Navegación – Mapa del sitio

InicioNuméros123-2Enfance et monde adulte (moyen âg...La morte dei padri e l’ambigua pr...

Enfance et monde adulte (moyen âge-époque contemporaine)

La morte dei padri e l’ambigua presenza dei minori (Roma, xix sec.)

The death of fathers andthe ambiguous presence of minors (Rome, xixth century)
Angiolina Arru
p. 431-442

Resúmenes

La presenza di minori in una famiglia in cui uno dei genitori muore prematuramente comporta spesso decisioni testamentarie contraddittorie e incoerenti per la futura riorganizzazione delle gerarchie familiari. Le norme statutarie in vigore a Roma in periodo pre unitario permettono ai capifamiglia di poter nominare, attraverso un testamento, un «concuratore» o «contutore» o «consultore speciale» senza il cui parere una vedova non può prendere decisioni soprattutto in campo economico. Una vedova perde in questo caso il suo ruolo autonomo di tutrice, previsto dalle norme. Questa stessa logica viene introdotta di fatto anche nel Codice civile del 1865 (in vigore a Roma dalla fine del 1870), e costituisce una ambiguità maggiore rispetto al nuovo assetto normativo, per alcuni aspetti più egualitario in relazione ai ruoli familiari. Attraverso un campione di testamenti scritti tra il 1848-1879 è possibile vedere come quando si muore giovani la presenza di bambine o bambini in una famiglia fa si che si scelgano gli spazi più ristretti e più avveduti tra quelli previsti dalle leggi, ancora per un lungo periodo nel nuovo Stato liberale Questi principi non fanno parte solo delle volontà dei padri di famiglia, ma caratterizzano spesso anche i testamenti delle madri o di altri parenti. Ma i padri sono fondamentalmente i protagonisti di queste scelte.

Inicio de página

Texto completo

  • 1 T. Kuehn, Heirs, kin, and creditors in Renaissance Florence, Cambridge, 2008, p. 58-59; p. 166.

1In uno studio recente sul ripudio di un’eredità dagli incerti contorni, in età moderna, Thomas Kuehn ha sottolineato il ruolo – a volte molto vantaggioso – della presenza di bambini o bambine in famiglia. Poiché a Firenze nel Quattrocento tra le condizioni per ereditare non veniva ammesso il beneficio dell’inventario si poteva invocare la presenza di un minore tra gli eredi e godere di questo tornaconto. Era possibile infatti in questo caso usufruire di un periodo di quattro anni dopo il raggiungimento della maggiore età per poter decidere di accettare o meno un patrimonio spesso carico di debiti1.

  • 2 Sulla «diminuzione costante della percentuale di testatori con figli minori» soprattutto in relazio (...)

2Nei casi studiati da Kuehn i minori sono casualmente protagonisti in un testamento, la loro esistenza è percettibile solo attraverso i conflitti e le contestazioni familiari nei tribunali civili. Ma in ogni caso bambini e bambine non appaiono molto spesso come eredi nelle scritture testamentarie. A Torino all’inizio del Settecento i testamenti di genitori giovani sono circa un terzo di coloro che scrivono le ultime volontà. E a Roma nel corso dell’Ottocento, come vedremo, il loro numero è di gran lunga inferiore2.

3Anche per questa ragione l’esistenza di figli in età minore in una scrittura testamentaria diventa un’occasione importante per porre domande ulteriori alle fonti, per capire meglio il significato dei diritti di proprietà in relazione agli interessi degli adulti, ma soprattutto per ricostruire da un punto di vista particolare i desideri e i progetti di chi sta per abbandonare la vita.

  • 3 Archivio di Stato di Roma (ASR), Trenta Notai Capitolini (TNC), Uff. 7, Testamenti, 29 luglio, 1851 (...)

4Quando uno dei due genitori muore prematuramente troviamo spesso, nelle ultime volontà, appassionate preoccupazioni per il futuro dei figli, espressioni di affetto a volte molto intense. «Li quali raccomando con le lacrime agli occhi di incaricarsi di questo peso purtroppo non piacevole [...] ma idoneo perché essi esercitino la loro pietà verso due pupilli e orfani»3. Sono le parole che una giovane madre a metà dell’Ottocento rivolge al suo secondo marito e a un suo parente.

5Ma questi elementi drammatici ci dicono ancora troppo poco sui contesti delle decisioni in presenza di minori e sul peso delle condizioni, a volte molto dettagliate, che accompagnano in questo caso la trasmissione di un bene anche di piccolissima entità.

  • 4 Vedi S. Feci, Pesci fuor d’acqua. Donne a Roma in età moderna : diritti e patrimoni, Roma, 2004, p. (...)
  • 5 S. Feci, Pesci fuor d’acqua... cit., p. 155.

6Studi recenti sui testamenti secenteschi a Roma hanno messo in evidenza l’alta percentuale di vedove indicate dai propri mariti come curatrici o tutrici di figli e figlie in tenera età, in conformità alle norme statutarie4. Un segno evidente di fiducia da parte dei capofamiglia verso le capacità di una donna non solo di educare, ma anche di amministrare un patrimonio. E allo stesso tempo un fatto molto rilevante soprattutto rispetto a chi, invece sempre nello stesso periodo, opta – con una evidente ambivalenza – per disposizioni contrarie. Espressioni di riconoscimento di doti di saggezza e di temperanza verso una moglie infatti non hanno impedito in molti casi a un marito il rifiuto di affidare pienamente la gestione futura dei beni ereditari e della giovanissima prole a chi non ne aveva mai avuto la responsabilità diretta nel passato5.

7Nel corso dell’Ottocento le ambivalenze sembrano prevalere. Le norme che nei codici ottocen­teschi regolamentano lo stato giuridico di una moglie in caso di morte prematura del marito sono, come vedremo, ancora più chiare ma più incoerenti e contraddittorie rispetto all’antico regime. E anche per questo la lettura delle volontà testamentarie ci induce a essere molto scettici nel valutare il grado di autonomia di una vedova alla quale un coniuge apparentemente generoso decide di non affiancare un curatore ufficiale.

  • 6 ASR, TNC, Uff. 1, a. 1851, f. 155. Ma vedi a questo proposito S. Feci, Pesci fuor d’acqua... cit., (...)

8Consigli, condizioni o vincoli prescritti a una moglie superstite infatti fanno molto spesso seguito alla sua designazione di tutrice e curatrice «secondo il disposto di legge»6, come viene ripetuto in molti testamenti e possono smentire interamente una futura indipendenza gestionale di una donna. A questo punto è molto difficile tentare un’analisi quantitativa dei casi di autogoverno o di soggezione di una futura vedova.

9Ma i tentativi di non stravolgere gli assetti gerarchici, in caso di una morte prematura di un padre con figli piccoli, di garantire cioè una continuità nella divisione di diritti e competenze all’interno di una famiglia non riguardano solo i limiti imposti alle donne.

10Esistono non raramente nelle volontà di chi lascia in vita figli o anche nipoti in tenera età pre­scrizioni specifiche che non si limitano alla distribuzione più o meno diseguale di un asse ereditario. Spesso per poter entrare in possesso di una ricchezza – a prescindere dal suo valore e dalla sua consistenza – vengono indicati requisiti molto differenti per i giovanissimi eredi in relazione alla loro appartenenza di genere e vengono stabiliti tempi e condizioni dissimili nella prospettiva di assicurare mansioni diverse e gerarchie future.

11La mia ipotesi è che l’esistenza di minori in una famiglia o tra la parentela induca principal-mente chi scrive un testamento a irrigidire i ruoli, a precisare in maniera più netta l’avvenire disuguale di uomini e donne e a individuare le condizioni che possano garantire i compiti assegnati. Questi principi non fanno parte solo delle volontà dei padri di famiglia, ma caratterizzano spesso anche i testamenti delle madri o di altri parenti, uomini o donne. E forse ci spiegano meglio, come vedremo, le ragioni per le quali diventa difficile decidere un giorno di affidare totalmente la gestione, la cura e la tutela di un patrimonio o dei propri figli minori a una donna.

Tutelare, gestire, consigliare

  • 7 ASR, TNC, Uff. 7, Testamenti, anni 1848-1879. Per una comparazione con un altro ufficio notarile ho (...)
  • 8 Regolamento legislativo e giudiziario per gli affari civili emanato dalla Santità di Nostro Signore (...)
  • 9 Il codice civile unitario viene esteso a Roma il 27 novembre 1870, con r. decr. n. 6030. Vedi M. Ro (...)

12Ho raccolto un campione di 511 testamenti scritti durante l’Ottocento (1838-1879) e presenti in un ufficio notarile romano7. Siamo in un arco di tempo compreso tra alcune riforme statutarie introdotte nello Stato pontificio nel 18348 e il nuovo assetto giuridico introdotto dal nuovo codice civile unitario del 1865, in vigore a Roma dalla fine del novembre 18709 – che, come è noto, immette alcuni importanti cambiamenti nelle logiche proprietarie individuali e familiari.

13Nel 13% circa del campione sono presenti minori legati da diversi vincoli di parentela con chi scrive le ultime volontà. I testamenti maschili in questo caso sono ben due terzi, in gran parte scritti da giovani padri (60%), da vedovi (20%) o nonni e zii (20%).

14Tra i pochi testamenti femminili le madri sono circa un quarto, ma quasi tutte vedove. Uno stato civile che, come vedremo, permette a una donna di nominare un curatore o tutore. Le due uniche donne sposate sono al secondo matrimonio con figli minori di primo letto. Le altre testatrici sono donne nubili o zie e nonne.

  • 10 Può essere interessante a questo proposito una comparazione con il campione generale dei cinquecent (...)

15Si tratta come è evidente di un forte scarto di genere e di stato civile tra gli uomini e le donne, un indicatore importante delle motivazioni differenti che spingono chi muore giovane con figli o nipoti minori a scrivere – magari poche ore prima di morire – o a non scrivere un testamento10.

  • 11 ASR, Biblioteca, F/24.II: Articoli De’ Codici Napoleone, L. P. Salvioni, Roma, 1809, p. XI. Sull’in (...)
  • 12 Sulle norme del Codice Napoleone vedi L. Guidi, La tutela materna a Napoli nell’Ottocento, in G. Ca (...)
  • 13 Vedi a questo proposito S. Feci, Pesci fuor d’acqua... cit., p. 152 s.

16Una norma del Codice Napoleone del 1804 – in vigore a Roma dal 1809 al 1814 – aveva regolato in maniera molto chiara la gerarchia familiare in caso di morte prematura di un capofamiglia. «Potrà il padre – dice l’art. 391 – destinare alla madre sopravvivente e tutrice, un consultore speciale, senza il cui parere ella non potrà fare alcun atto relativo alla tutela»11. Viene così chiarita la capacità giuridica di una vedova – tutrice secondo la legge – ma viene offerta ai mariti la possibilità di limitarne le azioni rispetto alla futura gestione del patrimonio e dei figli12. Un’ambivalenza presente anche negli Statuti dello Stato pontificio13 – di nuovo introdotti a Roma, come è noto, dal 1816 e che verrà in seguito di fatto ribadita dal nuovo Codice civile del 1865.

  • 14 Il codice civile italiano, annotato dall’Avvocato Vincenzo Cattaneo..., Torino, 1865, artt. 242-243 (...)

17Le norme di questo nuovo Codice sono ancora più chiare. Il diritto di nominare un tutore spetta al genitore superstite, ma viene subito precisato che «non ha effetto la nomina di un tutore fatto dal genitore, che al tempo di sua morte non era nell’esercizio della patria podestà»14. E poiché la patria potestà anche secondo le nuove norme appartiene al padre di famiglia, solo una madre vedova può di fatto nominare un tutore o un curatore.

  • 15 Come è noto il Codice civile del 1865 prevede l’autorizzazione maritale (artt. 134-136) e, pur abol (...)

18Sia in antico regime, sia anche in epoca liberale dunque le donne sposate – soprattutto in presenza di figli minori – non hanno molte ragioni per regolare la situazione familiare attraverso volontà testamentarie scritte. Il pater familias, in caso di morte prematura di una madre, continuerà in ogni caso a esercitare il suo ruolo sui figli minori, resterà come prima nelle sue mani l’amministrazione di eventuali beni materni che verranno assegnati a figli e figlie secondo principi egualitari previsti anche in antico regime e restituirà la dote secondo il dettato delle leggi15.

19Nonostante la libertà di decisione prevista da tutti i regolamenti quasi tutti i padri (98%) con figli minori presenti nel campione, per tutto il periodo studiato, inseriscono nelle loro ultime volontà la nomina di un curatore e tutore per il futuro della famiglia. In alcuni casi la designazione è esplicita e giustificata con varie motivazioni, in altri casi è invece più imprecisa e più sfumata, ma altrettanto obbligante. Vengono interpretati con molta oculatezza gli spazi di manovra offerti dalle norme statutarie e poi da quelle del codice civile unitario, viene precisato il ruolo riconosciuto alle madri come tutrici dei figli, ma viene indicato – con il titolo spesso sovrapposto di «contutore» o «concuratore» – un amico o un parente.

  • 16 ASR, TNC, Uff. 1, 8 gennaio 1851.

Conservo alla riferita mia consorte Costanza Romagnani – scrive un giovane nobile a metà Ottocento – la tutela e cura delle comuni figlie secondo il disposto di legge, ma siccome essa ha un immediato interesse sul mio Patrimonio così eleggo e deputo in contutore e concuratore delle stesse mie figlie il sign. Andrea Radice, al quale attribuisco tutte le più ampie ed estese facoltà di modo che ogni sua risoluzione in ordine al mio Patrimonio dovrà essere religiosamente eseguita ed al medesimo conferisco eziandio li più illimitati poteri di comporre amichevolmente qualunque vertenza che potesse aver luogo nell’adempimento di questa testamentaria risoluzione16.

  • 17 Ivi, 2 settembre 1837.
  • 18 ASR, TNC, Uff. 7, Testamenti, 20 gennaio 1851.

20L’autore di questo testamento è un padre di quattro figlie alle quali assegna una cospicua dote. Ma il suo patrimonio è composto fondamental-mente da crediti «alcuni di difficilissima esigenza». Una ricchezza complessa da gestire visto che scrive il primo testamento molti anni prima di morire17 e lo riscrive più volte durante gli anni. Cerca di indurre la moglie a non richiedere la dote e le assegna 10 scudi mensili «compreso in questa somma il fruttato della sua dote». Ma sembra consapevole del rischio che questa proposta possa non essere accettata, una preoccupazione crescente nel corso del tempo. Pochi mesi prima di morire – ora le prime due figlie sono già sposate – scrive di suo pugno un codicillo al solo scopo di aggiungere il nome di un terzo «Contutore e Concuratore [...] pregandolo [...] ad unirsi ai medesimi Contutori e alla mia moglie nell’assistere le mie figlie nei loro interessi procurare di andare d’accordo colla detta mia moglie nella amministrazione del mio patrimonio»18.

21Anche un altro nobile e ricco possidente che proviene dal Regno di Napoli cerca di giustificare la sua scelta di affiancare un curatore alla sua vedova con l’appellarsi alla difficoltà di amministrare un patrimonio dislocato in gran parte lontano da Roma.

  • 19 Ivi, 20 luglio 1869.

Essendo necessaria una prattica di affari che non è possibile rinvenire in una donna [...] che sempre si è stata lontana perciò mi vedo costretto ad esonerare la mia moglie siccome la esonero dalla tutela e curatela delle figlie e nomino a loro tutore e curatore il mio carissimo fratello Mattia Pace [...] di provvedere al benessere del patrimonio [...] e ancora di invigilare e provvedere alla buona e cristiana educazione [delle figlie]19.

22Il testamento è ricco di precetti morali diretti al curatore, oltre che di ordini sulla futura gestione dei beni, su ciò che va venduto, su quanti soldi – ottanta scudi mensili – vanno assegnati a ciascuna delle due figlie fino al loro matrimonio o fino a quando compiranno i venticinque anni.

23In questi casi la presenza di un curatore viene legittimata col rischio che si possa incorrere in un conflitto di interessi intorno ai beni dotali oppure con la non idoneità di una donna a sostituire un marito responsabile di grossi capitali e possedimenti.

  • 20 Ivi, 18 giugno 1861.

24Ma anche la precedente e virtuosa collaborazione di una moglie a una stessa impresa lavorativa non esime un marito dalla stringente necessità di porre limiti, confini e condizioni alla sua futura autonomia. Un orefice è molto preoccupato che la moglie ritiri la sua ricca dote dal negozio, anche se è consapevole che non può proibirlo. Le chiede di continuare a «invigilare l’andamento dei negozi assistendovi personalmente e da lei sia ritenuta la cassa». Le permette di godere dei proventi del commercio, la incarica di educare i figli all’onore e alla concordia. Ma le ricorda che se per caso «da lei si venisse al ritiro della dote essa decade ipso facto da quanto ha disposto in di lei favore». E nelle ultime righe del testamento trova ugualmente un modo per limitare in ogni caso la gestione completa degli affari da parte della sua futura vedova : nomina come amministratore di tutta l’eredità un suo amico carissimo e come «consulente» un suo cognato «fino a che il figlio maschio avrà la maggiore età»20. Sarà certamente difficile a questo punto dividere l’andamento complessivo della vita familiare dalle logiche della conduzione di un esercizio commerciale con le quali questa donna aveva consuetudine.

  • 21 Ivi, 8 luglio 1854.

25Non è raro il caso che si contrattino le condizioni per una possibile autonomia di una moglie superstite. Lo fa con molta convinzione un giovane impiegato padre di quattro figli quando ormai molto malato redige le sue ultime volontà. Assegna all’unico figlio maschio la porzione maggiore del patrimonio, nomina la moglie usufruttuaria di tutto, ma solo a patto che conservi lo stato vedovile «come tributo coniugale e materna affezione». E proprio a questo impegno lega la sua futura qualità di «contutrice e concuratrice quanto del suddetto usufrutto» che altrimenti perderebbe. Una convenzione quasi inutile tuttavia visto che alla fine designa due suoi amici come contutori «dichiarando di avere in essi pienissima fiducia per la loro capacità attenzione e specchiatissima integrità»21.

  • 22 Ivi, 21 agosto 1851.

26In alcuni testatori è molto più evidente e sofferta la necessità di accettare una nuova gerarchia familiare. Un giovanissimo nobile francese – a metà Ottocento – confessa che la maniera migliore per un padre di famiglia sarebbe quella di formare un fedecommesso «mezzo sicuro suggerito dai nostri padri». Quando muore all’età di trentaquattro anni è padre di un bambino e di una bambina molto piccoli. Scrive il testamento su carta intestata «Osservatore Romano. Direzione Generale» e investe sua moglie del titolo di tutrice dei figli. Ma nomina subito dopo un «tutore surrogato» nella persona di un suo caro amico22.

  • 23 Ivi, 29 aprile 1859.

27Un vignaiolo analfabeta ha pensieri molto più generosi verso la sua futura vedova : precisa che l’usufrutto di tutti i suoi beni «non debba mai risolversi in alimenti»23. Può essere dunque padrona di spendere oltre ciò che le era dovuto per legge durante il matrimonio. Dà mandato tuttavia a un certo signor Luigi Serventi di svolgere il compito di curatore e amministratore della figlia e di assumere anche la «contutela e concuratela dei figli maschi insieme alla loro madre tutrice e curatrice». Non si tratta di sfiducia nella capacità educatrice di una donna e nemmeno nelle sue attitudini di amministratrice di beni. Ma non si concepisce che possa prendere decisioni da sola, che possa essere investita di un simile potere.

  • 24 Ivi, 13 gennaio 1852.

28Ho trovato un unico caso in cui un marito esprime nel suo testamento il desiderio che la sua futura vedova sia amministratrice di tutto il patrimonio «anche passando alle seconde nozze». Ma qui siamo di fronte a una moglie che in passato aveva prestato al consorte la bella somma di 500 scudi, non ancora restituiti, per «l’impianto e il fornimento del negozio ad uso di stagnaro»24.

  • 25 Ivi, 19 febbraio 1868, f. 23.

29In alcune circostanze i confini stabiliti circa una totale libertà negli affari e nella cura dei figli sono meno codificati, meno incarnati nella figura istituzionale di un «contutore» da coinvolgere in tutti gli interessi di famiglia. Un negoziante di libri ad esempio istituisce «tutrice e curatrice del mio figlio e figlie minori la mia consorte Maria Antonia, la quale son certo che invigilerà ad ogni di loro bene e vantaggio sí spirituale che temporale». Ma subito dopo conferisce ampi poteri al suo esecutore testamentario, un procuratore rotale e chiede alla moglie e ai figli di seguire i suoi consigli25.

30È forse difficile tracciare una differenza tra un «consigliere» e un «concuratore». A entrambe le scelte è comune l’incoerenza tra il riconoscimento di doti di saggezza, di capacità e di esperienza di una moglie e madre e la difficoltà a pensarla con le stesse qualità di un vero capofamiglia.

  • 26 ASR, TNC, Uff. 18, Testamenti, 21 gennaio 1851.
  • 27 È interessante notare che uno di questi signori, Francesco Silvani è un vicino di casa, titolare di (...)

31Sono i sentimenti contraddittori di un ricco possidente e «ministro di caffè e forni», negli ultimi giorni della sua malattia. Anche lui vuole precisare che «tutrice e curatrice [dei figli sarà] sua moglie quantunque gli spetti di diritto»26. E le ricorda di «inculcare alli medesimi che sono minorenni il santo timor di Dio [...] ed eseguire quanto ella saprà ordinare in di loro utilità e vantaggio si spirituali che temporali». Ma incarica contemporaneamente un amministratore mensilmente stipendiato di seguire i suoi negozi di «Forni e Maccaronerie» esistenti a Roma, una incombenza questa volta giustificata dalla complessità di un mestiere. E tuttavia non si sente sufficientemente rassicurato. Alla sua futura vedova impone di farsi dirigere e regolare in tutte le sue incombenze ed interessi da due conoscenti «nella loro probità da me sperimentata»27.

32In tutte le situazioni finora descritte l’esistenza di patrimoni cospicui da amministrare sembra essere uno dei motivi fondamentali per non abbandonare la famiglia a rischi di eventuali crisi. E non bisogna certo escludere che nelle minuziose raccomandazioni di questi padri verso i figli più piccoli vi sia una vera ansia verso una responsabilità troppo gravosa per una moglie e una ricerca di una maggiore sicurezza.

  • 28 ASR, TNC, Uff. 18, Testamenti, a. 1850-59, f. 188.

33E tuttavia la dimensione e il valore dei beni che vengono trasmessi non giocano un ruolo decisivo nelle disposizioni circa l’autonomia futura di una donna. Un poverissimo oste immigrato dalla diocesi di Novara detta il suo testamento qualche ora prima di morire all’ospedale di fronte ad alcuni suoi compaesani come testimoni. «Non avendo il testatore in Roma beni di sorta alcuna – dice al notaio – anzi vivendo miserabilmente sia tumulato a titolo di carità». Sa molto poco dei suoi due bambini che vivono in patria con la madre e del secondo non conosce bene il vero nome «essendo nato dopo la sua partenza». Non conosciamo quali proprietà possiede in paese questo giovane padre, sappiamo però che ha molti debiti, della cui restituzione ritiene responsabile suo fratello secondo le «leggi sarde». E usufruttuaria di ciò che resta sarà sua moglie che «istituisce tutrice e curatrice dei suoi figli [...] lasciando ancora in contutore ad essi il Sign. Giuseppe Manera suo amico»28.

34L’introduzione a Roma del Codice civile unitario non modifica – come si è detto – il ruolo del pater familias che conserva gli stessi diritti e doveri di antico regime. E le decisioni testamentarie dei padri circa la tutela di figli minori seguiranno le vecchie tendenze restrittive. Il signor Pietro Forti, un ricco possidente con sepoltura gentilizia nella sua parrocchia, divide, alla fine degli anni settanta dell’Ottocento, la proprietà secondo ciò che gli ordinano le nuove regole ereditarie, assegna cioè a figli e figlie la parte legittima e al figlio maschio ancora minorenne la parte disponibile. Ma stabilisce di affiancare alla moglie tutrice un contutore nella persona di un

  • 29 ASR, Archivio notarile distrettuale, nuovo versamento 2010, Notaio Poggioli, 29 ottobre 1878.

suo amico carissimo [...] al cui parere desidero deferiscano tanto la mia consorte che i miei figli ed al quale per quanto sia consentito dal vigente Codice Civile voglio conferire la qualità di arbitro ed amichevole compositore con le sue più estese facoltà per mandare ad effetto le mie disposizioni [...] dandogli lire Settecento29.

  • 30 ASR, TNC, Uff. 7, Testamenti, 19 marzo 1875.
  • 31 Ivi, 27 marzo 1878.
  • 32 Ivi, 20 maggio 1879.

35È la stessa logica di un immigrato vignaiolo che in questi stessi anni divide la proprietà in parti uguali tra le sue donne, moglie e tre figlie. Ma non concede nessuna autonomia alla sua futura vedova : «Siccome le mie figlie sono ancora in età minorile perciò nomino in loro tutore il Sig. Avv. Ferdinando Alessandri [...] per poter con i suoi savi consigli e con la sua valevola autorità ajutare la mia famiglia»30. Ed è ancora più rigoroso il testamento di un ricco possidente. Ha un figlio e tre figlie. Trasmette la parte disponibile della proprietà all’unico figlio maschio, consegna i beni lasciati in paese alla moglie come restituzione della dote, ma sottopone tutto il patrimonio – compresi i beni assegnati alla sua futura vedova – all’amministrazione dei cognati e di due avvocati «fino a che il figlio Ladislao compirà anni trenta, sempre che resti ubbidiente e subordinato alla madre»31. Una decisione simile a quella di un ingegnere che muore a quarant’anni e lascia quattro figli piccoli. Nel suo testamento olografo molto minuzioso e depositato a metà del 1879 inserisce una clausola dalla quale fa dipendere tutte le decisioni da prendere circa la divisione reale del patrimonio «all’epoca in cui il mio figlio minorenne avrà raggiunto l’età di anni 25»32. Nel frattempo la moglie può amministrare l’eredità unicamente col consiglio di suo cognato e di due amici del marito.

E nel condurre l’amministrazione dovrà rimettersi al consiglio dei suoi due consiglieri e quante volte in date circostanze essi non si trovassero d’accordo voglio che a parità di voti sia arbitro tra essi il mio amato fratello Cesare il quale avrà diritto di nominare il successore a quello dei due consiglieri [...] in caso di rinuncia.

36Poiché l’unico figlio maschio alla morte del padre ha circa 10 anni, sarà proprio il trascorrere della sua infanzia a determinare pesantemente la vita di sua madre. Che dovrà negoziare tutte le decisioni per oltre un decennio su un complicato patrimonio, in parte creato per mezzo di forti debiti, e a rinunciare per questi anni – secondo quanto prescritto nel testamento – a sue eventuali seconde nozze, pena il godimento della sola legittima e la cessazione di ogni ingerenza sull’eredità.

Concedere o negoziare l’autonomia

  • 33 Nel campione qui preso in considerazione nel 56% dei testamenti i «concuratori» vengono scelti tra (...)

37In tutti i testamenti controllati nessun padre con figli minorenni passa sotto silenzio i propri desideri circa la gestione futura della propria famiglia. La trasmissione automatica dei poteri a una vedova prevista dalle norme induce a rendere manifeste e a precisare con molta chiarezza le ragioni delle scelte differenti. E a volte le spiegazioni o scusanti più o meno contraddittorie sembrano avere a che fare non solo con la sfiducia verso le proprie mogli. La preferenza abbastanza diffusa a indicare i «contutori» o consulenti al di fuori dell’ambiente parentale33 ci suggerisce una vigile inquietudine per le eventuali difficoltà di una vedova con figli in tenera età a far fronte a possibili conflitti di interesse rispetto alle ingerenze di parenti agnatizi o cognatizi.

38Ma proprio queste stesse ragioni inducono a volte quei pochi mariti che esigono invece una totale autonomia per le proprie mogli a scriverlo in maniera molto esplicita, affinché non possano emergere equivoci nel futuro. Sono solo tre i testa-menti di questo tipo, ma sono molto espressivi e molto importanti per comprendere meglio tutto il contesto. Due di essi vengono depositati presso il notaio negli anni sessanta dell’Ottocento, dunque ancora in epoca statutaria; il terzo invece ormai in età liberale.

39Sono molto brevi e molto chiare le ultime volontà di Antonio Antonelli un negoziante pro­veniente da Perugia, morto nel 1866. Ha un’unica figlia che nomina erede.

  • 34 ASR, TNC, Uff. 7, Testamenti, 1 agosto 1866 (sottolineatura mia).

E siccome detta sua figlia si ritrova attualmente nell’età infantile desidera vuole che l’amministrazione del patrimonio sia tenuta dalla madre [...] Geltrude Torri proibendo [...] a chiunque parente o estraneo di immischiarsi. [...] Questo è l’unico scopo del presente suo testamento34.

40L’autonomia di una donna deve avere i connotati di una vera investitura affinché venga presa in considerazione.

41Sembra questa anche la preoccupazione che sta alla base del lungo elenco delle ragioni per le quali – siamo ora in età liberale – un giovane proprietario dichiara di dividere i suoi beni tra i figli e

  • 35 ASR, Notai dei distretti riuniti Roma Velletri (NDRmV), b. 710, 19 settembre 1877.

la sua diletta consorte senza nessun obbligo di rendiconto e di inventario e ciò per dare in corrispettivo ad essa [...] una prova ineluttabile di vero attaccamento e della grande affezione che sempre ha dimostrato per esso Testatore e specialmente perché nei diversi anni del loro matrimonio molto fece per il vantaggio della casa, come seco divise le disgrazie e calamità concorrendo con incessanti premure a raddolcire le sue afflizioni35.

42In quest’ultima circostanza l’autonomia futura di una moglie e madre dipende dalla decisione di istituirla erede proprietaria allo stesso titolo dei due figli maschi. Ma bisogna anche dire che si tratta di un caso non diffuso in cui il passaggio di un bene verso una vedova avviene col titolo di proprietà e non di usufrutto.

43L’enfasi sull’autonomia concessa da questi due mariti chiarisce forse ancora meglio come – per una moglie superstite – il fatto di avere al proprio fianco una presenza incaricata di controllare, deci­dere o condecidere il futuro di una vita familiare e patrimoniale non può essere agevole né indolore.

44Le biografie di quelle donne che per una qualche congiuntura diventano capofamiglia ci parlano delle loro capacità nel trovare soluzioni, e del loro orgoglio nel descriverne le circostanze.

45Lo si può notare in quei casi in cui una morte improvvisa e intestata di un marito fa si che per legge una moglie diventi unica curatrice di figli e di beni.

  • 36 ASR, TNC, Uff. 7, Testamenti, 29 luglio 1851.

46È ancora molto giovane e molto povera Carolina Palleschi quando muore a trentadue anni, con due figli ancora molto piccoli avuti dal suo primo marito, morto senza avere scritto un testamento. Con il secondo matrimonio aveva rischiato di perdere per legge la tutela dei bambini. Ma non si è mai abbandonata alla disperazione come lei ci racconta nelle sue ultime disposizioni36.

Avendo in forza del rescritto Illmo ritenuta la tutela dei figli di primo letto ancorché passata a seconde nozze pagai più di un debito lasciato dal povero Travaglini per la lunga malattia che avea sofferto, ma non potei pagargli tutti e che anzi perché non mi cacciasse dalla bottega il Padrone di casa [...] che avvanzava una somma vistosa di pigione contrassi [...] un debito [...] per il quale si obbligarono [...] tanto il mio secondo marito [...] che il Signor Marinelli.

47Ora la legge le permette – nella sua qualità di tutrice assoluta – di decidere a chi assegnare, nelle sue ultime volontà, la tutela dei figli ancora minorenni e la gestione di quanto resta del patrimonio. «Voglio e desidero – scrive nel testamento – che la di loro tutela e cura finchè saranno maggiori si assuma e si ritenga [...] tanto dal mio fratello, come dal mio secondo marito». Ma raccomanda a entrambi di pagare i debiti «che non si è potuto finora pagare nel modo convenuto per la lunga malattia sopravvenuta a me». E impone anche due vincoli severi : il consenso del fratello come condizione obbligatoria per condurre e risolvere qualsiasi affare e il divieto assoluto di un eventuale secondo matrimonio per suo marito, pena la perdita della tutela dei figli. Vengono ripetute eviden­temente le stesse clausole che troviamo nei testamenti maschili. Anche se in questo caso i limiti e le cautele imposte riguardano un patrigno. E forse la prudenza nei confronti dei bambini sembra più giustificata rispetto alle decisioni di molti mariti.

  • 37 ASR, TNC, Testamenti, 20 dicembre 1867; Uff. 37, 5 luglio 1859.

48I testamenti di vedove che per la stessa ragione di Carolina Palleschi hanno dovuto e potuto eser­citare la funzione di capofamiglia riassumono spesso le stesse tappe di questa storia familiare. Ha deciso tutto da sola con l’aiuto dei decreti facoltativi ricorda la vedova Vittoria Lenzi, alla fine della sua vita, dopo venticinque anni di vedovanza37. Chi scrive è una ricca signora sposata a un impren­ditore. Nella lunga storia della sua vita e soprattutto nella sua conclusione non è difficile intravedere la percezione di un ragionevole vantaggio dato dalla indipendenza delle decisioni e da una notevole capacità di orientamento. Riesce a risolvere difficili conflitti familiari e negli ultimi anni della sua vita decide col suo patrimonio restante di fare una donazione inter vivos ai figli in cambio di una garanzia certa di assistenza e cura.

49Sembra evidente il fatto che la libertà di opzioni di cui dispongono tutti i capofamiglia, il poter individuare cioè la situazione ritenuta più adeguata e più sicura per il futuro di chi si lascia al mondo rende meno angoscioso il distacco e meno pesante il pensiero di lasciare figli piccoli da gestire.

50Non è un caso che anche nei testamenti delle donne sposate – che non possono disporre per legge del potere di nominare un «contutore» – troviamo altri espedienti che in qualche modo permettano alcune accortezze verso i figli più piccoli.

  • 38 ASR, TNC, Testamenti, 2 settembre 1865. Sulla storia migratoria della famiglia Viola vedi A. Arru, (...)
  • 39 ASR, TNC, Vff. 7, Testamenti, 2 settembre 1865.

51Prudenza Viola – una proprietaria figlia di ricchi osti immigrati da molti decenni dal regno di Napoli38 – è molto cosciente di non avere nessun potere nel decidere a chi affidare i suoi tre figli ancora in tenera età e cerca tuttavia alcuni mezzi capaci di legare il loro padre a doveri, promesse e patti. Lo nomina erede usufruttuario e gli ricorda che deve provvedere ai figli, alle figlie, alle doti, al corredo e a «tutte le spese di acconcimi per i fondi ereditari». Gli ricorda anche che è necessario far leva sul risparmio. Deve depositare ogni anno dai ricavati sui fondi rustici di cui lei è proprietaria 200 scudi «per rinvestirsi e aumentare il capitale». Alle due figlie in caso di matrimonio deve essere consegnata la terza parte del patrimonio e su questa non avrà più effetto l’usufrutto. Cerca tuttavia un possibile garante per la realizzazione delle sue direttive e utilizza a questo fine un suo unico diritto : quello di nominare un esecutore testamentario. Lo sceglie nella persona di un prete «al quale il marito deve provare che viene depositato il denaro e anche costringerlo»39. Si tratta di funzioni limitate solo ai soldi e a operazioni di risparmio. Oltre questo punto il potere di Prudenza trova i confini previsti dalle norme circa i poteri di un capofamiglia superstite.

52Anche per queste ragioni quando le madri non possono godere per casi fortuiti di una vedovanza svincolata da relazioni di obbligo si cerca a volte di salvaguardare – e se possibile di negoziare – in qualche modo la propria indipendenza futura.

  • 40 ASR, TNC, uff. 18, Testamenti, 12 gennaio 1850.

53La signora Agostina De Rossi sposata Locati, a metà dell’Ottocento, viene evidentemente a sapere che il testamento che suo marito – «infermo e giacente in letto» – aveva appena dettato al notaio nella propria abitazione contiene, assieme a molte concessioni, alcune clausole che avrebbero limitato fortemente il suo ruolo di vedova, mortificandone drasticamente l’autogoverno. «Tutrice e curatrice dei due piccoli figli – aveva fatto scrivere Antonio Locati, cuoco di casa Pamphili – sarà la loro madre alla quale intendo conferire li più ampli poteri»40. Aveva anche deciso una divisione egualitaria del patrimonio tra il figlio e la figlia ancora minori e aveva nominato la moglie usufruttuaria di tutti i beni vita natural durante. Ma aveva aggiunto una formula molto ambigua circa l’amministrazione finanziaria della ricchezza, consistente in un considerevole credito di tremila scudi documentato da cambiali. E cioè a riscuotere il denaro non veniva incaricata la vedova ma un amico del testatore, un certo Carlo Doppieri. È a lui che viene dato l’incarico di

esiggere [il credito] di mese in mese fino all’estin­zione di esso, [...] accaduta che sia la mia morte [...] ad interessarse per farne di sua diligenza un tuto e sicuro rinvestimento [nella Cassa di Risparmio] volendo che il fruttato venga pagato vita natural durante alla signora Agostina De Rossi, mia consorte.

54Doveva essere inoltre compito di questo amico amministrare «ciò che restava dei risparmi dopo il funerale e investire colla riserva dei frutti a favore della mia moglie». Ad Agostina restava solo il diritto di chiedere liberamente al signor Doppieri i soldi ogni qualvolta ne avesse avuto bisogno, ma senza la possibilità di amministrarli direttamente.

55Qui non si tratta esplicitamente di un concuratore. E certamente per questa vedova non era una novità quella di essere esclusa da decisioni di contabilità finanziaria rispetto ai soldi del marito. Forse era il sistema con il quale aveva vissuto, garantita dalla sua dote di 150 scudi, il cui debito viene rico­nosciuto proprio all’inizio delle ultime volontà. Ma la vedovanza poteva ora permettere un’autonomia differente e sembra che a tal fine siano stati sufficienti tre giorni di trattative. Nel codicillo consegnato al notaio poco prima di morire e scritto di proprio pugno Antonio Locati revoca

la disposizione fatta per il sig. Carlo Doppieri e invece voglio che la mia moglie abbia assolutamente a fare tutto e disporre di tutto come gli piace non sia mai e poi mai tenuta a rendere conto delle sue osservazioni proibendogli di fare l’inventario questa e la giunta che intendo di fare al detto mio testamento. In fede mi dico Antonio Locati.

Istruzione o educazione. il futuro differente dei minori

  • 41 Vedi a questo proposito A. Arru, Le migrazioni del denaro... cit., p. 257 s.

56Non sappiamo quanto i «concuratori e contutori» riuscissero effettivamente a determinare le scelte economiche o personali delle giovani vedove. Sappiamo tuttavia che un curatore nominato in un testamento, anche se esterno all’ambiente parentale, nel caso di morte di entrambi i genitori, aveva pieno diritto di gestione incontrollata di una eredità41.

57Tuttavia le fonti testamentarie ci dicono che la presenza di un curatore o tutore accanto a una giovane vedova con figli minori non è l’unico indicatore di una distinzione di genere nella storia dei poteri familiari.

58Molti testamenti dedicano una parte a volte molto rilevante e accurata al percorso futuro dei figli ancora minori. Gli obblighi e i pesi sono in questo caso decisamente differenziati per figli e figlie e i contrasti non si limitano solo a una differente distribuzione delle quote patrimoniali. Vengono ad esempio spesso separati i criteri della maggiore età per poter venire in possesso di un’eredità o di un legato e vengono indicati progetti differenziati per maschi e femmine. È interessante esaminare a questo proposito non solo i testamenti dei genitori, ma anche di quei parenti o conoscenti che decidono di nominare eredi o legatari bambini e bambine della famiglia. E in queste circostanze i testamenti femminili non sono molto discordi da quelli maschili.

  • 42 Vedi nota 31. Una formula ripetuta in molti altri testamenti : «Ad Agabito figlio di un figlio prem (...)

59Secondo il Regolamento pontificio del 1834 maschi e femmine diventano maggiorenni a 21 anni, una regola riconfermata poi dal Codice civile del 1865. Ma come abbiamo visto i tempi della maggiore età possono essere spostati da condizioni imposte in un testamento con vari motivi. Si ricordi ad esempio il caso di Ladislao Pesci, di cui si è parlato sopra, figlio unico di un ricco possidente, cui è imposto di aspettare fino a quando compirà trenta anni per potere amministrare l’eredità del padre42.

60I tentativi di prolungare una «infanzia» e di spostare i tempi della divisione di un patrimonio sono limitazioni abbastanza comuni da sopportare per i maschi, che alla fine però diventeranno proprietari a tutti gli effetti.

61Per le bambine esistono tuttavia altre logiche.

  • 43 ASR, TNC, Uff. 7, Testamenti, 17 gennaio 1874.

Lascio a Teresa Cicconetti – scrive un vecchio pensionato celibe rivolto a sua nipote – fanciulletta carissima figlia della ricordata mia nipote Clotilde Maria la somma di Scudi Cento ugualmente a titolo di legato [...] dovendosi a suo nome aprire un libretto in questa Cassa di Risparmio da consegnarsi ad essa unitamente ai frutti dei frutti all’epoca in cui si unirà in matrimonio ovvero si dedicherà allo stato Religioso43.

  • 44 ASR, TNC, Uff. 18, Testamenti, 4 luglio 1854
  • 45 ASR, TNC, Uff. 7, 24 aprile 1848.
  • 46 Ivi, 13 maggio 1870.

62La preoccupazione di garantire un fondo dotale intoccabile e destinato alle ragazze ancora minori caratterizza quasi sempre i testamenti dei padri, delle madri o anche dei parenti. Ma l’ingresso nell’età adulta per una donna è evidentemente una costruzione molto flessibile rispetto a quella dei maschi. Il traguardo del matrimonio può far sì che le ragazze possano godere forse di attese meno lunghe per ottenere un bene destinato al fondo dotale. Ma allo stesso tempo la situazione può diventare molto rischiosa e la destinazione può anche svanire. «Lascio per titolo di legato a Geltrude mia Nepote [...] scudi trenta moneta con ingiunzione di assicurarli all’effetto che vengano consegnati alla sud. [...] per titolo di dote in circostanza di collocamento». Ma se questa fanciulla dovesse morire prima godranno del legato gli altri nipoti44. E una vecchia e ricca vedova è ancora più perspicua nelle sue decisioni. Tra i tanti parenti cui assegna vari legati vi è anche una nipote ancora minorenne, che potrà venire in possesso del lascito a una condizione : che si sposi o scelga lo stato monacale, altrimenti il bene assegnato tornerà a far parte dell’asse ereditario destinato a uno dei nipoti maschi45. Una ricchezza così condizionata può dunque non arrivare mai nelle mani di un’intestataria. Ed è ciò che non esclude il commendatore Giuseppe Mazio che a metà del 1870 muore senza figli e decide, tra le altre cose, di destinare molti soldi per le nipoti ancora minorenni «da consegnarsi loro soltanto in occasione di matrimonio o monacazione. Non verificandosi né l’uno né l’altro caso tale legato non avrà luogo»46. A volte anche alcuni beni lasciati a bambine a titolo di aiuto compassionevole sono condizionati al matrimonio o fino a un’età molto avanzata rispetto a quella stabilita dalle norme. Un ricco benefattore proveniente dal Canton Ticino è molto preciso nella sua generosità.

A titolo di alimenti – scrive in un atto di donazione tra vivi, richiamato nel suo testamento – alla giovinetta Maria Carolina orfana di Giacomo Frey pittore legato con strettissimo vincolo di amicizia con esso donante lascio 107 lire pari a 20 sc. mensili, da pagarsi in mani però della di lei madre fino a che non prenda stato maritale o monacale o non giunga alla età di anni trenta compiuti senza aver preso stato.

  • 47 ASR, TNC, Uff. 7, Istromenti, 5 marzo 1869.

63In seguito potrà esserle assegnata solo una dote di cinquecento scudi47.

  • 48 ASR, TNC, Uff. 7, Testamenti, 18 novembre 1851.

64Differenziare tempi e condizioni per le figlie minori o nipoti o conoscenti è spesso anche una caratteristica dei testamenti materni. La signora Domenica Conti, una delle poche donne sposate del campione, divide il patrimonio in parti uguali tra le sue quattro figlie. Ma assegna la parte più importante – una stanza e un cassettone di noce – alla figlia Colomba ancora minorenne. Stabilisce tuttavia che «morendo la suddetta senza aver preso marito tolta la porzione legittima che di diritto deve avere sull’eredità materna, il di più che essa testatrice le ha lasciato debba ricadere ed ereditarsi dal fratello Giov. Battista»48.

65Le cautele che circondano queste promesse di eredità spesso non si riferiscono solo ai tempi più o meno lunghi imposti a chi deve venirne in possesso.

66Come è noto i beni femminili verranno un giorno – secondo le regole dell’antico regime, ma anche dell’età liberale – amministrati dal futuro marito e capofamiglia e dunque le condizioni devono essere ancora più guardinghe e previdenti.

  • 49 Ivi, 28 giugno 1862.

67È interessante a questo proposito leggere il testamento scritto da una madre, Angela Corradini, all’inizio degli anni sessanta dell’Ottocento. Anche lei, come altre donne di cui si è parlato prima, rimasta vedova giovanissima con una figlia molto piccola riesce a risanare la situazione familiare carica di debiti, con l’aiuto del secondo marito. Ma muore ancora giovane e assegna tutti i beni a sua figlia, con una pesante condizione : in caso di morte in «età pupillare o puberale, nubile, od in stato coniugale senza figli sostituisce alla medesima erede universale il suo dilettissimo consorte in secondi voti». Dunque questa figlia non diventerà mai proprietaria in grado a sua volta di testare liberamente, e in ogni caso se non muore prima e si sposa deve sottostare a un ulteriore requisito. Lo sposo cioè «deve essere di gradimento del patrigno [...] il quale ha diritto di annuire o ricusare il partito che si presenterà». E se questa erede «dilettissima» non accetterà tutti questi presupposti potrà pretendere «la sola legittima che può competerle»49.

68La testatrice sa benissimo che sua figlia Elena, in effetti, non potrà essere – da sposata – autonoma amministratrice dei propri beni a vita. Avrà il dovere di rispettare l’autorizzazione maritale e sarà un estraneo alla parentela ad inserirsi in una gestione patrimoniale. È necessario dunque prevedere un attento controllo che una madre non può più esercitare.

69Anche Erminia Pavoni, una bambina «adottiva», dovrà essere molto guardinga se vuole entrare in possesso di una proprietà ereditaria. Siamo nel 1872, quando il negoziante Giovanni Pavoni, che muore a 46 anni senza figli, nomina come erede usufruttuaria la consorte Carlotta e come

  • 50 Ivi, 19 ottobre 1872.

erede proprietaria la giovinetta Erminia Pavoni che sempre ho ritenuto presso di me, che è stata da me educata e trattata da me e mia moglie come una nostra figlia. Questa istituzione – precisa il testamento – è però da me fatta sotto una condizione cioè che nel maritarsi debba farlo col consenso e l’approvazione di mia moglie e dell’infradicendo mio esecutore testamentario e ciò non avvenendo voglio che decada dall’eredità e nomino in questo caso erede anche proprietaria la sud. mia consorte50.

  • 51 Ivi, 22 settembre 1858, f. 144.

70Un cauto controllo sulle decisioni del futuro può e deve essere esercitato anche dai fratelli verso la sorelle. È ciò che pensa un caffettiere immigrato che assegna alla figlia una dote molto modesta, che suo figlio in quanto erede di tutto può decidere di aumentare di «altri scudi centocinquanta», se sua sorella «effettuasse un matrimonio di piena sua aprovazione con persona proba e fosse di vantaggio per il mio erede e che possa comodamente mantenerla»51.

71Ma se un bambino diventerà un giorno proprietario e capofamiglia secondo le scadenze normali del corso della vita, questo non significa che venga escluso da pesanti obblighi, connessi ai vantaggi.

  • 52 Ivi, 23 maggio 1859, f. 171 r.

72Un ricco veterinario e negoziante di cavalli dedica una parte del suo lungo testamento al percorso futuro che i suoi figli maschi e orfani dovranno seguire. Dispone che un amministratore porti avanti il negozio e – se necessario – venda alcune parti del patrimonio. Ma in questo caso deve investire il ricavato e «con la rendita mantenere [...] ai Studi il figlio Giuseppe ed in educazione la figlia Emilia»52.

73La distinzione non è formale. Il desiderio che si diventi istruiti è rivolto unicamente ai figli maschi. E poiché in questi casi non si tratta solo di un consiglio ma di un ordine, alle spese dell’istruzione di un figlio è correlata la destinazione dei beni.

  • 53 Ivi, 19 febbraio 1868.

74Un negoziante di libri Giovanni Ferretti che muore alla fine degli anni sessanta dell’Ottocento stabilisce una complicata successione seguendo un certo criterio di eguaglianza tra figli e figlie. Defi­nisce per tutti i figli un traguardo di età adulta un po’ più avanzato rispetto a quello stabilito per legge. Ma alla fine del testamento precisa la condizione fondamentale cui subordina tutti i suoi vincoli. Il suo erede diretto cioè ha il dovere di alimentare le sorelle e pensare «alla cristiana edu­cazione ed istruzione del fratello durante la di lui minorità». A tal fine è necessario «lasciare il più possibile indivisa la proprietà» e vivere con molta sobrietà, concedendosi regali solo «per Natale Pasqua e Agosto»53.

  • 54 Ivi, 18 gennaio 1870.

75Parlano di un futuro dedicato all’educazione e non alla «istruzione» anche i testamenti delle madri a proposito delle figlie. «La mia figlia ancora infante – scrive una ricca signora all’inizio degli anni 1870 – [sia accolta ancora in casa del] cognato fino a che non possa essere ricevuta nel monastero in educazione, dove ora sta la sorella»54.

76Ma le previsioni o assegnazioni di un futuro differente non riguarda solo le regole sulla scuola. Spesso si concentrano sui maschi – soprattutto da parte dei padri – considerazioni più severe, rigorose e caute

  • 55 Ivi, 21 agosto 1851 (cit. secondo la traduzione italiana ufficiale del documento). Sulla relazione (...)

Raccomando a mio figlio – scrive il giovane nobile francese – di [...] sagrificare tutto per la difesa della nostra santa religione; di camminar sempre diritto nel sentiero dell’onore e del dovere, di essere sempre fedele al suo Re e al principio della leggittimità sola ancora di salvezza della società, di amare teneramente sua madre e sua sorella, di proteggerle essendo questo il suo sempre sacro dovere, di non entrare giammai in alcuna società segreta [...] gli raccomando qualunque sia la fortuna che gli posso lasciare di fuggire sempre l’ozzio e l’infingardaggine che generano tutti i vizi55.

77Forse questo bambino – che ha quattro anni quando viene scritto il testamento – diventerà adulto senza seguire le esortazioni nazionaliste di suo padre. E forse tutti gli altri figli di padri morti prematuramente non obbediranno ai precetti di studiare o di proteggere le proprie sorelle minori e controllare i loro matrimoni. E nessuna delle bambine o giovinette alle quali si promette un bene fortemente condizionato perderà la dote o i legati di una nonna per non avere trovato marito o per non avere seguito una vocazione monacale.

78Ma i due rischi hanno tuttavia un peso molto diverso all’interno della storia della famiglia e delle relazioni di genere in Italia ancora alla fine dell’Ottocento. Programmare tempi flessibili «fino al collocamento nel matrimonio» come condizione affinché una donna possa avere diritto a possedere una ricchezza, così come distinguere educazione da istruzione significa di fatto progettare corsi di vita molto differenti.

79Un bambino diventato adulto avrà tutti i diritti, doveri, obblighi e pesi connessi col suo ruolo di capofamiglia, compiti da risolvere in prima persona, forse mai alleggeriti da presenze estranee di «contutori», consiglieri o «concuratori». E tra i doveri vi sarà anche quello di amministrare futuri patrimoni non propri, di autorizzare cioè le future mogli a spendere, a vendere, a fare affari più o meno importanti.

80Si tratta di un assetto normativo complesso e incoerente, che può permettere alcuni spazi a decisioni differenziate. Ma che proprio per questo rende molto vigili uomini e donne al momento della morte. Non si può certo non tener conto, nella divisione dei patrimoni, del fatto che il futuro di una bambina non sempre sarà quello di una proprietaria diretta dei beni.

81Ma queste stesse cautele offriranno facili giustificazioni alla ipotesi che non è sufficiente la morte di un marito affinché una madre con figli ancora minori possa essere riconosciuta come capofamiglia, e che in ogni caso il ruolo di curatrici o tutrici, pur previsto per le vedove dalle leggi, non può essere svolto in regime di totale autonomia.

82Quando si muore giovani la presenza di bambini o di bambine in una famiglia fa sì che si scelgano gli spazi più ristretti e più avveduti tra quelli previsti dalle leggi sia in antico regime sia ancora per un lungo periodo nel nuovo Stato liberale. E i padri diventano i protagonisti di queste scelte.

Inicio de página

Notas

1 T. Kuehn, Heirs, kin, and creditors in Renaissance Florence, Cambridge, 2008, p. 58-59; p. 166.

2 Sulla «diminuzione costante della percentuale di testatori con figli minori» soprattutto in relazione a un’età più avanzata al matrimonio vedi S. Cavallo, Proprietà o possesso? Composizione e controllo dei beni delle donne a Torino (1650-1710), in G. Calvi e I. Chabot (a cura di), La ricchezza delle donne. Diritti patrimoniali e poteri familiari in Italia (secc. xiii-xix), Torino, 1998, p. 200.

3 Archivio di Stato di Roma (ASR), Trenta Notai Capitolini (TNC), Uff. 7, Testamenti, 29 luglio, 1851, f. 133.

4 Vedi S. Feci, Pesci fuor d’acqua. Donne a Roma in età moderna : diritti e patrimoni, Roma, 2004, p. 152 s.

5 S. Feci, Pesci fuor d’acqua... cit., p. 155.

6 ASR, TNC, Uff. 1, a. 1851, f. 155. Ma vedi a questo proposito S. Feci, Pesci fuor d’acqua... cit., p. 155.

7 ASR, TNC, Uff. 7, Testamenti, anni 1848-1879. Per una comparazione con un altro ufficio notarile ho consultato anche l’Uff. 18, anni 1850-1859.

8 Regolamento legislativo e giudiziario per gli affari civili emanato dalla Santità di Nostro Signore Papa Gregorio Papa XVI con moto proprio del 10 novembre 1834 [...], Roma, 1834.

9 Il codice civile unitario viene esteso a Roma il 27 novembre 1870, con r. decr. n. 6030. Vedi M. Rotondi, Il codice civile, Enciclopedia italiana di scienze, lettere ed arti, Roma, 1931, vol. X, p. 683.

10 Può essere interessante a questo proposito una comparazione con il campione generale dei cinquecento testamenti. In questo caso i testamenti maschili sono circa il 53% (una percentuale molto più bassa dunque da quella descritta sopra, riferita cioè solo al campione in cui compaiono minori come eredi). Prevalgono anche qui gli uomini sposati – il 68% – mentre il 10% sono vedovi e il 17% celibi (di cui quasi la metà preti). I testamenti femminili sono dunque il 47%. Ma le donne sposate sono poco più di un decimo (11%) mentre è presente una quota rilevante di nubili (il 39%) e di vedove (50%). Una tendenza uguale dunque a quella del campione generale. Negli ultimi decenni del Settecento a Roma le donne testatrici erano appena un quarto del totale dei testamenti. Vedi A. Arru, «Donare non è perdere». I vantaggi della reciprocità a Roma tra Settecento e Ottocento, in Quaderni storici, 98, 1998, p. 361-382. Una percentuale un po’ inferiore a quella indicata per Torino, dove nel 1710 i testamenti femminili sono più di un terzo del totale. Ma è importante osservare che anche in questo caso tra le donne testatrici con figli adulti prevalgono le vedove o le donne sposate senza figli. Mentre i padri giovani, presumibilmente con figli minori, tra i testatori sono molto numerosi. Vedi S. Cavallo, Proprietà o possesso... cit., p. 193.

11 ASR, Biblioteca, F/24.II: Articoli De’ Codici Napoleone, L. P. Salvioni, Roma, 1809, p. XI. Sull’influenza della codificazione napoleonica nella storia giuridica dello Stato pontificio vedi M. Mombelli Castracane, Il motu-proprio del 6 luglio 1816 e l’elaborazione di una nuova pratica crimininale pontificia nell’età consalviana, in L. Borgia et al. (a cura di), Studi in onore di Arnaldo D’Addario, Lecce, 1995.

12 Sulle norme del Codice Napoleone vedi L. Guidi, La tutela materna a Napoli nell’Ottocento, in G. Calvi e I. Chabot (a cura di), La ricchezza delle donne... cit., p. 233 e s.

13 Vedi a questo proposito S. Feci, Pesci fuor d’acqua... cit., p. 152 s.

14 Il codice civile italiano, annotato dall’Avvocato Vincenzo Cattaneo..., Torino, 1865, artt. 242-243. Nella Sezione 1 dedicata ai «Tutori» si trova tuttavia una disposizione egualitaria rispetto a una eventuale eredità assegnata ai minori : «Chiunque istituisce erede un minore – si dice nell’art. 247 – può nominargli un curatore speciale per la sola amministrazione delle sostanze che gli trasmette sebbene il minore sia sotto la patria podestà».

15 Come è noto il Codice civile del 1865 prevede l’autorizzazione maritale (artt. 134-136) e, pur abolendo l’obbligatorietà della dote, non la proibisce.

16 ASR, TNC, Uff. 1, 8 gennaio 1851.

17 Ivi, 2 settembre 1837.

18 ASR, TNC, Uff. 7, Testamenti, 20 gennaio 1851.

19 Ivi, 20 luglio 1869.

20 Ivi, 18 giugno 1861.

21 Ivi, 8 luglio 1854.

22 Ivi, 21 agosto 1851.

23 Ivi, 29 aprile 1859.

24 Ivi, 13 gennaio 1852.

25 Ivi, 19 febbraio 1868, f. 23.

26 ASR, TNC, Uff. 18, Testamenti, 21 gennaio 1851.

27 È interessante notare che uno di questi signori, Francesco Silvani è un vicino di casa, titolare di un ricco fedecommesso, costretto a rivolgere continue suppliche al Papa per poterne vendere alcune parti, non molto sobrio nelle sue spese e carico di debiti, ma indubbiamente esperto di strategie patrimoniali. ASR, TNC, Uff. 27, Testamenti, a. 1853, f. 323.

28 ASR, TNC, Uff. 18, Testamenti, a. 1850-59, f. 188.

29 ASR, Archivio notarile distrettuale, nuovo versamento 2010, Notaio Poggioli, 29 ottobre 1878.

30 ASR, TNC, Uff. 7, Testamenti, 19 marzo 1875.

31 Ivi, 27 marzo 1878.

32 Ivi, 20 maggio 1879.

33 Nel campione qui preso in considerazione nel 56% dei testamenti i «concuratori» vengono scelti tra la cerchia di amici o «conoscenti».

34 ASR, TNC, Uff. 7, Testamenti, 1 agosto 1866 (sottolineatura mia).

35 ASR, Notai dei distretti riuniti Roma Velletri (NDRmV), b. 710, 19 settembre 1877.

36 ASR, TNC, Uff. 7, Testamenti, 29 luglio 1851.

37 ASR, TNC, Testamenti, 20 dicembre 1867; Uff. 37, 5 luglio 1859.

38 ASR, TNC, Testamenti, 2 settembre 1865. Sulla storia migratoria della famiglia Viola vedi A. Arru, Le migrazioni del denaro e gli imprevisti dei viaggi nell’Italia pre-unitaria, in A. Arru, D. L. Caglioti e F. Ramella (a cura di), Donne e uomini migranti. Storie e geografie tra breve e lunga distanza, Roma, 2008, p. 235-282.

39 ASR, TNC, Vff. 7, Testamenti, 2 settembre 1865.

40 ASR, TNC, uff. 18, Testamenti, 12 gennaio 1850.

41 Vedi a questo proposito A. Arru, Le migrazioni del denaro... cit., p. 257 s.

42 Vedi nota 31. Una formula ripetuta in molti altri testamenti : «Ad Agabito figlio di un figlio premorto – scrive una vedova a metà Ottocento – lascio la rimanente eredità dichiarando che [...] non possa conseguire dalla di lei eredità la sua tangente porzione se non dopo giunto che sarà all’età di anni venticinque e debba fino a quella epoca stare sotto l’obbe­dienza tutela curatela ed amministrazione dei suddetti signori». ASR, TNC, Testamenti, Uff. 18, 25 ottobre 1851, f. 88.

43 ASR, TNC, Uff. 7, Testamenti, 17 gennaio 1874.

44 ASR, TNC, Uff. 18, Testamenti, 4 luglio 1854

45 ASR, TNC, Uff. 7, 24 aprile 1848.

46 Ivi, 13 maggio 1870.

47 ASR, TNC, Uff. 7, Istromenti, 5 marzo 1869.

48 ASR, TNC, Uff. 7, Testamenti, 18 novembre 1851.

49 Ivi, 28 giugno 1862.

50 Ivi, 19 ottobre 1872.

51 Ivi, 22 settembre 1858, f. 144.

52 Ivi, 23 maggio 1859, f. 171 r.

53 Ivi, 19 febbraio 1868.

54 Ivi, 18 gennaio 1870.

55 Ivi, 21 agosto 1851 (cit. secondo la traduzione italiana ufficiale del documento). Sulla relazione tra istruzione e doveri pubblici e sugli ordini impartiti ai figli minori a questo riguardo vedi A. Arru, Power games in the contemporary age : the fathers’ last wills between Nineteenth and Twentieth Centuries, in tervento alla : 8th European Social Science History Conference Ghent, Belgium April 2010 (manoscritto).

Inicio de página

Para citar este artículo

Referencia en papel

Angiolina Arru, «La morte dei padri e l’ambigua presenza dei minori (Roma, xix sec.)»Mélanges de l’École française de Rome - Italie et Méditerranée modernes et contemporaines, 123-2 | 2011, 431-442.

Referencia electrónica

Angiolina Arru, «La morte dei padri e l’ambigua presenza dei minori (Roma, xix sec.)»Mélanges de l’École française de Rome - Italie et Méditerranée modernes et contemporaines [En línea], 123-2 | 2011, Publicado el 20 mayo 2014, consultado el 19 abril 2024. URL: http://journals.openedition.org/mefrim/623; DOI: https://doi.org/10.4000/mefrim.623

Inicio de página

Autor

Angiolina Arru

Università di Napoli «L’Orientale», angiolina.arru@tin.it

Inicio de página

Derechos de autor

CC-BY-NC-ND-4.0

Únicamente el texto se puede utilizar bajo licencia CC BY-NC-ND 4.0. Salvo indicación contraria, los demás elementos (ilustraciones, archivos adicionales importados) son "Todos los derechos reservados".

Inicio de página
Buscar en OpenEdition Search

Se le redirigirá a OpenEdition Search