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AccueilNuméros123-2Enfance et monde adulte (moyen âg...Età fisica, età sociale

Enfance et monde adulte (moyen âge-époque contemporaine)

Età fisica, età sociale

Le frontiere dell’infanzia nella società fiorentina alla fine del Medioevo
Natural age, social age: the boundaries of childhood in Florentine society at the end of the Middle Ages
Ilaria Taddei
p. 331-336

Résumés

Nella Firenze del Quattrocento la percezione dell’infanzia appariva tutt’altro che indistinta. La legislazione comunale, infatti, prevedeva diverse cesure istituzionali che nei vari ambiti della vita pubblica sancivano le frontiere della condizione infantile. Si trattava dei valori minimi richiesti per il conferimento delle principali capacità giuridiche: come furono fissati i limiti di età per l’acquisizione graduale della responsabilità civile e penale, così si stabilì un’età per sfoggiare vesti lussuose, ed il cambiamento di abito contrassegnò in modo evidente il passaggio dall’infanzia all’età adulta. Anche se questi limiti non furono rispettati rigidamente, l’esistenza di tali criteri sottintendeva il riconoscimento implicito di un’identità sociale e giuridica capace di differenziare i bambini dagli adulti. D’altra parte, l’interesse crescente per l’infanzia si concretizzò a Firenze nella creazione di specifiche strutture confraternali ad hoc per i fanciulli e i giovani.

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Texte intégral

  • 1 Su questo aspetto mi permetto di rinviare a I. Taddei, La notion d’âge dans la Florence des xive et (...)

1La definizione dell’infanzia, come delle altre fasi dell’esistenza umana, è un fatto eminentemente sociale, culturale e anche politico, un fenomeno individuale e al contempo universale, strettamente connesso con i ruoli ed i valori che si riconoscono ad una determinata età, la cui percezione varia a seconda degli ambiti e dei gruppi presi in esame. Indubbiamente, allora come oggi, molto dipendeva dal punto di vista dell’osservatore. La percezione delle età in termini materiali era però particolarmente complessa in una società come quella tardo-medievale, ancora poco abituata all’idea e alla pratica del calcolo del tempo. Fino agli ultimi secoli del Medioevo, lo sappiamo, la nozione stessa di età rimase un concetto astratto che si affermò lentamente negli usi e nelle pratiche sociali1. La determinazione dell’età, infatti, era profondamente legata alle capacità – individuali e collettive – di impadronirsi del tempo e della memoria, un dominio questo a lungo circoscritto alle élites socio-culturali maggiormente familiarizzate con la scrittura e con il computo razionale del tempo. In questo processo, d’altra parte, non possono neppure essere ignorate le pressioni dei ceti dirigenti sempre più interessati al controllo razionale della popolazione.

2Le pagine che seguono sono dedicate alla Firenze del Quattrocento, una società fortemente permeata di quella cultura mercantile e umanistica che accordò un’attenzione precipua al valore del tempo, associato all’azione umana e alle età della vita, mettendo in evidenza anche i bisogni dell’infanzia. In un clima religioso e culturale sen-z’altro contrassegnato da un interesse più spiccato per la condizione infantile – essenzialmente maschile – analizzerò la rilevanza delle diverse cesure istituzionali che nei vari ambiti della vita pubblica sancivano le frontiere dell’infanzia, sottolineando come la percezione di questa età fosse tutt’altro che indistinta.

  • 2 Cfr. S. Nagel e S. Vecchio, Il bambino, la parola, il silenzio nella cultura medievale, in Quaderni (...)
  • 3 Matteo Palmieri, Vita Civile, a cura di G. Belloni, Firenze, 1982, p. 32.
  • 4 Isidori Hispalensis episcopi, Etymologiarum sive originum, a cura di W. M. Lindsay, Oxford, 1911, I (...)

3Nel trattato della Vita Civile Matteo Palmieri rappresentava l’esistenza umana con la lettera Y dell’alfabeto. Avvalendosi dell’immagine molto diffusa nella letteratura religiosa del bivio della vita umana dal quale si diparte la possibilità della buona e della cattiva strada2, il Palmieri paragonava l’infanzia (« ignorante e sanza cognizione ») al gambo della Y, che procedeva « semplice et pere un medesimo filo [...], sanza dividersi, qua a’ vitii et colà alle virtù, delle quali non ha ancora iudicio »3. Questa rappresentazione si modellava evidentemente sullo schema di Isidoro di Siviglia che, nella speculazione sulle età della vita, costituì la principale opera di riferimento a cui si rivolse gran parte della trattatistica successiva4.

  • 5 Isidori Hispalensis episcopi, Etymologiarum... cit., II, l. XI.ii.: Infans dicitur homo primae aeta (...)
  • 6 Isidori Hispalensis episcopi, Etymologiarum sive originum... cit., II, l. XI.ii.: Puer a puritate v (...)
  • 7 Cfr. A. Burdese, Età. Diritto romano, in Enciclopedia del diritto, XVI, Varese, 1967, p. 79-80.

4Riprendendo sant’Agostino, che aveva messo in parallelo i giorni della creazione con le età del mondo e con il corso dell’esistenza umana, nelle Etymologiae Origines (vii sec.) Isidoro di Siviglia delineò un ciclo di 6 età. L’infantia, la cui origine etimologica derivava secondo Isidoro da non fari, era il primo periodo che, estendendosi dalla nascita fino ai 7 anni, era definito, come in sant’Agostino, dall’incapacità del fanciullo di parlare5. L’infante, il cui sangue, come quello del senex e del folle, era dominato dal freddo, era sprovvisto di ragione e di intelletto. Seguiva fino a 14 anni la pueritia, che prendeva nome dall’attributo purus, caratteristico di questa seconda fase6. Per le prime due età Isidoro adottò le delimitazioni del diritto romano, che fissava a 7 anni il limite dell’infanzia associata al periodo dell’irresponsabilità giuridica ed a 14 anni il termine della puerizia (pubertas), considerata come l’inizio della capacità intellettiva di agire7.

  • 8 Per un esempio figurativo del ciclo elaborato da Isidoro di Siviglia si veda il manoscritto De Univ (...)
  • 9 San Bernardino, Prediche volgari sul Campo di Siena, a cura di C. Del Corno, 2 vol., Milano, 1989, (...)

5Il ciclo di Isidoro di Siviglia fu lo schema di divisione delle età che riscosse maggior successo, influenzando in modo decisivo tanto le immagini e le concezioni delle età dell’uomo, quanto il vocabolario e le definizioni dei ruoli sociali attribuiti all’infanzia8. San Bernardino da Siena, ad esempio, riprese la suddivisione isidoriana della vita umana in sei età che il predicatore mise in relazione con le ore canoniche: l’infanzia associata alla puerizia venne così a coincidere con le ore della mattina9.

  • 10 Archivio di Stato di Firenze (da ora in poi ASF), Provvisioni. Registri (da ora in poi Prov. Reg.), (...)
  • 11 O. Niccoli, Compagnie di bambini nell’Italia del Rinascimento, in Rivista storica italiana, CI (198 (...)

6In corrispondenza della categoria dell’infantia risalente alla stessa tradizione, il linguaggio fiorentino, pur nella sua fluidità, definì con chiarezza infanti i minori di 7 anni. Una provvisione del 1494, riferendosi alla magistratura degli Ufficiali dei Pupilli, che dal 1384 si occupava della tutela dei fanciulli, significativamente denominò così i bambini di età inferiore ai 7 anni « che non hanno avuto iudicio et discretione d’intendere e bisogni loro »10. Anche i vocaboli pueri e fanciulli, impiegati soprattutto al plurale con valore collettivo, furono quelli che evocavano con più precisione l’appartenenza dei fanciulli alla puerizia. Esisteva, infatti, una consonanza sostanziale tra le funzioni rituali e sacrali che, come ha mostrato Ottavia Niccoli, furono attribuite ai fanciulli alla fine del Medioevo, e l’immagine della puerizia delineata da Isidoro di Siviglia11. Alla natura infantile si riconobbero poteri sovraumani che conferivano ai bambini capacità profetiche, e i loro gesti, come le loro parole, furono impregnati di una dimensione sacrale.

  • 12 M. Palmieri, Vita Civile... cit., p. 33.
  • 13 Aristotele, Le parti degli animali, a cura di M. Vegetti, in Opere biologiche, a cura di D. Lanza e (...)
  • 14 Filippo di Niccolò Capponi, Libro intitolato facile est inventis addere, nel quale si trattano molt (...)

7Nelle opere di carattere religioso, ma anche nei trattati degli umanisti e nei libri dei ricordi dei mercanti scrittori, si generalizzò quell’immagine classica dell’infanzia teorizzata da Isidoro di Siviglia che, come abbiamo visto, era contraddistinta dall’infirmitas, cioè dalla carenza nella facoltà di intendere e di esprimersi. L’incapacità cognitiva del fanciullo si prolungava – anche se in misura minore – oltre l’infanzia fino al termine della puerizia, che sanciva l’inizio dell’età della ragione. L’uso imperfetto dell’intelletto accomunava l’infanzia e la puerizia, riunite dal Palmieri nella definizione globale di età di ignorantia12. In effetti, nelle fonti fiorentine quattrocentesche le due età erano spesso assimilate e le specificità originali di ognuna venivano indifferentemente applicate all’infante e al bambino più grande. Filippo di Niccolò Capponi, ad esempio, riprendendo la medicina umorale come fondamento delle distinzioni delle età, estendeva la somiglianza con il nano, che Aristotele aveva teorizzato per il neonato13, ai fanciulli di età più avanzata: essi, come i nani, presentavano una deformità fisica (la parte superiore del corpo era più sviluppata rispetto a quella inferiore) che determinava il disequilibrio degli umori provocando una deficienza intellettiva14.

  • 15 A. D’Avack, Età. Diritto canonico, in Enciclopedia del diritto... cit., XVI, p. 99-103; R. Metz, L’ (...)
  • 16 Cfr. Statuta Populi et Communis Florentiae publica auctoritate collecta castigata et praeposita, an (...)
  • 17 Cfr. ASF, Prov. Reg., 123, c. 12v-13v.
  • 18 Cfr. Statuta Populi... cit., I, l. III, r. 115, p. 320-323.
  • 19 M. Rocke, Forbidden friendships. Homosexuality and male culture in Renaissance Florence, New York-O (...)
  • 20 Cfr. Statuta Populi... cit., I, l. III, r. 115, De aetate legitima, de obligatione minorum decem, e (...)
  • 21 Ibid. Sul passaggio dallo status di « bocca » a quello di « testa », cfr. D. Herlihy, C. Klapisch-Z (...)

8Corollario della infirmitas dell’infanzia e della puerizia era l’incapacità di compiere il male. L’innocenza del fanciullo aveva trovato conferma nel diritto romano e nel diritto canonico che, non riconoscendo il bambino capax doli, avevano stabilito la sua impunibilità15. La legislazione comunale fiorentina differenziò i limiti minimi della responsabilità penale a seconda dei reati e fissò la frontiera giuridica tra i 12 ed i 16 anni. La normativa statutaria del 1415 stabiliva che il minore di 12 anni non fosse tenuto a nessuna pena e questo anche in caso di omicidio; la decisione di infliggere una sanzione al fanciullo tra i 12 ed i 16 anni era rimessa totalmente al podestà e al capitano del Popolo; infine, al di sopra dei 16 anni, il minore era suscettibile della repressione penale normalmente riservata agli adulti16. Per alcuni reati, però, come per il gioco d’azzardo, considerati particolarmente pericolosi per i fanciulli, i maggiori di 12 anni erano invece condannati con pene identiche a quelle somministrate agli adulti17. In materia di omosessualità, poi, il limite minimo di responsabilità penale non s’identificava, come per gli altri crimini, con l’età di 16 anni compiuti, ma si elevava a 18 anni18. Secondo Michael Rocke l’innalzamento della maggiore età penale per il reato di sodomia era legato alla forma gerarchica delle relazioni omosessuali caratterizzate da ruoli definiti in relazione all’età19. D’altra parte, nella legislazione fiorentina i 18 anni corrispondevano anche alla legitimas aetas naturalis che segnava il conseguimento della pienezza delle facoltà intellettive20. La maggiore età « naturale », così come la definivano gli statuti del 1415, conferiva al giovane la facoltà giuridica di testimoniare, di fare testamento e di stipulare contratti e, nel catasto fiorentino del 1427, definiva il passaggio dallo status di « bocca » da dedurre dal reddito familiare a quello di « testa », ossia di individuo dotato di responsabilità fiscale21.

9La logica sottesa alla determinazione di queste frontiere giuridiche sembra quindi tener conto di diversi criteri destinati a contraddistinguere i fanciulli dagli adulti. Tali strategie di differenziazione dell’infanzia risultano poi del tutto inequivocabili se prendiamo in esame la legislazione suntuaria fiorentina in cui, a partire dalla metà del Trecento, fu introdotto un codice di abbigliamento basato anche sul criterio dell’età, nonché la creazione di strutture confraternali destinate esclusivamente ai fanciulli ed ai giovani.

  • 22 ASF, Prov. Reg., 42, f. 100r-v, cit. da R. E. Rainey, Sumptuary legislation in Renaissance Florence(...)
  • 23 Ivi, p. 322, p. 394-395, p. 415; Kovesy Killerby, Sumptuary law in Italy, 1200–1500, Oxford, 2002, (...)
  • 24 ASF, Capitoli, del Comune di Firenze, Registri, 12, f. 61v, anno 1373, cit. da R. E. Rainey, Sumptu (...)

10Una disposizione legislativa del 13 agosto 1355 proibiva ai fanciulli come alle fanciulle al di sotto dei 7 anni di indossare tunicam vel aliquod indumentum sive mantellum il cui valore superasse i cinque fiorini; per coloro che infrangevano i divieti era prevista una multa di 10 libre22. Allo stesso tempo questa legge limitava anche lo sfarzo degli abiti e degli ornamenti indossati per i battesimi. Tali provvedimenti suntuari non restarono lettera morta e cinque anni più tardi, fra gennaio e marzo del 1360, tre bambini furono effettivamente denunciati per aver indossato abiti troppo lussuosi23. La legislazione successiva vietò ai fanciulli anche i tessuti multicolori, i metalli preziosi e i pannos curtos in voga in Italia a partire dal xiv secolo, mentre alle fanciulle furono negati vestiti e ornamenti ricamati d’oro, d’argento, di seta e perle24. Tali oggetti, simboli per eccellenza del lusso condannato dalla Chiesa, erano considerati come beni non consoni alla purezza del fanciullo.

  • 25 Cfr. M. G. Muzzarelli e A. Campanini (a cura di), Disciplinare il lusso. La legislazione suntuaria (...)
  • 26 Giovanni Dominici, Regola del governo familiare, con prefazione di P. Bargellini, Firenze, 1927, p. (...)
  • 27 Matteo Palmieri, Vita civile... cit., p. 22-23.
  • 28 San Bernardino da Siena, Le prediche volgari, a cura di C. Cannarozzi, 2 vol., Pistoia, 1934, I, p. (...)

11Anche se queste leggi suntuarie furono parte integrante di un processo più generale di disciplinamento del lusso, le cui motivazioni andavano al di là di quelle di ordine etico o religioso, esse rivelavano preoccupazioni di carattere morale destinate specificatamente ai bambini, e ampiamente condivise dai predicatori e dai pedagoghi umanisti25. Agli inizi del xv secolo il frate domenicano Giovanni Dominici, ad esempio, consigliava Bartolomea degli Alberti di vestire i bambini con colori onesti evitando l’oro e le pietre preziose26. In modo sostanzialmente analogo la pedagogia umanista esortava i genitori ad abituare i propri figli alla modestia dei gesti e dei vestiti, perché – come affermava Matteo Palmieri – « le morbide dilicatezze spesse volti gli guastano et, cresciuti, disiderano le medesime delitie in che si sono allevati da piccoli »27. Vi era quindi una reale identità di vedute tra il legislatore, i pedagoghi umanisti e i predicatori che condannavano all’unanimità il lusso dei fanciulli come moralmente riprovevole e socialmente pericoloso. San Bernardino, mettendo in relazione la diffusione dell’omosessualità tra i giovani con le eccessive cure estetiche che i genitori destinavano ai figli, si scagliava sia contro le madri che agghindavano i maschi come le femmine, sia contro i padri che non impedivano ai loro figli di seguire la moda dei vestiti a strati, attillati con il farsetto corto, le calze solate: una moda, insomma, che esaltava l’anatomia del corpo sessuato28

  • 29 Su questi aspetti mi permetto di rinviare a I. Taddei, Fanciulli e giovani. Crescere a Firenze nel (...)
  • 30 ASF, Prov. Reg., 187, 18 gennaio 1497, f. 111r-v.
  • 31 Ibid. ASF. Sulle diverse tonalità di rosso e sulle tecniche di colorazione, cfr. M. G. Muzzarelli, (...)
  • 32 Biblioteca Moreniana, Moreni 285, f. 138v-139v; si veda anche Epistola di Frate Domenico da Pescia (...)

12Quest’attenzione precoce e sempre crescente che il legislatore fiorentino, in conformità con le velleità moralizzatrici dei predicatori, rivolse ai vestiti dei bambini culminò alla fine del Quattrocento nella riforma del Savonarola. Nel 1497, durante il gonfalonierato del « piagnone » Francesco Valori, infatti, fu votata una legge che, ispirandosi alla campagna moralizzatrice del frate, ebbe gli stessi fanciulli come protagonisti29. Le fasce di età qui menzionate erano precisamente quelle dell’infantia e della pueritia. La legge suntuaria del 1497 proibì ai minori di 14 anni di indossare oro, argento, seta, ricami di ogni sorta (ad eccezione soltanto di « nastri et cordelline et simili cose di seta schietta »), di portare il cappuccio (ammesso solo per i funerali), nonché qualsiasi tipo di frange e fodere che non fossero « nostrali », ossia (come viene esplicitato nelle deliberazioni successive) di « velluto raso, dommaschino, tabì, hermisini, terzanetti, zebellini, martore, lupi cervieri, gatti di spagna o lactitii »30. Erano inoltre vietate le calze rosa e le « vesti per di sopra » dello stesso colore o « pagonazi » cioè viola scuro o « frappate » ossia multicolori, tonalità queste ammesse solo per i « vestiti di sotto » che dovevano proteggere dal freddo, rimanendo però nascosti agli occhi del mondo31. Il rosso, il viola, come i tessuti bicolori, apparivano probabilmente troppo forti, costosi, « arroganti » per quei bambini che il Savonarola voleva erigere a modelli di modestia, facendoli sfilare nelle processioni, vestiti di bianco, come « benedette e pudiche schiere », a piedi nudi e con i capelli tagliati sopra le orecchie32.

  • 33 Sulle vesti confraternali dei fanciulli, cfr. L. Sebregondi, Arte confraternale, in M. Gazzini (a c (...)

13Per conformare il guardaroba al lusso e alla moda maschile i fanciulli dovevano quindi aspettare la soglia della pubertà e accontentarsi fino ad allora di abiti più semplici e sobri, quali le vesti confraternali, ampie, bianche, che indossavano i novizi delle societates puerorum, adulescentium et iuvenum33.

  • 34 I. Taddei, Fanciulli e giovani... cit., p. 211-218.
  • 35 ASF, Capitoli delle Compagnie religiose soppresse da Pietro Leopoldo (da ora in poi Cap. CRS) 752, (...)

14In queste istituzioni socialmente eterogenee l’età costituiva il principale elemento di coesione del gruppo nel quale i fanciulli trascorrevano le fasi della vita comprese tra l’inizio della puerizia e la giovinezza inoltrata34. Tali sodalizi, che nel panorama confraternale quattrocentesco costituirono un fenomeno essenzialmente fiorentino, si fondarono sul criterio stesso di età in base al quale si articolavano anche i ruoli e gli obblighi comunitari. Come appare dagli statuti della confraternita dell’Arcangelo Raffaello, solo i giovani di età superiore ai 15 anni, che si riunivano in un gruppo a parte nella « tornata della mattina », potevano sottoporsi all’autoflagellazione35. Le penitenze corporali – l’autoflagellazione come il digiuno – erano infatti riservate ai confratelli più grandi, i quali, una volta interiorizzato il valore del silenzio, della meditazione e della contrizione, erano suscettibili di capire, e di sopportare fisicamente, le mortificazioni del corpo.

  • 36 Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze (da ora in poi BNCF), Magliabechiano (da ora in poi Magl.) (...)
  • 37 BNCF, Magl., cl. VIII, 1500, fasc. 11, Purificazione, c. 104v.; cfr. anche ASF, Cap. CRS 752, Arcan (...)

15La divisione in gruppi di età omogenea era considerata come il mezzo migliore per far crescere i fanciulli in « purità » ed insegnare loro il valore sociale delle differenze di età36. Da qui il monito lanciato ai confratelli di muoversi sempretra coetanei « quattro o sei insieme, ciascheduno della sua età » e di rispettare questa regola in ogni circostanza, anche in occasione delle visite che le confraternite si scambiavano regolarmente37.

  • 38 E. Giannarelli, Il puer-senex nell’antichità: appunti per la riconsiderazione di un problema, in O. (...)

16L’ideale comportamentale delle confraternite si configurava all’insegna del topos agiografico del puer-senex38 : i fanciulli dovevano crescere mantenendosi casti e innocenti e, allo stesso tempo, assimilare la gravitas, la modestia e la saggezza degli anziani attraverso l’esempio del loro guardiano e l’immagine dei personaggi biblici che incarnavano nelle sacre rappresentazioni. Anche se questo modello confraternale rimase intimamente legato ad una costruzione culturale dell’infanzia polarizzata sui caratteri fondanti della infirmitas e dell’innocenza, non può neppure essere disgiunto da una visione più ottimistica dell’infanzia, di cui i pedagoghi umanisti ed i riformatori religiosi tesero ad enfatizzare la purezza elevandola a virtù divina.

  • 39 C. Klapisch-Zuber, Il bambino, la memoria e la morte, in E. Becchi e D. Julia (a cura di), Storia d (...)

17La creazione di confraternite ad hoc per i fanciulli e i giovani fu in sostanza una delle espressioni più significative della duplice tendenza alla valorizzazione dell’infanzia e all’affermarsi del criterio dell’età come elemento strutturante della società fiorentina, in cui l’assegnazione dei ruoli pubblici, dei diritti civili e dei codici di condotta sociale, compresi aspetti come la forma, il tessuto e il colore dei vestiti dei cittadini, si conformò a tale parametro. Così Christiane Klapisch ha osservato con acutezza come agli intenti pedagogici degli umanisti, che contribuirono a mettere in evidenza le specificità e conseguentemente, i bisogni dei fanciulli, si sovrapponessero nuove necessità di ammodernamento dell’amministrazione comunale39. L’azione coordinata degli umanisti civili e religiosi che, insieme alle autorità politiche, diressero i loro sforzi per educare, proteggere e disciplinare i fanciulli pervenne quindi ad inquadrare l’infanzia entro confini giuridici e sociali più articolati.

18Nella normativa fiorentina diverse cesure istituzionali contrassegnavano le frontiere dell’infanzia, i cui termini erano spesso in sintonia con i limiti fissati dal diritto romano e da quello canonico. Si trattava dei valori minimi richiesti per il conferimento delle principali capacità giuridiche: come furono fissati i limiti di età per l’acquisizione graduale della responsabilità civile e penale, così si stabilì un’età per sfoggiare vesti lussuose, ed il cambiamento di abito contrassegnò in modo evidente il passaggio dall’infanzia all’età adulta. Anche se questi limiti non furono rispettati rigidamente, l’esistenza di tali criteri sulla base dei quali furono definiti dei diritti e dei doveri dell’infanzia sottintendeva il riconoscimento implicito di un’identità sociale e giuridica capace di differenziare i fanciulli dagli adulti.

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Notes

1 Su questo aspetto mi permetto di rinviare a I. Taddei, La notion d’âge dans la Florence des xive et xve siècles, in Mélanges de l’École française de Rome. Moyen Âge, 118, 1, 2006, p. 149-159.

2 Cfr. S. Nagel e S. Vecchio, Il bambino, la parola, il silenzio nella cultura medievale, in Quaderni storici, 57, 1984, p. 738-739.

3 Matteo Palmieri, Vita Civile, a cura di G. Belloni, Firenze, 1982, p. 32.

4 Isidori Hispalensis episcopi, Etymologiarum sive originum, a cura di W. M. Lindsay, Oxford, 1911, II, l. XI.ii. Sullo schema elaborato da Isidoro di Siviglia nel vii secolo, cfr. E. Sears, The ages of man. Medieval interpretation of the life-cycle, Princeton, 1986, p. 59-62

5 Isidori Hispalensis episcopi, Etymologiarum... cit., II, l. XI.ii.: Infans dicitur homo primae aetatis; dictus autem infans quia adhuc fari nescit, id est loqui non potest. Sul primo periodo dello schema della vita di Isidoro di Siviglia, cfr. S. Nagel e S. Vecchio, Il bambino, la parola, il silenzio... cit., p. 719-763.

6 Isidori Hispalensis episcopi, Etymologiarum sive originum... cit., II, l. XI.ii.: Puer a puritate vocatus, quia purus est.

7 Cfr. A. Burdese, Età. Diritto romano, in Enciclopedia del diritto, XVI, Varese, 1967, p. 79-80.

8 Per un esempio figurativo del ciclo elaborato da Isidoro di Siviglia si veda il manoscritto De Universo di Rabanus Maurus (1022-1023), riportato in M. Dove, The perfect age of man’s life, Cambridge, 1986, p. 32-33. Per alcuni esempi figurative più tardivi cfr. C. Van de Passe, Six ages of man, British Museum, X, D 6-55; Jan Vredeman de Vries, Theatrum vitae humanae, British Museum, 1492.

9 San Bernardino, Prediche volgari sul Campo di Siena, a cura di C. Del Corno, 2 vol., Milano, 1989, II, XLII 66-72, p. 1246-1247.

10 Archivio di Stato di Firenze (da ora in poi ASF), Provvisioni. Registri (da ora in poi Prov. Reg.),185, c. 23 r.

11 O. Niccoli, Compagnie di bambini nell’Italia del Rinascimento, in Rivista storica italiana, CI (1989), p. 346-374; Ead., Il seme della violenza. Putti, fanciulli e mammoli nell’Italia tra Cinque e Seicento, Roma-Bari, 1995, p. 15-88. Si veda anche A. Zorzi, Rituali di violenza giovanile nelle società urbane del tardo Medioevo, in O. Niccoli (a cura di), Infanzie. Funzioni di un gruppo liminale dal mondo classico all’Età moderna, Firenze, 1993, p. 185-209.

12 M. Palmieri, Vita Civile... cit., p. 33.

13 Aristotele, Le parti degli animali, a cura di M. Vegetti, in Opere biologiche, a cura di D. Lanza e M. Vegetti, Torino, 1971, l. IV, 10, 686b, p. 708-709: « Tutti gli animali in confronto all’uomo, sono simili a nani. È proprio del nano l’aver la parte superiore grande, quella che sopporta il peso e provvede alla locomozione invece piccola. La parte superiore è il cosiddetto tronco, che va dalla testa fino all’orifizio di uscita del residuo. Ora negli uomini questa parte è proporzionata a quella inferiore, e negli individui perfettamente formati essa è molto più piccola; nei neonati, al contrario, la parte superiore è grande, quella inferiore piccola, e perciò vanno carponi, non potendo camminare. All’inizio anzi non si muovono neppure carponi, ma stanno immobili. Tutti i neonati sono infatti nani; ma procedendo verso la maturità, le parti inferiori si accrescono ».

14 Filippo di Niccolò Capponi, Libro intitolato facile est inventis addere, nel quale si trattano molte cose utili agli uomini nelle lor operationi e moti, Venezia, 1556, f. 107r.

15 A. D’Avack, Età. Diritto canonico, in Enciclopedia del diritto... cit., XVI, p. 99-103; R. Metz, L’enfant dans le droit canonique médiéval. Orientations de recherche, in L’enfant, II, Europe médiévale et moderne, Bruxelles, 1976, p. 92-95

16 Cfr. Statuta Populi et Communis Florentiae publica auctoritate collecta castigata et praeposita, anno salutis MCCCCXV, 3 vol., Friburgi, M. Kluch, [ma Firenze] 1777-1781, I, l. III, r. 33, Qualiter minor decem octo annorum delinquens puniatur, p. 249.

17 Cfr. ASF, Prov. Reg., 123, c. 12v-13v.

18 Cfr. Statuta Populi... cit., I, l. III, r. 115, p. 320-323.

19 M. Rocke, Forbidden friendships. Homosexuality and male culture in Renaissance Florence, New York-Oxford, 1996, p. 51-52.

20 Cfr. Statuta Populi... cit., I, l. III, r. 115, De aetate legitima, de obligatione minorum decem, et octo annorum, et consensu mulierum super dotibus et restitutione in integrum, p. 206-207: Aetas decem et octo annorum completorum cuiuslibet sit, et esse intelligatur legitima aetas naturalis vigintiquinque annorum completorum.

21 Ibid. Sul passaggio dallo status di « bocca » a quello di « testa », cfr. D. Herlihy, C. Klapisch-Zuber, Les Toscans et leurs familles: une étude du catasto florentin de 1427, Parigi, 1978, p. 57; p. 332-334.

22 ASF, Prov. Reg., 42, f. 100r-v, cit. da R. E. Rainey, Sumptuary legislation in Renaissance Florence, PH. D, Columbia University 1985, p. 177-178.

23 Ivi, p. 322, p. 394-395, p. 415; Kovesy Killerby, Sumptuary law in Italy, 1200–1500, Oxford, 2002, p. 154

24 ASF, Capitoli, del Comune di Firenze, Registri, 12, f. 61v, anno 1373, cit. da R. E. Rainey, Sumptuary legislation... cit., p. 256. Sulla moda degli abiti corti e le calze attillate, cfr. O. Blanc, Parades et parures. L’invention du corps de mode à la fin du Moyen Age, Parigi, 1997, p. 26-31; M. G. Muzzarelli, Guardaroba medievale. Vesti e società dal xiii al xvi secolo, Bologna, 1999, p. 204-206; p. 268-70.

25 Cfr. M. G. Muzzarelli e A. Campanini (a cura di), Disciplinare il lusso. La legislazione suntuaria in Italia e in Europa tra Medioevo ed Età moderna, Roma, 2003, in particolare per le motivazioni economiche cfr. F. Franceschi, La normativa suntuaria nella storia economica, p. 163-78. Per un’analisi delle leggi suntuarie destinate ai bambini cfr. I. Taddei, S’habiller selon l’âge. Les lois somptuaires florentines à la fin du Moyen Âge, in Le corps et sa parure. The body and its adornment, Firenze, 2007, p. 329-351.

26 Giovanni Dominici, Regola del governo familiare, con prefazione di P. Bargellini, Firenze, 1927, p. 190-1: « Se il cominci adusare o dilettarsi negli dorati panni, incincischiati vestimenti, stampate scarpette, corti giubbettini, tirate e solate calze, biondi e pettinati capelli, avari giuochi, vane parole, falsi inganni, amor di vendette, e simili cominciamenti tristi, tu hai posto il vermine del peccato in sul cibo suo ».

27 Matteo Palmieri, Vita civile... cit., p. 22-23.

28 San Bernardino da Siena, Le prediche volgari, a cura di C. Cannarozzi, 2 vol., Pistoia, 1934, I, p. 244: « È gran pericolo gonfiato di superbia, vestito di sopra di porpora e di sotto di bisso, cioè di panni lini fini alessandrini, sottili sottili che le carni stieno bene adagio e grasse! El vestire troppo pomposo non è senza peccato mortale, e così avere troppi panni a suo uso e bene allicchisati ». Si veda in proposito L. Sebregondi, Clothes Made the Teenager: The changing dress style of Renaissance teenagers, in K. Eisenbichler (a cura di), The premodern teenager. Youth in society, 1150-1650, Toronto, 2002, p. 29-30, 37.

29 Su questi aspetti mi permetto di rinviare a I. Taddei, Fanciulli e giovani. Crescere a Firenze nel Rinascimento, Firenze, 2001, p. 58.

30 ASF, Prov. Reg., 187, 18 gennaio 1497, f. 111r-v.

31 Ibid. ASF. Sulle diverse tonalità di rosso e sulle tecniche di colorazione, cfr. M. G. Muzzarelli, Guardaroba medievale... cit., p. 161-63. Per la simbologia dei colori cfr. M. Pastoureau, Couleurs, images, symboles. Études d’histoire et d’antropologie, Parigi, 1989; Id., Figures et couleurs. Étude sur la symbolique et la sensibilité médiévales, Parigi, 1986.

32 Biblioteca Moreniana, Moreni 285, f. 138v-139v; si veda anche Epistola di Frate Domenico da Pescia mandata a fanciulli fiorentini, in J. Schnitzer, Savonarolas Erzieher und Savonarola als Erzieher, Berlino, 1913, p. 137-139.

33 Sulle vesti confraternali dei fanciulli, cfr. L. Sebregondi, Arte confraternale, in M. Gazzini (a cura di), Studi confraternali. Orientamenti, problemi, testimonianze, Firenze, 2009, ora anche in Reti medievali E-book www.retimedievali.it, 12 (2009), p. 355.

34 I. Taddei, Fanciulli e giovani... cit., p. 211-218.

35 ASF, Capitoli delle Compagnie religiose soppresse da Pietro Leopoldo (da ora in poi Cap. CRS) 752, cap. XIV, « Dell’uscita e dipartenza de fratelli », n. n.; ASF, CRS 160, 8, c. 12r.

36 Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze (da ora in poi BNCF), Magliabechiano (da ora in poi Magl.), cl. XXI, fasc. 11, Evangelista, c. 4v.

37 BNCF, Magl., cl. VIII, 1500, fasc. 11, Purificazione, c. 104v.; cfr. anche ASF, Cap. CRS 752, Arcangelo Raffaello, cap. XIII, n. n.

38 E. Giannarelli, Il puer-senex nell’antichità: appunti per la riconsiderazione di un problema, in O. Niccoli (a cura di), Infanzie... cit., p. 73-112.

39 C. Klapisch-Zuber, Il bambino, la memoria e la morte, in E. Becchi e D. Julia (a cura di), Storia dell’infanzia. I. Dall’Antichità al Seicento, Roma-Bari, 1996, p. 156-159.

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Pour citer cet article

Référence papier

Ilaria Taddei, « Età fisica, età sociale »Mélanges de l’École française de Rome - Italie et Méditerranée modernes et contemporaines, 123-2 | 2011, 331-336.

Référence électronique

Ilaria Taddei, « Età fisica, età sociale »Mélanges de l’École française de Rome - Italie et Méditerranée modernes et contemporaines [En ligne], 123-2 | 2011, mis en ligne le 20 mai 2014, consulté le 17 avril 2024. URL : http://journals.openedition.org/mefrim/614 ; DOI : https://doi.org/10.4000/mefrim.614

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Auteur

Ilaria Taddei

Université de Grenoble II, ilaria.taddei@upmf-grenoble.fr

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