libri, considerati in molti casi il patrimonio di tutti i membri di una famiglia, non vengono nemmeno elencati nell’inventario di casa poiché sono ritenuti patrimonio culturale più che economico. Tacere sull’esistenza di una biblioteca negli inventari significa metterla tacitamente sotto tutela (anche se i singoli libri possono essere alienati a seconda della loro utilità), senza dover esplicitare i doveri delle successive generazioni.

9Propongo quindi di studiare la trasmissione libraria attraverso lo strumento giuridico di fedecommesso per poter capire il ruolo dei libri nella trasmissione dei beni e l’intreccio tra cultura e strategie patrimoniali familiari. Mi pare che il caso veneziano possa costituire un ottimo punto di partenza poiché, come si vedrà, il comportamento dell’élite lagunare ricalca il conflitto tra la consapevolezza che la cultura fa parte dell’immagine della famiglia e la necessità per la sopravvivenza sociale della famiglia di conservare ampi margini di azione nel campo economico.

  • 11 Pandette 1842, p. 7.
  • 12 Ibid., p. 303-305.
  • 13 Ibid., p. 71, 305.

10Il quadro legislativo in materia di vincoli successori imposti su collezioni librarie presenta un’ambiguità verso la trasmissione libraria, e una mancata volontà di sottoporla a un iter giuridico restrittivo. Le Pandette inizialmente distinguono tra un legato (la disposizione in causa di morte con forza di legge) e un fedecommesso (che viene lasciato « in modo di preghiera » per volontà del testatore)11. Quanto al caso di libri o biblioteche il diritto romano distingueva in maniera generale (si pare di capire sia per il caso di legato che quello di fedecommesso) tra un lascito di libri, se specificamente elencati, e quello di biblioteche, intese nel senso di un’ intera collezione. Il legislatore si chiedeva inoltre se una biblioteca lasciata includeva anche gli armadi, cioè se si trattava del luogo, oppure solo dei libri12. Tuttavia, se gli armadi facevano parte dell’edificio ed erano affissi alle pareti, la legge stabiliva che non potevano essere inclusi nel lascito, poiché la loro alienazione poteva danneggiare l’edificio13.

  • 14 Ibid., p. 85.
  • 15 Ibid., p. 403.
  • 16 Ibid., p. 367.

11Tra la vastissima casistica che le Pandette espongono, esse elencano anche la possibilità che si possa lasciare per legato o per fedecommesso una disposizione intenta a proibire all’erede di procedere a compiere un atto non desiderato dal legatario o fedecommissario, tale ad esempio « l’alienare fuori di famiglia » fondi, mobili o oggetti elencati14. La questione specifica di libri o biblioteche lasciate in fedecommesso non viene affrontata, ovvero il diritto romano e la sua elaborazione non li differenzia come categoria a se stante : se non specificatamente menzionati, i libri non potevano rientrare (come tra l’altro l’argenteria o l’oro lavorato) sotto il termine generico di « suppellettile », quindi tra gli oggetti destinati all’uso comune del padre di famiglia15. Viceversa, se si legava un fondo fornito (Fundus instructus) non valeva la distinzione tra ciò che serve all’utilità e ciò che serve al diletto. In questo caso, la legge andava interpretata nel senso di includere anche i libri e la biblioteca che erano in uso del testatore16.

12Nel corso dei secoli, e particolarmente per quanto riguarda la nobiltà dell’età moderna, l’istituzione del fedecommesso venne applicato seguendo una prassi consolidata avviata con l’intento di mantenere il patrimonio familiare intatto, anche se si potevano intravedere delle diversità a seconda delle consuetudini locali. Tuttavia, le collezioni librarie vennero lasciate fuori da un quadro legislativo specifico, poiché appunto, non era chiaro se rientravano sotto la rubrica di « fondo fornito » (e quindi non vi era alcun bisogno di riferirsi ad essi in modo particolare), o appartenevano al genere di fedecommesso di famiglia.

  • 17 Su De Luca e la sua impronta sul dibattito sulla nobiltà in Italia nei XVII-XVIII secoli, Donati 19 (...)
  • 18 De Luca 1839, vol. 3, p. 9.
  • 19 Ibid., p. 104.
  • 20 Ibid., p. 105.
  • 21 Ibid., p. 12. Cfr. anche p. 32.
  • 22 Ibid., p. 96.

13L’opera del cardinale e giureconsulto venosino Giovanni Battista De Luca (1614-1683), Il dottor volgare, un compendio della legge civile, canonica e feudale, comparsa nel 1673 ha saputo fotografare la situazione allora in vigore, dimostrando quanto lontano ormai era in certi casi il quadro di riferimento giurisprudenziale secentesco dal diritto romano giustinianeo17. De Luca scrive in un’ epoca nella quale, secondo la sua testimonianza, l’uso del fedecommesso, è molto ricorrente18. Il giureconsulto fornisce un’ ampia casistica di fedecommessi, ma non fa cenno delle biblioteche, nemmeno quando egli arriva a discutere « se anche i mobili vengono nel fedecommesso » ovvero se il fedecommesso « quando abbia il tratto perpetuo e successivo, debba abbracciare solamente i beni stabili, come atti alla perpetua conservazione desiderata dall’ambizioso testatore ». De Luca esprime l’opinione che il fedecommesso universale « abbracci il tutto, e per conseguenza anche i beni mobili di qualunque sorta »19. Il problema, sostiene l’autore, non sta tanto nel decidere se di mobili o stabili trattasi, ma quali beni mobili vadano restituiti e in che stato : quelli consumabili si debbano restituire secondo il loro valore, mentre altri, come i mobili di casa, si presume che nell’arco di una generazione siano consumati e quindi « non entra l’obbligo di restituirli ». Tuttavia, resta « l’obbligo a rispetto di quei mobili si dicono di solida materia, come sono di oro, d’argento, di ferro, e di rame ; o veramente le pitture e le statue, ed anche gli arazzi e i parati, e cose simili »20. Anche se i libri non vengono inclusi esplicitamente nella categoria di « solida materia », credo comunque che si possa attribuire alla « fedecommissaria conservatoria, in caso di alienazione »21, il compito di tutelare la trasmissione di una collezione libraria. A questo punto si presentano due casi : il fedecommesso particolare, se i libri o la biblioteca vengono specificatamente nominati e per i quali viene richiesta un’ apposita disposizione, oppure il fedecommesso universale, e quindi quando è implicito che tutto è incluso nella disposizione testamentaria, e quindi, anche se tacitamente, questo si applica ai libri o alle altre collezioni22.

  • 23 Vedi Connell 1972, p. 163-186 e Cecchini 2008, p. 179-180.
  • 24 Hermann 1996, p. 1-14.
  • 25 Cecchini 2000, p. 246-247.

14Come si evince, a differenza da collezioni artistiche, o di oggetti in oro e argento, i libri, poiché non ancora considerati un vero e proprio bene patrimoniale potenzialmente dotato di mercato proprio (a titolo di confronto : mentre a Venezia esistevano delle aste pubbliche di libri già nel Medioevo, ma quelle private erano assenti fino a metà Settecento23, le aste private di libri inizieranno a Londra con William Cooper nel 1676, guadagnando un successo straordinario in pochi anni)24, sono relegati ancora alla sfera dell’immagine familiare. Dal diritto romano a De Luca, i giuristi, seguendo la consuetudine, consideravano la collezione libraria fuori dalla logica testamentaria, poiché anche se trasmissibile, non doveva essere soggetta a un quadro legislativo restrittivo ; in questo senso appare chiaro che le biblioteche e i libri sono visti come facenti parte dell’eredità immateriale della famiglia, mentre i quadri, le statue e le collezioni numismatiche hanno assunto un ruolo ben diverso, tramutandosi in piccoli forzieri di oggetti muniti di cartellino del prezzo in caso di emergenza finanziaria, insomma una specie di beni speculativi25.

15All’interno di un quadro poco chiaro che riguarda appunto la trasmissione di biblioteche da una generazione all’altra e i tentativi di vincolare le collezioni per evitare la loro dispersione, il caso veneziano è al tempo rappresentativo e assai singolare. Se si percorre la storia di biblioteche vincolate a Venezia al tempo della Repubblica Serenissima, si può riscontrare qualche caso interessante di un vincolo posto su un libro, su dei libri o su una intera collezione. Tuttavia, a parte qualche caso sporadico dove viene esplicitata la disposizione fedecommissaria, non sembra che quest’usanza abbia goduto di un gran successo presso i Veneziani.

  • 26 Non sappiamo molto di Nicolò Capello figlio di Albano. Risulta essere eletto nel 1398 uno dei Patro (...)
  • 27 Cecchetti 1885, p. 134, citando da ASVe, Notarile, Testamenti, b. 229, Testamento di Nicolò Capello (...)

16Uno dei primi casi dove un testatore vincola l’uso di un libro risale al 1449. Il 24 marzo di quell’anno il Procuratore di San Marco de ultra, Nicolò Capello q. Albano di Santa Maria Mater Domini26, scrive nel suo testamento27 :

17Item lasso uno mio libro el qual he bollado de molte bolle de cera de mio segno, in man di vui Signor percholatori, el qual he sul fatto dele aque e de su quello notade de belissime provision e cosse e parte 37 per bem de Venexia, per le qual cosse eo argumento secondo mi de scrivere che le sara le maistre a salvar Venexia dai pericoli che di e note vien ala disfaction de Venexia se presto non sende provede. E se provedando avanti che mora, meio per Venezia sara perche diro e mostrero e faro dele cosse e si sostegnero tute parte 37 e cum tute raxon pertinente perché in scriptura non se po dir ne si bem scriver.

  • 28 Sanudo 1999, p. 389 [1443] : « a dì X ditto [9brio], cercha hora di vespero, fo sì grande le acque (...)
  • 29 Sanudo 1999, p. 344 : « a dì 13 ottubrio [1440] fo preso far tre savij sora le Acque. Fo elletti : (...)
  • 30 Ibid., p. 389.

18Il libro che Capello lasciò con la clausola vincolante di rompere i sigilli in ceralacca (« le molte bolle de cera ») per poter consultarlo solo nel caso in cui i Provveditori al Sal avessero contribuito in perpetuo cinque ducati d’oro al mese alle chiese indicate dai Procuratori di San Marco, sembra esser un testo contenente dei suggerimenti in materia della laguna e delle acque. Capello, che come tutti i Veneziani era stato psicologicamente provato dall’acqua alta che devastò la città il 10 novembre 144328, era già stato indicato nel 1440 dai Pregadi come uno dei Savii sopra le Acque, una carica che allora aveva rifiutato29. Dopo la marea devastatrice del 1443, avrebbe accettato di far parte dei quindici Savii che dovevano « andar et menar con loro quelli inzegneri li parevano per dover far provision e repari sora el fatto delle acque dolze »30. Sembra che fosse rimasto insoddisfatto dall’esito dell’intervento e che quindi avesse deciso di far valere le sue ragioni tramite il memoriale che depositò presso i Procuratori. Ma ciò che ci interessa qui è di capire se si possa parlare appunto di una specie di fedecommesso legato all’uso di un libro.

  • 31 Pandette 1842, p. 7.

19Secondo Le Pandette il fedecommesso « è quello che viene lasciato non già con formule civili, ma in modo di preghiera, e non procede dal rigore del Gius Civile, ma dalla volontà del testatore ». Le parole usate per indicare una disposizione fedecommissaria sono : chiedo, domando, voglio, commetto, prego, bramo, ingiungo, desidero, ordino31. Ebbene, Capello usa la parola « lascio » che, secondo il diritto romano non costituisce un presupposto per fedecommesso. Ma dopo continua e usa la parola « voglio », quando vincola l’uso del libro al pagamento dei cinque ducati da parte dei Provveditori al Sal.

  • 32 Connell 1972, p. 175, citando da ASVe, Notarile, Testamenti, b. 797, n. 83.

20Un caso simile di richiesta vincolante si trova alla morte di Filippo Lanzaria, parroco di S. Giacomo dell’Orio, che nel 9 maggio 1453, stila un testamento dove chiede che sia lasciato a una sua nipote un libro a suo uso e che dopo la morte di quest’ ultima, sia passato al convento agostiniano di S. Girolamo32 :

21Item lasso el mio dialogo de san gregorio el qual ha el vangelio de Nicodemo dentro a Isabeta mia neza in vita soa et da puo la soa morte voio chel sia del conuento del edone de San Jeronimo de Veniexia.

  • 33 Ibid., p. 183-184, citando da ASVe, Notarile, Cancelleria Inferiore, b. 84.

22E’ chiaro che anche se ci troviamo di fronte a richieste vincolanti che riguardano un libro, esiste il dubbio se costituiscono dei veri e propri fedecommessi secondo i canoni « del vulgo » come li chiamerebbe il giurista De Luca nel Seicento, ovvero secondo ciò che veniva recepito come la disposizione fedecommissaria a quest’epoca. Risale al 22 luglio 1478 il primo vero caso che riguarda un’ intera biblioteca. Il parroco di S. Gregorio, Antonio de Sambrino, desideroso di fondare una libreria pubblica nella chiesa di S. Vincenzo di Cognento, lascia delle istruzioni dettagliate della disposizione e l’uso dei libri33 :

23 uoio siano posti in qualche bancho amodo se tenenolo librarie e siano inferati cum le catinele come se soleno far in le librarie farse per si facto modo che cadauno si preti come diaconi & altri che hauera piacer de studiar li possano exercitar. E per niente uoio siano in mano delo episcopo si presenti come successori ma siano li in chiesia como ho dicto comuni a tuti e siano fermi in quel luogo doue sera determinato. E se caso fosse che alguno per scriuere qualche cossa o studiar per qualche iorno debiano dar vno libro equiualente o tanto pegno ali commessarii. E questo fazo azo ognuno habia comodita e che non se marischa. E si caso fosse che questo non uolesse obseruar li sopradicti mie commissarii tutti libri infrascripti siano dati in la chiesia dei frati de san francesco che ha facto edificar lo signore angliberto cum li modi et ordeni sopradicti .

24Si ignora il destino della biblioteca. Tuttavia, il testamento indica chiaramente una disposizione fedecommissaria dove il testatore predispone la successione d’eredità nel caso le sue volontà non vengano rispettate e si confida nei commissari per l’esecuzione testamentaria puntigliosa. Infatti, Antonio de Sambrino chiede che sia fatto un controllo continuo su libri e sull’uso fatto di essi.

  • 34 L'atto originale di donazione si trova in BNM, Cod. Lat. XIV, 14 (=4235) : Acta ad munus literarium (...)
  • 35 Zorzi 1987, p. 81.
  • 36 Contrariamente all’uso del fedecommesso per quanto riguarda i beni immobili. Vedi ad esempio il cas (...)
  • 37 Hochmann 2008, p. 211-214. Cfr. Zorzi 1987, p. 103.

25Se i parroci veneziani del Quattrocento si rivelano così consapevoli dello strumento fedecommissario e del suo significato, non così è per un testatore di eccellenza : il cardinale Bessarione. L’alto prelato fa conoscere il suo disegno per la biblioteca tramite uno Instrumentum donationis, rogato a Viterbo nel 1468 da un notaio34. Quindi si tratta di un lascito tout court, anche se Bessarione si augura che i libri [...] per eosdem Procuratores diligentius et securius conservari poterunt et teneri, e quindi instituisce dei fiduciari per il lascito35. Il lascito bessarioneo dimostra che a Venezia quattrocentesca, il fedecommesso non era stato pienamente recepito come uno strumento capace a proteggere una collezione dalla dispersione36. I Veneziani preferirono i lasciti, magari vincolanti (come il cardinale Domenico Grimani che nel 1523 lasciò il famoso Breviario al nipote Marino con la clausola che dopo la scomparsa di quest’ultimo, il prezioso cimelio passerebbe alla Repubblica)37, ai fedecommessi forse per godere di un margine di manovra nel futuro.

26Marino Sanudo è un caso dimostrativo in questo senso. Sanudo, un patrizio munito di una sensibilità acuta verso libri e documenti, aveva speso una fortuna per l’acquisto di libri, come da lui dichiarato nel suo testamento : il numero ammontava a « 6500, i qual mi ha costà assà danari, et è cose bellissime et rare, e molti di lhoro che non si trova, di li qual ho uno Inventario con il precio di quello mi costorono ». Il patrizio, che invano ambiva alla carica di storiografo pubblico, divise nel suo testamento stilato nel 1533 la sua biblioteca in tre tronconi a seconda della tipologia del prodotto e la sua destinazione :

27a. « Item voio et ordeno che tutti li mei libri dile Historie et successi di Italia scritte di mia man, che comenza dala venuta di re Carlo di Franza in Italia, che sonno libri ligadi et coperti tutti in uno armario n.° 56 », andranno alla Repubblica, perché come spiegò - era stato pagato dal Consiglio dei Dieci per questo lavoro ;

28b. « Item voio et ordeno che tutti li altri mei libri a stampa, è nel studio grando da basso, et quelli a penna ch’è in li mei armeri di la mia camera » andranno ad un asta pubblica. La spesa per quei libri, specificò il patrizio, è stata fatta perché voleva far « una libraria in qualche Monastero di frati o in la Libraria di san Marcho lassarne qualche uno, qual Libraria mai tegno si farà ; perhò ho mutato pensier e voio siano venduti ». Inoltre, Sanudo pregò i suoi commissari che « non butino via ditti libri, maxime quelli a penna, per esser di bellissime cose et mi ha costato assà danari, como tutto si pol veder per ditto Inventario ; et quelli sono in cartoni è opere stampade in Alemagna che costano assai ». Quindi già un’ esplicita richiesta formulata dal « voio et ordeno » che obbliga gli esecutori del testamento di agire secondo i specifici ordini del testatore.

  • 38 ASVe, Notarile, Testamenti, b. 191, n. 546, testamento del 4 settembre 1533, citato in Sanudo 1879, (...)

29c. « Item li altri libri scritti di mia mano et potissimum tre libri dila Cronicha di Veniexia per mi composta, e libri tre di Consegli, e tutti altri libri sono in una cassa e uno armario in la mia camera, scritti tutti di mia mano, questi non voglio siano venduti, ma ben fato di quelli uno Inventario, non l’havendo io fatto in vita, et siano posti tutti in una cassa et portati in la Procuratia, da esser dati a chi et quando ordenerò qui di sotto : che voglio tutti siano di uno de la mia caxa, et se altro non ordinarò, voglio i siano di Marin Sanudo fiol di Lunardo mio fradello, qual non ha uno anno, e li siano serati et ligati fino che l’haverà anni XX, e per li Signori Procuratori tutti ge siano consignati »38.

  • 39 Due anni dopo cambia idea e revoca la consegna al nipote : « Item revoco quel capitolo de la cassel (...)

30In pratica, Sanudo distingue tra libri comprati per costituire una biblioteca pubblica, libri prodotti per l’autorità pubblica e libri di sua produzione che appartengono alla sua famiglia. Le sue ultime volontà sono chiarissime, anche se non rientrano esattamente sotto la rubrica « fedecommesso », come sarà interpretata dal Cinquecento in poi : l’espressa volontà di non alienare un bene imposta sulle generazioni a venire. Il testatore si limita ad indicare l’indirizzo di consegna di certi libri di propria produzione a suo nipote al compimento dei venti anni, ma si ferma lì e non limita il nipote dell’uso che vorrà fare di questi libri nel futuro39.

  • 40 Raines - Pelusi 1994, p. 6.

31L’esitazione veneziana nell’usare lo strumento fedecommissario per quanto riguarda biblioteche o collezioni dei libri possiede delle sfumature non indifferenti che trovano spunto anche nel comportamento degli eredi. Di solito il fedecommesso verrà applicato a biblioteche intere, intese come luogo vero e proprio, mentre difficilmente si vedrà l’applicazione della stessa procedura ad una raccolta di libri, anche se ritenuta una vera e propria collezione. Non c’è dubbio che Sanudo, se avesse lasciato i suoi libri a stampa alla Pubblica Libreria di San Marco, li avrebbe vincolati assai. Aveva cambiato idea quando aveva constatato (siamo nel 1533) la mancata realizzazione del progetto bessarioneo. Un comportamento simile aveva Fiorenza Corner-Trevisan nel 1538 per quanto riguarda l’ordine dei Cappuccini del Redentore. Nuora di uno dei patroni politici dell’ordine a Venezia, Domenico Trevisan, dopo la morte di quest’ultimo nel 1535 la nobildonna aveva deciso di destinare un terreno all’isola della Giudecca per ospitare l’ordine, contribuendo all’edificazione della chiesa di Santa Maria degli Angeli. Rimasta formalmente proprietaria del luogo dietro specifica richiesta dei Cappuccini, la cui regola proibiva ogni forma di proprietà, avrebbe lasciato nel suo testamento del 1544 una « libraria » al convento con l’ordine di eseguire ogni anno un sopraluogo su tutte le cose da lei lasciate « acioché non se perda ». Inoltre, la Corner-Trevisan aveva predisposto che « et si li frati Capucini refudase qualche cosa, che li parese eser superflua, li comesari la meta como li parerà in onor de Dio, eceto li libri, li quali volgio sia conservati in libraria, e revisti ogni ano aciò che non sian persi... ». Questa disposizione fedecommissaria non venne rispettata. L’ordine dei Cappuccini era noto per gli spostamenti dei suoi frati, specialmente i predicatori che partivano per altre destinazioni con i libri che gli servivano. Nessuna traccia d’inventario o catalogo è rimasta e l’accordo intercorso tra l’erede del terreno, Bertucci di Girolamo Contarini e l’ordine, reintegrato a Venezia dopo l’espulsione durante l’Interdetto del 1605-1606, si riferisce a tutti i beni che la nobildonna aveva menzionato a suo tempo tranne la libreria40.

  • 41 Il testamento è in BNM, Cod. Lat. XIV, 105 (=4282), citato in Zorzi 1987, p. 518. Su Rangone : Bacc (...)
  • 42 L’elenco completo e l’appunto di Morelli sono in BNM, Cod. Lat. XIV, 282 (=4298), cc. 67, 84r-127v. (...)

32Questo abbinamento tra la volontà di fondare una biblioteca pubblica e l’uso di ricorrere al fedecommesso anche se presente già nel Quattrocento, come nel sopracitato caso del parroco Antonio de Sambrino, ebbe un effetto nel caso di lasciti al pubblico immediatamente dopo il compimento del progetto edilizio della Pubblica Libreria di San Marco e la sua apertura nel 1558 col trasferimento dei codici Bessarionei. Questa novità potrebbe essere considerata uno spartiacque culturale : un maggior numero di persone si lasciarono convincere dell’utilità di un lascito al pubblico : così hanno fatto nel 1572 il medico, filologo e astrologo, Tommaso Giannotti Rangone (1493-1577) e il patrizio Giacomo Contarini. Rangone, già conosciuto per le sue munificenze e donazioni con un occhio all’autoglorificazione, chiese il 10 agosto 1572 (confermando le sue ultime volontà in un codicillo datato il 28 agosto 1577), agli esecutori testamentari di acquistare un locale presso le mercerie ed ivi collocare la sua raccolta di seicento libri tra codici, incunaboli e libri a stampa, gli strumenti musicali e la raccolta di antichità : Bibliotheca vulgo libraria philologi Ravenna Thomae physici aere proprio publica Venetiis per Merceriam Realem seu Maiorem conficienda, per formare una specie di museo con sette grandi « scamna » in noce a piede di leone, sedili dipinti, due forzieri ed altri suppellettili41. La Repubblica, destinatario dell’eredità, decise diversamente. Dopo il compimento nel luglio 1577 dell’edificazione della chiesa del Redentore in segno di gratitudine per la liberazione della città dalla peste, le autorità veneziane donnarono la raccolta di Rangone all’ordine cappuccino, ad integrazione della libreria già esistente della Corner-Trevisan. Anche in questo caso non si conoscono le modalità della dispersione del prezioso lascito : il sacerdote e studioso Jacopo Morelli, che in veste di collaboratore dell’allora custode della Libreria di San Marco visitò la biblioteca dei Cappuccini negli anni Settanta del Settecento, ha potuto vedere ancora « molti » dei libri di Rangone, specialmente di medicina, ma dei manoscritti « non ve n’è uno »42. Comunque sia, è chiaro che le ultime volontà dei due donatori non sono state rispettate, malgrado, almeno nel caso della Corner-Trevisan, l’esistenza di uno specifico ordine fedecommissario di controllo annuale del fondo.

  • 43 Sul caso della biblioteca Contarini si veda Raines 2008, p. 90-92.
  • 44 Sansovino 1581, p. 138. Su Contarini : Zorzi 1987, p. 184-187; Rose 1976, p. 117-130; Cozzi 1979, p (...)
  • 45 Wolters 1987, p. 260-265; Hochmann, 1987, p. 447-489.
  • 46 Come dice parlando appunto della biblioteca nel suo testamento datato il 1 luglio 1585 : « una dell (...)
  • 47 Zorzi 1988, p. 57-58.

33Esito diverso ebbe il lascito di Giacomo Contarini di San Samuele (1536-1595), esponente di spicco del mondo intellettuale veneziano e noto collezionista di opere d’arte43, « il quale con spesa indicibile, ha posto insieme quasi tutte le historie stampate & le scritte a penna, non pure universali, ma particolari della città, con diversi altri libri & in gran copia nelle scienze »44. Provveditore della decorazione delle sale del Palazzo Ducale, ricostruite dopo gli incendi del 1573 e 1577, amico di Palladio, protettore di Bassano ed altri artisti, Contarini teneva a casa sua un’accademia, dove si usava trattare dei temi da includere nei cicli pittorici di soggetto storico al Palazzo Ducale45. Egli decise di lasciare la sua biblioteca, che conteneva circa 175 manoscritti e 1500 opere a stampa di storia, giurisprudenza, letteratura e scienza46, alla « carissima patria », insieme ad alcuni quadri e alle sue raccolte di strumenti e di oggetti preziosi. Tuttavia, il lascito era subordinato all’estinzione della discendenza maschile del suo ramo, un evento che si verificò solamente nel 1713 con la morte di Bertucci Contarini. Consapevole, anzi auspicando, che il passaggio dei libri nella Pubblica Libreria sarebbe potuto avvenire solo dopo molti anni, Contarini specificò nel testamento che gli amici potessero frequentare lo studio, il ‘Mezzato Contarini’, che diventò la sede di una specie di fondazione, alla quale chiunque poteva accedere : hospes, viator, domesticus, amicus47.

  • 48 Un caso simile nel quale nell’inventario la collezione artistica (in questo caso numismatica) viene (...)
  • 49 Vedi Hochmann, 1987, p. 457-458. Cfr. Jestaz 2001, p. 187.
  • 50 BNM, Cod. Lat. XIV, 21 (= 4553), Catastico della biblioteca Contarini, cc. 1-66. Ringrazio Alexandr (...)

34Non risulta la stesura di un catalogo in vita o l’esistenza di un inventario post-mortem. Contarini specificò nel testamento : « et ordino che al tempo della mia morte se non ho finito l’inventario che ho cominciato sii fatto finir da persona fedele et intendente et sia consegnato sigillato in mano di nodaro pubblico ad futuram rei memoriam ». Tuttavia, l’inventario (oggi introvabile) elencava solamente gli oggetti preziosi posseduti dal patrizio, come ad esempio i quadri nella biblioteca, ma presumibilmente non i libri48. Per le opere d’arte esisteva un inventario generico steso nel 1599 dall’erede di Giacomo, suo fratello Zuan Battista49. Siccome la collezione passò agli eredi di famiglia, non era necessario, secondo la legge veneziana, ricorrere ai Giudici di petizion, per quantificare il patrimonio librario. Infatti, l’unico vero catalogo della biblioteca fu steso dal custode della biblioteca, Marcantonio Maderò nel 1714, al momento della consegna della raccolta alla Libreria Pubblica50. Esso è la prova che le ultime volontà di Contarini sono state prese alla lettera : la maggior parte degli 1500 titoli risale al Quattro-Cinquecento e solamente 53 sono da attribuire agli anni 1600-1658 (di cui 47 al periodo 1600-1630), segno che gli eredi avevano continuato per qualche decennio ad incrementare la biblioteca per ospitare gli studiosi, per poi abbandonare questa pratica e lasciare immutata la situazione fino alla morte dell’ultimo della casata nel 1713.

  • 51 L’ex libris, il primo finora indicato per l’area veneziana, risale agli anni 1560; vedi : Raines 20 (...)
  • 52 Michel Hochmann ipotizza che il carattere politico del mecenatismo del Contarini doveva portarlo al (...)
  • 53 ASVe, Notarile, Testamenti, b. 1191.
  • 54 Su queste categorie di biblioteche a Venezia, si veda Raines 2008, p. 79-95.

35Il caso di Giacomo Contarini è unico nel panorama culturale veneziano del tardo Cinquecento : l’uso precoce (nel contesto veneziano) dell’ex libris51 e le sue ultime volontà indicano chiaramente una presa di coscienza di fronte ai suoi libri52. Innanzitutto desiderò che la raccolta rimanesse intera : « Et voglio che tutte queste robbe che si trovano in esso [suo studiolo] restino in perpetuo conditionate, si che non si possano ne vender ne donare », e poi espresse la volontà che nel caso dell’estinzione del ramo « voglio che caschi [la collezione] nella mia patria, poi che ella s’ha degnato d’honorarmi oltre ogni mio merito, et se non fosse l’obligo che si deve al sangue […], al presente haverei lasciato ogni cosa al pubblico »53. Il vero primo fedecommesso legato ad una collezione dei libri era frutto di una lungimiranza che di solito caratterizzava il possessore di una ‘ego biblioteca’ (che ruota attorno ad un proprietario e dove la fisicità del luogo potrebbe presentarsi con un unico scaffale, una scrivania o uno studiolo munito di qualche cassa) che, contrario alla trasformazione della collezione in ‘biblioteca familiare’ e quindi in una raccolta di più parenti54, prospettava l’unica soluzione possibile : farla confluire nel settore pubblico nella consapevolezza che solo in questa maniera l’intera collezione sarebbe stata conservata e addebitata al nome del collezionista (ciò che non è avvenuto nel caso di Contarini, poiché l’usanza settecentesca non prevedeva la costituzione di un fondo separato all’interno di una biblioteca pubblica).

36Tuttavia, il caso Contarini evidenzia l’atteggiamento ambiguo che avevano i Veneziani verso l’uso del fedecommesso nel caso di libri. Le Pandette distinguevano assai nettamente tra ‘biblioteca’ (intesa nel senso di libri, armadi e suppellettili) e ‘libri’, tacitamente relegati alla categoria di oggetti di uso e di consumo, e quindi non soggetti a fedecommesso. Anche se aveva dotato i suoi libri di ex libris, Contarini non aveva mai stilato un loro inventario, ma solamente uno relativo agli oggetti preziosi esistenti nel suo studiolo e quindi non si capisce come potessero i commissari controllare l’esistenza dei libri senza inventario. Non solo. Al momento dell’arrivo della raccolta alla Libreria Pubblica, la famiglia consegnò anche i quadri e gli altri oggetti indicati, ma non la scaffalatura o gli armadi dello studio. E’ difficile quindi capire se il fedecommesso era legato alla biblioteca o ai libri ed altri oggetti (perfino Contarini parla nel suo testamento di « queste robbe »).

  • 55 Naudé 1992.
  • 56 Clement 1635. Sul libro : Rovelstad 1991, p. 174-187.
  • 57 Il Cardinale Vendramin istituì una primogenitura sulla proprietà di Murano (palazzo, altri immobili (...)

37Questa distinzione tra biblioteca e libri, di matrice romana, non era affatto semantica, poiché ormai l’idea che la biblioteca appartenesse a tutta la famiglia e non solo al collezionista aveva iniziato a circolare nella Venezia secentesca. Il ricorrere all’autoglorificazione tramite le collezioni, inclusi anche i libri, era diventata pratica dominante. La biblioteca era diventata un luogo fisico e non più una mera raccolta di titoli. Le suppellettili, gli armadi, la musealità, come già insegnavano i primi veri manuali dedicati alla formazione delle biblioteche : quello di Gabriel Naudé55 e l’altro del gesuita Claude Clement (1596-1643)56, non lasciarono dubbio sull’ingresso del mondo dei libri nelle collezioni museali. Eppure, difficilmente si trova un collezionista che metta vincoli su suoi libri, mentre più ricorrente è l’uso di vincolare la collezione dei quadri, come nei casi del cardinale Francesco Vendramin nel 1618 e di Alvise Pisani nel 167357.

  • 58 Istruttiva in questo senso è l’ammissione di Villabianca parlando della sua biblioteca : « giacchè (...)

38Si potrebbe intravedere nei casi già elencati e in quello che si dirà tra breve una logica che lega un collezionista alla sua « ego biblioteca » e che gli conduce a voler « congelare » la collezione per (sua) futura memoria58. Gli sbocchi potevano allora essere di due tipi : consacrare la collezione lasciandola al pubblico con specifiche clausole di uso, oppure relegandola alle future generazioni, ma distinguendola dalla biblioteca di famiglia, e lasciandola come un fondo a se stante. Anche qui i Veneziani si dimostrarono titubanti.

  • 59 Vedi il suo profilo da collezionista in Frank 2007, p. 290-291. Sulla sua eredità patrimoniale, Cha (...)
  • 60 ASVe, Procuratori di San Marco de ultra, b. 203, pacco n. 1.

39Forse il caso di incoerenza più eclatante e curioso legato ad un fedecommesso librario trasmesso « in famiglia » è quello del Procuratore di San Marco de ultra Angelo Morosini q. Vido (1629-1692)59. Nell’inventario dei suoi beni, eseguito dai commissari da lui indicati, i suoi colleghi della Procuratia de ultra, spiccano due elenchi di libri : l’uno, dei propri libri : « Libri consignati all’Eccellentissimo Ser Polo Querini Procurator Accademico dell’anno corrente 1693. Non soggetti al fidei comisso », l’altro, quelli appartenuti alla famiglia : « Inventario de libri soggetti al fidei comisso e furono del fu Illustrissimo et Eccellentissimo Angelo Moresini Illustrissimo Procuratore hora dell’Eccellentissimo signore Gerolamo fù de S. Andrea. Fu principiato il presente Inventario li 27 giugno 1692 nella Procuratia da Sua Eccellenza habitata ». I libri contenuti in questo secondo elenco appunto erano per legge non soggetti ad alienazione, poiché proprietà comune di generazioni passate, presenti e future60.

  • 61 « Ponti del Testamento del q. S. Piero Moresini q. Nicolo 1520 25 Gennaro ». Ibid., dopo c. 10r in (...)
  • 62 « Ponti del Testamento del q. S. Nicolò Moresini q. Piero 1568 8 Gennaro », Loc. cit.
  • 63 « Codicillo del detto 1574 11 Maggio ». Loc. cit.

40Per capire le ragioni di questa scelta inusuale, bisognerebbe tornare indietro nel tempo, alle abitudini di trasmissione di beni familiari che caratterizzavano la famiglia Morosini di Sant’Anna. Il primo a pensare ad una strategia familiare di trasmissione di beni sembra essere stato Piero Morosini q. Nicolò che nel 1520 istituì una primogenitura su « il ressiduo de miei Beni, si Mobili, come Stabili di quanto s’attrova haver al presente, come di quello mi potesse venir » e anche sul « Ius Patronato della Chiesa di S. Anna della nostra Villa » che andrebbe a « Antonio mio Fiol, e de suoi Primogeniti Maschi, e non havendo Heredi vadi sempre in li suoi Heredi Primogeniti »61. Infatti, Piero è stato colui che aveva ottenuto da Pandolfo IV Malatesta signore di Cittadella la giurisdizione sul territorio ed è riuscito ad ottenere con una bolla papale del 1508 anche lo jus patronato della chiesa dedicata a S. Anna, staccando il villaggio dalla parrocchia di Onara, e nominandolo Sant’ Anna Morosina. Successivamente è stata edificata di fronte alla chiesa una villa con giardini che serviva alla famiglia come luogo di villeggiatura e ampliato il territorio sotto il controllo dei Morosini, includendo anche all’inizio del Seicento la zona di Villa del Conte (che dalla metà del Cinquecento sarebbe finita nelle mani dei cugini del ramo di San Tomà detti Saggion). Era lecito quindi il desiderio di Piero Morosini di voler tenere integra la proprietà di cui andava fiero, lasciando agli altri figli altre risorse di sostenimento. La generazione successiva, quella del figlio primogenito Nicolò reiterò le ultime volontà del padre : Nicolò, infatti accorgendosi di non aver eredi, lasciò nel testamento del 1568 l’eredità al fratello Vido, e in successione ai suoi figli maschi e poi nell’assenza di quest’ultimi, alle figlie di Vido, con la clausola che se mancasse la linea di Vido, l’eredità doveva passare all’altro fratello Fantin62. Nel codicillo, aggiunto nel 1574, Piero specificò che il lascito avrebbe dovuto avvenire « con condition, che mai non se possi, ne in tutto, ne in parte Alienar, vender, impegnar, obligar, ne parte l’Anema, e Corpo Giudicar, ma resti sempre conditionata per rason di Fideicom[issum] »63.

  • 64 Davis 1962, p. 62-66.
  • 65 Chauvard dimostra quanto nel corso del Seicento la fraterna non risponde più alle esigenze finanzia (...)
  • 66 Cfr. nel contesto del collezionismo artistico, Gottardo 2002, p. 234.

41Questa sensibilità familiare o l’ansia morosiniana di tener intero il patrimonio della zona di Sant’Anna tramite la trasmissione primogenitale compare in tutti i testamenti degli eredi nel Cinque e Seicento. Eppure, a Venezia si era ormai stabilizzata nel corso del Cinquecento una situazione nella quale all’uso della primogenitura si preferiva la strategia dei matrimoni pilotati : solo a un maschio per generazione veniva concessa la licenza di sposarsi, mentre gli altri potevano applicarsi alla politica, agli affari o alla carriera militare o ecclesiastica64. Tuttavia, si registra un inizio (timido) che diventerà più marcato nel corso del Seicento, dell’applicazione del fedecommesso (anche senza l’istituzione della primogenitura) e quindi l’inalienabilità dei beni familiari, scavalcando (o esprimendo poca fiducia) l’ormai consolidata fraterna che vedeva la gestione in parti uguali del patrimonio da parte di tutti i fratelli, lasciando loro ampio raggio d’azione per poter avere sufficiente liquidità65. Ormai poiché il commercio non era più la maggior fonte di guadagno, non si ritenne necessario disporre di tali capitali in contanti. Il fedecommesso era l’istrumento perfetto per assicurare che tutte le generazioni della casata potessero vivere « onorevolmente » dai frutti dei beni lasciati dagli antenati66.

  • 67 « Ponti del Testamento del q. S. Nicolò Morosini fu de S. Vido 30 Decembre 1610 Sentenziato a Legge (...)

42Quindi, non si possono attribuire ai Morosini di Sant’Anna delle scelte bizzarre o fuori dal comune. Consapevoli del valore reale ma anche immateriale della proprietà di Sant’Anna, gli eredi primogeniti, qualora non avessero eredi maschi, avevano assicurato nel corso del Cinque-Seicento un passaggio indolore e coerente alla generazione successiva. Anche la generazione dei figli di Vido possedeva la stessa mentalità : Nicolò, figlio primogenito di Vido, aveva seguito le orme degli antenati, con una clausola sorprendente nel testamento risalente al 1610 : poiché è stato lui ad ampliare la villa e fornirla di collezioni sia librarie che numismatiche, espresse la volontà che siano vincolati in fedecommesso67 :

43E dispono della Possession del Palazzo mio perche ho fatto terminar non esser conditionata se non quello appresso il Molin di S. Anna, insieme con tutti li miei Libri, e Scritture pertinenti al Contado con la mia Cadena d’Oro con la Medaglia dell’Effigie mia, e son scolpita Madonna Sant’Anna con cinque Massette d’Oro. Che debba Ereditar il Signor mio Fradello, e suo Fiol Primogenito non havendo Io Maschi. Li quali Beni, e Luochi con la Cadena, e Medaglia sudetta. Voglio sij Fideicommisso & accompagnato alla Giurisdittion Nostra, & che sempre vadi di Primogenito in Primogenito in perpetuo. Non volendo che tal cose mai vada fuori di Casa. Havendo Io con le mie Fatiche ampliato la Nostra Giurisdittion che casca de Primogenito, in Primogenito con Libertà di far Hostaria, & altro, che dalli Testamenti, e Scritture delli Nostri Antenati appar.

  • 68 Angelo ha anche avuto l’eredità di Tommaso q. Pietro che testò nel 1530 e cui figlio Piero, sposato (...)
  • 69 Vedi BMC, Cod, Gradenigo 15, « La copella politica », cc. 66-67. Cfr. il ritratto di Angelo fatto d (...)

44Tuttavia, pare che Nicolò non fosse l’unico dei Morosini a vincolare le sue collezioni librarie68. Lo fece anche il Procuratore di San Marco Francesco q. Piero (1559-1642), al quale il nostro Angelo era legatissimo, come testimonia l’anonimo autore della Copella politica del 1675 : « E' Herede, et allievo di quel Francesco Morosini Procurator per merito molti anni fa cognominato Doge, perché per esser Doge non le mancava altro che vita per attenderne l'occasione, rispetto che alcuno non haverebbe ardito di cimentarsi suo ma la morte lo scherni, facendolo mancare prima della vacanza ». Quel Francesco, prosegue l’anonimo era « dottissimo poi di scienze profonde, non di infarinature »69. Angelo Morosini ereditò quindi due biblioteche condizionate da fedecommesso : quella dell’antenato, Nicolò, fratello del suo nonno omonimo Angelo, che testò nel 1637 passando la biblioteca al figlio Vido, padre del nostro Angelo ; e l’altra, appartenuta al procuratore di San Marco Francesco, cugino di terzo grado del padre di Angelo, Vido.

  • 70 ASVe, Procuratori di San Marco de ultra, b. 203, fasc. 1, fasc. n. A, « 1690. Testamento di M. Anzo (...)

45Ecco perché dopo la morte di Angelo Morosini senza eredi maschi abili al Maggior Consiglio, gli esecutori testamentari si videro costretti a stilare due distinti elenchi di libri : quelli in fedecommesso (libri provenienti da due distinte biblioteche, ma senza distinguere l’una dall’altra nell’elenco stilato alla morte di Angelo) e gli altri, non obbligati, appartenuti al defunto, che subito si metteva in vendita, come specificato dal Morosini70 :

46Voglio che siano venduti tutti li miei Mobili, di qual si sia sorte tanto fuori quanto dentro Argenti, Gioie, Quadri da me acquistati, medaglie, e Libri, cioé quelli Quadri che non sono negl’Inventarij di Procuratia di Supra che si atrovano descritti in detto Inventario nel mio Armaro, e questo quando non lasciasi figlioli Maschi, ma quando ne lasciasi siano risservati con li Quadri dell’Inventario conditionati, et cosi li Libri, ma siano in ogni forma vendute le Medaglie, con le Gioie, Argenti, e Mobili sopradetti.

  • 71 Ibid., c. 7v. In ASVe, Procuratori di San Marco de ultra, b. 203, fasc. 4, 2 ottobre 1695, « Giudiz (...)
  • 72 Ibid., fasc. 2 : nel 1702 Narciso chiede di non essere più considerato pupillo. In una scrittura le (...)
  • 73 ASVe, M. Barbaro, Genealogie patrizie, Misc. Cod. I, Storia Veneta 21, vol. V, « Morosini », p. 308 (...)
  • 74 ASVe, Procuratori di San Marco de ultra, b. 203, fasc. 1, Fasc. n. A all’esterno, « 1690. Testament (...)

47Angelo Morosini infatti si è visto costretto a chiedere la vendita delle sue collezioni numismatiche e librarie, insieme agli oggetti in oro e in argento, per pagare la somma di diecimila ducati dovuta a sue due figlie Lucrezia e Giustiniana, per via della dote della madre (sua prima moglie sposata nel 1650, Lisa Contarini q. Paulo q. Giulio) « morta ab intestato » nel 1687 e per i loro contratti di nozze71. Fedele all’ansia della sua casata di lasciare sempre l’eredità in famiglia e cosciente del fatto di non avere erede maschio legittimo (aveva un figlio illegittimo, Narciso che al tempo della scomparsa di Angelo era pupillo e che veniva dichiarato erede universale residuario del Procuratore)72, Angelo aveva stipulato per le sue figlie dei contratti di nozze con due Morosini : Lucrezia sposò Zaccaria Morosini dello stesso colonnello della Tressa di San Giovanni Novo, del ramo da San Toma detti Saggion ed era già vedova nel 1692 alla morte del padre e Giustiniana che sposò nel 1676 il cugino di Zaccaria Morosini, Girolamo q. Andrea q. Girolamo73. Deceduto Angelo appunto senza erede maschio legittimo, la parte che spettava al fedecommesso passava allora a Girolamo, non perché marito di sua figlia Giustiniana, ma per forza dell’essere l’erede più prossimo, poiché Angelo specificò l’ordine di eredità : in mancanza di eredi maschi, sarà la figlia che nascerà dal terzo matrimonio a ereditare tutto, ma dovrà « maritar in Casa Morosini della mia Arma », cosiché il suo figlio diventerà erede universale : « et caso che nelli sudetti casi non fu fossero sogetti della mia Arma Moresini, possino farle con quelli dell’altra Arma Moresini ».74

  • 75 ASVe, Giudici di Petizion, Inventari, b. 380/45 n. 3, Inventario della biblioteca e le scritture di (...)

48Quindi, in assenza di un figlio maschio legittimo, o di una femmina dalla nuova moglie, ed, estinto il ramo dei cugini in Tommaso, figlio prematuramente scomparso del Procuratore Francesco, rimaneva soltanto il ramo dei cugini di San Tomà, i figli del cugino Andrea (1627-1674, sposato nel 1660 in Giulia Corner q. Giacomo q. Filippo) : Girolamo (1661-17.. ?), marito di Giustiniana, e suo fratello il senatore Giacomo (1666-1749). E poiché si trattava di un fedecommesso primogenitale, cadeva nel fratello maggiore, Girolamo (che nel 1676 avrebbe avuto già in eredità i libri e le scritture del padre Andrea)75.

  • 76 Vedi nota 67.

49La sentenza, avvenuta il 2 ottobre 1695, seguì questa logica alla lettera (da notare che non menziona l’eredità fedecommessa prevenuta da Nicolò q. Vido, poiché già oggetto di sentenza nel 17 Agosto 1693 a richiesta delle due figlie di Angelo)76 :

  • 77 ASVe, Procuratori di San Marco de ultra, b. 203, fasc. 4, 2 ottobre 1695, Giudizio sulla succession (...)

50Stante dette morte senza discendenza mascolina legitima s’aprì il caso di dover consegnar al N.H. S. Gerolamo Moresini fu de S. Andrea tutti li beni del q. N.H. S. Tomaso Moresini fu de S. Pietro, come pure tutta la facoltà così di stabili, come di quadri, statue, e libri che furono del q. N.H. S. Francesco Moresini Proc., oltre di che ha preteso detto N.H. S. Girolamo Risarcimenti considerabili di questo fideicomisso per distrattioni fatte dal Cav.r, e Proc. Anzolo massime dell’entrate andate in avanzo dall’anno 1641 sino 1656 che fu aperta una seconda cedula testamentaria così ordinata dal sudetto Proc. Franc.o, et naque sentenza nell’Off.o Ill.mo del Procurator a favor del medemo N.H. S. Gerolamo sotto li 24 settembre 1692, et altre posteriori in più capi per essecutione delle quali hanno dovuto gl’Ecc.mi Procuratori Comissarij far diverse Terminationi, per forma delle quali resta oltre il conseguito ancora Cred.to di ducati 600077.

  • 78 Infatti, Angelo nel suo testamento si riferisce all’accaduto : « [...] e poi in heredità del 1656 c (...)
  • 79 Ibid., Pacco n. 1, cc. 9v-.10r, e b. 204, fasc. 8.

51Dunque, oltre all’eredità cospicua che spettava lui da parte di Angelo Morosini, Girolamo pretese (e ottenne) anche un risarcimento per entrare in possesso di altre entrate relative ai beni del Procuratore Francesco dal 1641 al 1656 per una mancata apertura di una cedola testamentaria78. Ma ciò che interessa qui è il fatto che l’erede delle due biblioteche, divenute una sola, soggette a fedecommesso, è Girolamo Morosini del ramo di S. Tomà. I 1410 libri al valore di mille ducati più 18 ducali sono stati a lui consegnati in dieci casse il 17 luglio 1692, insieme a « due armeri pieni di scritture diverse erano nella Libraria serati » e « le scancie, sive Librarie, o Armeri ove soleva tener gl’antestanti Libri con tutte le Carte, ch’era fornita detta libreria consistenti in Carte diverse Geografiche con sue telle da far in rodolo »79.

  • 80 Invece quelli che lasciarono sì un testamento non erano gli eredi in linea primogenitale : nel 1740 (...)
  • 81 Derosas 1990, p. 33 : la famiglia Morosini di San Tomà è tra i cento maggiori venditori patrizi di (...)
  • 82 BMC, Cod. Cicogna 2502, M. Barbaro, Genealogie delle famiglie patrizie, vol. V, Morosini della Tres (...)
  • 83 De Luca 1839, pt. III, p. 10.

52A questo punto c’è da chiedersi cosa dovesse succedere dal punto di vista del fedecommesso, o meglio, dei due fedecommessi relativi alle biblioteche di Nicolò (1610) e del Procuratore Francesco (1642) : dovevano essere seguiti da due diverse commissarie e verificate il loro contenuto, oppure erano da considerarsi una sola entità confluita nell’eredità di Angelo Morosini e controllati tramite il suo lascito (da notare che Angelo non aveva commissariato i propri libri bensì chiesto che fossero venduti) ? E’ chiaro che anche se esisteva la volontà di rispettare il vincolo sulle biblioteche (il distinguo esplicito fatta alla morte di Angelo tra i libri vincolati e quelli suoi lo dimostra), i commissari dell’eredità di Angelo consideravano le due raccolte librarie di Nicolò e del Procuratore Francesco un’ unica entità e non si ha segni di intervento da parte delle dette commissarie. Forse la sentenza del 17 Agosto 1693 dietro la richiesta delle due figlie di Angelo riguardo all’eredità di Nicolò e la causa che fece Girolamo all’eredità di Angelo per via di una dimenticata apertura di una cedola testamentaria del Procuratore Francesco hanno fatto confluire tutta la faccenda nella commissaria di Angelo (anche se non si trova prove a questo effetto tra le buste della commissaria). Le generazioni successive non hanno prodotto prove dell’esistenza dei libri poiché l’eredità è passata di padre in figlio e quindi non si è ritenuto necessario stilare un testamento80. Tutto ciò che sappiamo è che nel 1824 la villa di Sant’Anna andava venduta all’asta pubblica per via delle ristrettezza economiche della famiglia81. L’ultimo erede, Angelo figlio di Girolamo, era stato giudicato « imbecile » dai contemporanei, e passò i suoi giorni a mendicare soldi nei caffè della piazza San Marco, ma « non ne aveva bisogno giacché i beni posseduti dalla famiglia, dopo esser stati da speculatori ed usurai ipotecati, ora (dicono) sono liberi ». I beni sono finiti nelle mani delle due sorelle dopo la morte di Angelo all’inizio degli anni 1850’, ma non se ha traccia dei libri82. Tutti gli sforzi di numerose generazioni dei Morosini di Sant’Anna di mettere sotto tutela anche le loro biblioteche non servirono a nulla, poiché come già osservava il giurista secentesco De Luca, « se il successore sarà savio, il fedecommesso non bisogna, e se sarà pazzo non si ritroverà mai cautela sufficiente per riparare alle dissipazioni. Anzi quanto maggiori sono i vincoli e le cautele delle proibizioni, tanto più facile e presta si rende la dissipazione, e più presto il possessore si impoverisce »83.

  • 84 Gottardo 2002, p. 234-235. Vedi Raines 1997, p. 73-74. Sulla vendita Gallo 1945, p. 197-198.

53Emerge quindi chiaramente il quadro della trasmissione libraria a Venezia : se si tratta di una collezione specifica del tipo « ego-biblioteca », cresce la probabilità che il possessore tenti di stabilire delle regole restrittive per scongiurare la dispersione della raccolta e per conservarla intatta. Il fedecommesso in questo caso è uno strumento potente, forse troppo potente poiché di fatto « congela » la biblioteca e impedisce il suo sviluppo naturale che prevede una fruttuosa dialettica tra alienazioni e acquisti. Il tentativo di far confluire la raccolta in una biblioteca pubblica, ponendo delle condizioni specifiche, potrebbe essere considerato un modo più morbido per affrontare il dilemma. Tuttavia, ciò che è stata prassi comune nel Quattro-Cinquecento, perde del suo vigore nel corso del Sei-Settecento : le biblioteche private assumono di più in più un carattere familiare, un fatto che rende superfluo il ricorrere allo strumento fedecommissario poiché la continuità della raccolta è assicurata. Anche la comparsa delle grandi biblioteche familiari, le « biblioteche museo » di carattere semi-pubblico, comparsa che ridisegna l’equilibrio tra la forte necessità di un’ immagine mecenatesca, quasi principesca, e l’ansia per la conservazione patrimoniale, rende obsoleto l’uso del fedecommesso per tutelare la raccolta libraria. Il caso dei Morosini è alquanto raro e non stupisce che la raccolta libraria vincolata così minuziosamente sia sparita un attimo dopo : non aveva senso di continuare ad esistere pietrificata e congelata, ancorché fosse un ibrido fatto da due distinte biblioteche. Contrariamente al caso romano dove proprio il fedecommesso ha potuto salvare intere collezioni librarie grazie al nome illustre del possessore, a Venezia le biblioteche, espressione di una cultura familiare diffusa, sono rimaste legate alla sorte della casata. Estinta quest’ultima, non avevano più ragione di esistere : non a caso gli ultimi eredi dell’illustre casato dei Pisani, Francesco junior (1780-1861) e suo zio Almorò Francesco (1759-1836), non rispettarono la volontà dell’antenato, il Procuratore Alvise che nel 1673 dichiarava : « Non voglio che li beni […] si possino mai vendere, alienare, permutar ». La biblioteca, la più grande di quelle private a Venezia, è stata venduta nel 1810 per 22.000 lire84.

54Come si è cercato di dimostrare, il comportamento dell’élite lagunare ricalca il conflitto tra la consapevolezza che la cultura fa parte dell’immagine della famiglia e la necessità per la sopravvivenza sociale della famiglia di conservare ampi margini di azione nel campo economico. Lo strumento di fedecommesso in questo contesto veniva guardato come l’ultima arma a disposizione del collezionista piuttosto che accettata come prassi comune per costituire una collezione al servizio del pubblico. Nella dialettica tra pubblico e privato, frutto di secoli di spirito repubblicano, le famiglie aristocratiche abbisognavano di un margine di manovra e di libertà culturale che sconsigliava l’uso estensivo dello strumento di fedecommesso.

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Notes

1 Di recente si veda la collana sul collezionismo veneziano pubblicata da Marsilio editore.

2 Si vede le riflessioni sull’utilità del fedecommesso primogenitale del marchese di Villabianca nel 1798 : « Li fedecommessi fanno del male, stante essere egline le vere cause e le molle più agenti moventi liti, delle quali vien turbata la pace della Republica, e fan del bene perchè pe' medesimi, che conservadori sono de' beni, si riconosce il bello delle famiglie civiche qualunqui siansi che per l'onestà che professano e nobiltà di pensare messa in opera a pro de' prossimi stimate vengono le decorazioni del popolo e di un Paese ». Marchese di Villabianca 1999, p. 41.

3 Tosi 1968, p. 234-235.

4 Raines 2005, p. 219-236.

5 Raines 1997, p. 63-84.

6 Vedi le implicazioni che possa avere oggi la valutazione del libro come opera d'arte nel mercato di antiquariato in Milano 2002, p. 275-276.

7 A questo proposito rimando il lettore al mio saggio di prossima pubblicazione : Raines, in corso di stampa.

8 Naudé 1992, p. 18.

9 Ibid., p. 104.

10 Cecchini 2008, p. 178, 186 (tabella 8).

11 Pandette 1842, p. 7.

12 Ibid., p. 303-305.

13 Ibid., p. 71, 305.

14 Ibid., p. 85.

15 Ibid., p. 403.

16 Ibid., p. 367.

17 Su De Luca e la sua impronta sul dibattito sulla nobiltà in Italia nei XVII-XVIII secoli, Donati 1988, p. 291-294.

18 De Luca 1839, vol. 3, p. 9.

19 Ibid., p. 104.

20 Ibid., p. 105.

21 Ibid., p. 12. Cfr. anche p. 32.

22 Ibid., p. 96.

23 Vedi Connell 1972, p. 163-186 e Cecchini 2008, p. 179-180.

24 Hermann 1996, p. 1-14.

25 Cecchini 2000, p. 246-247.

26 Non sappiamo molto di Nicolò Capello figlio di Albano. Risulta essere eletto nel 1398 uno dei Patroni delle galere di Beirut : ASVe, Senato Misti, reg. 4, c. 48r, 22 giugno 1398. Forse è stato anche Podestà di Murano nel 1456, quando il Senato gli concede di spendere fino a 100 lire per rifare il palazzo di Podestà. Vedi Crouzet-Pavan 1992, II, p. 712; ASVe, Maggior Consiglio, Segretario alle Voci, reg. 5, c. 7v, 14 novembre 1456.

27 Cecchetti 1885, p. 134, citando da ASVe, Notarile, Testamenti, b. 229, Testamento di Nicolò Capello q. Albano di S.M. Mater Domini, Procuratore di San Marco de ultra, 24 marzo 1449.

28 Sanudo 1999, p. 389 [1443] : « a dì X ditto [9brio], cercha hora di vespero, fo sì grande le acque in questa Terra che le vene suso per le fondamente et passò il suo comun corso piè 4, per modo che vastò scuasi tutti i pozzi di questa Terra, et ruinò le fondamente et fece di grandissimo danno, rompè i lidi e altro per ducatti 110 milia ». Cfr. Berveglieri 1999, p.137-138.

29 Sanudo 1999, p. 344 : « a dì 13 ottubrio [1440] fo preso far tre savij sora le Acque. Fo elletti : sier Nicolò Capello, refudò, sier Tomà Duodo, sier Maffio Michiel ».

30 Ibid., p. 389.

31 Pandette 1842, p. 7.

32 Connell 1972, p. 175, citando da ASVe, Notarile, Testamenti, b. 797, n. 83.

33 Ibid., p. 183-184, citando da ASVe, Notarile, Cancelleria Inferiore, b. 84.

34 L'atto originale di donazione si trova in BNM, Cod. Lat. XIV, 14 (=4235) : Acta ad munus literarium D. Bessarionis cardinalis Nicaeni, episcopi Tusculani et patriarchae Constantinopolitani, in Serenissimam rempublicam Venetam collatum spectantia. E’ corredato oltre all’Instrumentum donationis librorum, datato Viterbo, 14 maggio 1468, anche di un Index librorum utriusque linguae quos Bessario cardinalis et patriarcha Constantinopolitanus basilicae Beati Marci Venetiis dicavit, con una sottoscrizione notarile.

35 Zorzi 1987, p. 81.

36 Contrariamente all’uso del fedecommesso per quanto riguarda i beni immobili. Vedi ad esempio il caso di Francesco Bernardo q. Niccolò che nel 1433 indica che il suo bisavo aveva già usato questo istrumento e che parimente desidera che i suoi beni immobili nel sestiere di San Polo « rimanga et debba esser conditionata sì, e in tal modo come a lui mi lasciò conditiona sa il bon messer Marco Bernardo nostro besavo [...] el qual vol e così volio io, che tutte le ditte case e terre mai non se posa vender, ne impegnar ne per alcun altro modo del mondo alienar ne tuar i fitti per alcun debito [...] ». Chauvard 2005, p. 281.

37 Hochmann 2008, p. 211-214. Cfr. Zorzi 1987, p. 103.

38 ASVe, Notarile, Testamenti, b. 191, n. 546, testamento del 4 settembre 1533, citato in Sanudo 1879, p. 124.

39 Due anni dopo cambia idea e revoca la consegna al nipote : « Item revoco quel capitolo de la cassella de libri lassadi a Marin Sanudo fio de mis. Lunardo mio fradello, condizionada, ma voio sia casso insieme cum il resto di libri. Quanto al mio studio, per haverlo disfatto, parte di libri venduti, parte pagado i credadori, perhò il capitolo dil Testamento cerca ditti libri dil studio sia revocado ». ASVe, Notarile, Testamenti, b. 97, n. 470, testamento del 10 febbraio 1535. Ibid., p. 128.

40 Raines - Pelusi 1994, p. 6.

41 Il testamento è in BNM, Cod. Lat. XIV, 105 (=4282), citato in Zorzi 1987, p. 518. Su Rangone : Bacchelli 2000, p. 535-541.

42 L’elenco completo e l’appunto di Morelli sono in BNM, Cod. Lat. XIV, 282 (=4298), cc. 67, 84r-127v. Cfr. Zorzi 1987, p. 518; La Cute 1929, p. 598.

43 Sul caso della biblioteca Contarini si veda Raines 2008, p. 90-92.

44 Sansovino 1581, p. 138. Su Contarini : Zorzi 1987, p. 184-187; Rose 1976, p. 117-130; Cozzi 1979, p. 160. Vedi le lodi di Dolce 1561; nella dedica a p. n. n. parla del fatto che il Contarini « ha indirizzato il corso de’ suoi nobili e altri pensieri a due fini : l’uno di giovare la Repubblica, salendo per que’ gradi, che furono sempre propri della sua casa, e l’altro di esser, come ella è, in tutte le sue attioni tale, quale desidera esser tenuta, onde la maggior parte del tempo impiega in studi severi, i quali abbelliscono e purificano l’animo ».

45 Wolters 1987, p. 260-265; Hochmann, 1987, p. 447-489.

46 Come dice parlando appunto della biblioteca nel suo testamento datato il 1 luglio 1585 : « una delle più care cose che io habbi havuto e che habbia è il mio studio dal quale mi sono proceduti tutti li honori e tutta la stima della mia persona ». ASVe, Notarile, Testamenti, b. 1191, citato in Tafuri 1985, p. 198.

47 Zorzi 1988, p. 57-58.

48 Un caso simile nel quale nell’inventario la collezione artistica (in questo caso numismatica) viene elencata nei minimi dettagli e la biblioteca viene inventariata solo in termini numerici (cioè numero di volumi, formato e supporto materiale) è quello di un contemporaneo del Contarini : Sebastiano Erizzo (1525-1585). Vedi Palumbo-Fossati 1984, p. 212-213.

49 Vedi Hochmann, 1987, p. 457-458. Cfr. Jestaz 2001, p. 187.

50 BNM, Cod. Lat. XIV, 21 (= 4553), Catastico della biblioteca Contarini, cc. 1-66. Ringrazio Alexandra Puillet per avermi concesso la consultazione della trascrizione da lei fatta del catalogo Contarini. Cfr. Zorzi 1987, p. 246-247.

51 L’ex libris, il primo finora indicato per l’area veneziana, risale agli anni 1560; vedi : Raines 2005, p. 225, 230.

52 Michel Hochmann ipotizza che il carattere politico del mecenatismo del Contarini doveva portarlo alla decisione di lasciare tutto allo Stato, perché la biblioteca rispecchiava la sua attività al servizio dello Stato. Hochmann 1987, p. 457.

53 ASVe, Notarile, Testamenti, b. 1191.

54 Su queste categorie di biblioteche a Venezia, si veda Raines 2008, p. 79-95.

55 Naudé 1992.

56 Clement 1635. Sul libro : Rovelstad 1991, p. 174-187.

57 Il Cardinale Vendramin istituì una primogenitura sulla proprietà di Murano (palazzo, altri immobili, quadri e statue) a favore del nipote Francesco Vendramin. Il suo testamento si trova in ASVe, Notarile, Testamenti, b. 56, n. 235, 28 novembre 1608 e codicillo del 20 dicembre 1618; il testamento del nipote omonimo Francesco Vendramin q. Luca è del 28 luglio 1642 : ibid., b. 65, n. 109. Cfr. per il caso Vendramin Lauber 2002, p. 27-71; per Alvise Pisani, Gottardo 2002, p. 233-263.

58 Istruttiva in questo senso è l’ammissione di Villabianca parlando della sua biblioteca : « giacchè ora in actu la sto spogliando per amor della Patria con questa donazione del mobile più prezioso e a me caro di casa, qual'è quello de' libri, figli e creature tutte della mia mente e che hanno il valore del mio sangue istesso ». Marchese di Villabianca 1999, p. 45.

59 Vedi il suo profilo da collezionista in Frank 2007, p. 290-291. Sulla sua eredità patrimoniale, Chauvard 2005, p. 356-358.

60 ASVe, Procuratori di San Marco de ultra, b. 203, pacco n. 1.

61 « Ponti del Testamento del q. S. Piero Moresini q. Nicolo 1520 25 Gennaro ». Ibid., dopo c. 10r in un allegato stampato in foglio atlantico contenente l’albero genealogico dei Morosini di Sant’Anna.

62 « Ponti del Testamento del q. S. Nicolò Moresini q. Piero 1568 8 Gennaro », Loc. cit.

63 « Codicillo del detto 1574 11 Maggio ». Loc. cit.

64 Davis 1962, p. 62-66.

65 Chauvard dimostra quanto nel corso del Seicento la fraterna non risponde più alle esigenze finanziarie e patrimoniali dei patrizi : certi rami preferiscono dividere i beni tra gli eredi ma conservare l’abitazione dominicale in comune. Chauvard 2005, p. 336-337.

66 Cfr. nel contesto del collezionismo artistico, Gottardo 2002, p. 234.

67 « Ponti del Testamento del q. S. Nicolò Morosini fu de S. Vido 30 Decembre 1610 Sentenziato a Legge 17 Agosto 1693 dalla Nob. D.D. Lugretia, e Giustiniana Moresini », ASVe, Procuratori di San Marco de ultra, b. 203, pacco n. 1, dopo c. 10r in un allegato stampato in foglio atlantico contenente l’albero genealogico dei Morosini di Sant’Anna.

68 Angelo ha anche avuto l’eredità di Tommaso q. Pietro che testò nel 1530 e cui figlio Piero, sposato con Marina Dolfin, non ebbe eredi. Vedi ASVe, Procuratori di San Marco de ultra, b. 203, fasc. 4, 2 ottobre 1695, Giudizio sulla successione di Angelo Morosini.

69 Vedi BMC, Cod, Gradenigo 15, « La copella politica », cc. 66-67. Cfr. il ritratto di Angelo fatto da un altro anonimo in 1664 in Molmenti 1919, p. 401.

70 ASVe, Procuratori di San Marco de ultra, b. 203, fasc. 1, fasc. n. A, « 1690. Testamento di M. Anzolo Moresini Proc.r », c. 7r.

71 Ibid., c. 7v. In ASVe, Procuratori di San Marco de ultra, b. 203, fasc. 4, 2 ottobre 1695, « Giudizio sulla successione di Angelo Morosini », i giudici sbagliano e nominano la seconda moglie Lucrezia Soranzo q. Girolamo q. Fausto, sposata nel 1689 e morta nel 1690, madre delle due figlie.

72 Ibid., fasc. 2 : nel 1702 Narciso chiede di non essere più considerato pupillo. In una scrittura le due sorelle dichiarano di non poter pagare subito i debiti arretrati. Nel 1728 l’altro figlio naturale di Angelo, Pelegrin Morosini, si fa avanti. Ibid., b. 205, fasc. 11, « Libro Commissaria Morosini 1694 », del 7 giugno 1694 dove risulta che Pellegrin « si attrova in procinto di partir venturiere per l’Armata » e chiede di anticiparli soldi. Cfr. per l’eredità di Narciso, ibid., b. 203, fasc. 4, 2 ottobre 1695, Giudizio sulla successione di Angelo Morosini.

73 ASVe, M. Barbaro, Genealogie patrizie, Misc. Cod. I, Storia Veneta 21, vol. V, « Morosini », p. 308 : Morosini della Tressa che dal 1417 sono di San Giovanni Novo.

74 ASVe, Procuratori di San Marco de ultra, b. 203, fasc. 1, Fasc. n. A all’esterno, « 1690. Testamento di M. Anzolo Moresini Proc.r », c. 10v-11v.

75 ASVe, Giudici di Petizion, Inventari, b. 380/45 n. 3, Inventario della biblioteca e le scritture di Andrea Morosini q. Gerolamo fatto il 2 marzo 1674 e un altro inventario delle scritture trovate nella Villa del Conte (consegna eseguita il 4 marzo 1676).

76 Vedi nota 67.

77 ASVe, Procuratori di San Marco de ultra, b. 203, fasc. 4, 2 ottobre 1695, Giudizio sulla successione di Angelo Morosini.

78 Infatti, Angelo nel suo testamento si riferisce all’accaduto : « [...] e poi in heredità del 1656 che fu apposita la sua cedula testamentaria in virtù della quale ottenei anco quelli lasciati per legato a s. Gerolamo, et Andrea Morosini come decaduti dal medesimo supra di che si fece un componimento con li detti registrato nel mio Catastico ». Ibid., fasc. 1, fasc. n. A all’esterno, « 1690. Testamento di M. Anzolo Moresini Proc.r », c. 2v.

79 Ibid., Pacco n. 1, cc. 9v-.10r, e b. 204, fasc. 8.

80 Invece quelli che lasciarono sì un testamento non erano gli eredi in linea primogenitale : nel 1740, Giacomo q. Andrea, fratello di Girolamo, dettò le ultime volontà, lasciando, dopo la divisione in sede privata tra lui e il fratello, avvenuta nel 1713, la parte a lui spettante in fedecommesso, inclusi i beni fedecommessi dal padre, a Giambattista q. Girolamo q. Andrea, nipotino di uno dei figli di Girolamo e ai figli del pronipote Girolamo q. Anzolo q. Girolamo. ASVe, Notarile, Testamenti, b. 67, n. 37, 1 giugno 1740. Giambattista q. Girolamo lasciò nel 1799 tutti i suoi beni ai nobili Giuseppe e Camillo Cassina. Ibid., b. 144, n. 113, 2 dicembre 1799. In entrambi casi si elencano diverse tipologie di beni mobili : « Contanti, Ori, Argenti, Gioia, Mobili, Vestimenti, Biancaria, Animali », ma né libri né altre collezioni d’arte.

81 Derosas 1990, p. 33 : la famiglia Morosini di San Tomà è tra i cento maggiori venditori patrizi di beni all’inizio dell’Ottocento.

82 BMC, Cod. Cicogna 2502, M. Barbaro, Genealogie delle famiglie patrizie, vol. V, Morosini della Tressa, albero genealogico B, appunto di Antonio Emmanuele Cicogna in calce.

83 De Luca 1839, pt. III, p. 10.

84 Gottardo 2002, p. 234-235. Vedi Raines 1997, p. 73-74. Sulla vendita Gallo 1945, p. 197-198.

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Pour citer cet article

Référence électronique

Dorit Raines, « Sotto tutela. Biblioteche vincolate o oggetto di fedecommesso a Venezia, XV-XVIII secoli »Mélanges de l’École française de Rome - Italie et Méditerranée modernes et contemporaines [En ligne], 124-2 | 2012, mis en ligne le 11 juillet 2013, consulté le 29 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/mefrim/808 ; DOI : https://doi.org/10.4000/mefrim.808

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Auteur

Dorit Raines

Università Ca’ Foscari, Venezia - raines@unive.it

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  • Introduzione [Texte intégral]
    Paru dans Mélanges de l’École française de Rome - Italie et Méditerranée modernes et contemporaines, 125-1 | 2013
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