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Travail comme ressource

Appunti sui lavoratori giornalieri dei cantieri edili torinesi nel Settecento: una ricerca in corso

Comments on the daily workers on the construction sites in Turin in the 18th century: a work in progress
Nicoletta Rolla
p. 181-193

Abstracts

In the first half of the 18th century, Turin became the capital of an important European Kingdom. The city saw huge urban development that required a great deal of money and a wide range of human resources sourced from many parts of Italy and neighbouring states. This paper will examine the implications of the presence of this manpower in the city and aims to provide an in-depth analysis of the nature and size of the building trade operating in the centre. It will focus, in particular, on elements such as methods of recruitment; duration of contracts; pay conditions and geographical origin of the craftsmen and entrepreneurs. Changes in the length of contracts as well as in the payment structures were among the most common causes of legal problems between workmen and entrepreneurs. These matters were normally resolved by referring them to the Court of the Turin Vicariat, who legitimized job contract, often 307 only orally, through an official judicial order. The need for a formal agreement, which would show an unequivocal acceptance of the terms of the contract, was part of an official campaign against vagrants and idle workers, who were forcibly expelled from Turin if they were found to be illegally employed.

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Full text

  • 1 P. R. Milgrom, D. C. North, B. Weingast,The role of institutions in the revival of trade: the law m (...)
  • 2 R. Ago, Economia barocca. Mercato e istituzioni nella Roma del Seicento, Roma, 1998; Ead. (a cura d (...)
  • 3 M. Sonenscher, Journeymen, the courts and the French trades 1781-1791, in Past and Present, 114, 19 (...)

1Negli ultimi anni l’interesse degli economisti, in particolare dei neoistituzionalisti, verso il ruolo svolto dalle istituzioni nello sviluppo economico e nel funzionamento del mercato1 ha coinvolto e stimolato il dibattito storiografico. È già stata messa in luce l’importanza dei tribunali di antico regime nel consolidare i rapporti commerciali mediando tra le parti e certificando gli accordi raggiunti tra i contraenti2. Nel caso specifico dei rapporti professionali, il ruolo delle istituzioni nella definizione e nel rispetto dei contratti era già stato oggetto di analisi nell’ambito degli studi sul mercato del lavoro in età moderna3 : l’attenzione si era allora concentrata soprattutto sui tribunali come sedi di risoluzione dei conflitti tra datori di lavoro e lavoratori e delle tensioni interne al mercato del lavoro, arrivando a chiarire diversi aspetti del sistema economico e giuridico di antico regime.

2Qui vorremmo mostrare come il coinvolgimento delle istituzioni in questioni di lavoro non si limitasse alla definizione e alla garanzia del rispetto degli accordi ma fornisse anche l’occasione di intervento e controllo dell’ordine pubblico in un contesto di forte mobilità geografica e professionale.

  • 4 D. Balani, Il vicario tra città e stato. L’ordine pubblico e l’annona nella Torino del Settecento, (...)
  • 5 Sulla procedura sommaria cfr. S. Cerutti, Giustizia sommaria... cit.; Ead., Fatti e fatti giudiziar (...)
  • 6 G. Levi, Centro e periferia di uno stato assoluto. Tre saggi su Pie-monte e Liguria in età moderna, (...)

3A Torino nel Settecento l’incarico di vigilare sull’ordine pubblico era affidato all’ufficio del vicariato4, competente su un ampio ventaglio di materie giuridiche ed amministrative che rientravano nella definizione di politica e polizia. In ambito civile la sua giurisdizione, limitata al commercio al dettaglio di beni alimentari e ai salari dei servitori e dei lavoratori giornalieri, era definita a partire dall’adozione, nel suo tribunale, della procedura sommaria che consentiva la celebrazione di processi rapidi e poco costosi5. L’insieme delle prrogative del vicariato, comprese quelle riguardanti i contratti dei lavoratori giornalieri e le questioni di ordine pubblico, non era solo il frutto del sovrapporsi nel tempo di diverse competenze, attraverso cui si disegnò la fisionomia di molte istituzioni di antico regime. Il conferimento di queste prerogative ad un’unica magistratura acquista, come vedremo, un significato particolare alla luce dell’enfasi posta dal vicariato stesso sulla stabilità lavorativa e residenziale come criteri di affidabilità. L’ambito del servizio domestico e dell’impiego giornaliero nei cantieri edili e nei mestieri di fatica a Torino rappresentava infatti una risorsa importante per quella parte della popolazione mobile sul territorio6.

4L’analisi si è dunque concentrata sulla funzione svolta dal vicariato di Torino nel mercato del lavoro giornaliero, in particolare nel settore edile che conobbe durante il Settecento un periodo di intensa attività, richiamando un gran numero di impresari e di lavoratori da molte parti del regno e dagli stati vicini. Rappresenta questo un campo di indagine privilegiato per studiare le condizioni dei lavoratori giornalieri, l’uso che questi facevano delle istituzioni cittadine, e il modo in cui queste intervenivano : lo studio prende quindi in considerazione questo particolare ambito del lavoro giornaliero tenendo presente che forme di contratto a giornata venivano applicate a moltissimi altri ambiti professionali. L’interesse è focalizzato non tanto sull’organizzazione del lavoro nei cantieri edili, quanto sull’uso delle istituzioni da parte dei lavoratori giornalieri e, dall’altra parte, sul significato dell’intervento delle istituzioni nel mercato del lavoro.

5Il presente lavoro si apre con una definizione del lavoro giornaliero edile in base alla provenienza geografica dei lavoratori, alla durata dell’impiego, all’ammontare delle retribuzioni, ai luoghi e alle modalità di assunzione di manodopera che forniscono gli elementi per comprendere che tipo di risorsa rappresentasse l’impiego in uno dei cantieri cittadini per impresari e lavoratori salariati. La durata dei contratti e le modalità di pagamento delle retribuzioni erano i punti critici su cui si poteva innestare la conflittualità tra committenza, impresari e lavoratori : il ricorso al vicariato di Torino può essere inteso come un’espressione di queste tensioni interne al mercato del lavoro. Qual è il significato delle istanze dei lavoratori in tribunale e in che modo questo interveniva nella regolazione dei rapporti professionali ?

6L’intervento del tribunale non si limitava però a risolvere questioni salariali o contrattuali tra committenti, impresari e lavoratori, ma assumeva un significato che oltrepassava i limiti del cantiere e investiva l’intera cittadinanza : la mobilità professionale e geografica che caratterizzava il mercato del lavoro giornaliero edile si poneva in contrasto con l’enfasi posta dalle autorità sulla stabilità come condizione per garantire l’ordine pubblico in città. Che significato assumono le istanze dei lavoratori giornalieri al vicariato, responsabile della politica e polizia cittadina, alla luce delle misure adottate contro la parte della popolazione più mobile ?

I cantieri edili torinesi come risorsa lavorativa

  • 7 V. Comoli Mandracci, Torino, Roma-Bari, 1994, p. 68-80.
  • 8 C. Olmo, Une architecture imparfaite. La reconstruction de la via Dora Grossa à Turin (1736-1776), (...)
  • 9 Alle ordinanze civili del vicario poteva seguire l’appello al Senato solo nel caso eccedessero il v (...)

7La prima metà del Settecento rappresentò un momento di grandi trasformazioni per la città che conobbe un importante rinnovamento edilizio ed urbanistico. Con la conclusione dell’assedio del 1706 ripresero i lavori di ampliamento del settore nord-occidentale della città, il terzo dopo quelli della fine del Cinquecento e degli anni Settanta del Seicento. Dopo la pace di Utrecht (1713), che assegnò ai Savoia la Sicilia e con essa il titolo regio, venne chiamato a Torino Filippo Juvarra, a cui si devono i maggiori interventi urbanistici e architettonici della prima metà del Settecento. I numerosi progetti avviati fin dall’arrivo del primo architetto regio rispondevano a diverse esigenze : se la costruzione della Basilica di Superga, di Palazzo Madama e della palazzina di caccia di Stupinigi doveva celebrare il prestigio di una dinastia ormai regale e di una città capitale, la costruzione dei Quartieri militari doveva completare l’apparato strategico e difensivo della città. I più importanti interventi urbanistici, favoriti dalla crescita demografica, ebbero inizio alla fine degli anni Venti e interessarono la vecchia città medievale, in particolare le contrade di porta Palazzo e di Doragrossa, in cui convergevano intenti celebrativi ed esigenze funzionali, commerciali e strategico militari : tutti gli edifici delle vie tendenti a porta Palazzo e a porta Susina vennero riedificati, imponendo la linearità delle facciate e l’uniformità degli isolati7. Le operazioni di vendita e di esproprio degli edifici in vista della loro riedificazione rappresentò un’interessante opportunità di investimento e speculazione immobiliare per la media e alta borghesia e per le famiglie di recente nobiltà, facendo affluire capitali a Torino8, insieme ad un gran numero di impresari e lavoratori edili. La giurisdizione e le competenze sui cantieri cittadini appartenevano a diverse istituzioni, tra cui l’intendenza generale delle fabbriche e fortificazioni che sovrintendeva alla realizzazione dei progetti commissionati dal sovrano, sottoscrivendo i contratti con le imprese appaltatrici e controllando l’esecuzione dei lavori. Il consiglio cittadino provvedeva invece all’esecuzione delle opere di interesse pubblico, discutendone la necessità o eseguendo gli ordini del sovrano. Come responsabile della politica e polizia della città e come membro del consiglio cittadino e, a partire dagli anni Settanta del Settecento, del consiglio degli edili, il vicario era a vario titolo coinvolto nella programmazione urbanistica della città : il controllo sull’esecuzione del progetto di « drizzamento » delle contrade di porta Palazzo e di Doragrossa era infatti affidato al suo ufficio. Il tribunale del vicario, inoltre, veniva spesso coinvolto in questioni legate ai cantieri edili : sua era infatti la competenza sui salari dei lavoratori giornalieriche componevano buona parte della manodopera delle imprese ; aveva inoltre competenza sulle cause concernenti la qualità e il costo dei materiali edili impiegati. L’applicazione della procedura sommaria a tutti i casi portati di fronte al tribunale del vicario, non ammettendo la presenza di legali e privilegiando tra le prove il giuramento, faceva sì che di fronte al giudice si presentassero solo i diretti interessati e che la sentenza si basasse quasi esclusivamente sulla parola delle parti in causa. La decisione del giudice, il più delle volte tesa a raggiungere una soluzione consensuale del processo, dava luogo ad un’ordinanza inappellabile9.

8La difficoltà a ricostruire le condizioni di lavoro e i termini dei contratti per i lavoratori giornalieri risiede nel fatto che gli accordi fra le parti rimanevano generalmente orali. Tuttavia qualche informazione emerge dalla lettura degli atti giudiziari civili del vicariato, dai libri mastri della segreteria dell’intendenza generale delle fabbriche e fortificazioni e della Casa Reale e dai contratti sottoscritti dagli impresari con la committenza.

  • 10 ASTo, S. R., Regie Finanze, I archiviazione, Commercio, m. 1, fasc. 23, Stato de negozianti e artis (...)
  • 11 ASTo, Insinuazione di Torino, L8, 1739, c. 384.
  • 12 ASTo, Insinuazione di Torino, L2, 1739, c. 483.
  • 13 ASTo, Insinuazione di Torino, L2, 1741, c. 1135.
  • 14 ASTo, Insinuazione di Torino, L10, 1739, c. 515.
  • 15 Ibidem. Andrea Muttoni non compare nell’elenco del 1742 ma è definito capomastro in un atto notaril (...)
  • 16 ASTo, Insinuazione di Torino, L3, 1739, c. 704.
  • 17 La presenza dei luganesi a Torino è attestata fin dal xvi secolo quando ottennero dal duca di Savoi (...)
  • 18 ASTo, S.R., Ministero della guerra, Azienda generale fabbriche e fortificazioni, Contratti, vol. 7 (...)
  • 19 Ibid., vol. 7 (1720), f. 128.
  • 20 Ibid., f. 192.
  • 21 Ibid., f. 207.
  • 22 Ibid., vol. 15 (1727), f. 118.
  • 23 Ibid., vol. 22 (1733), 121.

9Il lavoro giornaliero si definiva innanzitutto per la modalità con cui veniva quantificato il salario, a giornata appunto. Il lavoratore vendeva il proprio tempo, giornate di lavoro pagate a seconda della sua capacità ed esperienza. All’interno di questa generica definizione si celava una varietà di mestieri, abilità e mansioni che comprendevano, nel solo ambito edile, capimastri, misuratori, mastri, lavoratori e garzoni. Tutti venivano pagati a seconda delle giornate di lavoro svolte ma in cantiere occupavano posizioni profondamente diverse. I capimastri erano spesso anche impresari che contrattavano con la committenza, amministravano il denaro, dirigevano i lavori assumendo o licenziando manodopera a seconda delle esigenze del cantiere. Come impresari, oltre al salario per le giornate di lavoro svolte da capimastri, venivano pagati a corpo ricevendo il compenso per le opere eseguite. Molti di loro erano forestieri ma mantenevano con la capitale sabauda un rapporto continuativo risiedendovi stabilmente con le proprie famiglie. Lo dimostra anche la presenza di alcuni di loro nello stato dei negozianti e degli artisti della città di Torino compilato a fini fiscali nel 174210 dove compare un gruppo di 43 capimastri : erano uniti in corporazione, di cui al momento non sono emerse altre tracce al di fuori di questo elenco di nomi. Di alcuni ci è nota la provenienza grazie ad un primo parziale sondaggio sugli atti notarili : Carlo Antonio Fontana11, Giovanni Antonio, Carlo e Domenico Pezzi12 erano tutti originari di Drano, un paese dello Stato di Milano sul lago di Lugano, Michele Mossino13, Giuseppe Pagano, i fratelli Galeazzo e Domenico Pagano14, Andrea Muttoni15 erano di Valsolda, a pochi chilometri da Drano, Ludovico Toniaca16 era invece un luganese. Molti di loro provenivano quindi da un fazzoletto di terra compreso tra lo Stato di Milano e la Svizzera, sulle sponde del lago di Lugano, e molti erano legati tra loro da vincoli di parentela17. Nella lista dei capimastri da muro compare anche Domenico Ermoglio di Varese che già a partire dagli anni venti aveva ottenuto dall’intendenza generale importanti commesse tra cui la costruzione delle mura e delle volte della chiesa di Superga e diversi lavori alle fortificazioni di Valenza. In quegli anni caratterizzati da un intenso fervore costruttivo c’erano occasioni di investimento e di occupazione per molti venuti da fuori : basta scorrere i registri dei contratti sottoscritti con l’intendenza generale per rendersi conto del posto occupato dalle imprese luganesi e milanesi nei più importanti cantieri cittadini e del territorio, confermando lo stretto legame con la città consolidato già a partire dal secolo precedente18. Negli stessi anni venti Giuseppe Pagano di Valsolda ottenne una commessa per la realizzazione di diversi lavori nel castello di Rivoli19, i piccapietre Simone e Francesco Rossi di Lugano vennero incaricati di « ridurre a perfezione le colonne di pietra » destinate alla chiesa di Superga20 ; per lo stesso cantiere agli scultori luganesi Luca Pagliardo e Bernardo Ceresolo fu commissionata la fornitura di capitelli e lesene21 e, qualche anno più tardi, a Pietro Filippo Somazzo e Pietro Giuseppe Muttoni di Lugano venne affidata la realizzazione di ampie opere in muratura22. All’inizio degli anni trenta Giulio Veratti di Varese e Giuseppe Lezzeni di Valsolda ottennero l’incarico di eseguire diversi lavori al forte di Fenestrelle ; nello stesso periodo Tommaso Lezzeni di Valsolda firmò un contratto con l’intendenza generale per alcune opere da realizzare nelle carceri della cittadella di Torino23. Altrettanto presenti nei registri dei contratti con l’intendenza generale erano gli impresari torinesi, che si aggiudicarono diverse commesse per la fornitura di materiali edili e per la realizzazione di opere nei più importanti cantieri cittadini e piemontesi.

  • 24 ASTo, S.R., Ministero della guerra, Azienda generale fabbriche e fortificazioni, Contratti, vol. 7 (...)
  • 25 Ibid., f. 207.
  • 26 Ibid., vol. 15 (1727), f. 118.
  • 27 ASTo, S.R., Insinuazione di Torino, L. 8, 1739, c. 384.
  • 28 Ibid., L. 2, 1739, c. 483.
  • 29 Ibid., L. 2, 1741, c. 1135.

10Per accedere ad importanti commesse servivano capitali ed esperienza. E se l’origine geografica e l’appartenenza a determinate famiglie potevano costituire la garanzia di una buona capacità tecnica e consentivano di beneficiare di reti relazioni consolidate in città, per i capitali era necessario costituire società, che potevano comprendere compaesani e torinesi. Nei contratti sottoscritti tra le imprese e l’intendenza generale gli impresari erano spesso affiancati da garanti, spesso assimilabili a veri e propri soci: torinesi e forestieri compaiono in egual misura tra coloro che si offrirono a prestare « sicurtà ». Le società costituite tra impresari spesso coinvolgevano capimastri provenienti da diverse regioni: Domenico Ermoglio di Varese si presenta come garante del contratto sottoscritto tra l’intendenza generale e i torinesi Ambrogio Gobi e Carlo Berardi24; il milanese Carlo Giudice garantì per i luganesi Luca Pagliardo e Bernardo Ceresolo25; Antonio Casella di Torino diede garanzie per gli impresari luganesi Somazzo e Muttoni26. Carlo Antonio Fontana e Domenico Pezzi, che conosciamo perché compaiono tra i capimastri segnalati nello stato dei negozianti del 1742, entrarono in società con il torinese Carlo Francesco Pizzoni per diversi lavori di riparazione e costruzione nei monasteri della Visitazione, della Santissima Annunziata, nel convento di San Filippo Neri e nella casa dell’avvocato Fiando27. Torinesi, luganesi e milanesi costituivano società per la ripartizione degli investimenti e degli utili, componendo un gruppo piuttosto coeso al di là dell’origine geografica dei suoi membri. Unico requisito necessario, oltre alla disponibilità di capitali, sembra essere la residenza a Torino, segno di un legame stabile con la città enfatizzato da acquisti di beni immobili, come la pezza di alteno acquistata dal capomastro Giovanni Antonio Pezzi di Drano ad Orbassano28, e da scelte simboliche come il desiderio espresso nel testamento del capomastro Michele Mossino di Valsolda di venire sepolto nella chiesa di San Domenico a Torino29.

11Quando si tenta invece di ricostruire i percorsi e le scelte professionali dei semplici mastri da muro, lavoranti e garzoni le notizie diventano piùrare e frammentarie, segno forse di un minore radicamento in città: salve poche eccezioni i loro nomi compaiono una volta sola, in un’ordinanza del tribunale del vicario o in una lista di lavoratori stilata da un capomastro per calcolare le retribuzioni dovute a ciascuno. Di loro sappiamo pochissimo: non conosciamo l’origine geografica, se fossero torinesi o forestieri, di conseguenza non possiamo ricostruire i loro network e le vicende legate alle loro famiglie, né conoscere i loro percorsi professionali e le risorse a cui potevano attingere, né capire in che genere di strategia il loro impiego giornaliero nei cantieri torinesi fosse inserito e con quali canali e prospettive vi fossero approdati. L’analisi si deve necessariamente concentrare quindi sul cantiere per tentare di comprendere che genere di risorsa lavorativa costituisse : la durata dell’impiego, il livello e le modalità di pagamento dei salari costituiscono gli elementi più importanti di questa ricostruzione.

  • 30 Sull’organizzazione e sulle condizioni di lavoro nei cantieri edili cfr. R. A. Goldthwaite, La cost (...)

12Mastri da muro, lavoranti e garzoni rappresentavano la manodopera salariata alle dipendenze di impresari e capimastri30. Nei documenti si distinguono tra loro per il livello del salario, riflesso delle capacità ed esperienze lavorative accumulate e delle conseguenti diverse mansioni svolte in cantiere ; per mancanza di dati al momento non conosciamo le loro rispettive posizioni all’interno della corporazione. La distinzione tra mastri, lavoratori e garzoni non era rigida e, come vedremo meglio in seguito, il ruolo assunto all’interno del cantiere non era definitivo.

13La durata dell’impiego in un cantiere edile dipendeva naturalmente da diversi fattori, a par-tire dall’entità dei lavori commissionati e dalle condizioni meteorologiche. Le esigenze del cantiere stesso, inoltre, variavano di giorno in giorno col procedere dei lavori che rendevano necessaria di volta in volta una quantità di manodopera diversa : mastri, lavoratori e garzoni venivano assunti e licenziati continuamente in un rapido turnover. Data l’elasticità dei cantieri e la precarietà dei contratti, gli stessi lavoratori dovevano avere necessariamente fonti di entrata alternative e praticare diverse attività, che non riusciamo però a definire con maggiore precisione date le scarse informazioni di cui disponiamo sui singoli lavoratori ; la pluriattività poteva essere a sua volta un’altra causa della discontinuità dei rapporti lavorativi. Per seguire l’andamento di alcuni cantieri ci siamo serviti delle registrazioni dei pagamenti della manodopera : nel calcolare la somma totale dei salari dovuti, capimastri e impresari redigevano liste delle giornate lavorative svolte mensilmente o settimanalmente ordinate per tipologia di lavoratore. La stima della manodopera impiegata e delle giornate lavorative effettivamente svolte è necessariamente approssimativa, ma non per questo priva di interesse. La società formata dagli impresari Giacomo Lampo, Giacomo Baggio, Giovanni Battista Piazza e Giovanni Battista Pozzo e incaricata a partire dal febbraio del 1750 di diversi lavori di riparazione e costruzione a Venaria impiegò in tredici giornate lavorative nel mese di marzo almeno undici mastri da muro, tredici lavoratori, sette garzoni, e in modo discontinuo due mastri da bosco e due capimastri. Nel mese di maggio il numero di capimastri, mastri da muro, lavoranti e garzoni rimase praticamente invariato, mentre diminuirono le giornate da mastri da bosco ; l’avanzamento dei lavori aveva inoltre richiesto l’impiego di almeno due mastri imbiancatori e di un mastro minusiere. Nel mese di giugno le giornate contabilizzate diminuirono per mastri da muro, lavoratori e garzoni segno di una minore necessità di queste tipologie di manodopera ; maggiore fu invece l’impiego di mastri da bosco e invariato quello di mastri imbiancatori. Se analizziamo altri cantieri della città, tra cui quello di Superga negli anni Trenta e quello del Giardino Reale negli anni Cinquanta, emerge la stessa elasticità delle imprese nell’impiegare e liberare manodopera a seconda delle esigenze e delle condizioni climatiche. Se alcuni lavoratori venivano licenziati e assunti in corso d’opera, per gli altri la lunga durata di un cantiere poteva rappresentare la garanzia di un salario regolare a medio termine ? O, in altre parole, all’interno di un’impresa tutti i lavoratori erano soggetti a turnover nella stessa misura, o alcuni potevano contare su contratti più lunghi ?

  • 31 ASTo, S. R., Real Casa, Registro fabbriche, vol. 413 (1750).
  • 32 ASTo, S. R., Vicariato, Atti e ordinanze civili, vol. 13 (1732-34) f. 9.
  • 33 Ibid., vol. 9 (1727), f. 321.

14Nello stesso anno il capomastro da muro Matteo Antonio Maffei venne incaricato di « diverse riparazioni indispensabili [da eseguire] attorno il Padiglione Reale »31 ; a novembre nel presentare la lista delle giornate lavorative retribuite alla propria manodopera elencò per nome tutti i lavoratori impiegati dal 17 agosto al 19 settembre 1750, dandoci la possibilità di osservare gli avvicendamenti dei lavoratori. In quel mese l’impresa Maffei procurò lavoro a trentanove persone tra mastri da muro, lavoranti e garzoni, ma tra loro solo due lavorarono per tutta la durata del cantiere e solo cinque mantennero l’impiego nelle quattro settimane tra il 16 agosto e il 13 settembre. Dei venti lavoratori impiegati nella prima settimana, solo la metà lavorò anche durante la seconda settimana : ai sei mastri da muro, tre lavoranti e un garzone che lasciarono il lavoro subentrarono altri cinque mastri da muro, due lavoranti e un garzone. Nella settimana successiva la manodopera venne ulteriormente ridotta a sedici lavoratori ; tra questi solo sei erano stati assunti fin dalla prima settimana, e quattro dalla seconda, mentre i restanti sei (tre mastri da muro, un lavorante e un garzone) erano appena stati ingaggiati. Nella quarta settimana, pur restando invariata la quantità di manodopera impiegata, tre mastri da muro e due lavoranti vennero sostituiti con altrettanti lavoratori con i medesimi ruoli ; uno di loro, il mastro da muro Abondio Luchino, aveva già lavorato nel cantiere durante le prime due settimane, gli altri erano nuovi arrivati. L’ultima settimana, quella tra il 13 e il 20 settembre, vide una drastica riduzione della manodopera che comprendeva ormai solo due mastri da muro e due lavoranti. La naturale elasticità del cantiere, che abbiamo osservato nel caso di Venaria, era quindi accompagnata da un veloce turnover dei lavoratori : la mobilità della manodopera non era quindi legata esclusivamente alle mutate esigenze del cantiere. I ricambi nella manodopera dell’impresa di Matteo Maffei avvenivano sempre all’inizio di ogni settimana ; la durata dell’impiego nel cantiere variò dalle poche ore pagate al lavorante Giovanni Battista Berra alle 27 giornate del lavorante Giuseppe Grione. Che generalmente i contratti di lavoro giornaliero fossero brevi è confermato dalle dichiarazioni rese dai lavoratori stessi al tribunale del vicariato. Nelle sue aule i lavoratori si presentavano portando istanza contro gli impresari per ottenere il pagamento del proprio salario generalmente per poche giornate di lavoro. Sulle 220 istanze per questioni di lavoro analizzate, 44 coinvolsero un cantiere edile : la paga per 202 giornate pretese dal mastro da bosco Dragone32 e il salario per le 142 giornate da lavorante richiesto da Giovanni Andrea Bertino33 rappresentano dei casi isolati.

  • 34 G. Craveri, Guida de forestieri per la real città di Torino, Torino, G. D. Rameletti, 1753.
  • 35 O. Derossi, Nuova guida per la città di Torino, Torino: nella Stamperia Reale, 1781.
  • 36 Mi riferisco ai massari e ai bidelli descritti da S. Cerutti, Travail, mobilité et légitimité. Supp (...)

15Si profila quindi, in ambito edile, un mercato del lavoro caratterizzato da rapidi avvicendamenti e mobilità professionale che pone molte questioni riguardo alle modalità di reclutamento e alla pluriattività su cui è difficile fare chiarezza. Giovanni Craveri34 e Onorato Derossi35 che descrissero la città rispettivamente a metà e alla fine del Settecento, ci informano sull’esistenza di due mercati del lavoro, uno in piazza San Giovanni, dove si radunavano i mastri da muro e i lavoratori edili, l’altro in piazza Susina dove cercavano impiego i lavoratori di campagna : lo scenario è lo stesso di altre piazze cittadine di antico regime, a partire dalla parigina Place de Grève. Questa modalità di reclutamento è compatibile con l’avvicendamento settimanale della manodopera che abbiamo registrato nell’impresa di Matteo Maffei : all’inizio di ogni settimana il capomastro si recava in piazza per assumere la manodopera necessaria all’impresa ; gli accordi potevano ritenersi validi per una settimana al termine della quale si valutavano l’avanzamento dei lavori e le esigenze del cantiere per la settimana successiva. Recarsi all’alba in piazza San Giovanni non era naturalmente l’unicomodo per trovare lavoro ; un notevole peso dovevano avere le relazioni personali tra capomastri e impresari da una parte e lavoratori salariati dall’altra : il circuito di conoscenze poteva essere stato costruito a Torino o altrove e trasferito in città dai paesi d’origine o attivato e gestito da quelle forme di intermediazione riscontrate in altri ambiti lavorativi36.

La contrattazione del salario

  • 37 1 lira corrisponde a 20 soldi, 1 soldo corrisponde a 12 denari.
  • 38 ASTo, S.R., Ministero della guerra, Azienda generale fabbriche e fortificazioni, Contratti, vol. 7, (...)
  • 39 Si tratta di un compenso piuttosto magro se paragonato al prezzo dei beni alimentari. Nel periodo p (...)

16Come negli altri mercati, il prezzo, in questo caso il salario, era oggetto di contrattazione a diversi livelli. In alcuni casi il compenso dovuto per ogni giornata di lavoro veniva stabilito per contratto tra impresari e committenza. Nel giugno del 1720 i capimastri Salvatore Fontana e Giovanni Battista Petra firmarono un contratto con l’intendenza generale per fornire le maestranze necessarie all’esecuzione di diversi lavori nell’edificio del senato di Torino : la paga giornaliera concordata per ciascun mastro da muro con un garzone era di trenta soldi37, mentre ad un lavorante sarebbero spettati sedici soldi pagabili ogni quindici giorni riservandosi la « facoltà in progresso di detti travagli, in qual si voglia tempo di rimuovere dal travaglio quelli, li quali conoscerà non essere capaci per li medesimi e che non faranno il luoro dovere, senza speranza di essere ristabiliti in essi, nè di puoter pretendere indennizzazione »38. Nell’aprile del 1727 i capimastri Bartolomeo Bonezio e Giovanni Fornione residenti a Torino ottennero la commessa per la fornitura di maestranze destinate a opere non ancora definite alla Cittadella. Il salario giornaliero per i mastri da muro venne fissato a una lira e quattro soldi (ovvero 24 soldi), quella di un lavorante a tredici soldi e quella di un garzone a undici soldi39. L’ass gnazione di un lavoro da parte dell’intendenza generale era solitamente sottoposto a gara pubblica : in seguito alla pubblicazione di filetti, gli impresari interessati presentavano le loro offerte tra le quali veniva scelta la più conveniente. I costi delle opere da realizzare o i prezzi delle forniture di materiali e maestranze era quindi oggetto di contrattazione pubblica.

  • 40 ASTo, Real Casa, Registro fabbriche, vol. 412 (1750) ff. 39 v.-40 v., vol. 413 (1750) f. 45.

17Tra impresari e committenza il salario dei lavoratori poteva venire rinegoziato in un secondo tempo : poteva capitare, infatti, che le liste delle giornate di lavoro da retribuire presentate da impresari e capimastri all’intendenza generale venissero riviste da un misuratore. I conti presentati dall’impresario Giovanni Tommaso Romano per i lavori eseguiti nell’autunno del 1749 a vari edifici dei Giardini Reali e per quelli eseguiti in gennaio nelle carceri senatorie vennero regolarmente corretti dal misuratore Benedetto Ferroggio : i salari giornalieri dei mastri vennero portati da 27 soldi richiesti dall’impresario a 25 soldi valutati dal misuratore, la paga dei lavoranti venne ridotta da 18 soldi a 16 soldi e quella dei garzoni da 14 soldi a 13 soldi e 4 denari al giorno40.

  • 41 ASTo, S. R., Vicariato, Atti e ordinanze civili, vol. 9 (1727), f. 321.

18Quando, nella maggior parte dei casi, il salario dei lavoratori non veniva fissato per contratto tra impresari e committenza, diveniva oggetto di contrattazione con la manodopera. Il già citato Giovanni Andrea Bertino aveva richiesto a Nicolao Ferraris il salario di quindici soldi al giorno contro i dodici soldi e mezzo che l’impresario era disposto a pagare e « come che lui Bertino non si acquietava a tal’offerta, esso Ferraris li soggionse l’avrebbe accontentato »41. La concessione di un salario maggiore non si riduceva ad una mera questione economica, ma implicava il riconoscimento di una precisa posizione in cantiere : la paga richiesta e ottenuta da Andrea Bertino era infatti quella solitamente dovuta ad un lavorante, mentre quella offerta da Nicolao Ferraris corrispondeva al salario di un garzone.

  • 42 A. Caracausi, Dentro la bottega. Culture del lavoro in una città d’età moderna, Venezia, 2008, in p (...)
  • 43 ASTo, S. R., Vicariato, Atti e ordinanze civili, vol. 7 (1725-26), f. 119 v.
  • 44 Ibid., vol. 12 (1730-31), f. 507.
  • 45 Ibid., vol. 9 (1727), f. 245.
  • 46 ASTo, S. R., Real Casa, Registro fabbriche, vol. 413 (1750), f. 119 v
  • 47 ASTo, S.R., Vicariato, Atti e Ordinanze civili, vol. 9 (1727), f. 312.
  • 48 Cfr. R. Ago, Economia barocca... cit.; S. Cerutti, Giustizia so maria, cit.; C. Muldrew, The econom (...)

19La contrattazione del salario tra impresari e manodopera poteva avvenire anche dopo la conclusione del rapporto lavorativo. Gli accordi tra capimastri e manodopera restavano generalmente orali, come dimostra la totale assenza di prove scritte a sostegno delle istanze portate dai lavoratori giornalieri al tribunale del vicario. I contratti venivano lasciati in questo modo aperti fino alla fine del rapporto di lavoro e passibili di venire rinegoziati. Il motivo principale del ricorso dei lavoratori al tribunale del vicario era rappresentato come si è visto, dalla richiesta del pagamento di giornate di lavoro svolte e mai retribuite : era questo l’oggetto di tutte le istanze che abbiamo analizzato ; solo una decina dei trentadue lavoratori giornalieri che si risolsero al vicariato avevano ricevuto un acconto sul proprio salario. Di fronte alle richieste di pagamento nessuno dei datori di lavoro negò mai il debito, mettendone semmai in discussione l’ammontare. Frequente era il tentativo da parte degli impresari di ridurre l’entità del debito portando a proprio favore diversi argomenti : alcuni contestarono la quantità delle giornate effettivamente svolte dai lavoratori, altri dichiararono di aver subito danni per cui pretendevano un risarcimento, altri ancora accusarono i lavoratori di aver lasciato l’impiego prima del tempo stabilito. Si tratta di argomenti piuttosto comuni nelle cause tra datori di lavoro e salariati : in questo modo il salario, come hanno fatto notare alcuni storici, veniva stabilito definitivamente solo alla conclusione del rapporto di lavoro quando dal compenso pattuito venivano dedotti i danni recati al datore di lavoro, le assenze, le somme ricevute in anticipo42. Maggiori implicazioni aveva un altro punto controverso nelle cause tra manodopera e impresari, che rimetteva in discussione il ruolo svolto dai lavoratori e la posizione assunta all’interno dell’organizzazione del cantiere. La questione è ben illustrata da alcuni casi particolari. Nel maggio del 1727 Porta fece istanza al tribunale del vicario per ottenere dall’impresario Gosmar il pagamento del « suo salario per giorni ventidue pendente i quali ha travagliato in qualità di lavorante da muro »43 ; per tutta risposta l’impresario affermò « d’esser detto Porta imprendizzo perciò non eserli dovuto alcun salario ». Ancora più interessante è la dichiarazione resa in tribunale da Francesco Lombardo quando Pietro Bertinaglia nell’aprile del 1730 gli richiese il pagamento del suo salario : non aveva assunto Bertinaglia come lavorante, sostenne Lombardo, e neppure aveva « convenuto con esso Bertinaglia di pagarli soldi sedeci per giornale, ma bensì avere convenuto che avrebbe sborsato al medesimo Bertinaglia la metà di quello che avrebbe ricavato per li travagli fatti da esso »44. Un argomento simile fu usato da Cattarello quando, nel maggio del 1727, l’oste Salvai gli presentò il conto dei pasti serviti ai falegnami che lavoravano per suo conto al castello di Mirafiori : Cattarello sostenne di non essere l’impresario, ma di essere stato assunto come lavorante da Giovanni Berra « quale come impresaro è tenuto a pagare la rispettiva cibaria stata somministrata dal detto attore alli lavoranti dal medesimo proposti »45. Nel primo caso al lavoratore che richiese la propria paga, l’impresario rispose di averlo assunto come apprendista e di non dovergli quindi corrispondere alcun salario. Nel secondo caso la questione non rimase circoscritta all’ammontare della paga ma si estese alle rispettive responsabilità nella conduzione del cantiere : Bertinaglia richiese la retribuzione di semplice lavorante, ma Lombardo sostenne di dovergli corrispondere la metà degli utili, sottintendendo in questo modo di essere soci nell’impresa. Lo stesso equivoco spinse l’oste Salvai a richiedere il pagamento dei pasti consumati dai lavoratori del cantiere di Mirafiori a Cattarello che rispose di non essere l’impresario ma un semplice lavorante. Purtroppo non conosciamo il seguito di queste vicende e i loro protagonisti non compaiono in altri documenti che potrebbero farci chiarezza sulla loro effettiva posizione professionale. Quello che ci sembra comunque interessante è l’ambiguità in cui gli accordi venivano lasciati fino alla fine dei rapporti lavorativi e che non si limitava a questioni meramente economiche come l’entità del salario, ma toccava la natura stessa del rapporto, il ruolo occupato in cantiere, la responsabilità assunta all’interno dell’impresa. Questi aspetti dei contratti non venivano precisati fin dall’inizio, ma restavano aperti, passibili di venire ridiscussi, rinegoziati, ridefiniti fino alla fine del rapporto lavorativo. Alla mobilità professionale, dovuta all’elasticità dei cantieri e alla brevità dell’impiego, si aggiungeva quindi la flessibilità a cui erano sottoposti i contratti dei lavoratori. Giovanni Giorgetto, che lavorò per nove giorni per Matteo Maffei nel cantiere del Padiglione Reale, venne assunto il 16 Agosto come lavorante con la paga di 16 soldi e declassato la settimana successiva al ruolo di garzone con un salario di 12 soldi e 6 denari46. Fu solo alla fine del loro rapporto lavorativo che, nel giungo del 1727, Gio Andrea Giula e l’impresario Perolato definirono di fronte all’assessore del vicario i termini del proprio contratto, stabilendo con una « conventione tra essi fatta che detto Perolato debbi pagare al detto Giula la somma di lire due, soldi due danari sei per li giornali da esso Giula fatti in qualità di lavorante mastro da muro »47. Il tribunale del vicariato diveniva dunque il luogo dove i termini dei contratti venivano rinegoziati e definiti una volta per tutte e dove, attraverso un atto pubblico qual era un’ordinanza civile, ottenevano un’adeguata certificazione48.

Lavoro E Ordine Pubblico

  • 49 F. A. Duboin, Raccolta per ordine di materie delle leggi... cit., vol. V, p. 1467
  • 50 A. Guevarre, La mendicità sbandita con il sovvenimento dei poveri, Torino, Mairesse, 1717. Per una (...)
  • 51 F. A. Duboin, Raccolta per ordine di materie delle leggi... cit., vol. V, p. 1465.
  • 52 Ibid., vol. V, p. 1481.
  • 53 Ibid., vol. VIII, p. 119.
  • 54 Ibid., vol. V, p. 1515-16.
  • 55 Ibid., p. 1522.
  • 56 Ibid., p. 1523.

20Il significato delle istanze dei lavoratori giornalieri al tribunale del vicario non si limitava a questo, ma oltrepassava i limiti del cantiere divenendo lo strumento di un processo di legittimazione all’interno della cittadinanza. Il vicariato di Torino, grazie alla riforma voluta da Vittorio Amedeo II nel 1724, era tornato ad essere una delle magistrature più importanti della città : con l’unione della sovrintendenza di politica e polizia alla prefettura, l’ufficio riuniva ampie competenze f. 142 v. su tutto ciò che riguardava la sicurezza dei cittadini e l’abbondanza dei viveri. Come tribunale civile e criminale la sua giurisdizione si estendeva a tutti quei casi che potessero essere giudicati con un processo sommario : in ambito civile era limitata a piccole controversie in materia di commercio al dettaglio di commestibili e al salario dei lavoratori domestici e giornalieri ; in ambito criminale era incaricato, insieme alle sue otto guardie, del « contegno delle persone torbide, rizzose, malviventi e scandalose »49 e del controllo dei forestieri di passaggio in città. Nel mantenimento dell’ordine pubblico era affiancato dalle guardie del governatore che erano tenute a pattugliare la città e a collaborare con l’ufficio del vicario consegnandogli i casi che cadevano sotto la sua giurisdizione. Fin dall’inizio del Settecento e per buona parte del secolo le possibilità di intervento del vicario in questioni di ordine pubblico vennero allargate con l’acquisizione di nuove competenze. Nel 1717, nell’ambito della lotta alla mendicità e della riforma dell’ospedale della Carità ispirata ad un progetto del padre gesuita André Guevarre50, al vicario venne richiesto di affiancare le guardie dell’ospedale nell’arresto di vagabondi e mendicanti, destinando i torinesi meritevoli all’istituto assistenziale ed espellendo gli altri dalla città51. La ferma intenzione dei sovrani di allontanare dalle strade di Torino gli sfaccendati venne ribadita dalle costituzioni del 1729 e, in seguito, da un biglietto regio del 1734 che confermava il ruolo del vicario nella repressione della mendicità e del vagabondaggio52. A partire dagli anni Quaranta la lotta contro gli oziosi e i vagabondi confluì in una serie di provvedimenti presi contro il dilagare in città dei reati di furto : in un editto del gennaio del 1740 venne richiesto alle autorità competenti di prestare particolare attenzione ai « vagabondi, e quelli ancora, li sfaccendati, senza esercizio di mestiere, o professione, e senza beni, o rendite bastanti a mantenerli »53. Sette anni più tardi l’ordine venne ripetuto e il dito nuovamente puntato sugli oziosi e i vagabondi ; al vicario venne inoltre ordinato di « stare in attenzione sovra le persone massimamente estere, le quali s’introducono nella detta Città di Torino per indagare li loro andamenti, e subito che avrà notizia dell’arrivo di tali persone, nelle quali cada qualche sospetto, se le farà presentare a sé, e prenderà cognizione se siano venute per esercitarvi un qualche mestiere, o professione »54. Nel gennaio del 1750 il sovrano tornò sul problema con un nuovo editto motivato ancora una volta dalla preoccupazione per i furti che « si vanno commettendo temerariamente in questa Città », esprimendo chiaramente la convinzione che « non possano attribuirsi, se non ad un numero di oziosi, vagabondi, e mal’inclinati, fra quali vi saranno forse anche degli stranieri »55. Per intensificare il controllo sopra i forestieri, venne ingiunto « ad ogni abitante in Torino, il quale non vi abbia casa affittata » di presentarsi all’ufficio del vicario, pena l’incarcerazione, per comunicare la propria origine geografica, il proprio domicilio, le ragioni del soggiorno in città e « se eserciti qualche professione, o s’impieghi in altro travaglio, oppure viva di proprie rendite, e dove siano queste »56. L’obbligo di « consegnarsi » all’ufficio del vicario doveva venire applicato da quel momento a tutti i forestieri che si fossero recati in città ; quelli privi di un lavoro o di una rendita sarebbero stati espulsi. Lo stesso giorno venne emanato un nuovo editto contro gli oziosi e i vagabondi su cui ricadevano più frequentemente i sospetti di furto.

  • 57 Nel numero sono stati inclusi solo i sospettati di furti, mentre sono stati esclusi i rei comprovat (...)
  • 58 ASCT, Vicariato, Registro dei detenuti, vol. 24 (1725-52).
  • 59 Sul tema della cittadinanza si veda S. Cerutti, R. Descimon, M. Praak (a cura di), Cittadinanze, nu (...)
  • 60 ASCT, serie 1 K, vol. 1, Regi biglietti (1716-1748), fasc. 125.

21A suscitare maggiori preoccupazioni nelle autorità erano dunque la mobilità della popolazione e la disoccupazione, ragioni sufficienti, agli occhi dei responsabili dell’ordine pubblico, per delinquere. I registri dei detenuti compilati in quegli anni dalle guardie del vicario si riempirono di nomi di sospetti di furto e vagabondi57. Nel 1725 ne vennero arrestati 21 tra cui sei sospettati di furto e quindici sorpresi a vagabondare ; sei di loro erano torinesi, gli altri provenivano da varie parti del regno58. Nel 1739 otto torinesi e quindici forestieri vennero arrestati perché sospettati di aver commesso un furto ; due di loro, Giacomo Pagano e Pietro Basso, erano milanesi originari delle zone da cui tradizionalmente provenivano molti mastri da muro. Dei quattro vagabondi arrestati quel anno, solo uno era torinese. Nel 1741 gli arrestati come sospetti di furto e come vagabondi salirono a 47, tra cui solo dieci torinesi. Chiunque, privo di una rendita, non praticasse un mestiere e vivesse nell’ozio attirava i sospetti delle autorità, soprattutto se a bighellonare per le strade o a bere nelle osterie erano dei forestieri. Di riflesso il domicilio e un impiego stabili in città costituivano una garanzia di affidabilità e la prova di voler partecipare onestamente alla vita della cittadinanza59. È indicativa del clima di quegli anni la risposta che Carlo Emanuele III inviò al vicario Alfieri di San Martino quando, nei primi mesi del 1745, venne interpellato sul caso di dodici ladroncelli arrestati sulla base del semplice sospetto « per essere persone sfaccendate, nullatenenti, solite convivere assieme, e frequentar le osterie » : la mancanza di prove di furto e la minorità dei detenuti avrebbe obbligato il giudice a limitare la condanna a qualche mese di carcere, insufficienti, secondo il sovrano, a farli ravvedere e « lasciare la vita oziosa, e darsi a qualche lavoro stabile ». Il sovrano determinò quindi « di fargli rinchiudere in un Forte per destinarli a qualche travaglio pendente il corso di anni cinque, o sei »60. Il loro rilascio sarebbe avvenuto solo previa sottomissione « di vivere in avvenire da persone dabbene, e di astenersi da qualunque furto, quant’anche d’applicarsi stabilmente a qualche travaglio ». Tra i dodici ladroncelli, di età compresa tra i dodici e i diciassette anni, sette erano i torinesi, due provenivano dal Canavese, due dal Cuneese, e uno dalla città di Lugano.

  • 61 Per gli studi sull’argomento vedi nota 5.
  • 62 Sul rapporto tra ricorso al tribunale e appartenenza alla ci tadinanza vedi M. Sonenscher, Journeym (...)

22Diveniva dunque cruciale avere la possibilità di dimostrare di risiedere stabilmente in città per praticarvi un mestiere. Purtroppo non conosciamo l’origine geografica dei lavoratori giornalieri che fecero istanza al tribunale del vicario tra il 1725 e il 1741 e di cui abbiamo analizzato gli atti. Diversi studi però ci informano che le maestranze impiegate nei cantieri edili torinesi erano composte in buona misura da immigrati61, come del resto l’origine geografica dei capimastri confermerebbe. Al di là della loro origine geografica, i lavoratori giornalieri potevano contare su impieghi di breve durata, basati su accordi orali, retribuiti con magri salari e, spesso, con forti ritardi. Nei brevi o lunghi periodi di inattività era forte il rischio di rientrare nella mischia di coloro che, privi di un impiego e di una dimora stabili, attiravano facilmente i sospetti delle autorità. Per fugare ogni dubbio era fondamentale poter dimostrare di avere o avere avuto un impiego in città : il ricorso al tribunale del vicario da parte dei lavoratori giornalieri per richiedere il pagamento di un salario arretrato poteva avere anche questo scopo62. È legittimo infatti ritenere che le ordinanze civili emesse dal vicario servissero a certificare non solo l’esistenza di un debito da parte dei datori di lavoro nei confronti dei lavoratori, ma anche, e soprattutto, l’esistenza di un legame lavorativo che proprio in virtù di quel debito non poteva ancora ritenersi concluso. Una volta chiarita e consolidata la propria posizione nei confronti della cittadinanza, il soggiorno in città otteneva un riconoscimento e una giustificazione da parte della stessa magistratura incaricata di mantenere l’ordine pubblico.

  • 63 Sulle proteste dei lavorati in antico regime vedi il dibattito tra G. Rudé, The crowd in French Rev (...)
  • 64 ASTo, S.R., Ministero della guerra, Azienda generale fabbriche e fortificazioni, Contratti, vol. 22 (...)
  • 65 ASTo, S.R., Vicariato, Atti e ordinanze civili, vol. 12 (1730-31), f. 539 v.
  • 66 Cfr. M. Sonenscher, Journeymen, the courts and the French trades... cit.; F. Trivellato, Salaire et (...)

23La funzione del tribunale civile del vicariato non si riduceva al ruolo passivo di certificazione dei debiti e dei contratti lavorativi, ma poteva assumere una rilevanza creativa ridefinendo i rapporti tra le parti. La precarietà degli impieghi, le paghe basse e corrisposte con discontinuità potevano costituire motivi di forte tensione tra manodopera e impresari. I ricorsi al tribunale del vicario rappresentavano per i lavoratori uno strumento per sollecitare il pagamento dei salari, ma esistevano anche altri mezzi e altre sedi per far valere le proprie richieste. Per quanto la forte mobilità professionale potesse costituire un ostacolo alla maturazione di azioni collettive63, alcuni sporadici episodi ci mostrano la capacità di raggiungere un grado di coesione interna sufficiente ad allarmare gli impresari. Nell’ottobre del 1733 gli impresari Carlo Croppi di Lura, dello Stato di Milano, e Domenico Eusebio Bello, incaricati in aprile di diversi lavori al forte di Fenestrelle, sollecitarono presso l’intendenza generale il pagamento di duemila lire « affine d’impiegarle nelle paghe degli operari perché possano continuare il lavoro » e scongiurare l’« evidente pericolo di venir da medesimi abandonato »64. La minaccia di abbandonare il lavoro o paralizzare la produzione era un’arma in mano alla manodopera per ottenere il pagamento o l’aumento del proprio salario. Vi ricorsero anche i lavoratori impiegati nella produzione di mattoni alla fornace di Valdoc nel giugno del 1730, quando quattordici di loro decisero di astenersi dal lavoro : al centro della protesta, la definizione dell’ammontare del salario. I lavoratori, assunti a cottimo con la paga di due lire ogni mille mattoni prodotti, si dissero disposti a « continuare il loro lavoro per tutta la campagna corrente mediante che li venghi stabilito un prezzo ragionevole maggiore »65. A sostegno della richiesta concorreva l’aumento del salario ottenuto l’anno precedente a causa del rincaro del prezzo del grano. I capi fornassari opposero un netto rifiuto motivato dalla mancanza di un patto preciso con i lavoratori : l’ambiguità in cui erano stati lasciati gli accordi venne interpretata dai lavoratori come la conferma dell’aumento del salario, e dai capi fornassari nel senso del ripristino delle condizioni precedenti. I capi fornassari denunciarono l’accaduto al vicario, chiedendogli di usare la sua autorità per costringere i lavoratori a riprendere la produzione. In tribunale i lavoratori si dissero disposti a interrompere la protesta solo dietro un adeguato aumento del salario : al vicario venne richiesto di valutarne l’entità. Di fronte allo scontro tra manodopera e impresari, il vicario operò una serie di scelte con lo scopo diraggiungere una soluzione di compromesso : innanzitutto decise di non considerare l’accaduto come un problema di ordine pubblico, ma come una questione meramente lavorativa concentrando l’attenzione sui termini degli accordi tra le parti. Nell’organizzazione del lavoro alla fornace, ogni capo fornassaro dirigeva due lavoratori, con i quali prendeva accordi e ai quali corrispondeva il salario. Nelle aule del tribunale la contrapposizione tra il gruppo coeso di lavoratori da una parte e i sette capi fornassari dall’altra venne ricondotta entro i termini di una questione contrattuale a carattere personale : rompendo la coesione della manodopera, la protesta perdeva il suo potenziale sovversivo. A conclusione della controversia, il vicario ingiunse ai lavoratori di riprendere la produzione riservandosi di valutare l’opportunità di un aumento del salario. A differenza di altri tribunali di antico regime che non entravano nel merito della quantificazione del salario66, il vicariato si riservò il diritto di stabilire il giusto compenso dovuto ai lavoratori della fornace.

24Il tribunale del vicariato di Torino svolgeva come altri tribunali di antico regime un ruolo fondamentale nel mercato cittadino, consolidando i rapporti commerciali e di lavoro e certificando gli accordi raggiunti tra le parti. Al pari di una piazza di mercato, poteva divenire sede di negoziazione dei prezzi delle merci o dell’ammontare dei salari. Questa sua funzione certificatoria era resa possibile dalla procedura sommaria che, nell’intento di garantire una giustizia rapida e poco costosa, prevedeva l’assenza di legali e permetteva al giudice di basare le proprie decisioni sulla sola verità dei fatti così come veniva esposta dalle parti in causa. Se questo resta vero per le cause commerciali, nei casi di ricorsi per questioni lavorative la funzione del tribunale si arricchiva di altre implicazioni : qui si definivano non solo i salari ma anche il ruolo assunto dai lavoratori nei cantieri ; qui veniva inoltre legittimata la loro presenza in città in virtù dei legami professionali stretti in precdenza. Dal canto suo l’istituzione definiva i limiti della legalità, dell’affidabilità e dell’appartenenza al tessuto cittadino, nel tentativo di esercitare un controllo sulla mobilità della popolazione. Nel caso poi di tensioni tra lavoratori e datori di lavoro, era in grado di ricondurre il conflitto entro i limiti facilmente gestibili del procedimento civile, dove contava solo la natura personale dei contratti di lavoro, riducendo in questo modo la portata delle azioni collettive dei lavoratori. La funzione del vicariato era dunque ambivalente : da una parte rappresentava la sede istituzionale a cui facevano istanza i lavoratori giornalieri per far valere le pro-prie richieste, legittimare la propria posizione professionale e il proprio rapporto con la città ; dall’altra costituiva un organo di controllo sulla mobilità della popolazione e, in questo modo, ne determinava le scelte e ne definiva la fisionomia.

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Notes

1 P. R. Milgrom, D. C. North, B. Weingast,The role of institutions in the revival of trade: the law merchant, private judges and the champagne Fairs, in Economics and politics, 2, 1990, p. 1-23; D. C. North, Institutions, Institutional Change and Economic Performance, Cambridge, 1990; S. Ogilvie, « Whatever is, is right? » Economic institutions in pre-industrial Europe, in The Economic History Review, 60, 2007, p. 649-684.

2 R. Ago, Economia barocca. Mercato e istituzioni nella Roma del Seicento, Roma, 1998; Ead. (a cura di), The value of norm: legal disputes and definition of rights, Roma, 2002; S. Cerutti, Giustizia sommaria. Pratiche e ideali di giustizia in una società di Ancien Régime, Milano, 2003; A. D. Kessler, Enforcing virtue: social norms and self-interest in a eighteenth-century merchant court, in Law and History Review, 22, 2004, p. 71-117; C. Muldrew, Credit and the courts: debt litigations in a seventeenth-century urban community, in The Economic History Review, 46, 1993, p. 23-38; Id., The culture of reconciliation: community and settlements of economic disputes in early modern England, in The Historical Journal, 39, 1996, p. 915-942; Id., The economy of obligation: the culture of credit and social relations in early modern England, Londra-New York, 1998.

3 M. Sonenscher, Journeymen, the courts and the French trades 1781-1791, in Past and Present, 114, 1987, p. 77-109; Id., Work and wage. Natural Law, politics and the eighteenth-century French trades, Cambridge-New York, 1989; S. L. Kaplan, Réflexion sur la police du monde du travail (1700-1815), in Revue historique, 529, 1979, p. 17-77. Per l’Italia vedi C. Poni, Norms and disputes: the shoemakers’ Guild in eighteenth-century Bologna, in Past and Present, 123, 1989, p. 80-108; F. Trivellato, Salaires et justice dans les corporations vénitiennes au 17e siècle. Le cas des manufactures de verre, in Annales HSS, 54, 1999, p. 245-273. In particolare sul mercato del lavoro edile cfr. A. Potofsky,The construction of Paris and the crises of the Ancien Régime: The police and the people of Parisian building sites, 1750-1789, in French Historical Studies, 27, 2004, p. 9-48.

4 D. Balani, Il vicario tra città e stato. L’ordine pubblico e l’annona nella Torino del Settecento, Torino,1987; mi permetto di segnalare anche N. Rolla, La piazza e il palazzo. I mercati e il vicariato di Torino nel Settecento, Pisa, 2010.

5 Sulla procedura sommaria cfr. S. Cerutti, Giustizia sommaria... cit.; Ead., Fatti e fatti giudiziari: il consolato di commercio di Torino nel xviii secolo, in Quaderni storici, 101, 1999, p. 413-445; Ead., Nature des choses et qualité des personnes. Le Consulat de commerce de Turin au xviiie siècle, in Annales HSS, 57, 2002, p. 1491-1520. In ambito criminale mi limito a segnalare N. Castan, La justice expéditive, in Annales ESC, 31, 1976, p. 331-361.

6 G. Levi, Centro e periferia di uno stato assoluto. Tre saggi su Pie-monte e Liguria in età moderna, Torino, 1985, p. 11-69; Id., Carrières d’artisans et marché du travail à Turin (xviiie-xixe siècles), in Annales ESC, 45, 1990, p. 1351-1364; M. C. Lamberti, Immigrazione e mercato del lavoro in una città di antico regime: Torino all’inizio dell’Ottocento, in Bollettino storico-bibliografico subalpino, 2, 2002, p. 583-629; B. Zucca Micheletto, Mercato del lavoro, mobilità e ciclo di vita a Torino nella seconda metà del xviii secolo, in Annali della Fondazione Einaudi, 41, 2007, p. 99-129.

7 V. Comoli Mandracci, Torino, Roma-Bari, 1994, p. 68-80.

8 C. Olmo, Une architecture imparfaite. La reconstruction de la via Dora Grossa à Turin (1736-1776), in Annales ESC, 46, 1991,p. 651-666.

9 Alle ordinanze civili del vicario poteva seguire l’appello al Senato solo nel caso eccedessero il valore di dieci scudi d’oro, eventualità che non si verificò mai nei casi analizzati; vedi F. A. Duboin, Raccolta per ordine di materie delle leggi, editti, manifesti... pubblicati dal principio dell’anno 1681 sino agli 8 dicembre 1798 sotto il felicissimo dominio della Real Casa di Savoia, vol. V, Torino, dai tipi di Vittorio Picco, 1829, p. 1466-69.

10 ASTo, S. R., Regie Finanze, I archiviazione, Commercio, m. 1, fasc. 23, Stato de negozianti e artisti della presente Città di Torino, p. 116-117. Ringrazio Beatrice Zucca Micheletto per la segnalazione della presenza dei capimastri da muro in questa fonte.

11 ASTo, Insinuazione di Torino, L8, 1739, c. 384.

12 ASTo, Insinuazione di Torino, L2, 1739, c. 483.

13 ASTo, Insinuazione di Torino, L2, 1741, c. 1135.

14 ASTo, Insinuazione di Torino, L10, 1739, c. 515.

15 Ibidem. Andrea Muttoni non compare nell’elenco del 1742 ma è definito capomastro in un atto notarile del 1739: alla morte di Giuseppe Galeazzo di Valsolda, la moglie Maria Cappa affidò la tutela dei figli al capomastro Galeazzo Pagano di Valsolda, cugino del marito. In questa occasione il capomastro Andrea Muttoni di Valsolda venne presentato come garante del rispetto degli accordi.

16 ASTo, Insinuazione di Torino, L3, 1739, c. 704.

17 La presenza dei luganesi a Torino è attestata fin dal xvi secolo quando ottennero dal duca di Savoia una serie di privilegi fiscali rinnovati nel corso del secolo successivo; a tal proposito cfr. D. Severin, Per la storia della emigrazione artistica della Svizzera italiana. Privilegi sabaudi agli architetti e mastri da muro luganesi (xvii secolo), Bellinzona, 1933. La loro presenza si fece a tal punto consistente e importante da portare alla creazione della Compagnia di Sant’Anna dei Luganesi, la cui esistenza è attestata già a partire dal 1620. Sulla presenza dei luganesi a Torino cfr. N. Carboneri, Stuccatori luganesi in Pie-monte tra Sei e Settecento, Como, 1964; V. Comoli Mandracci (a cura di), Luganesium artistarum universitas: l’archivio e i luoghi della Compagnia di Sant’Anna tra Lugano e Torino, Lugano, 1992. Sulla migrazione dalla Svizzera italiana e dal milanese cfr. i contributi contenuti in Col bastone e la bisaccia per le strade d’Europa. Migrazioni stagionali di mestiere dall’arco alpino nei secoli xvi-xviii. Atti di un seminario di studi, Bellinzona, 2-9 settembre 1988, in Bollettino storico della Svizzera italiana, CIII, 1991. Sulle maestranze lombarde, in particolare sui mastri comacini cfr. S. Della Torre, T. Mannoni, V. Pracchi (a cura di), Magistri d’Europa: eventi, relazioni, strutture della migrazione di artisti e costruttori dai laghi lombardi. Atti del Convegno, Como, 23-26 ottobre 1996, Como, 1997.

18 ASTo, S.R., Ministero della guerra, Azienda generale fabbriche e fortificazioni, Contratti, vol. 7 (1720), f. 122, vol. 15 (1727), f. 153.

19 Ibid., vol. 7 (1720), f. 128.

20 Ibid., f. 192.

21 Ibid., f. 207.

22 Ibid., vol. 15 (1727), f. 118.

23 Ibid., vol. 22 (1733), 121.

24 ASTo, S.R., Ministero della guerra, Azienda generale fabbriche e fortificazioni, Contratti, vol. 7 (1720), f. 155.

25 Ibid., f. 207.

26 Ibid., vol. 15 (1727), f. 118.

27 ASTo, S.R., Insinuazione di Torino, L. 8, 1739, c. 384.

28 Ibid., L. 2, 1739, c. 483.

29 Ibid., L. 2, 1741, c. 1135.

30 Sull’organizzazione e sulle condizioni di lavoro nei cantieri edili cfr. R. A. Goldthwaite, La costruzione della Firenze rinascimentale. Una storia economica e sociale, Bologna, 1984, in particolare p. 171-248 e 407-489.

31 ASTo, S. R., Real Casa, Registro fabbriche, vol. 413 (1750).

32 ASTo, S. R., Vicariato, Atti e ordinanze civili, vol. 13 (1732-34) f. 9.

33 Ibid., vol. 9 (1727), f. 321.

34 G. Craveri, Guida de forestieri per la real città di Torino, Torino, G. D. Rameletti, 1753.

35 O. Derossi, Nuova guida per la città di Torino, Torino: nella Stamperia Reale, 1781.

36 Mi riferisco ai massari e ai bidelli descritti da S. Cerutti, Travail, mobilité et légitimité. Suppliques au roi dans une société d’Ancien Régime (Turin, xviiie siècle), in Annales HSS, 65, 2010,p. 571-611.

37 1 lira corrisponde a 20 soldi, 1 soldo corrisponde a 12 denari.

38 ASTo, S.R., Ministero della guerra, Azienda generale fabbriche e fortificazioni, Contratti, vol. 7, (1720), f. 200.

39 Si tratta di un compenso piuttosto magro se paragonato al prezzo dei beni alimentari. Nel periodo preso in considerazione il prezzo ufficiale del pane bruno oscillò tra 1 soldo e 2 denari e 2 soldi e 8 denari alla libbra (circa 3 etti e mezzo); il prezzo del vino, invece, variò tra 1 soldo e 7 denari e 3 soldi e 11 denari al litro. Ipotizzando l’acquisto giornaliero di un chilo di pane e di un litro di vino, la spesa individuale poteva oscillare quindi tra 4 soldi e 9 denari e 14 soldi e 2 denari: buona parte del salario di un lavoratore giornaliero. Tra gli studi sul consumo alimentare in età moderna cfr. J.-J. Hémardinquer (a cura di), Pour une histoire de l’alimentation, Parigi, 1970; G. L. Basini, L’uomo e il pane. Risorse, consumi e carenze alimentari della popolazione modenese nel Cinque e Seicento, Milano, 1970; S. Cavaciocchi (a cura di), Alimentazione e nutrizione. Secoli xiii-xviii: atti della ventottesima settimana di studi, Prato, 22-27 aprile 1996, Firenze, 1997. Sul caso torinese qualche dato è fornito dagli studi sul sistema assistenziale di S. Cavallo, Conceptions of poverty and poor-relief in Turin in the second half of eighteenth centur, in S. Woolf (a cura di), Domestic strategies: work and family in France and Italy, 1600-1800, Cambridge-Parigi, 1991, p. 148-199. I dati sul consumo di pane variano naturalmente a seconda del periodo, del luogo e del ceto sociale presi in considerazione; qui si fa riferimento ai consumi delle classi popolari stimati sulla base dei dati forniti dagli istituti di carità, dalle prigioni e dall’esercito, e ne abbiamo calcolato una media.

40 ASTo, Real Casa, Registro fabbriche, vol. 412 (1750) ff. 39 v.-40 v., vol. 413 (1750) f. 45.

41 ASTo, S. R., Vicariato, Atti e ordinanze civili, vol. 9 (1727), f. 321.

42 A. Caracausi, Dentro la bottega. Culture del lavoro in una città d’età moderna, Venezia, 2008, in particolare p. 59-78; F. Trivellato, Salaire et justice dans les corporations vénitiennes... cit.

43 ASTo, S. R., Vicariato, Atti e ordinanze civili, vol. 7 (1725-26), f. 119 v.

44 Ibid., vol. 12 (1730-31), f. 507.

45 Ibid., vol. 9 (1727), f. 245.

46 ASTo, S. R., Real Casa, Registro fabbriche, vol. 413 (1750), f. 119 v

47 ASTo, S.R., Vicariato, Atti e Ordinanze civili, vol. 9 (1727), f. 312.

48 Cfr. R. Ago, Economia barocca... cit.; S. Cerutti, Giustizia so maria, cit.; C. Muldrew, The economy of obligation... cit.

49 F. A. Duboin, Raccolta per ordine di materie delle leggi... cit., vol. V, p. 1467

50 A. Guevarre, La mendicità sbandita con il sovvenimento dei poveri, Torino, Mairesse, 1717. Per una sommaria ricostruzione della vita e delle opere di Guevarre si veda C. Joret, Le P. Guevarre et les bureaux de charité au xviie siècle, Tolosa, 1889, estratto da Annales du Midi, 1, 1889, p. 340-393; sul modello assistenziale promosso dai gesuiti in Italia cfr. D. Lombardi, I gesuiti e il principe. Il modello francese nella politica dell’assistenza di fine Seicento, in F. Angiolini, V. Becagli, M. Verga (a cura di), La Toscana dell’età di Cosimo III, Firenze, 1993, p. 521-539.

51 F. A. Duboin, Raccolta per ordine di materie delle leggi... cit., vol. V, p. 1465.

52 Ibid., vol. V, p. 1481.

53 Ibid., vol. VIII, p. 119.

54 Ibid., vol. V, p. 1515-16.

55 Ibid., p. 1522.

56 Ibid., p. 1523.

57 Nel numero sono stati inclusi solo i sospettati di furti, mentre sono stati esclusi i rei comprovati.

58 ASCT, Vicariato, Registro dei detenuti, vol. 24 (1725-52).

59 Sul tema della cittadinanza si veda S. Cerutti, R. Descimon, M. Praak (a cura di), Cittadinanze, numero monografico di Quaderni Storici, 89, 1995

60 ASCT, serie 1 K, vol. 1, Regi biglietti (1716-1748), fasc. 125.

61 Per gli studi sull’argomento vedi nota 5.

62 Sul rapporto tra ricorso al tribunale e appartenenza alla ci tadinanza vedi M. Sonenscher, Journeymen, the courts and the. French trades... cit.; Id., Work and wage... cit.

63 Sulle proteste dei lavorati in antico regime vedi il dibattito tra G. Rudé, The crowd in French Revolution, Oxford, 1959; Id., Paris and London in the eighteenth century, Londra, 1970; H. Burstin, Conflitti sul lavoro e protesta annonaria a Parigi alla fine dell’ancien régime, in Studi storici, 19, 1978, p. 735-776 e M. Sonenscher, Journeymen, the courts and the French trades... cit. Sui conflitti in ambito professionale cfr. C. Poni, S. Cerutti (a cura di), Conflitti nel mondo del lavoro, numero monografico di Quaderni Storici, 80, 1992.

64 ASTo, S.R., Ministero della guerra, Azienda generale fabbriche e fortificazioni, Contratti, vol. 22 (1733), f. 204.

65 ASTo, S.R., Vicariato, Atti e ordinanze civili, vol. 12 (1730-31), f. 539 v.

66 Cfr. M. Sonenscher, Journeymen, the courts and the French trades... cit.; F. Trivellato, Salaire et justice dans les corporations vénitiennes... cit.

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References

Bibliographical reference

Nicoletta Rolla, Appunti sui lavoratori giornalieri dei cantieri edili torinesi nel Settecento: una ricerca in corsoMélanges de l’École française de Rome - Italie et Méditerranée modernes et contemporaines, 123-1 | 2011, 181-193.

Electronic reference

Nicoletta Rolla, Appunti sui lavoratori giornalieri dei cantieri edili torinesi nel Settecento: una ricerca in corsoMélanges de l’École française de Rome - Italie et Méditerranée modernes et contemporaines [Online], 123-1 | 2011, Online since 20 May 2014, connection on 28 March 2024. URL: http://journals.openedition.org/mefrim/604; DOI: https://doi.org/10.4000/mefrim.604

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Nicoletta Rolla

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