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Fidéicommis. Procédés juridiques et pratiques sociales (Italie-Europe, Bas Moyen Âge-XVIIIe siècle)

Fedecommessi lombardi : profili giuridici e riflessi privati delle dispense senatorie

Annamaria Monti

Abstracts

Bona fideicommissa could not be alienated : this prohibition was a well known rule. It meant that the heir of a fideicommissum could not sell properties or pay debts without infringing the law. In early modern Milan Duchy the ‘way-out’ was getting an exemption from the highest Court, the Senato, which could dispense the requesting party from the observance of the prohibition. Petitions and dispensations, which are kept in Milan State Archives, still reveal valued insights and lively views of families’ patrimonial strategies. Many conflicts concerning administration of family’s properties emerged from the dispensations which were granted to pay or give back dowries in compliance with social and legal duties. It was the Senato to balance the contrasting interests : it decided according to its arbitrium and of course interfered in private matters. For centuries the Senato has imposed economic choices in defence of fideicommissa.

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Author’s notes

Abbreviazioni : ASMi = Milano, Archivio di Stato ; Archivio Verri = Milano, Fondazione Mattioli presso Università degli Studi, Archivio Verri.

Full text

Premessa. la storiografia

  • 1 Muratori [1742] 1933, p. 239.

Chi vuol chiarirsi della superbia umana, non ha che da leggere i vari testamenti, che tutto dì si fanno. Quivi i testatori non solamente trasmettono la roba loro a qualche erede, ma vogliono, ch’essa si conservi, e passi ad altre mani, sostituendo al primo erede altre persone determinate, sieno discendenti, o trasversali, agnati, o cognati, o pure estranei, secondo la predilezion loro, e vincolandola in maniera, che tutti i chiamati ne godano più tosto l’usufrutto, che il vero e libero dominio1.

  • 2 Ibid.

1 È quella stessa « roba » accumulata lungo tutta una vita che il protagonista della novella di Giovanni Verga, Mazzarò, distrugge, perché non può portarla con sé dopo la morte, che il testatore vincola a fedecommesso, continuando a comportarsi da padrone anche dopo aver lasciato questo mondo, per secoli e secoli, a volte in infinito, « come cantano alcune ultime volontà ». « Ma verran sì – continua Ludovico Antonio Muratori – … verranno le dispense dei principi, le sottigliezze de i legali, e varie furberie de i possessori di questi beni … e spezialmente le ordinarie morti, che annulleran le ridicolose disposizioni di chi vuol stendere il suo imperio, se potesse, fino alla fine del mondo »2.

2 Queste note, pungenti osservazioni, formulate a metà Settecento, in un frangente di critiche al fedecommesso (e di riforme), sull’onda di rinnovate concezioni della famiglia e di pressanti esigenze economiche, colgono puntualmente una prassi che, in età moderna, è anche milanese e lombarda. Qui, infatti, fino alla fine del XVIII secolo, è attestato il diffuso ricorso al fedecommesso, spesso all’origine di conflitti che attraversano, anch’essi, i secoli.

  • 3 Padoa-Schioppa 1982.
  • 4 Longo [1764-1765] 1993.

3Gli studi condotti dagli storici del diritto si sono appuntati, innanzitutto, proprio sulle critiche rivolte all’istituto nel corso del Settecento, da Montesquieu, da Muratori e, specialmente, da parte dei giovani aristocratici che si raccolgono attorno a Pietro Verri nella Milano dei Lumi. Penso alle preziose ricerche di Antonio Padoa Schioppa3, che, prima di snodarsi lungo l’iter dei cauti interventi normativi voluti da Kaunitz per la Lombardia teresiana e proseguiti da Giuseppe II, puntualmente ricostruiti e contestualizzati, si soffermano sulle « eversive » Osservazioni sui fedecommessi di Alfonso Longo4.

  • 5 Padoa-Schioppa 1982, p. 12-14.

4Dalla riflessione dell’illuminista lombardo emerge l’originale argomentare contro i fedecommessi : accanto ai consueti temi morali (per cui è da preferire una buona educazione dei figli per conservare lustro e ricchezza della famiglia) e economici (innumerevoli sono gli ostacoli che ne derivano per gli scambi, i commerci, l’agricoltura, la crescita della popolazione), Longo, infatti, a sostegno dell’abolizione totale dei fedecommessi, mai presa in considerazione dai sovrani austriaci, sfodera critiche precise alle istituzioni politiche e sociali, in particolare al ruolo della stessa nobiltà, che tanto spesso ricorre all’istituto5.

  • 6 Tra gli studi recenti su queste due diverse esperienze, Calonaci 2005 e Bonzo 2007.
  • 7 Padoa-Schioppa 1982, p. 815 s. V. anche Cuturi 1889, p. 28 s.

5Quanto, invece, alle riforme in materia di fedecommessi, si conferma che, a differenza di quello che accade in Toscana o in Piemonte6, in Lombardia, nel Settecento, esse sono molto poche e sempre circostanziate, fino all’arrivo dell’Armée d’Italie, nel 17967.

6Altri studi hanno poi contribuito a far emergere i tratti caratteristici del cosiddetto « fedecommesso di famiglia », attestatosi nella prassi tra Cinque e Seicento e ancora in uso, appunto, in pieno Settecento.

  • 8 Zorzoli 1992.

7Così, Maria Carla Zorzoli ha messo in luce come, per evitare la divisione mortis causa delle fortune accumulate dalla famiglia e per fissarne l’inalienabilità, si attraggono nell’istituto del fedecommesso, nella categoria dottrinale del « fedecommesso condizionale restitutorio », le disposizioni testamentarie intese a regolare nel dettaglio i meccanismi delle successive vicende patrimoniali della famiglia. Ciascun fedecommissario, quindi, seguendo le regole poste dal testatore (è consueta l’istituzione dei fedecommessi per testamento) riceve i beni dall’erede istituito, il quale, a sua volta, era subentrato in quegli stessi beni, sempre per volontà del testatore, con l’obbligo di restituirli al successivo chiamato all’eredità8.

  • 9 Zorzoli 1992, p. 180 s. V. anche il saggio di Letizia Arcangeli, in questo volume.

8Più specificamente, i testamenti lombardi documentano per tutto il Cinquecento un largo uso del fedecommesso di famiglia, volto alla costituzione di un patrimonio familiare inalienabile, affidato, di generazione in generazione, alle cure della discendenza agnatizia e, di preferenza, alla linea maschile. Nel Seicento compaiono negli atti riferimenti alla primogenitura e al maggiorasco, secondo l’usus cosiddetto spagnolo, sempre tuttavia con una certa cautela al di fuori delle successioni feudali e, a quanto risulta, in misura ridotta rispetto agli altri domini italiani della corona di Castiglia9.

9In merito, occorre anche precisare che la storiografia, finora, ha evidenziato come le allegazioni e le carte provenienti da archivi di famiglia e relative a cause fedecommissarie sei e settecentesche siano in larga misura riferite a fedecommessi di primogenitura.

  • 10 Per il peculiare caso veneto e veneziano, v. il saggio di Paola Lanaro in questo volume.

10 Nella prassi lombarda d’età moderna, il meccanismo giuridico delle istituzioni di eredi e successive sostituzioni ruota attorno allo stretto vincolo imposto al fedecommissario, in ordine al potere di disporre delle sostanze costituenti il patrimonio della famiglia, che costui è tenuto a restituire : la prohibitio alienandi. Il fine è ovviamente la conservazione del patrimonio, con cui si identificano, sin dall’epoca medievale, prestigio, onore e potere della famiglia medesima10.

  • 11 Petronio 1972.
  • 12 Zorzoli 1992, p. 206 s.; Monti 2003, p. 199 s. In questo volume, v. il saggio di Albane Cogné.

11D’altro canto, le ricerche condotte hanno pure posto in rilievo l’incessante rivolgersi degli eredi al Senato (la più alta magistratura del Ducato, formata da nobili giureconsulti locali e dotata di poteri anche politici11), per ottenere una dispensa da quello stesso vincolo, per alienare i beni fedecommessi, allegando precise ragioni. Di volta in volta la suprema corte vaglia le motivazioni addotte, concedendo la dispensa anche contro la voluntas testatoris, oppure negandola, facendosi così arbitro di vicende patrimoniali familiari e private12.

  • 13 di Renzo Villata 1999, 2003a, 2003b.

12Vivaci e coinvolgenti studi hanno poi affrontato il tema della validità e del funzionamento concreto dei meccanismi fedecommissari. Addentrandosi nelle vicende di casa Verri e nella lunga contesa giudiziaria settecentesca, che vede in lotta i figli del senatore Gabriele, Pietro, Alessandro e gli altri cadetti, per l’assegnazione dei beni di famiglia, Gigliola di Renzo Villata ci ha dato conto, con maestria, di come un istituto, che potrebbe apparire statico (la sua funzione è quella di immobilizzare un patrimonio), in pratica attivi dinamiche, conflitti e alleanze inattese, sia all’interno della compagine familiare, sia coinvolgendo direttamente i pubblici poteri nelle questioni private13.

  • 14 Per ulteriori esempi di controversie giudiziarie generate dai fedecommessi lombardi in età moderna, (...)

13In effetti, la dimensione conflittuale del fedecommesso oggi continua a impressionare lo storico del diritto : così come altrove, nello Stato di Milano, intorno alle successioni fedecommissarie, si agitano cause dalla durata sorprendente (anche per noi oggi, abituati alle lungaggini processuali !). Liti innumerevoli sorgono tra i chiamati e portano lucrosi guadagni nelle tasche degli uomini di legge e dei causidici, come testimonia sempre Muratori, che giudica le sostituzioni e i fedecommessi « il più ricco e fruttuoso podere, che s’abbiano avvocati, procuratori, e tribunali »14. Per tacere delle peculiari problematiche sollevate dal regime della successione nei patrimoni feudali, dove il fedecommesso è pure largamente impiegato.

  • 15 Ago 1994, p. 29 s.

14Come è stato ben chiarito, ai vincoli sul patrimonio si aggiungono i vincoli sulle persone : il fedecommesso è un istituto giuridico sorto per colmare le inadeguatezze della legge ; più ci si allontana nel tempo dal fondatore del fedecommesso, più è difficile individuare il legittimo destinatario dell’eredità. Da ciò si generano, naturalmente, le contese tra i vari pretendenti, gli eventuali acquirenti dei beni fedecommessi e i creditori, nella totale incertezza sui propri diritti15.

Il procedimento di concessione delle dispense

  • 16 Rho 1586, lib. I, cap. XXX, n. 117-120, p. 245-246.

15Gravi possono risultare, invero, i pregiudizi che dall’istituzione dei fedecommessi derivano per i terzi acquirenti e per i creditori, oltre che per gli stessi familiari : come cautelarsi ? A Milano, malgrado il divieto di alienazione imposto, di solito dal testatore, sui beni vincolati a fedecommesso, come detto, è sempre possibile rivolgersi al sommo giudice del Ducato, il Senato, che in forza dei suoi poteri, può concedere una dispensa ad hoc. Così, incisivamente, testimonia il giurista cinquecentesco lombardo Alessandro Rho : « Senatus Mediolani consuetudinem esse, apponendi manum ad testamenta privatorum ex iusta causa ... quia non est inconveniens quod Senatus qui est lex viva, modificet vel restringet legem scriptam »16.

  • 17 De Luca 1843, lib. X. Sulla dottrina del giurista di Venosa, rinvio a Rossi 2009.
  • 18 Piccialuti 1999, p. 74 e 99.

16Uno dei più autorevoli interpreti della disciplina giuridica dei fedecommessi nel secolo XVII, il cardinale De Luca17, conferma a più riprese, in proposito, la potestà del princeps – e dunque, nel caso lombardo, del Senato, che agisce loco principis – di derogare alle disposizioni che formano fedecommessi, dove trionfa la voluntas testatoris, poiché esse non trovano la loro origine nella legge naturale, bensì in quella umana, positiva, alla quale il principe come legge positiva animata può derogare18.

  • 19 ASMi, Senato, Fidecommessi, 1-687, in ordine alfabetico, per cognome. Per ulteriori indicazioni, an (...)

17Tra l’altro, l’unica parte dell’archivio antico del Senato sopravvissuta ai bombardamenti dell’ultimo conflitto mondiale consta proprio delle quasi settecento cartelle del fondo Fidecommessi, conservate all’Archivio di Stato di Milano : si tratta di una raccolta, ordinata per famiglie, delle dispense concesse dal supremo collegio in quasi tre secoli19.

18L’intensa attività collegata alla concessione delle dispense non esaurisce gli interventi del sommo collegio milanese in questo delicato ambito, dato che la magistratura conosce anche delle cause fedecommissarie, cui si è fatto cenno, esercitando un controllo significativo nell’ambito proprio della amministrazione della giustizia. Tuttavia, data la rilevanza del fenomeno, pare interessante rivolgere l’attenzione ai meccanismi giuridici e procedurali che presiedono alla concessione di questi provvedimenti.

  • 20 Oltre al citato saggio di Paola Lanaro, sempre in questo volume v. i contributi di Letizia Arcangel (...)

19Inoltre, le dispense senatorie in materia fedecommissaria illustrano bene la già evocata dimensione dinamica del fedecommesso di famiglia, quale emerge anche da studi recenti circa diverse realtà politiche e territoriali dello stesso Milanesado20, per cui il fedecommesso e il relativo vincolo di indisponibilità sui beni gravati inducono spesso gli eredi a escogitare soluzioni alternative, per affrontare i problemi della vita quotidiana, quali il pagamento di un debito o la costituzione di una dote.

  • 21 Ordini 15 gennaio 1580 e ordini 11 agosto 1616, in Ordines 1743, p. 106 e 221.

20Quale il criterio che guida il Senato nella concessione di questi provvedimenti che tanto incidono nella vita privata e nelle scelte economiche delle famiglie ? Nei suoi ordini del 1580, rinnovati nel 1616, il collegio precisa che non si concedono dispense « adversus prohibitiones testatoris, ne filii bona intra certum tempus alienent, nisi ex causa, quam si testator cogitasset, verisimile sit, quod prohibitionem non fecisset »21.

21In generale, stando alle fonti conservate, pare che la corte, sempre difendendo le proprie prerogative, badi soprattutto alla tutela e alla conservazione del fedecommesso di famiglia, piuttosto che alle pretese e alle esigenze degli onerati e sempre dimostra una speciale attenzione nella concessione di dispense in caso di fedecommessi trasversali, poiché si teme di recare pregiudizio alle ragioni degli altri chiamati. In queste ipotesi, le dispense sono comunque concesse, purché a giudizio del Senato si possa in tal modo migliorare la condizione economica del fedecommesso e di ciò si deve far menzione nel provvedimento.

22 Spesso, quindi, accade che il collegio neghi la dispensa, trattandosi di fedecommessi trasversali, oppure ne limiti gli effetti nei confronti del solo alienante e dei suoi eredi, o che conceda di obbligare solo i frutti dei beni vincolati, anche qualora si tratti di costituire una dote e non vi siano beni liberi sufficienti, e di solito esige che i beni alienati siano reintegrati. Per i fedecommessi ascendenti, invece, il procedimento è più snello e molto più facile è il conseguimento della sospirata dispensa.

  • 22 Muratori [1742] 1933, p. 239-240.
  • 23 Calvino 1676, lib. I, cap. XC. Nella dottrina iberica, de Padilla y Meneses 1580, n. 118, p. 502-50 (...)

23Anche per questo profilo, dunque, le osservazioni di Muratori individuano uno snodo cruciale che è parimenti tipico della prassi lombarda. Afferma, infatti, l’acuto modenese : « in alcuni paesi sogliono i principi dispensare per motivi giusti, e talvolta ancora senza tali motivi, così piacendo alla sovrana lor volontà : il che non è loro disdetto. Ma in altri paesi son difficili cotali dispense ; o se pur si concedono, è solamente per fideicommissi ascendentali. E non per trasversali »22. A Milano, invero, si concedono dispense anche per i trasversali, ma con maggiore cautela23.

  • 24 Senato quanto all’interno, 10 giugno 1753, in Archivio Verri, cartella 338, C, 1, par. Senza riguar (...)

24Ancora alla metà del XVIII secolo, quando i dubbi attanagliano « i più saggi politici, se i fedecommessi siano utili oppure dannosi alla Repubblica, utili per la conservazione delle famiglie, dannosi per la libertà del commercio », si raccomanda al Senato « somma circospezione » nell’esercizio del suo potere di dispensa circa i fedecommessi, fondato su « antichissima consuetudine », soprattutto qualora si tratti di trasversali, « li quali devono assolutamente essere dispensati solo dal Senato collegialmente in via di giustizia e di equità, che valuti se sia il caso dispensare l’erede gravato per l’alienazione del fondo vincolato »24.

25In sintesi, per il conseguimento delle dispense senatorie si configura una procedura di natura amministrativa, diretta ad assumere le opportune informazioni che giustifichino l’autorizzazione del massimo collegio per la nuova e diversa destinazione delle sostanze altrimenti vincolate. Come funziona ? Lo si evince dall’intrecciarsi delle fonti : dagli ordini senatori (disciplina regolamentare), dai formulari della cancelleria senatoria e dalla prassi, dall’insieme delle dispense e dagli atti connessi conservati.

  • 25 Monti 2003, p. 205 s.

26La procedura è avviata dall’interessato, cioè da colui (o colei) che intende alienare il bene fedecommesso, inoltrando una supplica alla cancelleria del Senato, intestata a sua maestà e duca di Milano. Si instaura quindi un contraddittorio tra i membri della famiglia chiamati a succedere, interessati alle vicende dei beni vincolati, e si apre una succinta fase istruttoria, affidata ad un segretario del Senato. La veste di teste può essere assunta, ad esempio, dal legale di famiglia, oppure spesso da uno o più vicini, che conoscono bene i soggetti coinvolti nella vertenza e pure i loro affari. Delle deposizioni si conservano di solito i verbali, che riportano in volgare le risposte dei testimoni alle domande del segretario incaricato della procedura25.

  • 26 In merito al valore e al significato di queste testimonianze nel procedimento di dispensa, mi paion (...)
  • 27 V. per esempio ASMi, Senato, Fidecommessi, cartella 10, famiglia Aicardi. Dispense senatorie sono c (...)

27Dunque, è previsto un procedimento di audizione di tutti i chiamati al fedecommesso e l’assunzione di informazioni circostanziate, per testi26. Quanto al provvedimento finale, la dispensa del Senato, essa contiene pochi elementi essenziali, nonché una formula di rito : l’atto, sottoscritto dal presidente del collegio e dal singolo senatore che si è occupato della vicenda, è alquanto stringato, poiché la narrazione dei fatti è contenuta nelle preces di parte, sempre allegate a completamento del fascicolo, insieme ai vari interrogatori dei testi e alle dichiarazioni di assenso, o di non opposizione, di tutti gli altri vocati27.

28La dispensa per i fedecommessi ascendenti è di norma concessa senza formalità, è redatta da un singolo senatore e « spedita » domi, cioè, direttamente da casa, in piena autonomia (e il Senato sempre difende questo modo spedito di procedere, per ragioni di economia processuale). Se, invece, il fedecommesso è trasversale, come accennato, occorre la discussione collegiale.

  • 28 Per esempio, ASMi, Senato, Fidecommessi, cartella 10, famiglia Aicardi, dispensa del 22 settembre 1 (...)

29Qualora, poi, gli eredi onerati siano minori, la dispensa è richiesta dal tutore e, in questo caso, la corte esige il consenso non solo di tutti i chiamati alla successione, ma anche di due agnati ; in assenza di agnati, il consenso deve essere prestato da due cognati, come richiesto per tutte le obbligazioni assunte dai minori. Gli atti dispositivi così autorizzati sono validi e legittimi e nessuno, nemmeno i vocati nascituri, possono contravvenire ad essi28.

30 Si può citare, per esempio, la dispensa concessa dal Senato nell’anno 1752 a Carlo e Teresa Casati, per il tramite dei tutori dativi che agiscono in loro nome, in relazione a due fedecommessi ascendenti, affinché possano prendere a mutuo una certa somma, nonostante i vincoli gravanti sui beni, per saldare dei debiti.

  • 29 Zorzoli 1992, p. 175-176; Padoa-Schioppa 1982, p. 819-821. Cf. anche Maifreda 2010, p. 783. Per il (...)

31Tra l’altro, con la somma ricavata si intende facilitare il ritorno in patria di uno zio, onerato del fedecommesso, che aveva rinunciato ai suoi diritti successori e si era allontanato dallo Stato per aver commesso un delitto : anche nei testamenti lombardi, infatti, ricorre di frequente la « clausola penale », per cui è escluso e sostituito l’erede designato che commetta un delitto punito con la confisca dei beni. Con l’avvento delle riforme teresiane, tuttavia, questi fedecommessi detti « fiscali » sono vietati29.

  • 30 ASMi, Senato, Fidecommessi, cartella 182, famiglia Casati, dispensa dell’11 aprile 1752. Per ulteri (...)

32Tornando alla supplica redatta dai due tutori dei fanciulli Casati, costoro indicano già, in essa, i soggetti disposti a prestare il denaro necessario, dietro obbligazione di tutte le sostanze vincolate, ma sono pronti anche ad alienare i beni fedecommessi, qualora la suprema corte non consenta alla richiesta di stipulare il mutuo. Con chiarezza, poi, prospettano al collegio la spartizione e la destinazione della somma stimata per il soddisfacimento di tutte le esigenze narrate, cui si aggiungono altre spese preventivate. Nel medesimo fascicolo, una minuta del segretario incaricato della pratica, datata sempre 11 aprile 1752, elenca i motivi addotti dalle parti e quelli oggettivi, pro e contro la concessione della dispensa : tra essi, a favore militano la mancanza di beni liberi e l’assenso dei chiamati. L’intera procedura, in quel caso, si risolve in tempi brevi30.

  • 31 Garoni 1643, art. II.
  • 32 Monti 2001, p. 111 s.

33I giuristi lombardi partecipano, sul fronte dottrinale, all’elaborazione di una teorica delle dispense concesse da Senato : in particolare, vi si dedica uno dei dotti segretari della corte, Angelo Stefano Garoni, commentatore assiduo e attendibilissimo della legislazione principesca lombarda, proprio nei suoi commentari alle Costituzioni del 154131. Così come per altri passi di autori lombardi dell’epoca, la sua trattazione, attenta sia alle opinioni della dottrina di diritto comune, sia alla prassi senatoria, trova precisa conferma nel « diritto vivente », quale emerge dalle formule cancelleresche e dagli atti d’archivio32.

  • 33 Gorani [1740-1763] 1936, p. 251.

34E se, in effetti, è la più alta magistratura del Ducato, con il suo prestigio, a porsi come giudice incontestato e incontestabile di quelle vicende, è pur vero che non sempre le sue pronunce paiono fondarsi su di una valutazione corretta e rigorosa, come denuncia Alfonso Longo dalle colonne del Caffè. Lo si apprende, tra l’altro, da un significativo passo delle settecentesche memorie di Giuseppe Gorani, che lamenta la tragica situazione patrimoniale in cui versa la sua famiglia : « J’ai appris que toutes ces aliénations de biens n’avaient pu se faire sans les dispenses du Sénat, que ma mère avait obtenues par les intrigues de son frère le Fiscal et en prodiguant des sommes conséquentes en présents au Sénateur Croce, délégué par le Sénat pour servir de tuteur à ma mère »33.

Le dispense senatorie in materia di dote

35L’attività di dispensa dall’osservanza della prohibitio alienandi e, in sostanza, della voluntas testatoris, esercitata dal Senato per quasi tre secoli, espressione di un’autorità superiore, investita di prerogative che di norma spettano solo al principe, si è detto, caratterizza tutte le vicende dei fedecommessi lombardi. Ne discende che un’analisi dei contenuti delle dispense consente, tra l’altro, di allargare l’orizzonte dal campo strettamente giuridico a valutazioni di ordine economico, sociale e politico.

  • 34 Pellegrini 1725, art. XLII, n. 1, p. 575. Nella dottrina lombarda, Cavallini 1585, lib. I, p. 20; G (...)
  • 35 Massetto 1996, p. 189-364.

36A Milano, ad esempio, la dispensa è obbligatoria per saldare debiti, per soddisfare legati, per pagare gli alimenti e per costituire doti, sebbene la costituzione della dote fosse considerata dalla dottrina una delle cause di necessità che legittimano la mancata osservanza della prohibitio alienandi legale o, nella specie, volontaria34. Si dispensa altresì per restituire le doti35.

  • 36 Sui profili giuridici della dote, rinvio a Bellomo 1965, p. 8-32; Valsecchi 1994, p. 205-282.

37Proprio le dispense senatorie per l’alienazione di beni fedecommessi per causa di dote aiutano a cogliere alcuni profili peculiari della gestione di un patrimonio familiare vincolato, non da ultimo per ciò che concerne l’intervento di un potere esterno nella gestione delle « cose di casa ». In effetti, nel momento in cui si istituisce il fedecommesso, nel Ducato di Milano si rimettono al controllo del Senato, nelle mani dei singoli senatori, le future sorti patrimoniali della famiglia, sia nei momenti più delicati, spesso drammatici, di crisi di liquidità, sia, più semplicemente, allorché una figlia si sposa e, secondo le regole in vigore, occorre munirla di una dote congrua36.

  • 37 Lanaro-Varanini 2009, p. 81-102; Lanaro 2010, p. 753-778. V. anche il saggio della stessa Autrice i (...)

38Inoltre, la costituzione e la restituzione delle doti offrono un angolo di osservazione privilegiato per studiare la circolazione dei beni e della ricchezza anche in un sistema vincolato come quello fedecommissario37.

  • 38 ASMi, Senato, Fidecommessi, 51, Barca, 12 febbraio 1554. Al tempo di questa dispensa, Duca di Milan (...)

39Passando ora all’esame di alcune dispense rilasciate dal Senato, tra le tante, quella concessa a Laura Barca, nel 1554, è tra le più antiche (lo si rileva dalla forma dell’atto, dal tenore della formula utilizzata). Dalla supplica allegata si apprende che il fedecommesso di cui si tratta era stato costituito nel lontano 1493, per testamento. Bertino Barca aveva voluto istituire eredi i suoi figli legittimi, proibendo espressamente loro di alienare i beni vincolati, a pena di nullità. Alla loro morte, il patrimonio doveva passare ai nipoti, figli legittimi dei suoi figli. Al tempo in cui Laura invia la sua supplica alla cancelleria del potente collegio, si è giunti alla terza generazione, dalla istituzione del fedecommesso, quella appunto della donna e di un suo cugino38.

40L’intera vicenda è illuminante circa i problemi quotidiani di gestione di beni vincolati : innanzitutto, il cugino vende senza dispensa del Senato due poderi con relative case di residenza (sedimina), site sul corso di Porta Vercellina, a Milano. Laura intenta allora una causa contro gli acquirenti, vince, ma deve pagare ai convenuti le spese di giudizio, quantificate in cento scudi d’oro. Inoltre, deve provvedere alla ristrutturazione delle due costruzioni, sistemando le logge anteriori, che danno sul corso e che non sono a norma, secondo i più recenti ordini principeschi. Per far fronte a tutti questi esborsi, Laura chiede e ottiene dal Senato di poter vendere alcuni beni fedecommessi. Nel frattempo, non volendo intaccare il patrimonio di famiglia, insieme al marito riesce a trovare alcune persone disponibili a prestare il denaro necessario a pagare i debiti e i materiali da costruzione : decide quindi di non vendere beni fedecommessi e, pertanto, di non servirsi della dispensa.

41Purtroppo, le cose non vanno nel senso previsto. L’intenzione di Laura e del marito è di rimborsare i prestiti ricevuti con le rendite ricavate dai due poderi e da altri beni posseduti, ma una serie di calamità impreviste rende ciò impossibile. La donna, perciò, è costretta a ricorrere ancora al Senato, per una nuova dispensa che la autorizzi ad alienare beni fedecommessi : oltre a pagare i debiti di cui si è detto, si tratta adesso anche di restituire la dote alla vedova del figlio. In teoria, infatti, la restituzione della dote sarebbe a carico di suo marito, ma in quel momento costui non ha i mezzi per farvi fronte. Ciononostante, egli si impegna a sostituire, appena possibile, ai beni fedecommessi di sua moglie, venduti allo scopo di restituire la dote, una quantità equivalente di suoi beni.

42Il Senato accetta lo scambio proposto e autorizza Laura a vendere per la somma necessaria. È interessante notare come la donna agisca, in questi frangenti, sola, senza il sostegno degli agnati. L’unica condizione posta dal tribunale è che il marito si impegni effettivamente a sostituire i beni alienati, con suoi propri beni da vincolare al fedecommesso dei Barca.

43I senatori, dunque, si mostrano solidali con la situazione critica in cui versa la famiglia di Laura e, nel rispetto dell’esigenza di conservare il patrimonio, acconsentono al piano di azione prospettato dalla donna, che si occupa in piena autonomia non solo del suo ménage, ma anche del fedecommesso di famiglia di cui è erede. Si conferma altresì, da queste vicende, che l’obbligazione di restituire la dote vince il divieto di alienazione dei beni fedecommessi.

  • 39 ASMi, Senato, Fidecommessi, 10, Aicardi, 22 settembre 1582.

44Altri casi concreti indicano come le ragioni dotali siano sempre rispettate : così, i minori Giovanni Stefano e Onorato Aicardi ottengono la dispensa per dar corso a una disposizione del testamento paterno : si tratta di destinare alcuni beni fedecommessi a un legato propter dotem in favore della sorella Susanna, purché vi sia il necessario consenso della madre tutrice e di due agnati, oppure, in mancanza, di due cognati39.

  • 40 ASMi, Senato, Fidecommessi, 55, Bebulchi, 8 luglio 1595 : il fedecommesso era stato istituito dal p (...)

45Parimenti, Bebulco Bebulchi è dispensato dall’osservanza del divieto di alienazione, perché possa pagare dei legati e soprattutto le doti delle sue figlie : può addirittura vendere, a un determinato prezzo, beni fedecommessi al centro di una contesa giudiziaria in corso. Il Senato esige però che non si rechi pregiudizio ai diritti dei terzi e che l’erede gravato si impegni ad acquistare altre proprietà fondiarie con la somma che gli avanza dopo aver saldato i suoi debiti, per garantire gli eredi successivi (pro cautione vocatorum)40.

46Non tutti i casi sottoposti all’esame dei senatori sono lineari e, spesso, le parti private non sono chiare nell’esporre le proprie ragioni, anche perché spesso, dietro alla richiesta di una dispensa, ci sono vari maneggi precedenti, accordi patrimoniali, promesse di varia natura, insomma, pare davvero che si tenti in tutti i modi di arrangiarsi come si può, in una situazione in cui il patrimonio di famiglia è vincolato e la liquidità scarseggia.

47Così il caso di Nicola De Coreno : il padre Cesare, per testamento, il 27 novembre 1596, lo istituisce erede universale del suo patrimonio, quale figlio legittimo, sostituendogli vulgariter, pupillariter et per fideicommissum i suoi stessi figli legittimi, usque in infinitum, escludendo i legittimati, con tutte le usuali proibizioni. Il testatore dispone anche che le figlie legittime di suo figlio e degli eredi successivi siano dotate, a discrezione degli agnati, o dei prossimi cognati. Morto il padre, dunque, Nicola eredita il patrimonio fedecommesso, che dovrà restituire ai suoi figli. Nel 1609, poi, riesce a combinare un buon matrimonio per sua figlia, promettendo una dote di ottomila lire imperiali. Il problema, non banale, è quello di trovare la somma, in denaro liquido.

  • 41 La famiglia De Coreno è comasca e, secondo gli statuti della città, i minori non possono validament (...)

48 Come procedere ? Nicola è vedovo e vanta un credito di seimila lire imperiali nei confronti dei fratelli della sua defunta moglie, ai sensi del contratto intercorso tra le due famiglie al momento del matrimonio, circa le sorti della dote. Dunque, decide di cominciare con il cedere questo credito al genero, in conto della somma promessa in dote alla figlia. A questo punto, però, le cose si complicano, perché i fratelli della defunta moglie non accettano la cessione e non intendono pagare la somma al nuovo creditore senza una dispensa del Senato, dato che Nicola ha anche altri figli minori, che hanno diritti sulla dote materna41.

  • 42 ASMi, Senato, Fidecommessi, 240, De Coreno, 19 ottobre 1609.

49 Nicola, perciò, inoltra una supplica alla cancelleria del Senato, insieme ai suoi figli, perché i minori possano validamente consentire alla cessione del credito dotale. Per convincere la corte, Nicola pensa a una sorta di scambio e si dice disposto a offrire ai suoi figli, in cambio della rinuncia ai diritti sulla dote della madre, una somma equivalente, garantita sui beni del fedecommesso di famiglia, con il consenso di due agnati. Questa volta, però, il Senato non si lascia persuadere : malgrado l’accordo della famiglia stessa, c’è il consenso degli agnati e dei cognati, la dispensa è rifiutata42.

  • 43 Ibidem, 22 aprile 1621.

50 L’uomo è costretto a trovare un’altra soluzione, poiché il tribunale centrale gli impedisce di condurre in porto i suoi piani, utilizzando la dote di sua moglie per dotare sua figlia, senza intaccare subito i beni vincolati al fedecommesso, sui quali, peraltro, intendeva garantire i suoi figli. Non sappiamo come si sia attivato per risolvere i suoi problemi, ma una decina di anni più tardi ricorre di nuovo al Senato, per essere autorizzato a vendere un immobile vincolato, per pagare la somma di duemila lire di cui ancora è debitore per la dote della figlia e per saldare ulteriori debiti diversi43. Evidentemente, era riuscito, in qualche modo, a cavarsi d’impaccio e a trovare le altre seimila lire promesse.

51 Un ulteriore esempio mostra come non sempre una sola dispensa sia sufficiente, perché spesso le questioni si complicano, per le difficoltà economiche dei protagonisti. Così, nel caso del fedecommesso istituito da Antonio Borgatti, di cui erede universale è il figlio Giovanni Battista. Allorché quest’ultimo deve dotare le sue figlie, ottiene dal Senato una dispensa per alienare degli immobili siti fuori dalla Porta Ticinese di Milano, « modo pretium convertendum ad tradendas dotes eius filiabus ». Le proprietà sono acquistate da tale Giovanni Pietro Bruni, che non salda subito il prezzo stabilito, ma solo una parte della somma pattuita, quella necessaria per costituire le doti. Egli rimane dunque debitore di una somma verso il fedecommesso. Nel frattempo, Giovanni Battista muore e il patrimonio passa a suo figlio Claudio. Costui, a sua volta, si sposa e riceve dal suocero una dote di duemila lire, che si impegna, nel caso, a restituire, stipulando un contratto apposito, nel 1585.

52Arriviamo al 1597 : il credito nei confronti di Bruni e dei suoi successori, per la somma dovuta in seguito alla vendita degli immobili fuori Porta Ticinese è sempre attuale. Claudio, il figlio del primo contraente, è succeduto al padre nel fedecommesso e nel credito : nel 1597 riceve come datio in solutum, per il denaro ancora dovuto, degli immobili siti nella parrocchia di Santa Tecla, a Milano, per un valore di cinquemila lire. I Bruni, però, non si sono ancora liberati del tutto del loro debito. Nel frattempo, Claudio muore e la vedova reclama la restituzione della sua dote.

  • 44 ASMi, Senato, Fidecommessi, 103, Borgatti, 10 gennaio 1609.

53Tocca perciò al figlio unico della coppia, chiamato Giovanni Battista, come il nonno, restituire le duemila lire della dote materna. Egli pensa immediatamente alle duemila lire che i Bruni devono ancora al suo fedecommesso di famiglia e presenta una supplica al Senato, che, nel 1609, lo autorizza a impiegare la somma dovuta, che gli stessi Bruni si dichiarano pronti a pagare, per restituire la dote, secondo la regola per cui i beni vincolati a fedecommesso ascendente « alienari posse pro constitutione, vel restitutione dotis »44.

  • 45 ASMi, Senato, Fidecommessi, 325, Gallarani, 18 febbraio 1621.

54Lungo il Seicento, il Senato continua quasi incessantemente a occuparsi dei fedecommessi istituiti dalle famiglie del Ducato e delle vicende delle doti, cui riserva sempre una speciale attenzione, concedendo o rifiutando le dispense richieste : per esempio, nel 1621, dispensa Francesco Gallarani, sprovvisto di beni liberi, perché possa vendere un terreno per dotare sua figlia. Il fedecommesso in questione era stato istituito da una donna, sua moglie Orsola Reina, la quale aveva stabilito nel suo testamento che, nonostante i divieti di alienazione imposti, l’erede chiamato poteva vendere i beni per sposare le figlie. In questa ipotesi, gli altri chiamati alla successione fedecommissaria, ascoltati da un segretario del tribunale, come previsto dalla procedura di rilascio, si dicono d’accordo, purché la vendita abbia ad oggetto solo il terreno indicato nella supplica, con le limitazioni imposte dallo stesso Senato45.

  • 46 ASMi, Senato, Fidecommessi, 305, Fiamberti, 7 maggio 1681. A differenza degli altri casi esaminati, (...)

55Si conferma, in sintesi, una certa facilità nella concessione delle dispense per i fedecommessi ascendenti, come nel 1681, quando la corte autorizza la famiglia Fiamberti di Pavia a intraprendere una serie di operazioni economiche che hanno lo scopo, tra l’altro, di dotare la figlia Giulia di millecinquecento lire46.

Riflessioni conclusive

56La storiografia giuridica si è addentrata nelle vicende dei fedecommessi lombardi partendo da prospettive differenti : dal versante della disciplina giuridica dell’istituto, mettendo in rilievo prassi che solo in parte si allineano con quelle tipiche del mondo iberico di cui il Ducato di Milano, in età spagnola, faceva parte ; dal punto di vista della conflittualità, è emersa una realtà vivace e dinamica, spesso insospettata, quando agguerriti protagonisti delle contese giudiziarie sono gli stessi fieri avversari dell’istituto ; sotto il profilo delle critiche settecentesche all’istituto, gli studi sono stati l’occasione per far emergere il complesso reticolato di vincoli che letteralmente avviluppa l’erede fedecommissario e gli impedisce, senza una dispensa del Senato, qualsiasi movimento ; il settore delle dispense, infine, continua a offrire occasioni per entrare nel vivo dell’economia della famiglia, intesa come gestione quotidiana degli affari, tra esigenze private e controllo del Senato.

57Gli esempi prospettati di dispense senatorie concesse in materia di dote, poi, mostrano il confliggere di interessi diversi all’interno di una stessa compagine familiare. Da una parte vi sono le ragioni della famiglia agnatizia, che difende il suo patrimonio, dall’altra l’obbligo di dotare le figlie e di restituire le doti. Garante degli equilibri è il Senato, che in forza dei suoi poteri di arbitrium, si erge quale giudice supremo di vicende private, a difesa dei patrimoni fedecommessi e dunque delle stesse famiglie, di cui spesso forza le scelte economiche, applicando meccanismi procedurali e giuridici che si perpetuano attraverso i secoli, proprio come i fedecommessi.

  • 47 Padoa-Schioppa 1982, p. 807.
  • 48 Sul volto paternalistico del Senato di Milano, che non disdegna presentarsi quale protettore dei de (...)

58D’altronde, il Senato è formato dai membri delle famiglie patrizie del Ducato, che al più alto livello della scala del potere giurisdizionale paiono condividere le medesime esigenze di tutela del patrimonio avito : si può quindi ipotizzare una comunanza di vedute tra i senatori e i fondatori di fedecommessi. Istituendo un fedecommesso, del resto, le famiglie lombarde non solo vincolano i propri beni, ma li affidano, per così dire, alla cura giuridica del sommo giudice, attribuendogli il controllo continuo, attraverso le generazioni, delle loro vicende private, soprattutto economiche47, confidando sempre anche in un occhio di riguardo per i più deboli48.

  • 49 Muratori [1742] 1933, p. 247-248.

59Si può perciò chiudere queste brevi riflessioni sui profili giuridici dei fedecommessi lombardi, sugli interventi del Senato e sulle loro inevitabili ripercussioni nelle vicende private, citando Muratori, da cui si era partiti : « Ne’ paesi poi, dove sono obbligati alla restituzione delle doti, in mancanza di beni liberi, i fideicommissi ascendentali, e dove senza difficoltà si dispensano i fideicommissi a fin di pagare debiti per giuste cagioni contratti : sì fatte consuetudini son da lodare e da ritenere, siccome parte di quel più, che occorrerebbe contro la pazza volontà degli uomini, che vogliono disporre della roba pel tempo che non ne son più padroni, perché più non sono nel mondo »49.

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Notes

1 Muratori [1742] 1933, p. 239.

2 Ibid.

3 Padoa-Schioppa 1982.

4 Longo [1764-1765] 1993.

5 Padoa-Schioppa 1982, p. 12-14.

6 Tra gli studi recenti su queste due diverse esperienze, Calonaci 2005 e Bonzo 2007.

7 Padoa-Schioppa 1982, p. 815 s. V. anche Cuturi 1889, p. 28 s.

8 Zorzoli 1992.

9 Zorzoli 1992, p. 180 s. V. anche il saggio di Letizia Arcangeli, in questo volume.

10 Per il peculiare caso veneto e veneziano, v. il saggio di Paola Lanaro in questo volume.

11 Petronio 1972.

12 Zorzoli 1992, p. 206 s.; Monti 2003, p. 199 s. In questo volume, v. il saggio di Albane Cogné.

13 di Renzo Villata 1999, 2003a, 2003b.

14 Per ulteriori esempi di controversie giudiziarie generate dai fedecommessi lombardi in età moderna, mi permetto di rinviare a Monti 2003, p. 214 s. Di recente, Santangelo Cordani 2006, illustra, attraverso le allegazione di parte, qualche conflitto originato dall’interpretazione di antichi fedecommessi, istituiti nei secoli XVI e XVII, giunto dinnanzi ai tribunali di primo grado e alla corte d’appello di Milano, al tempo delle Repubbliche cisalpine e italiana e del Regno d’Italia di Napoleone. Sulle controversie lucchesi del Seicento, Galligani 2009.

15 Ago 1994, p. 29 s.

16 Rho 1586, lib. I, cap. XXX, n. 117-120, p. 245-246.

17 De Luca 1843, lib. X. Sulla dottrina del giurista di Venosa, rinvio a Rossi 2009.

18 Piccialuti 1999, p. 74 e 99.

19 ASMi, Senato, Fidecommessi, 1-687, in ordine alfabetico, per cognome. Per ulteriori indicazioni, anche su altre fonti utili per ricostruire l’attività senatoria, Monti 2003, p. 6 s.

20 Oltre al citato saggio di Paola Lanaro, sempre in questo volume v. i contributi di Letizia Arcangeli, Albane Cogné e Matteo Di Tullio, specificamente dedicati allo studio di esperienze lombarde.

21 Ordini 15 gennaio 1580 e ordini 11 agosto 1616, in Ordines 1743, p. 106 e 221.

22 Muratori [1742] 1933, p. 239-240.

23 Calvino 1676, lib. I, cap. XC. Nella dottrina iberica, de Padilla y Meneses 1580, n. 118, p. 502-503.

24 Senato quanto all’interno, 10 giugno 1753, in Archivio Verri, cartella 338, C, 1, par. Senza riguardare s.

25 Monti 2003, p. 205 s.

26 In merito al valore e al significato di queste testimonianze nel procedimento di dispensa, mi paiono calzanti le osservazioni svolte, circa la diversa procedura di confisca dei beni da parte del Magistrato dei Redditi straordinari del Ducato, da Maifreda 2010, p. 784 : «In assenza di un catasto attendibile, di un mercato della terra efficiente, di un sistema di prezzi dei beni agricoli trasparente e sovralocale e dunque di una rendita generalizzabile, di registrazioni certificate dei contratti, dei miglioramenti e dei titoli di proprietà, il Magistrato non poteva quindi valutare la consistenza e il valore dei beni da confiscare a un condannato se non attraverso una faticosa fase istruttoria e il supporto di testimoni, notai, ufficiali e periti».

27 V. per esempio ASMi, Senato, Fidecommessi, cartella 10, famiglia Aicardi. Dispense senatorie sono conservate anche in archivi di famiglia, sempre a titolo esemplificativo, ASMi, Archivio Sormani Andreani, cartella 1077; ASMi, Archivio Clerici di Cavenago, ramo moderno, cartella 165; Archivio Verri, cartella 128, fascicolo 1, n. 9.

28 Per esempio, ASMi, Senato, Fidecommessi, cartella 10, famiglia Aicardi, dispensa del 22 settembre 1582.

29 Zorzoli 1992, p. 175-176; Padoa-Schioppa 1982, p. 819-821. Cf. anche Maifreda 2010, p. 783. Per il dibattito dottrinale sulla confisca dei beni fedecommessi, Monti 2012, p. 27-28.

30 ASMi, Senato, Fidecommessi, cartella 182, famiglia Casati, dispensa dell’11 aprile 1752. Per ulteriori dettagli sulla vicenda, Monti 2003, p. 208-210.

31 Garoni 1643, art. II.

32 Monti 2001, p. 111 s.

33 Gorani [1740-1763] 1936, p. 251.

34 Pellegrini 1725, art. XLII, n. 1, p. 575. Nella dottrina lombarda, Cavallini 1585, lib. I, p. 20; Garoni 1643, art. II, n. 40 s., p. 124 s.; Minoia 1793, Ripetizione XXVII, cap. II, n. 9-10, p. 332-333.

35 Massetto 1996, p. 189-364.

36 Sui profili giuridici della dote, rinvio a Bellomo 1965, p. 8-32; Valsecchi 1994, p. 205-282.

37 Lanaro-Varanini 2009, p. 81-102; Lanaro 2010, p. 753-778. V. anche il saggio della stessa Autrice in questo volume.

38 ASMi, Senato, Fidecommessi, 51, Barca, 12 febbraio 1554. Al tempo di questa dispensa, Duca di Milano era l’imperatore Carlo V. Il fascicolo della famiglia Barca contiene anche dispense più antiche, del 1531, sotto il duca Francesco II Sforza.

39 ASMi, Senato, Fidecommessi, 10, Aicardi, 22 settembre 1582.

40 ASMi, Senato, Fidecommessi, 55, Bebulchi, 8 luglio 1595 : il fedecommesso era stato istituito dal padre di Bebulco, Carlo, che, tra l’altro, aveva disposto dei legati in favore del monastero di Casoretto, di Milano.

41 La famiglia De Coreno è comasca e, secondo gli statuti della città, i minori non possono validamente stipulare contratti.

42 ASMi, Senato, Fidecommessi, 240, De Coreno, 19 ottobre 1609.

43 Ibidem, 22 aprile 1621.

44 ASMi, Senato, Fidecommessi, 103, Borgatti, 10 gennaio 1609.

45 ASMi, Senato, Fidecommessi, 325, Gallarani, 18 febbraio 1621.

46 ASMi, Senato, Fidecommessi, 305, Fiamberti, 7 maggio 1681. A differenza degli altri casi esaminati, in questa ipotesi si tratta di un fedecommesso di primogenitura.

47 Padoa-Schioppa 1982, p. 807.

48 Sul volto paternalistico del Senato di Milano, che non disdegna presentarsi quale protettore dei deboli e degli indifesi, rinvio a Monti 2003.

49 Muratori [1742] 1933, p. 247-248.

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Annamaria Monti, Fedecommessi lombardi : profili giuridici e riflessi privati delle dispense senatorieMélanges de l’École française de Rome - Italie et Méditerranée modernes et contemporaines [Online], 124-2 | 2012, Online since 11 July 2013, connection on 28 March 2024. URL: http://journals.openedition.org/mefrim/793; DOI: https://doi.org/10.4000/mefrim.793

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