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Pratiche dell’adozione in età bassomedievale e moderna

L’adozione tra medio evo ed età moderna : un istituto al tramonto ?

Maria Gigliola di Renzo Villata

Abstract

Si segue l’evolversi dell’istituto dell’adozione dall’alto medioevo alla tarda età moderna nel suo reimpiego attraverso i tempi secondo le necessità della società. Si passano così in rassegna alcune opere dottrinali e documenti altomedievali che recano tracce di una ‘vita’ dell’istituto, in parte in accordo con il regime romano, in parte nel solco del diritto longobardo e franco, al fine precipuo di assicurare un figlio a chi ne è privo (imitatio naturae) e di avere un proprio erede prescelto. Nel Basso Medioevo, se l’interesse verso l’adottare è abbastanza scarso, non mancano tuttavia testimonianze diverse, che contribuiscono a mutare la fisionomia di un istituto considerato per lungo tempo di scarsissima o quasi nulla applicazione : la dottrina ne tratta seguendo lo schema e la disciplina romanistica ma prende anche in parte atto di un’applicazione ‘diversa’ nella quotidianità dell’epoca e cerca di assecondarne, soprattutto nei consilia, un più largo impiego per provvedere da una parte alle esigenze di orfani bisognosi di assistenza e dall’altra di coloro che desiderano farsi carico del mantenimento di un fanciullo in stato di bisogno, o di avere un erede per necessità dinastiche. Nell’età moderna si può rilevare un analogo sviluppo, non così stentato come prima si credeva. Seppure non di uso frequente, l’istituto continua il suo cammino : la sua vita, per così dire sotto traccia, è preludio ad un risorgere, talora sotto vesti mutate, durante la rivoluzione francese, in una nuova concezione della famiglia e della società, fondata su principi più egualitari, e, con minore favore, nell’età napoleonica (e nel Code civil). I secoli successivi attestano la ‘necessità di un suo uso che trova la sua ragione d’essere, all’oggi, in motivazioni ‘naturali’.

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Termini di indicizzazione

Keywords:

Adoption

Parole chiave:

Adozione
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Testo integrale

Una premessa

  • 1 Lefebvre Teillard 1995, p. 286.
  • 2 Martin 1922, p. 151 n. 1.
  • 3 Aubenas 1934, p. 700 s.
  • 4 Gonnet 1935.
  • 5 Goody 1983, p. 71-74 (trad. it. Goody 1995, spec. p. 81-82, dove si registra addirittura un salto c (...)

1« C’est une idée communément reçue que l’adoption aurait disparu en Occident aux alentours du Xsiècle pour ne réapparaître que sous la Révolution. Reprise aux juristes des derniers siècles de l’Ancien Régime, cette affirmation répétée a tenu lieu de « dogme » jusqu’aux jours où, se tournant vers les actes de la pratique, les historiens du droit ont commencé à la mettre en doute. Trop de témoignages en sens contraire ont été relevés ces dernières décennies pour qu’on puisse y souscrire ». Così scriveva nel 1996 Anne Lefebvre Teillard nella sua ricca Introduction historique au droit des personnes et de la famille1, ponendosi sulle tracce del filo rosso che può condurre ad una rappresentazione dell’istituto, nella realtà pratica e teorica dell’età intermedia, dal medioevo all’epoca moderna, più genuina, fatta di luci e, certo sì, di ombre, ma che non ne cancella l’esistenza sul lungo periodo, nonostante certe indubbie affermazioni sparse qua e là nelle opere del tardo Ancien Régime e nella storiografia. Per la Francia già Olivier Martin, nel 19222, e, a distanza di un decennio, i lavori di Roger Aubenas3 e di Paul Gonnet, più dedicati, con sguardo mirato, all’adozione4, avevano modificato simili giudizi, che emergevano tuttavia con insistenza da voci di diversa provenienza e che ancora oggi possono ritrovarsi ‘tralatizi’ in moderne ricostruzioni storiografiche5.

2 In queste poche pagine non si può avere alcuna pretesa di completezza nel ricostruire le vicende di un istituto che, se non di larga applicazione tra medioevo ed età moderna, si rivela comunque usato perché idoneo a soddisfare precise finalità affettive ma anche, a quel tempo in particolare, di natura economica e sociale, reputate allora degne di tutela.

3Il futuro, in una società improntata a una diversa concezione dei rapporti domestici, secondo un modello di famiglia più attenta, tra Otto e Novecento, alle dinamiche interne interpersonali a sfondo affettivo, educativo e assistenziale, piuttosto che alle prospettive economiche, darà più largo spazio alle adozioni, bisognose di essere plasmate e costruite in termini giuridici secondo gli scopi assegnati dall’ordinamento, in una visione ormai non più limitata ai confini nazionali ma aperta ad abbracciare, senza limiti geografici, le necessità e la ‘buona volontà’ di genitori da una parte e, dall’altra, di fanciulli in condizioni di precarietà e disagio.

  • 6 Cfr., per un primo approccio sommario all’istituto, Vismara 1958, p. 581-584 (1988, p. 193-199); Ma (...)

4Si vuole perciò qui fornire una cornice storico-giuridica a un istituto dai contorni ben delineati nelle sue figure nell’antico diritto, ma spesso confusi nella tradizione medievale, nonostante il forte apporto di provetti giuristi che non trascurano di cimentarsi con le difficoltà interpretative di norme via via modellate dalla pratica secondo le proprie esigenze6.

5Ci si soffermerà perciò su alcuni aspetti prediletti dai giureconsulti coevi sospesi tra il passato e il loro presente, allenati perciò a dare atto delle tendenze della stessa pratica, che si muoveva in senso difforme dagli schemi trasmessi e forgiava forme diverse di ‘adozione’, adatte agli scopi di volta in volta emergenti dalla concretezza della quotidianità dell’epoca.

L’alto medioevo : il reimpiego di un istituto secondo le necessità della società

  • 7 Summa Perusina 1900, p. 286: ad C. 8.47 de adoptionibus.

6La Summa Perusina, per fare qualche piccolo cenno sulle fonti giuridiche altomedievali, non dedica soverchia attenzione all’istituto, che tuttavia è in quella sede caratterizzato per uno dei suoi elementi portanti quale è il formalismo, sì che essa può compiersi validamente solo apud publicum iudicem, mentre la adoptio per chartulam tabellionis è sanzionata dalla nullità7.

  • 8 Cfr. Lex Romana curiensis 1966, p. 428, 594 ss., 614 ss., 657 ss., 675 ss., 722, 736 ss., 742, 753 (...)

7La Lex Romana curiensis ne espone brevemente il contenuto che, scolpito nel suo accostarsi alla natura - lo qualifica una naturae similitudo, ut aliquis filium habere possit, quem non generaverit, quasi un luogo comune nei secoli successivi -, è ricostruito soprattutto negli effetti sulla patria potestas degli adottandi o arrogandi, e nella capacità di adottare e di essere adottati8.

  • 9 V. Vismara 1941, p. 162 ss., 167 ss., 190 ss., 208 ss., 221 ss., 272 ss., 333 ss., 344 ss. : ivi un (...)

8Ma proprio quella adoptio per chartulam tabellionis, sanzionata con la nullità dalla Summa Perusina, si prestava ad assolvere la funzione dell’adoptio in hereditatem per dare un erede a chi non avesse figli dal proprio sangue, secondo un’imitatio naturae, su cui qui si avrà modo di ritornare. Spingevano a favorirla e a promuoverla sentimenti di paternità frustrati e in qualche modo così soddisfatti, valori etici e cristiani, senza che l’adottato in questa forma fosse sottratto alla potestà del padre naturale. Contavano, d’altra parte, le aspettative successorie nei confronti del patrimonio dell’adottante. Le testimonianze offerte dalla prassi documentaria sono indicative di un impiego diffuso di questo strumento, che rispondeva a condivise aspirazioni9.

  • 10 Si veda Cortese 1995a, p. 159, ma anche spec. p. 116n, 119-120, 133, 137-142, 161, 172n, 228, 236 ; (...)
  • 11 Schiaparelli 1933, p. 323-326 : doc. 248. Si veda Vismara 1941, p. 272-274.

9Nel diritto longobardo il thinx o gairethinx, « definito falsamente da Rotari ‘donazione’ e in realtà atto formale utilizzato per assicurare a un estraneo la successione mortis causa […] »10, poteva rispondere alle finalità dell’adozione : compiuta pubblicamente, rivelava, nella trama dei gesti simbolici, il costituirsi delle relazioni tra adottante e adottato. Nei territori longobardizzati le chartae recano formule significative – come quella trasmessa nella charta donationis di Audipert, risalente al 770, conservata dal Codice diplomatico longobardo (in omnibus vos mihi succidatis, tamquam si de semine meo procreati fuissitis, et in omnia, ut dixi[t], vos mihi heredes legitimi succidatis), – che attestano un uso della donatio post obitum a favore di due figli naturali di un fratello per garantire un successore all’‘adottante’, con la doppia condizione della sua premorienza e della mancata sopravvenienza di figli, sia maschi che femmine, e della conseguente riduzione per metà, in caso di nascita di figli propri, dei beni donati, oltre all’obbligo degli stessi di dare alla Chiesa di S. Salvatore del Monte Amiata un soldo d’oro o l’equivalente in cera, olio o altro, a suffragio dell’anima del donante. Non si tratta, secondo Vismara, di un’effettiva attribuzione dello status di figlio ai due donatari « e perciò non è possibile parlare di vera e propria adozione »11, pure se – aggiungo – la formula che assimila i nipoti ai figli raffigura quell’imitatio naturae caratteristica proprio dell’adozione.

  • 12 Schiaparelli 1929, p. 194-196 : doc. 62.
  • 13 Vismara 1958, p. 582 (anche Vismara 1988, p. 193-199).

10In un'altra chartula adfiliationis del 737 vi è la denominazione di figli (Dolcissimis nobis semper et in bonis omnibus nominando […] viri devoti germani filii quondam Rothari optivi filiis meis) per i tre orfani di un certo Rotari, ai quali contestualmente si donano alcuni beni e si costituisce in loro favore un vitalizio perché possano vivere quieti nei loro possessi12. Più in generale si può dire sempre con Vismara che « l’adoptio o adfiliatio si confonde addirittura con la donatio, in quanto questa adempie alla funzione di assicurare la successione volontaria dell’adottante ; i due termini appaiono addirittura negli atti sinonimi »13.

  • 14 Cfr. Cortese 1995a, p. 116n, 141 ; inoltre già Schupfer 1892, p. 3-44 per un approfondimento sui de (...)

11Nel diritto franco l’affatomia, cerimonia complessa che si snodava in una sequenza di atti a contenuto simbolico con la partecipazione di vari soggetti, serviva ad assolvere le funzioni di un’adoptio in hereditatem : la Lex Ribuariorum, al cap. XLVI, consentiva un’affatomia solo a chi non avesse figli e parla di adoptio in hereditatem ; Carlo Magno ammette queste adozioni per qui filium non habuerit et alium quemlibet eredem sibi facere voluerit ; le Formulae tramandate attestano un impiego per colui che aveva perso i figli o non li aveva mai avuti, e voleva perciò adottarne. La legge salica 46 de afathamire, se non parla propriamente di adozione, ne assorbe la sostanza. Caratteristica fondante sembra esserne la forma, assai complessa, attraverso la quale si realizza un negozio, integrato da più atti, con l’intervento di un intermediario per la presa di possesso dei beni, mediante gesti simbolici (la festuca lanciata su chi riceve i beni) e il successivo trasferimento degli stessi all’erede : la natura patrimoniale, secondo Schupfer, passava in seconda linea rispetto alla volontà di « creare un figlio o, ciò che torna lo stesso, un erede suo »14.

Il basso Medioevo : nel solco del passato ?

  • 15 Cfr. da ultimo Roumy 1998, spec. p. 101-103 ed anche, passim, per una trattazione efficace sull’ado (...)

12Se nell’età altomedievale l’interesse sembra quasi spento, esso non riemerge in maniera prepotente nei secoli successivi, come accade invece per molti altri istituti della famiglia. I giuristi del diritto comune, infatti, non si occupano in maniera approfondita dell’adozione – è il dato che emerge solo dando una scorsa alle indagini svolte da Franck Roumy15 – e tuttavia non la ignorano perché vi dedicano sintetiche trattazioni, che toccano i punti qualificanti evocati dalla compilazione giustinianea e tali da stimolare le loro capacità ermeneutiche.

13Nelle opere di molti glossatori che nella loro interpretazione seguono da vicino il dettato normativo del Corpus iuris, si discute dei frammenti in proposito, in particolare dell’imitatio naturae, del trasferimento della patria potestas dal padre naturale all’adottante, della natura caratterizzante di actus legitimus, implicante il rispetto obbligatorio di formalità, ma soprattutto dei rilevanti effetti successori conseguenti all’atto : qui ci si limiterà a pochi ‘squarci’ tratti da quel mondo intellettuale, così ricco di fermenti innovativi.

  • 16 Cfr. al riguardo Cortese 1995b, spec. p. 52-54 ; e già, per una vasta bibliografia, Weimar 1973, p. (...)
  • 17 Brachylogus iuris civilis 1829, p. 16-18: lib. I, tit. X De adoptionibus; ma v. anche p. 11-12: lib (...)

14Un approccio non privo di spunti di interesse, da collocare in un clima di rinascita del diritto romano, è quello del Brachylogus iuris civilis, dalle origini geografiche e temporali controverse ma probabilmente – secondo l’opinione oggi più diffusa - elaborato nella Francia meridionale degli albori del XII secolo16 : seguendo le Istituzioni giustinianee, si sofferma sulle due forme dell’adrogatio e dell’adoptio, che vengono distinte per soggetto passivo (l’una rivolta al sui iuris, l’altra ad un filiusfamilias, soggetto all’altrui potestà) e forma solenne, per i diversi effetti (trasferimento obbligato nella patria potestà dell’arrogante, trasferimento, nella seconda specie, solo nel caso di adozione da parte del nonno o del bisavolo paterno o materno), per i requisiti di capacità (l’impotentia generandi è preclusiva : sarà un impedimento anche per i giuristi dell’età successiva), per la differenza di età, di diciotto anni almeno, tra adottante e adottato, per l’incapacità delle donne nisi ad solatium amissorum liberorum, per la possibilità di adottare in filium o in nepotem, in quest’ultima ipotesi con il consenso del figlio stesso17.

  • 18 Azzone 1506-1966, p. 322-323 dell’anast.: ad C. 8.47 de adoptionibus.
  • 19 Cfr. Summa Vindocinensis 1976, p. 275 (I, De adoptivis),. La datazione proposta da ultimo è di A. G (...)

15Nella Summa Codicis Azzone, in maniera più approfondita – non occorrono molte parole per rilevarlo, né questa è la sede per trattare delle ragioni della maggiore capacità di penetrazione del grande interprete bolognese - giustifica in primo luogo, nell’ambito della continuatio titulorum, in esordio al De adoptionibus, l’ordine del titolo, successivo nello stesso Codice al De patria potestate, con il fatto che l’adozione è uno strumento costitutivo della patria potestà, contraddistinto dalla frequente mancanza di figli dell’adottante, peraltro reputata non strettamente necessaria, sì da riprodurre una situazione pene naturam imitans : Adoptio est legalis actio ad solatium eorum qui liberos non habent pene naturam imitans […] Vel sic : adoptio est legitimus actus per quem qui filius non est pro filio habetur. Prima definitio non ita placet quia et liberos habentes adoptare possunt, licet facilius concedatur liberos non habentibus […] ; segue l’inquadramento negli actus legitimi e tra questi l’indicazione dell’elemento discretivo nel mutamento che interviene nella posizione dell’adottato qui filius non est pro filio habetur, laddove la filiazione è senza equivoci considerata in rapporto all’adottante18. Un ulteriore aspetto, così afferma la Summa Vindocinensis, databile tra il 1164 e il 1182, prodotto della scuola di Piacentino, glossatore maturo della ‘terza’ generazione, è scolpito in poche parole : adoptio ius dumtaxat affert succedendi19.

  • 20 Summa Vindobonensis 1913, p. 93: ad Inst. 3.1. Tra le fonti v. ad es. Martino da Fano 1951, p. 341; (...)

16Ma gli effetti dell’adozione non si focalizzano sul versante successorio. Se all’adottato, fermi restando i diritti scaturenti dalla filiazione naturale, è riconosciuto un diritto a succedere ab intestato all’adottante – la Summa Vindobonensis, nel XII secolo, non esita ad annoverare tra i sui heredes, oltre ai figli, maschi e femmine, sotto la potestà del de cuius, e i nipoti, premorto il padre, anche gli adottivi (Nec distinguo sive sint naturales, sive legitimi, an adoptivi), e, ‘naturalmente’, gli arrogati –, si contano a suo favore altri diritti, come quello agli alimenti, che Baldo fa discendere dal diritto dell’adottato di succedere ab intestato : […] hic dicit quod iste adoptatus ab extraneo habet ius succedendi ab intestato tantum, nisi sit emancipatus adoptante. Ibi, tantummodo, licet hic ponatur dictio taxativa, tamen alimenta debentur : nam si ab intestato succedit, ergo et ali debet […]20. Altro è a dirsi per la legittima, della quale un testo assai tormentato dagli interpreti, la l. si adrogator, fissava la quantità per il solo arrogato nella misura della quarta.

  • 21 Bartolo 1570, f. 27r: ad D. 1.7. 22 de adoptionibus l. Si adrogator, nr. 8; Baldo 1585, f. 52v: ad (...)

17Si discute molto tra i dottori se questa quarta debba essere la quarta dei beni della riserva, indisponibile, del de cuius, o piuttosto la quarta parte di ciò che avrebbe ricevuto l’arrogato in assenza di testamento : in caso contrario, osservano gli autori, il figlio ‘falso’ poteva ottenere dall’arrogante più di quanto i figli veri, legittimi e naturali, avrebbero conseguito. Bartolo, che dedicava alla legge un commento assai ricco, annotava efficacemente : quarta non debetur totius haereditatis, sed ejus partis, quam quis esset habiturus ab intestato […] ; e Baldo, altrettanto attento alle giuste ed eque implicazioni del frammento giustinianeo, commentava : dicitur hic quod impubes arrogatus debet habere quartam, ergo plus habebit adoptivus quam naturalis ? […] Tamen contrarium deberet esse quia numquam fictio tantum valet ut melior veritate esistat. Solutio : intellige sane de ea quarta de qua loquitur lex, scilicet de eius quarta quam habiturus esset ab intestato […]21.

  • 22 Rolandino 1546-1977, f. 248r: Flos testamentorum, cap. De legitima liberis tantum.

18Quanto all’adottato, l’adottante non aveva nei suoi confronti nessun obbligo in caso di testamento, a differenza di quelli verso gli altri figli, che doveva o istituire eredi o diseredare, a meno che non si trattasse dell’adozione di un nipote, ricadente sotto la propria patria potestà, o di un’arrogazione22.

  • 23 Cfr. Accursio 1551a, p. 40: gl. accursiana similiter ad D. 1.7.1 de adoptionibus l. Filiofamilias e (...)
  • 24 Rolandino 1546-1977, f. 248r: Flos testamentorum, cap. De legitima liberis tantum.
  • 25 Henry de Suze 1574-1963, col. 1340: ad X.4.12 de cognatione legali, n. 2 (ivi la variante adoptio, (...)

19Gli interpreti tendono a considerare l’adoptio un nomen generale, ricomprendente pure l’adrogatio23, sebbene distinguano di massima, riferendosi ai testi giustinianei, tra adrogatio, se l’adottato è un sui iuris, non soggetto all’altrui potestà, e adoptio di un alieni iuris, sottoposto a sua volta al potere di un sui iuris. Il verso riportato nella Summa aurea e nella Lectura di Enrico da Susa, quasi a voler rendere facile la memorizzazione di uno spartiacque tra i due istituti per molti aspetti simili, suonava così : Arrogo qui suus est, et habet meus esse necesse. Patris adopto suum, nec patris desinit esse ; quasi negli stessi termini si era espressa la Summa coloniensis, condotta sul Decretum Gratiani, di scuola franco-renana, intorno al 1169. Si inseriscono nella scia della dottrina precedente Rolandino, nel suo Flos testamentorum24, e Giovanni d’Andrea25.

  • 26 Bartolomeo Anglico 1609, p. 247.
  • 27 Cfr Roumy 1998, p. 145 ss. ; inoltre Krynen 1982, p. 169-190. Cita Bartolomeo Anglico Roumy 1998, p (...)

20Giustificano l’istituto argomentando sull’imitatio naturae che comporta assimilazione, non parificazione completa. Vi è dunque, nella mentalità allora corrente, una profonda differenza fra un figlio naturale, nelle cui vene scorre il sangue del genitore, e un adottivo, legato all’adottante da un rapporto frutto della volontà di chi adotta ma pur sempre artificiale, ben diverso da una sorta di identificazione, per così dire, del figlio naturale con il padre stesso, al quale assomiglia in specie et etiam in effigie, maxime quando virtus in semine patris vincit virtutem in semine matris (Bartholomeus Anglicus, De genuinis rerum coelestium, VII, 1426), in una visione un po’ ‘maschilista’, del tutto conforme allo spirito dell’epoca27.

  • 28 Cfr. Summa Vindobonensis 1914, p. 14: ad Inst. I.12.3.
  • 29 Azzone 1506-1966, p. 322-323: ad C. 8.48 de adoptionibus, pr.-nr. 1: Adoptio est legalis actio ad s (...)
  • 30 Cfr. Accursio 1551b: gl. accursiana adoptio ad Inst. 1.11.1 de adoptionibus § Adoptio, p. 37 ; Rola (...)

21A questo riguardo motivi di dissenso sorgono sui requisiti dell’adottante e dell’adottato. Ci si chiede, tra i glossatori, se l’adozione sia consentita in maniera esclusiva a chi non ha figli, soprattutto ai maschi, o anche alle femmine (con dispensa, o in caso di perdita di figli in battaglia, e per motivi legati alla religione28), e se l’arrogazione possa riguardare anche un infans, incapace di dichiarare la sua espressa volontà all’atto che si compiva. Accursio riporta la disputa che avrebbe visto protagonisti alcuni grandi dottori delle generazioni precedenti e, a detta di Pietro da Anzola annotatore del grande maestro di ars notarie Rolandino de’ Passeggeri, lo stesso maestro di Accursio, Azzone29, del quale sembra condividere l’opinione : est autem adoptio secudum Placentinum et Johannem legalis actio ad solatium eorum, qui liberos non habent, pene id est fere naturam imitans. Sed certe et ab iis, qui liberos habent, fit adoptio, ut ff. eodem l. nec ei § praeterea ( = D. 1.7.17.3), et infra eodem § licet ( = Inst. 1.11.5) ; quare sic potest simpliciter definiri. Adoptio est legitimus actus per quem fit quis filius qui non est pene naturam imitans, et haec est veritas ut ff. eodem l. I ( = D. 1.7.1) et infra eodem § minorem ( = Inst. 1.11.4)30.

  • 31 Lectura Vindobonensis 1914, p. 13: ad I.12 De adoptionibus.
  • 32 V. Piacentino 1536-1962 p. 412: ad C. 8.51 de adoptionibus: Adoptare potest qui filium habet, sed e (...)
  • 33 Odofredo 1552-1968, f. 174v: ad C. 8.47.3 de adoptionibus l. Cum eum, nr. 1.
  • 34 Cfr. Henry de Suze 1574-1963, col. 1339: ad X.4.12; Henry de Suze 1581-1965, f. 25r: ad X. 4.12. 1 (...)
  • 35 Roumy 1998, p. 151 ss., con un ampio esame delle varie condizioni di incapacità generandi.

22Il contrasto, ricordato da Accursio (ma anche, per esempio, da Enrico da Susa) e fondato su un diverso modo di intendere l’imitatio naturae posto dalle fonti a scopo dell’atto, appare stemperarsi nel tempo, allo stato attuale delle conoscenze, e non essere così intransigente : nella Lectura Vindobonensis, della seconda generazione dei glossatori, l’adozione si ricollega, nelle parole dell’Autore, ad solatium eorum inventa qui filii carentes31, ma, poco più tardi, lo stesso Piacentino, già rievocato, mostrava, nella Summa Codicis, di non distinguere al riguardo tra un soggetto privo di figli e un altro già padre, manifestando ostilità solo nei confronti di un’adozione da parte di chi risultasse incapace di generare32. Odofredo, parimenti, non gradisce un simile spartiacque33. I canonisti coevi, dall’Ostiense al più tardo Niccolo’ de’ Tedeschi, concordano sul fatto che possa adottare anche chi ha figli, sebbene l’adozione riguardi più frequentemente coloro che non ne hanno34. Chi ha studiato da vicino la scienza giuridica medievale al riguardo è giunto alle medesime conclusioni35.

  • 36 Cfr. ad es. Brachylogus iuris civilis 1829, p. 207: gl. adoptio (Accursius post Theophilum et Place (...)
  • 37 Odofredo 1550-1967, f. 21r: ad D. 1.7 de adoptionibus, in rubr.; Id., ad C. 8.47.3, nr. 1-2, f. 17 (...)
  • 38 Giasone del Maino 1579a, f. 147v: ad D. 28.2.23 De liberi et posthumis l. Filio quem pater, nr. 13: (...)
  • 39 Henry de Suze 1581-1965, f. 25r: ad X. 4.12. de cognatione legali, super rubr. V. anche Antonio da (...)
  • 40 Henry de Suze 1574-1963, col. 1339: ad X.4.12, col. 1339.

23L’imitatio naturae è una sorta di topos, ripetuto36 fino all’eccesso - Odofredo non giurista ‘originale’ eppure di vaglia, ne è un esempio -, a ripresa del passato ma anche a giustificazione di un modello da seguire (quello della filiazione naturale), al quale non può sovrapporsi completamente proprio perché imitatio : qui non est filius efficitur filius ei qui non habet liberos pene naturam imitans ; qui non est filius natura efficitur filius que naturam imitatur ; qui non est natura filius, efficitur lege filius que naturam veram imitatur37. Il giurista avveduto, quando riflette sulla fisionomia dell’adozione, pone in luce fin da subito il suo carattere di artificium, di fictio, di imaginaria paternitas o di ficta filiatio, come afferma con grande forza espressiva Giason del Maino, il giurista milanese che, sul finire del Quattrocento, fa il punto sull’evoluzione interpretativa sul Corpus iuris delle generazioni precedenti, giocando su un rapporto padre-figlio non naturale ma volontariamente riprodotto, per così dire, in quanto possibile38. Enrico da Susa parlava correttamente, nel Duecento, di una quaedam propinquitas legaliter facta nella Lectura (negli stessi termini ne parlava nel secolo successivo Antonio da Butrio)39, o di una quaedam proximitas ex adoptione proveniens nella Summa aurea40.

  • 41 Piacentino 1536-1562, p. 412: ad C. 8.51 de adoptionibus; Azzone 1506-1966, p. 323 dell’anast.: ad (...)
  • 42 V. Accursio 1551a, p. 40: gl. accursiana Generalis ad D. 1.7.2 de adoptionibus l. Generalis; ma anc (...)

24Quanto all’infans, un’analoga disputa di scuola vede coinvolti Piacentino, Azzone e Accusio, contrari a consentirgli l’adrogatio41, mentre di Giovanni Bassiano si tramanda la posizione più possibilista qualora i congiunti dell’arrogando lo reputassero utile per il minore42.

  • 43 Henri de Suze, In quartum Decretalium librum Comm…cit., ad X. 4.12.1 de cognatione legali c. Si qua(...)
  • 44 Giovanni d’Andrea 1581-1963, f. 39v: ad X. 4.12.1 de cognatione legali c. Si qua, in pr.

25Henri de Suze, l’Ostiense, menziona l’uso di ‘affiliare’ un soggetto annotando l’imprecisione del termine, tuttavia impiegato vulgariter43. Giovanni d’Andrea riferirà della pratica, con riguardo alla Provenza, a proposito di fanciulle ‘estranee’, affiliate sicut vulgariter dicitur in provincia, ipso iudice hoc probante et auctorizante44.

  • 45 Gattola 1734, p. 326 e 332.
  • 46 Cfr. Pitzorno 1914; anche Pitzorno 1904; indi Schupfer 1915; sulle due posizioni nella storiografia (...)

26In effetti non vi è al tempo una univoca terminologia nella pratica. L’adfiliatio infatti si confonde con l’adoptio, come si può rilevare per il territorio italiano in due documenti cassinesi del 1271 e del 1273 : nel primo l’adfiliatio è considerata una adoptionis species, quae legalem cognationem inducit, nel secondo sibi in filium adoptare sive, ut eorum verbis utamur, affiliare in tota medietate vel tertia parte bonorum suorum45. La storiografia ha indagato sull’essenza costitutiva e caratterizzante dei due termini giungendo a conclusioni non univoche : se Pitzorno dava all’affiliazione una configurazione « autonoma » in rapporto all’adozione, Schupfer dissentiva considerando le riflessioni del primo frutto del « mondo dei sogni », reputando invece l’adfiliatio un nome generico impiegato ad indicare rapporti diversi, di natura personale o patrimoniale o anche spirituale46.

  • 47 Pietro d’Ancarano 1549, f. 120r: cons. 290.

27Nell’età medievale l’adozione è un atto che deve necessariamente rispondere a determinati requisiti di forma e solennità : ciò si desume dal fatto che nelle fonti è accompagnata dalla qualifica – lo si è già visto – di actus legitimus. Pietro d’Ancarano, per fare un esempio, distinguerà sotto questo profilo l’arrogazione (ma il discorso non cambia per l’adozione) dalla legittimazione, pure actus legitimus munito di solennità di forme, per l’essere la prima mere civilis e l’altra fondata in naturalitate ex consensu amovendo maculam geniturae redigit legitimatum ad statum naturae47.

  • 48 Cfr. Henry de Suze 1574-1963, col. 1341-1342: ad X.4.12; Henry de Suze 1581-1965, f. 25r: ad X. 4.1 (...)
  • 49 Henry de Suze 1581-1965, f. 25r.

28Se importante è la regolarità dell’atto, anche per i suoi effetti nella composizione della famiglia, che richiedono di essere, per così dire, ‘registrati’, altrettanto di rilievo è l’estinzione. Il rapporto si estingue, nel caso più frequente, per la morte dell’adottante, o per la sua morte civile – una sua damnatio in metallum o una deportatio in insulam -48, oltre che per la morte dell’adottato. Tuttavia anche l’estinzione deve rivestire forme solenni, secondo un orientamento del tutto simile a quello che vale per la sua costituzione : su questo i giuristi medievali avveduti manifestano pieno accordo49.

29 Può essere allora interessante conoscere quali sono le formule previste nella prassi notarile per il suo compiersi nella legalità.

30A molti formulari si potrebbe ricorrere e quasi tutti verrebbero in nostro soccorso : qui se ne sono scelti alcuni per offrire al lettore un’esemplificazione opportuna.

  • 50 Formularium florentinum artis notariae 1942, p. 30-31, ma v. anche p. LXIX ss. per la datazione ; F (...)

31Nel Formularium florentinum artis notariae, datato dal suo primo editore ad un torno d’anni tra il 1220 e il 1242, la formula dell’adozione vede presenti al negozio un adottante privo di figli (Cum civilis iuris constitutione filium non habentem sibi facere quempiam posse decernitur adoptione, idcirco […]), un adottando presente e volente, l’adozione del secondo in sua familia et potestate […] cum omnibus rebus et bonis et iuribus et actionibus suprascriptis, ut sit deinceps plenissime in sua potestate et filiatione, iure, disciplina, ac si propria eiusdem filii agnosceretur natura : si afferma così, con una ricchezza di precisazioni che intende dare alla situazione costituita la massima chiarezza e certezza, il completo e ‘pienissimo’ riconoscimento dell’adottato, assimilato a un figlio proprio naturale discendente, al quale l’adottante promette una protezione more paterno, di amministrarne e custodirne i beni nel suo interesse, oltre che di non interrompere il vincolo sine iusta et probabili ratione, con una penale a carico e l’ipoteca dei propri beni a garanzia (sub yppotheca rerum suarum, omni merito et launachil), con un accenno alle istituzioni longobarde, comprensibile dato il territorio a cui è destinato, oltre alla rinunzia di rito alle eccezioni50.

  • 51 Ranieri da Perugia 1917, p. 51 V. anche, con formula semplificata, Ranieri da Perugia 1892, p. 53: (...)

32 L’Ars notarie di Ranieri da Perugia non è di grande contenuto e si limita, nella Carta adoptionis et arrogationis (sono previste entrambe le tipologie), a contemplare l’atto nella sua essenza costitutiva (in filium suum adoptavit et in familia et potestate sua paterno affectu suscepit), curandone l’aspetto formale nella necessaria partecipazione al suo svolgersi del podestà, con la iudiciaria cognitio del suo giudice ed assessore51.

  • 52 Bencivenne 1965, p. 72. Per la datazione cfr. l’Introduzione di G. Bronzino, p. X ss., ove si opina (...)

33L’Ars notarie di Bencivenne, risalente all’incirca allo stesso torno d’anni, non senza influenze visibili di Ranieri da Perugia, in prevalenza del Liber formularius, tramanda una Carta adoptionis et arrogationis che vede l’intervento, reputato requisito indefettibile, della pubblica autorità, rappresentata dal podestà bolognese Giovanni da Ravenna e dal suo giudice e assessore Accursio, dell’adottante e dell’adottato, alla presenza del padre naturale consenziente. L’atto si snoda con la formula di rito (in filium suum adoptavit), accompagnata dalla dichiarazione dell’adottante riguardo all’accoglimento nella propria famiglia paterno affectu, e con la precisazione sulla salvaguardia di ogni diritto del padre naturale (salvo omni iure sui patris naturalis)52.

  • 53 Martino da Fano 1907, p. 61-64

34Martino del Cassero da Fano prospetta una sequela di formule riguardo all’adoptio plena (adottante è l’ascendente e ne consegue il trasferimento sotto la sua patria potestà) e minus plena (adottante è un estraneo e non vi è di solito passaggio sotto la patria potestà), contemplando le varie possibilità offerte all’arrogante-adottante nonchè all’arrogato-adottato, e accompagnando la sua esemplificazione con un corredo di principi recepiti dal diritto romano. L’arrogatio, previa autorizzazione a domino Fr(iderico) Romanorum Imperatore, segue le scansioni di un atto complesso davanti al giudice ordinario, che delibera l’intervento attivo dell’arrogante e dell’arrogato sui iuris – il quale, a domanda, risponde espressamente dando il suo consenso – e il conseguente trasferimento nella potestà dell’arrogante. Sul versante successorio la conseguenza, indicata in modo netto, è quella di maggiori diritti a confronto con l’adottato, quia in omnibus fere habetur pro filio, e, in caso di emancipazione non motivata e di diseredazione, il diritto alla quarta parte dei beni dopo la morte del nuovo padre53.

  • 54 Rizzardo da Villa è poi ancora podestà nel 1255 e capitano del popolo nel 1269.
  • 55 Salatiele 1961, II, p. 300.
  • 56 Salatiele 1961, I, p. 37.

35 Molto meno esauriente è Salatiele, autore di un Ars notarie di non mediocre valore, che riempie la formula relativa di uno scarso contenuto badando, in particolare, alla presenza della pubblica autorità. Quest’ultima, identificata in Giacomo, giudice e assessore del milanese Rizzardo da Villa, podestà a Bologna per la prima volta nel 1250/5154 (lo stesso che si ritrova poi nel formulario rolandiniano), viene incaricata della iudiciaria cognitio, ad attestare il dovuto rispetto nell’atto delle formalità, contrassegnate dall’intervento legittimante del potere podestarile ; vi partecipano l’adottante e il padre dell’adottato, presente e consenziente55. In altra parte dell’opera aveva chiarito l’esatta qualifica dei figli adottivi, che dovevano essere soltanto legittimi perché approvati dalla legge e non legitimi et naturales : quia natura interveniente non procreantur, sed per adoptionem non efficiuntur filii. Una glossa apposta alla parola filii si preoccupa di distinguere tra i figli : non tamen natura, quia, licet adoptio pene naturam mutet… tamen adoptivi, veritate insepcta, filii non sunt. Nel pene naturam mutet si esprime tutta la tensione a un’identificazione con la filiazione naturale che, alla luce della verità effettuale, non può essere completa56.

  • 57 Zaccaria di Martino 1993, p. 357-361. Per la datazione ivi, p. xx, tuttavia con una «gestazione» de (...)

36Qualche anno dopo, ricco di dettagli tratti dalle fonti romane, Zaccaria di Martino, autore di una Summa artis notarie, databile tra il 1255 e il 1273, che dà quindi risalto alle premesse teoriche delle formule, in linea con i principi acquisiti dalla compilazione giustinianea, contempla, nella varietà degli schemi suggeriti ai pratici, una carta adoptionis emancipatii, una extranei adoptati, una non extranei adoptati, una adoptionis filii naturalis e una arrogationis impuberis, compiuta da un arrogante coram tali domino imperatore et ab eodem interrogatus a favore di un orfano, interrogatum et respondentem, preceduta da una trattazione dell’arrogatio nella sua disciplina fondamentale57.

  • 58 V. specificamente sul punto di Renzo Villata 2002a, p. 377-458; con il titolo modificato e varianti (...)
  • 59 Cfr. Rolandino 1546, II, f. 45rb: P. Boattieri, Expositio…, VII cap., r. I («non multum utilibus»).
  • 60 Cfr. Formularium tabellionum pseudoirneriano 1913: lib. III, § XIII, p. 38 ; Cartularium veronese 1 (...)
  • 61 Cfr. Carlyle R. W. –Carlyle A. J. 1909, p. 58 ss., (=Carlyle R. W. –Carlyle A. J. 1956, p. 371 ss.) (...)
  • 62 Rolandino 1546, f. 175r: pars I cap. VII; Rolandino 1546: Pietro d’Anzola, ad Praefatio, pars I cap (...)

37Un punto consolidato nel campo è costituito invero dalla Summa artis notariae di Rolandino de’ Passeggeri58 che inserisce l’istituto in un più ampio scenario, quello dell’ordinamento familiare. La famiglia, che muta nel tempo la composizione, che varia nel numero dei membri, può rimanere stabile per un periodo più o meno lungo o ‘ impoverirsi’, si amplia in virtù della nascita di figli legittimi, di adozioni ed arrogazioni. La rarità, loro peculiarità, accompagna da subito la descrizione di queste ultime in Rolandino e Pietro da Anzola, suo annotatore (Boattieri più tardi ribadirà, non diversamente da Rolandino, la loro scarsa utilità)59, ma il primo vuole ugualmente fornire ai notai uno schema congruo da seguire, sulla scia di altri esperti di ars notariae60. Il secondo, ugualmente consapevole dello scarso utilizzo in concreto, non perde l’occasione per introdurre l’argomento in un universo di concetti più esteso e per fornirgli un solido inquadramento sistematico. Lo schema dei due atti di adozione e di arrogazione è così congiunto alla descrizione di una scala gerarchica del potere, nel solco della tradizione romana ma con l’occhio rivolto al proprio tempo : dall’imperium merum al mixtum, alla iurisdictio, vengono passati in rassegna gli attributi delle cariche dell’epoca di diverso grado, inserite in un’organizzazione del potere pure nuova, ma ricollegata al passato attraverso l’appiglio delle norme antiche61. Pietro Boattieri riterrà invece opportuno distinguere all’interno del genere potestas la patria potestà, la dominica potestas nei confronti del servo, quella che ha l’abate sul monaco, l’oboedientia, il potere del tutore sul pupillo (o l’adultus) ed infine la dominatio del principe sui sudditi, per poi affrontare i diversi istituti con spirito sistematico62.

  • 63 Cfr. Branca 1958, p. 579-581.
  • 64 Cfr. Pitzorno 1914; Vismara 1958, p. 579-581, ma anche Roberti 1935, p. 327 ss., spec. p. 339.

38Tornando a Rolandino, il diritto romano, nei lineamenti consegnati da Giustiniano all’età successiva,63 costituisce la trama essenziale dell’esposizione, che ha un taglio mirato a un’applicazione pratica, mentre gli svolgimenti ‘semplificanti’ dell’età altomedievale non affiorano in superficie64.

  • 65 Cfr. Rolandino 1546, f. 174r: pars I cap. VII, rubr. Instrumentum adoptionis.

39Nell’instrumentum adoptionis, costruito sul presupposto enunciato di un uso « ad solatium eorum qui filios non habent », alla richiesta, rivolta dall’adottante al padre naturale di adottare il figlio, segue la consegna dello stesso : il padre naturale, alla presenza del domini Sca. Iudicis et assessoris domini Ro. Potestatis Bononiae, dà in adozione al futuro padre adottivo il figlio, presente nonchè consenziente e lo sottopone alla patria potestà di costui omni naturali iure sibi et in se in integrum reservato65.

  • 66 È ricordato pure come autorità pubblica che presta la sua auctoritas all’atto nell’Instrumentum ado (...)

40Il giudice che interviene, ‘Scacanellus’, delegato del già ricordato podestà Rizzardo Villa66, è previsto nella Summa artis notariae di continuo (l’abbiamo visto all’opera anche nell’Ars notarie di Salatiele), ad indicare la volontà della pubblica autorità di intervenire in maniera determinante all’atto nell’interesse del minore, secondo una linea d’azione che mira a proteggerne la posizione e insieme a far valere il proprio ruolo seguendo da vicino le vicende della famiglia, struttura portante dell’organizzazione comunale.

  • 67 Cfr. Hessel 1910, p. 347 (trad. it. Hessel 1975) ; ma già, per applicazioni anche in altre istituzi (...)

41Pienamente immerso nella realtà istituzionale bolognese, Rolandino indica nello « iudex atque assessor » del podestà felsineo il soggetto investito del potere di dare il suggello della completa legittimità e validità a quanto si compie : così si organizza l’attività di governo nei comuni gestiti dal podestà, che si circonda di giudici chiamati a svolgere funzioni non esercitate direttamente dalla massima carica67.

  • 68 Cfr. D. 50.17.77, ove tuttavia l’adrogatio non era espressamente indicata.

42Nell’instrumentum adrogationis invece Antonio arroga un orfano di padre al cospetto del giudice appena indicato, non in veste di delegato del podestà ma in qualità di ordinarius dell’Imperatore : lo accoglie come figlio e, con tutti i suoi possessi, beni e diritti, lo riceve, oltre che in sua filiatione, in sua […] familia potestate paterno affectu […] ». La procedura si svolge mediante interrogazione di entrambe le parti circa la loro volontà di compiere l’atto e segue l’avallo del giudice all’actus legitimus68 (Quem quidem legitimum actum idem iudex imperiali authoritate ipsiusque rescripto plenius confirmavit).

  • 69 Rolandino 1546, f. 174va: P. Aldobrandini, Nova additio a pars I cap. VII, rubr. Instrumentum arrog (...)

43La formula si snoda nel solco del diritto antico, evidente anche in quel rinvio agli actus legitimi – l’adozione e l’arrogazione ne erano un tipico esempio –, che postulano perciò l’intervento di un magistrato nell’esercizio dell’attività di giurisdizione volontaria. E tuttavia il giurista cinquecentesco, sensibile ai fremiti umanistici, si sente in dovere di rilevarne le differenze sul piano formale : il ricordo della cerimonia, tramandata da Aulo Gellio nelle Noctes atticae, consente a Pietro Aldobrandini di porre in piena luce nella Nova additio all’instrumentum le radici antichissime dell’arrogazione per notare quam longe distemus a vera contrahendorum negotiorum formula69.

  • 70 Cfr. Rolandino 1546, f. 175r: pars I cap. VII.

44Nella notula doctrinalis si delineano in forma sintetica, nell’orma delle Istituzioni giustinianee, gli elementi discretivi tra adozione e arrogazione : la prima attiene ad un filiusfamilias, deve e può svolgersi in presenza di qualunque magistrato ; l’altra a un soggetto sui iuris e richiede la presenza dell’Imperatore, o di un suo ordinarius (così infatti è qualificato il magistrato interveniente) che agisca in forza di un rescritto delegante dell’autorità suprema. Individuate le principali differenze, si passa a specificare invece un requisito in comune, costituito dalla necessaria differenza di diciotto anni tra adottante ed arrogante da una parte, adottato ed arrogato dall’altra, ad imitazione della naturale differenza di età tra padre e figlio. Il requisito, variamente declinato in termini numerici, rimarrà nel tempo sino ai più recenti sviluppi ; il rinvio diretto, per il resto del regime, alla rubrica De adoptionibus delle stesse Istituzioni dà il segnale del forte aggancio con la tradizione romanistica. Pochi ed essenziali cenni bastano perché – Rolandino lo afferma a chiare lettere - contractus iste non est multae utilitatis, et quia rarissime contingunt huiusmodi instrumenta70.

45L’interprete della generazione successiva, che dedica al profilo definitorio un più largo spazio ricorrendo pure all’autorevolezza dei maggiori glossatori, da Piacentino a Giovanni Bassiano, da Azzone ed Accursio, conferma il giudizio del maestro e, a giustificazione della sua brevità – come si è già accennato – dichiara che materia rarissime de facto occurrit […]. Ciò non gli impedisce di ricostruire quel dibattito dottrinale avvenuto tra stimati protagonisti della scuola di Bologna su alcuni aspetti della materia.

Tra Tre e Quattrocento

  • 71 Alberico da Rosate 1573-1971, p. 26.
  • 72 Alberico da Rosate 1573-1971, p. 113 ; v. anche p. 63 per il lemma arrogavero: «id est arrogare vol (...)
  • 73 Alberico da Rosate 1585-1974, f. 57: ad D. 1.7.22 De adoptionibus l. Si adrogator, nr. 4.

46Adoptio nomen generale comprehendens duas species, adoptionem scilicet et arrogationem : così si legge in un’additio di Giovanni Francesco Deciani al Dictionarium iuris di Alberico da Rosate. Poche scarne parole, seguite da un rinvio alla l. prima del titolo De adoptionibus del Digesto71. A fronte di un più ampio approfondimento della disciplina dei singoli istituti, offerto per altre ‘voci’ da Alberico e dagli autori delle additiones al suo celebre testo, le delucidazioni proposte in materia appaiono veramente esigue. Alberico, tuttavia, qualche cenno in più lo riserva all’adozione sotto il genus della cognatio, nella quale, in quanto cognatio legalis, può essere ricompresa. Le fonti normative e dottrinali richiamate sono di diritto canonico : le decretali gregoriane, nei titoli dedicati, Goffredo da Trani, Enrico da Susa e lo Speculum iuris, al titolo de consanguinitate et affinitate, con lo sguardo rivolto in ispecie alla materia degli impedimenti matrimoniali72. In altra sede, non si esime dall’affrontare questioni spinose come quella dell’assimilazione dell’arrogato ai figli legitimi et naturales e, facendo ricorso alla iuris fictio, reputa presente in capo all’arrogato entrambi i vincoli, civile e naturale, concludendo che ciò aequipollet veritati73.

  • 74 V. ad es. Bartolo 1570: ad D. 1.7. De adoptionibus, f. 25r e ss., per tutto il titolo.
  • 75 Ivi, f. 27v: ad D. 1.7.22 De adoptionibus l. Si adrogator, nr. 10.
  • 76 Bartolo 1590, ff. 53v-54r: ad D. 45.1.132 De verborum obligationibus l. Quidam cum filium, nr. 8.

47Bartolo, che tratta dell’istituto nel solco della dottrina precedente, mettendone in luce la varietà di interpretazioni allora esistente tra i dottori del Duecento, a partire dalla glossa74, ha cura di ribadire, contraddicendo l’opinione ricordata di Pierre de Belleperche e, dunque, anche di Alberico, che, riguardo all’arrogato, non concorrono la civilis ratio e la naturalis ficte, cosicché, secondo il giurista d’oltralpe, quae fictio idem, quod veritas operatur : ciò sarebbe un falso, anzi presuppone un falso quia nulla lex fingit arrogatum esse naturalem75. Pone però il problema della collocazione giuridica di altri rapporti, della cui esistenza era consapevole attraverso gli insegnamenti a lui impartiti da fratel Pietro, suo mentore in primitivis scientiis : a Venezia – è questa l’ambientazione geografica della pratica riportata – un ospedale chiamato La pietà, secondo la denominazione ‘volgare’, consegnava fanciulli ai cittadini locali, che li trattavano non altrimenti che come figli, secondo la forma prevista dalla l. Quidam cum filium, stipulando un patto nel quale potevano e dovevano essere specificati i termini e l’estensione del ‘trattamento’. Il grande commentatore esortava ad essere cauti nello stipulare tali patti, anche soggetti a penale, che diventavano la base di partenza per le rivendicazioni successive76.

  • 77 Pietro d’Ancarano 1535, f. 29r: ad X.4.12 De cognatione legali c. Si qua, nr. 4. Cfr. per la Sicili (...)

48A fine Trecento Pietro d’Ancarano, rifacendosi alla testimonianza bartoliana, nutrita dell’esperienza di fratel Pietro d’Assisi, chiamato a Venezia Pietro della Pietà, fondatore dell’Ospedale della Pietà, luogo d’accoglienza degli esposti, poteva così rammentare la pratica dei veneziani che, privi di figli, accoglievano in casa vel coram vicinis, non rispettando la forma prevista dalla legge, qualche fanciulla o ragazzo in filiam suam, quali figli dell’anima : questa era la denominazione consueta, diffusa peraltro anche in Sicilia77.

  • 78 Tartagni 1590b, f. 80rv : cons. 141, nr. 1.

49Più tardi Alessandro Tartagni che studia, in sede consulente, gli effetti di una convenzione stipulata il 28 gennaio 1454 tra un certo Geminiano e un Baldassarre, con la quale si erano promessi reciprocamente di trattarsi come padre e figlio, non ne desumeva le conseguenze di una successione del secondo al primo, come si potevano trarre da un’adozione o da un’arrogazione rispondenti a determinati requisiti di forma, all’origine, quanto meno per l‘arrogazione – alla quale specificamente si riferiva l’imolese – di un trasferimento sotto la patria potestà dell’arrogante78.

  • 79 Tartagni 1590a, f. 104r-105v : conss. 125, 126, spec. nr. 10-11.

50In altri due consilia, prestati sull’obbligo o meno di versare una determinata somma alla fabbrica bolognese di San Petronio da parte del beneficiario di un legato ad pias causas, pro anima o destinato ai poveri, in conformità ad una precisa disposizione statutaria, discute se un legatario suo famulus e figlioccio, oltre che – a dire del testatore non corroborato da prove - suo figlio adottivo, sia tenuto alla prestazione. È l’occasione per affermare e ribadire che l’adozione non crea vincoli di sangue ma ha le conseguenze della consanguineità, pure se, nel caso di specie, presupponendo il legatario povero e quindi beneficiario di un legato ad pias causas, ne deduce in capo allo stesso l’obbligo di ottemperare alla prescrizione normativa versando la somma stabilita. O per non ritenere sufficiente al realizzarsi di una ‘vera e propria’ adozione la semplice istituzione per testamento in filium adoptivum poiché si richiede, per una piena validità dell’atto, il rispetto di determinate formalità quali il decretum iudicis, non bastando il testamento a creare un figlio che figlio non è. O ancora per sottolineare le diverse conseguenze di un’adozione e di un legame di sangue, poiché la sostituzione pupillare testamentaria a favore di un figlio adottivo non comporta la successione di costui nella totalità dei beni del sostituito ma solo in quelli a lui pervenuti dal testatore79.

51Giasone del Maino, che tratta in un suo consilium delle conseguenze di una convenzione, simile a quella di cui discuteva Tartagni, esclude il maturarsi di pretese successorie in colui che aveva ricevuto la promessa di essere trattato come figlio, se la perdita dell’eredità avveniva per una giusta causa ; in caso diverso al diseredato era dovuta la penale stabilita nella stipulazione, o, in mancanza, gli spettava il risarcimento dei danni subiti. Nello stesso ‘generoso ‘consilium’ il grande consulente ambrosiano ripercorreva i tratti fondanti di un’arrogazione fatta da un cittadino genovese, un certo Tommaso de Sanignonis, authoritate Cesarea, a favore di un concittadino, Agostino Picamilio, suo nipote ex sorore, congiunto tra i più stretti di Tommaso, poi istituito suo erede universale nel testamento, al quale seguiva una donazione inter vivos dei beni presenti a favore di un’istituzione assistenziale genovese. L’argomentazione stringente di Giasone pone in luce il carattere irrevocabile dell’istituzione d’erede a fronte di una successiva donazione testamentaria

  • 80 Giason del Maino, ff. 55r-57r : cons. 141, spec. nr. 14 ma anche passim per gli altri profili di cu (...)

52priva dei requisiti di revoca, per concludere a favore dell’arrogato, contro le pretese dell’istituzione benefica80.

Tra statuti, feudi e giurisprudenza consulente

  • 81 Pisa Constitutum legis, p. 792.
  • 82 Novara Statuti 2012, p. 178: nel ms. Milano, Archivio storico civico-Biblioteca Trivulziana, Arch. (...)
  • 83 Milano Consuetudini 1216-1949, p. 129 : Illud autem scire oportet quod tantum filii naturales set l (...)
  • 84 Vigevano Statuti 1532, f. 38r: rubr. Quod legitimati et adoptivi excludantur; v. anche Vigevano Sta (...)

53Diversi statuti italiani prevedono l’adozione : alcuni per disciplinare la forma della procedura, come il Constitutum legis pisano di metà XII secolo che, considerando in forma distinta adozioni, arrogazioni e emancipazioni, stabiliva che simili atti dovessero svolgersi apud iudices Nove curie publice et in publica curia, sancendone l’invalidità in caso di trasgressione della norma81 ; o gli statuti di Novara del Trecento, che attribuivano piena efficacia (ratas et firmas habebo) alle Emancipationes adrogationes et adoptiones et manumissiones et donationum insinuationes aput utranque consulariam et potestates factas legittime in toto meo consulatu82. Altri precisano invece aspetti di segno negativo, come per esempio il Liber Consuetudinum Mediolani che esclude espressamente gli adottivi dalla successione nei feudi83, o quelli cinquecenteschi di Vigevano che, in materia di esclusione dalla successione delle femmine in presenza di maschi, o dei cognati in presenza di agnati, precisano che maschi ed agnati devono essere comunque ex legitimo matrimonio natis, ita quod legittimati per rescriptum vel adoptivi excludantur, et ita de his masculis, et agnatis qui succedere possint, et in effectu succedant84.

  • 85 Baldo 1575-1970, p. 16 : cons. 24.
  • 86 Ivi: cons. 349.
  • 87 Signorolo degli Omodei 1521, f. 92r : cons. 127, nr. 3 ; ff. 146r-147r : cons. 218, spec. nr. 11, s (...)

54Baldo, proprio prendendo in considerazione il caso della norma statutaria che prevedeva l’exclusio propter dotem dalla successione paterna della figlia maritata e dotata, a favore dei fratelli maschi e dei figli di costoro, si chiedeva se l’adottivo fosse compreso tra i maschi da preferire. Era questione assai delicata ; se infatti riceveva una soluzione tendenzialmente negativa, dal momento che le parole dello statuto riguardavano, secondo il commentatore perugino, i figli veri, non i filii ficti, et fictio non habet locum in statutis, sembrava quasi suggerire a chi intendesse favorire l’adottivo un’istituzione d’erede tamquam extraneus, purché si avesse cura di salvaguardare gli interessi dei figli attraverso la legittima e fosse fatta salva una deroga per speciale autorizzazione del principe85. Di adozione si occupava anche in un altro consilium che attribuiva carattere obbligatorio alla presenza dell’adottante e dell’adottato all’atto, nonché al loro assenso verbale86, come, del resto, già aveva sostenuto Signorolo degli Omodei, al punto da ritenere l’atto invalido per l’assenza dell’adottato, secondo le regole vigenti in materia di volontaria giurisdizione87.

  • 88 Giovanni d’Anagni 1508, f. 16v-17r : cons. 27.
  • 89 Ivi, f. 17r.

55Più tardi Giovanni d’Anagni, in un suo consilium, risolveva nello stesso senso la questione attraverso un’analisi accurata degli strumenti ermeneutici da usare in materia statutaria : il carattere exorbitans a iure communi delle norme, che fissavano l’exclusio propter dotem delle figlie a vantaggio dei maschi, faceva sì che non si potessero ricomprendere nel novero di questi, legitimi et naturales, i figli legitimi tantum, quali erano gli adottati e gli arrogati, con vantaggio delle figlie femmine88. Ludovico Bolognini che curava la pubblicazione dei Consilia di Giovanni d’Anagni, portava nelle sue Additiones allo stesso consilium nuovi argomenti e auctoritates a sostegno dell’opinione sostenuta dal canonista89.

  • 90 Carpani 1600 : ad cap. 328, nr. 504-505, p. 654.
  • 91 Lambertenghi 1576: gl. 17 in ver. De eadem parentela, nr. 7-8, p. 384-385.

56In pieno Cinquecento, Orazio Carpani, nel noto commentario agli statuti milanesi del 1396, non esiterà invece ad includere l’adottato (o anche l’adrogatus) nella parentela, comprensiva della familia e degli stessi agnati, chiamata a prestare il consenso necessario per la piena efficacia delle obbligazioni, delle alienazioni e degli altri atti ‘onerosi’ compiuti dalle donne nubili (per le maritate era previsto il consenso del marito), sempre che l’adottato sia passato nella potestà dell’adottante e non abbia successivamente mutato status90. Il Carpani si muove nella linea segnata, e richiamata, dal De contractibus, interpretazione approfondita del cap. 328 degli statuti milanesi novissima, svolta da Giovanni Stefano Lambertenghi. Il giurista comasco, oltre a reputare membri della nuova famiglia l’adottato e l’arrogato che perdono quella naturale, secondo le regole del diritto antico, si sofferma ad esaminare i diversi effetti di un’adozione novissima, compiuta da un ascendente paterno oppure materno : nel primo caso, essa non fa mutare il vincolo di agnazione, mentre nel secondo comporta la ricaduta sotto la patria potestà dell’adottante. Riguardo poi alla sfera di applicazione dell’impedimento matrimoniale tra fratelli adottivi e naturali, destinato a durare finché continua il rapporto e a cessare per intervenuta emancipazione, l’autore si dimostra contrario a una simile unione propter publicae honestatis iustitiam : la sconvenienza e la pubblica moralità lo inducono ad accogliere il divieto, recepito – come si affretta ad aggiungere – anche dal diritto canonico, e ad escludere qualunque diversa soluzione91.

57La giurisprudenza consulente, qui menzionata per alcuni casi di successione ‘comune’, non di rado è impegnata anche a risolvere questioni di successione nei feudi essendo presenti figli adottivi.

  • 92 Consuetudines feudorum 1971, p. 13-14 [37-38], 15 [39].
  • 93 V. poi Libri feudorum 18, p. 151 [229] : II. 26 Si de feudo controversia fuerit § 9.
  • 94 V. Accursio 1551b, p. 58: gl. succedit a Libri feudorum, II.26 § 9.

58La normativa tramandata dai Libri feudorum escludeva l’adottato dalla successione nel feudo. Se nella recensio antiqua la regola non compariva (nel titolo de feudi successione si escludeva solo la figlia, salvo che non fosse esplicitamente contemplata nell’investitura, e nel De contentione feudi si impediva al vassallo privo di eredi di disporre del beneficio senza previo accordo con il signore92), la si ritrova invece nella recensione cosiddetta ardizzoniana, indi nella vulgata dei Libri feudorum : Adoptivus filius in feudum non succedit93. La glossa accursiana però concede in tutti i casi al figlio adottivo la quarta94.

  • 95 Cfr. di Renzo Villata 1982, spec. p. 111-112 ; di Renzo Villata 2012.
  • 96 Corti 1571, f. 84r-86v : cons. 145, spec. nr. 11-22. Roumy 1998, p. 296-297.

59Franceschino Corti, vero esperto di materia feudale (aveva scritto un tractatus che lo poneva tra le massime autorità nel campo e tra i dottori più apprezzati per rendere un parere ‘autorevole’95) discute in un consilium della successione di un testatore, un certo Comes Daniel Raddinus appellatus Todiscus, che, con testamento del 5 novembre 1483, aveva istituito i suoi due figli eredi naturali e legittimati universali, con corrispondente assegnazione a ciascuno dei due di una porzione dei propri beni. Il maggiore riceveva il castello e i diritti di giustizia annessi, con un vincolo di inalienabilità dei beni, in tutto o in parte, per lui e i discendenti maschi all’infinito legitimi et naturales, legittimati seu tantum legitimi. Moriva senza lasciare alcun figlio maschio legitimus et naturalis ma solo tre nipoti, figli della propria figlia, da lui stesso adottati. La regola di diritto comune sul punto era l’esclusione del figlio adottivo dalle clausole d’investitura. Pur riconoscendo l’ampiezza della formula usata, comprensiva dunque degli adottivi, Franceschino rileva un sospetto di frode nell’adozione : i motivi elencati, il suo compiersi in una chiesa extra moenia di Piacenza, in loco insolito et quodammodo clandestino cum a magis communiter accidentibus adoptiones solent fieri publice coram ius dicentibus in palatiis publicis, ut notissimum est, ex quo generatur fraudis suspitio ; inoltre la circostanza di un’adozione simultanea di tre figli, evento del tutto insolito poiché, secondo il dettato del Digesto, non era lecito adottare più soggetti se non per giusta causa, e ancor l’essere stata tenuta nascosta fino alla scomparsa del testatore « cum facile sit alicui filio adoptare », militano, a suo parere, in senso contrario, e si pronuncia perciò a favore dell’agnato,96.

  • 97 Corti 1571, f. 74r-76r : cons. 138.
  • 98 Ivi, f. 84r-86v : cons. 145, spec. nr. 11-22. Roumy 1998, p. 296-297.

60Un altro consilium del medesimo autore è volto giustificare la successione in un feudo di un adottato, Filiberto Ferreri, voluta dal padre adottivo Ludovico Fieschi e contrastata da Pietro Luca Fieschi, membro ‘naturale’ della famiglia (la famiglia coinvolta, i Fieschi, è nota alla storia soprattutto per altre vicende). Ludovico lascia il feudo di Meserano e altri castelli situati nella diocesi di Vercelli al figlio adottivo accedente consensu Summi Pontificis ut possit in dicto feudo succedere in praeiudicium dicti domini Petri Lucae et aliorum agnatorum. Dopo un complesso e abile ragionamento, incentrato sulla deroga al diritto comune, vigente in materia, per la presenza di una dispensa del pontefice, il docente pavese opina per la validità dell’atto poiché reputa il figlio adottivo incluso nella formula dell’investitura del feudo acquisito, in pregiudizio degli agnati, insistendo sulle parole finali della formula seu tantum legitimi, che sarebbero rimaste altrimenti prive di effetto se non si fossero intesi compresi in esse gli adottivi. La dottrina messa a frutto è a vastissimo raggio : le auctoritates ricordate in senso opposto alla tesi infine sostenuta sono di gran peso e fanno parte della sua non comune cultura feudista e della tradizione pavese in particolare, ma ciò non gli impedisce di sposare un’opinione diversa, anche contro l’evocato rigore della consuetudine feudale97. Gli agnati di costui, per i quali era prevista la sostituzione in assenza dei chiamati, per così dire, in prima battuta, cercano di escludere l’adottato dall’acquisto, poggiando l’argomentazione sulla mancanza del loro consenso98.

Nell’area europea : uno sguardo ad alcune testimonianze in età medievale

  • 99 Livre de Jostice et plet 1850, p. 59-63 ; Boutillier 1611, p. 535 ; Hilaire 1987, p. 545 s. Cfr. Ro (...)

61In Francia vi sono coutumes e soprattutto, per la loro rilevanza ai fini di un concreto utilizzo dell’istituto nelle sue pratiche finalità, documenti notarili, che testimoniano una certa vitalità dell’istituto adottivo. Non, quanto alle prime, nei pays de droit écrit, dove l’adozione sembra assente nei testi municipali urbani, ma piuttosto nei coutumiers del Nord. Gli esempi rinvenuti da Franck Roumy, tratti, per il Duecento, dal Livre de Jostice et de plet, che ricalca in parte il De adoptionibus del Digesto e disciplina l’avoement, nome dato in quel testo alla sostanza dell’adozione, o, per il XIV secolo, dalla Somme rural di Jehan Boutillier, che accenna a un uso in generale non frequente, più diffuso nei pays de droit écrit « qu’en coutume » ma anche in quei territori comunque praticato, o gli altri citati da Jean Hilaire, applicati tra la gens de champs, come il costume di Saintonge, del Nivernais, del Bourbonnais, offrono qualche indizio di una presenza, pur rada99.

  • 100 Olivier-Martin 1922, p. 151 n.1.
  • 101 Poumarède 1972, p. 128-129 ; inoltre Aubenas 1934, p. 700-726; Aubenas 1935, p. 82, 86-87 (con rife (...)
  • 102 Cfr. Roubert 1978, p. 3-30.
  • 103 Cf. Gager 1996, passim; Gager 1999, p. 183-196.
  • 104 V. Lefebvre Teillard 1973, p. 218 e ntt. 271-373 : i casi descritti risalgono ai primi anni del 150 (...)

62Quanto alla pratica, data l’innumerevole quantità di archivi e di documenti da compulsare, non consente di essere esplorata nella sua interezza : qualcosa però ci ‘racconta’. Già Olivier Martin, qui appena citato, scopriva numerosi atti d’adozione del Quattro-Cinquecento nell’area di vigenza della coutume di Parigi100, ma altri man mano sono venuti alla luce nella Borgogna, nel Valais, nel Poitou, nell’Auvergne e nel Sud Ovest della Francia, grazie alle ricerche di Jacques Poumarède101. Paul Gonnet, soffermandosi, ormai tre quarti di secolo fa, sulle fonti lionesi, rinveniva, tra il 1527 ed il 1584, 42 casi di adozione di orfani o di fanciulli affidati a privati da parte degli ospedali della città, mentre gli sembrava di rilevare un calo della pratica nel corso del Seicento. Tuttavia successive indagini condotte da Jacqueline Roubert per lo stesso territorio tra il 1629 ed il 1713 portavano alla luce 49 casi di pratiche adottive, a dimostrazione del fatto che l’usanza non si era spenta102. Più recentemente le ricerche di Kristine Gager hanno permesso di individuare una serie di contratti di adozione ‘privata’, rogati regolarmente da notai a Parigi tra il 1545 e il 1690, aventi come soggetti artigiani e mercanti che prendevano fanciulli in adozione da una famiglia o da ospedali, soddisfacendo, per così dire, bisogni personali ed affettivi103. Un ulteriore caso emerso dalla documentazione descrive invece una ‘quasi adozione’, ovvero un contratto che permetteva allo zio naturale, che era anche il padrino, di subentrare al padre naturale, qualora quest’ultimo si rifiutasse o non potesse prendersi carico del proprio figlio104.

  • 105 Rebuffe 1589, p. 43: Comm. Ad D. 1.7.2 de adoptionibus l. Generalis enim adoptionis.

63Vi è concordanza con la testimonianza di Pierre Rebuffe che, nel Cinquecento, poteva affermare, constatando la scarsa frequenza delle pratiche adottive, da lui ricollegata all’alta capacità riproduttiva della sua ‘gente’, che Adoptiones in Francia raro fiunt, quia singuli generant vel aliquos habent consanguineos. Vidi tamen, in civitate Parisiensi, aliquos mercatores, filii carentes, accipere pauperes filios ex hospitali Sancti Spiritus, quos alebant et adoptabant. L’utilizzo, connesso indubbiamente all’assenza di figli dell’adottante, sembra fare riferimento a una vera adozione (è un giurista che scrive), frutto evidente di un atto volontario di un mercante che decide di prendersi cura di un bambino povero, di sostentarlo e poi di adottarlo105.

  • 106 Dumoulin 1658, col. 43, 70, 73-75, con attenzione al regime vigente presso i Romani.
  • 107 Lefebvre Teillard 1989, p. 45-46, 85, 168 ; Roumy 1998, p. 207-210. V. inoltre per la Francia ancor (...)

64È diffuso pure un altro tipo d’adozione de nom et d’armes, usato dalla nobiltà e dalla borghesia urbana per trasmettere il proprio nome e le proprie ‘armi’ in mancanza di discendenti. Se per i secoli XIV e XV gli esempi in Francia non mancano, pure se la configurazione nell’atto testamentario o tra vivi con cui si prevede la trasmissione del proprio nome e delle proprie ‘armi’ ad un soggetto diverso dai discendenti maschi (nipoti ex filia e i figli di questi nipoti, il genero o un estraneo) non è inquadrata, sul versante definitorio, nell’adozione, è stato rilevato che alcuni autori del Cinquecento francese, come François Connan e Charles Dumoulin, attento alle radici dell’istituto e alla sua applicazione nel mondo antico106, non hanno difficoltà a impiegare il nome specifico per la pratica che ne condivide gran parte della sostanza107.

  • 108 Fuero Real 1541, f. CXXXIV: lib. III De las herencias, ley VI (ivi la glossa di Alonso Diaz con rif (...)
  • 109 Siete Partidas 1843( t. II, Cuarta partida que fabla de los desporios et de los casamientos, tit. X (...)

65 Se le fonti francesi hanno offerto molti spunti capaci di condurre a risultati di una certa entità, anche altrove, in Spagna per esempio, vi sono tracce di vita dell’istituto. A metà del Duecento lo contempla il Fuero Real, ammettendo l’adozione per chi non ha figli e la successione dell’adottivo nei beni dell’adottato, fatti salvi i casi di sopravvenienza di figli naturali108 ; lo prevedono ancora le Siete Partidas, volute da Alfonso X il Saggio109, da inserire nel solco del diritto della compilazione giustinianea, del cui regime riproducono i tratti salienti, come attesta anche la glossa di Gregorio Lopez che le accompagna, piena di riferimenti ai testi romani e alla dottrina di diritto comune su di essi, da Bartolo a Jean Fabre, da Bartolo ad Angelo Gambiglioni d’Arezzo a Matteo Mattesilani.

In piena età moderna : una sopravvivenza discussa

  • 110 Vocabularius utriusque iuris 1535, f. 17r. L’attribuzione corrente ne vede autore Iodoco, professor (...)

66 Nell’anonimo Vocabularius utriusque iuris, edito a Lione nel 1535 ma risalente alla metà del Quattrocento e destinato ad avere fortuna ancora per molto tempo, le diverse finalità emerse nel tempo, che davano all’adozione giustificazione multiforme, sembrano quasi messe da parte : Adoptio est gratuita quaedam electio qua quis aliquem sibi eligit in filium, et hoc faciunt plerumque hi qui filios habere non possunt ad ipsorum solatium. Et talis qui sic recipitur in filium dicitur adoptivus quasi a patre legitimo sic ei datur et ille qui sic eum adoptat dicitur adoptivus pater… Et imitatur naturam carnalis matrimonio […]. In pochi cenni l’essenza di un rapporto, di cui si mette in luce la ‘generosità’ da parte di un padre di solito privo di figli, è rappresentata nella sua ‘eterna’ realtà110.

  • 111 Sulla contemporaneità possibile delle due professioni v. ora Pagano 2001, p. 355-418, spec. p. 356 (...)
  • 112 Cavallini 1605 (la dedica di Cavallini al giurieconsulto Giovanni Urtado Mendoza, qualificato quaes (...)

67Nel Formularium et solemnitates instrumentorum abbreviatorum et extensorum degli anni Ottanta del Cinquecento, definito nel frontespizio non a caso opus perutile et necessarium profitentibus artem Notarie, Gian Battista Cavallini, notaio e causidico milanese111, testimone quasi esemplare, a mio avviso, di una ‘voglia’ di certezza, espressa limpidamente nel complesso delle sue opere (così nell’ Actuarium practicae criminalis... in quo telam iudiciariam fori Criminalis exorditur, additis ipsismet tum statutis, tum Novis Constitutionibus, ad quasque materias asterisco * notatis, risalente al 1587, o nell’Actuarium practicae civilis, scritto, a detta dell’autore per la publica utilitas novitiorum), concede all’arrogazione, come pure all’adozione, molto spazio, a paragone con altre tematiche. Si vede in controluce la trama compositiva che amalgama i diversi elementi del Formularium, dal sapore antico nel suo rifarsi alla tradizione consolidata della dottrina di diritto comune, riecheggiata nella parte teorica e nelle questioni dibattute, da Enrico da Susa allo Speculator, espressamente nominato ; ma nel contempo calato nella realtà politica del Ducato e dei suoi poteri, nel tenere in conto le ‘esigenze’ del diritto patrio e delle istituzioni pubbliche locali, il Senato in primis, chiamato, nel caso di specie, a fare le veci del Princeps nel concedere ai Conti Palatini l’ autorizzazione a dare il crisma di legittimità richiesto all’atto dell’arrogazione112.

  • 113 Toschi 1634 (la dedica dell’autore al Papa Paolo V reca la data del 1605): Concl. 214-216, p. 106-1 (...)

68All’inizio del Seicento il cardinale Domenico Toschi, nelle sue Practicae conclusiones, attingendo alla letteratura consiliare soprattutto tre-quattrocentesca, continua a tracciare un disegno dell’adozione-arrogazione in cui i consolidati principi traevano forza autoritativa dall’accoglimento nella prassi consiliare : sfilano nel suo intreccio Signorolo degli Omodei, Baldo, Alessandro Tartagni, Giovanni d’Anagni, Ludovico Bolognini e, attraverso queste auctoritates, le delicate questioni sollevate dalle norme statutarie sul versante successorio113.

  • 114 Duca di Mantova dal 1616 al 1626.
  • 115 Essendo Ferdinando II nato nel 1610, la reggenza del Granducato fu assunta, alla morte del padre Co (...)
  • 116 De Luca 1678 (lib. XVI. Supplementi pars III, tit. De haerede et haereditate, disc. 33), p. 5-8.

69Giambattista De Luca affronta la tematica in diversi discursus del Theatrum veritatis et iustitiae : nel disc. 33 De haerede et haereditate esprime il suo parere a proposito di una disposizione dello statuto senese su adizione d’eredità e beneficio d’inventario. Il responsum è dato su una complessa questione ereditaria riguardante la posizione di un membro della famiglia de Bellantibus, di nove anni, arrogato nel 1625 da Alcibiade Lucarini con il rispetto delle formalità necessarie, vale a dire con un rescritto del Gran Duca di Toscana Ferdinando II de’ Medici114 – successivamente eseguito e specificato mediante un nuovo decreto della Ducissam Mantuae illius status, pro eodem magno Duce regentem, cioè di Caterina di Ferdinando de’ Medici, duchessa di Mantova, investita da poco del governatorato di Siena115 – e con gli atti dei magistrati inferiori, autorizzati ad hoc. Era previsto che Francesco, l’arrogato, rinunciasse espressamente all’eredità del padre naturale. L’arrogazione – si ribadisce in tale contesto – deve avere determinati requisiti, quali quelli osservati nel caso di specie, né si può avanzare un sospetto di frode dato il tempo non sospetto dell’avvenuta arrogazione ; inoltre il trasferimento della patria potestà dal padre naturale all’arrogante e la rinuncia espressa all’eredità valgono comunque ad escludere qualunque rivendicazione nei confronti dell’arrogato da parte dei creditori dell’eredità del padre naturale. D’altro canto si conferma che l’adozione non toglie il rapporto di filiazione naturale, né la nobiltà originaria, o la ignobilitas naturalis116.

70Altrove l’arrogazione e l’adozione sono quasi il pretesto per De Luca per un lungo excursus storico sullo svolgersi degli istituti nell’antica Roma, a presidio di situazioni di sterilità o comunque di mancanza di eredi, punitive per chi ne fosse affetto, e per richiamare tempi più recenti, che avevano visto frequenti aggregazioni tra famiglie, compiute attraverso l’uso di arrogazioni e di semplici adozioni per accrescere il potere dei gruppi, come era accaduto, per esempio, in Republica Ianuensi, ac etiam in Florentina, forteque in aliis. Nell’occasione De Luca non manca di attingere alle assai ‘informate’ Noctes atticae di Aulo Gellio, cum quo non solum Iuriste, sed etiam alij humanarum literarum, seu politioris literaturae, ac eruditionis professores pertranseunt, per ricostruire nei dettagli le cerimonie ma anche per ricordare che in Italia e nelle altre province dell’Europa occidentale erano state introdotte molte regole, prima ignote, in favore delle famiglie e dell’agnazione in materia di feudi, maggioraschi e primogeniture, ad esclusione – si precisava – degli arrogati, i cui diritti non potevano prevalere su quelli degli agnati, in particolare nella successione ab intestato di persone diverse dall’arrogante. La prassi statutaria, rievocata, confermava il favor agnatorum, non includendo negli agnati l’arrogato.

  • 117 Ivi, p. 42-51: Supplementi pars III, tit. De successionibus ab intestato, disc. 53.

71Il caso particolare sotto la lente del cardinale venosino riguarda un’arrogazione, avvenuta con l’osservanza di tutte le formalità, compresa la supplica ad Innocenzo X e l’intervento di un senatore dell’Urbe per la delibazione e l’approvazione dell’atto, ma contestata nei suoi effetti successori. De Luca, approfondita con consumata perizia la questione, propende per una circoscritta devoluzione successoria, limitata all’arrogante, anche per evitare che una nuova frode in Republica radices emitteret, dum ita infinitae fraudes committi possent, atque status mundi, seu Republicae involverentur, huiusmodi arrogationes praticando cum illis qui creduntur proprii filii adulterini, vel alias ex damnato coitu suscepti, quotiens id in foro sufficienter iustificari non posset, quo nil absurdius, nilve detestabilius : nelle parole del grande giurista si materializza un veemente atto d’accusa contro pratiche presumibilmente sotto i suoi occhi, che giudica intollerabili, assurde e odiose117.

  • 118 Cfr. Edigati 2005, passim.
  • 119 Cfr. Savelli 1717, p. 166: § Filiatio, con rinvio a Graziani 1650 (t. V, cap. 930), p. 259-263

72Ancora Marc’Antonio Savelli118, sul finire del secolo XVII, al lemma Filiatio della sua Summa diversorum contractuum, ricomprende gli adottivi e gli arrogati tra i figli legitimi tantum, nel solco della tradizione. Mentre si pronuncia contro una loro sussunzione tra i figli laddove si usasse questo termine in atti dispositivi o sottoposti a condizione (nell’esempio riportato della clausola tipica all’epoca, quale quella si sine liberis, la loro presenza non era d’ostacolo a che nella successione si considerasse avverata la condizione dell’assenza di possibili successori), rinvia invece alle Disceptationes forenses di Stefano Graziani per affermare una loro capacità di succedere nel feudo e negli altri beni, godendo di tutte le prerogative e degli effetti di una filiazione di sangue « ac si nati essent de vera et naturali familia », purché de mandato testatoris, vale a dire per una espressa disposizione in loro favore del de cuius. Ne conseguiva l’esclusione del sostituto destinato a subentrare in mancanza dei figli e discendenti istituiti119.

  • 120 Cfr. Birocchi 2003, p. 87-119.
  • 121 De Luca 1743, p. 74.

73Negli Istituta civile divisa in quattro libri di Giambattista De Luca, « accresciuta e perfezionata dal dottore Sebastiano Simbeni » in pieno Settecento (la prima edizione è del 1733)120, l’istituto, quale era noto nelle sue linee caratterizzanti romanistiche, appare in piena decadenza : « Sopra questo titolo (delle adozioni) si può dire lo stesso, che di sopra si è detto de’ servi, e de’ libertini’ cioè che molto diversi sieno li costumi de’ tempi nostri da quelli de’ Romani antichi, col presupposto de’ quali furono fatte quelle leggi, la disposizione delle quali come in un compendio in questo testo dell’Istituta si riferisce ; per il che si possa dire, che sia una spetie di studio inutile, e di perdimento di tempo il diffondervisi molto, e che quando in una materia così rara in pratica occorra qualche caso, non sia cosa proporzionata ad Istitutisti, e principianti, ma a più che giudiziosi, e versati provetti con molto maturo studio, per quel che sotto diverse materie si discorre »121.

  • 122 Montesquieu 1973, p. 287: liv. V, ch. VIII Comment les lois doivent se rapporter au principe du gou (...)

74 In Francia, Montesquieu considera l'adozione, alla pari di sostituzioni, maggiorasco e retrait lignager¸ come istituto da cancellare nelle Repubbliche aristocratiche122.

  • 123 Ducange 1883-1887-1954, p. 88 : lemmi Adoptari per Baptismum, ma anche Adoptare, Adoptare in haered (...)

75Verso il declinare del Settecento il giovane avvocato Marco Ferro, nei lemmi Adottare, Adottivo, Adozione (l’ultimo assai generoso di informazioni) del Dizionario del diritto comune e veneto edito a Venezia tra il 1778 e il 1781 e indirizzato ai giovani che volevano impratichirsi nella professione forense, traccia un profilo composito dell’istituto, seguendolo nell’arco del suo svolgimento storico, dalla diffusione presso i Greci all’estesa applicazione tra i Romani (« Era pure familiarissima agli antichi Romani l’adozione ») nella sua variata tipologia, destinata ad ampliarsi ulteriormente con l’adozione per testamento « col nominare una persona alla propria eredità, colla condizione di assumere il nome, le armi ec. ». Di quest’ultima ricorda la persistente attualità nella Repubblica Veneta : « Di questo genere ne abbiamo anche tra noi, e quindi vi sono quelle famiglie, per la maggior parte nobili, le quali hanno due cognomi, portano le armi o stemmi degli adottanti che le beneficarono ». L’elenco continua con quella per battesimo, « introdotta nella Chiesa Greca », simboleggiata – annnotava, ricorrendo al Glossarium del Ducange, particolarmente ricco di notizie che ne documentano l’uso123,– dai donativi offerti in questa solenne occasione chiamati filiolatus, filiolagium, « prove evidenti di questa pratica » in cui di fatto « il padrino veniva non altramente considerato, che un padre adottivo » ; con quella « per armi… allorchè un Principe regalava qualche persona con delle armi, in considerazione del merito di quella » ; con quella « per i capelli, e veniva effettuata col tagliare o tosare i capelli ad una persona, e con darli e consegnarli al padre adottivo » ; inoltre con quella per matrimonio, quando si accoglievano i figli del proprio marito o della propria moglie, avuti dal precedente matrimonio « sotto la condizione medesima di figliuoli legittimi e naturali, e non sotto quella di figliastri », ammettendoli « all’eredità col medesimo diritto, e sul piede medesimo del matrimonio presente e attuale ».

76All’interno di questa frammentaria esposizione, nutrita di fonti probatorie lontane nel tempo e di esemplari reminiscenze storiche – si segnala in particolare quella « fatta dalla Regina Giovanna, come sovrana, nella persona d’Alfonso d’Aragona. Per le quali adozioni passarono anche l’Impero e Regni negli adottati » –, Marco Ferro introduce anche qualche cenno all’attualità locale, molto vago ed impreciso, che conferma il suo amore per la cultura del diritto comune e un trasporto, forse minore, per il diritto veneto.

  • 124 Ferro 1845, p. 45-48. Marco Ferro (1750-1784), autore di un’opera sola, appunto il Dizionario, si l (...)

77Ancora la Repubblica, maggiore centro d’attenzione dell’Autore, ritorna nel richiamo a qualche legge dello statuto « che parla della filial soggezione, e tai figliuoli si sogliono chiamare figliuoli d’anima, il che dimostra che in Venezia l’adozione non fu sempre sconosciuta : anzi si leggono nei manoscritti del Zamberti, esistenti nella pubblica libreria, due sentenze criminali, l’una nel 1452, 27 agosto, e l’altra del 1475, 27 giugno, le quali condannarono alla prigione e a pena pecuniaria due padri adottivi, i quali deflorarono due loro figlie adottive » : le reminiscenze di tempi lontanissimi sostanziano il pensiero di un Autore ben incardinato nella Serenissima, interprete della sua storia ma attento anche alla pratica124.

  • 125 Cfr. Vismara 1978, p. 30, 44-45 (1988, p. 68-69); di Renzo Villata 1995, p. 516, 519; Lefebvre Teil (...)

78Seppure non di uso frequente, l’istituto continua il suo cammino, come attestano le sparse fonti qua e là richiamate, piuttosto a titolo esemplificativo, per l’impossibilità di ‘dominare’ un insieme comunque oceanico di testi ‘giuridici’, che se ne occupano attraverso i secoli e alle varie latitudini, e di dare conto di essi, sì che il suo vivere, per così dire sotto traccia, è preludio ad un risorgere, talora sotto vesti mutate, durante la rivoluzione francese, in una nuova concezione della famiglia e della società, fondata su principi più egualitari, e, di seguito, nell’età napoleonica (e nel Code civil). Laddove questo mette radici, l’esperienza maturata nel periodo della sua vigenza sarà rinnovellata sotto governi diversi125. Ma questa è un’altra storia…

79Un epilogo ? Non pare considerando in retrospettiva, lungo l’arco dei secoli successivi, i futuri sviluppi : quantunque spesso tormentati, sono però indicativi di una sua necessaria presenza nell’ordinamento, che trova la sua ragione d’essere, all’oggi, in motivazioni ‘naturali’.

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Bibliografia

Accursio 1551a = Digestum vetus. Digestorum seu Pandectarum iuris enucleati ex omni iure veteri in libros quinquaginta collecti authoritate sacratissimi principis dn. Iustiniani Augusti tomus primus (digestum vetus vulgo vocant) primam, secundam, tertiam, ac quartae partis libros quatuor et quinti titulos duos continens : ita in uniuersum ex Pandectis Florentinis recognitus, Lione, apud Hugonem a Porta et Antonium Vincentium, 1551.

Accursio 1551b = Volumen, complectitur hoc volumen (sic enim peculiari vocabulo vocant) nouellas contitutiones Iustiniani principis post repetitam codicis praelectionem editas : Authentica vulgò appellant : Tres item posteriores libros codicis : Feudorum seu beneficiorum duos : Constitutiones Friderici II Imper. Extrauagantes duas Henrici VII Imper. et Tractatum de pace Constantiae. Omnia ad vetustissimorum simul & emendatissimorum exemplarium fidem recognita, emendata. Adiectae sunt plerisque in locis ex doctissimorum hominum commentarijs annotationes, Lione, apud Hugonem à Porta, et Antonium Vincentium, 1551.

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Tartagni 1590a = A. Tartagni, Consiliorum seu responsorum … liber quartus, Venezia, apud Felicem Valgrisium, 1590.

Tartagni 1590b = A. Tartagni, Consiliorum seu responsorum … liber sextus, Venezia, apud Felicem Valgrisium, 1590.

Tiraboschi 1784-1970 = G. Tiraboschi, Biblioteca Modenese t. V, Modena 1784, rist. anast. Bologna 1970.

Toschi 1634 = D. Toschi, Practicarum conclusionum iuris in omni foro frequentiorum… tomus primus, Roma, ex typographia Stephani Paulini, Lione, ex officina Ioannis Pillehotte, 1634

Vigevano Statuti 1532 = Statuta civilia et comunalia civitatis et comitatus Viglevani, Statuta civilia, Milano, typis escussit Gotardus Ponticus, 1532.

Vigevano Statuti 1608 = Statuta civilia et comunalia civitatis et comitatus Viglevani, Statuta civilia, Milano, ex Typographia Iacopi Maria Medae, 1608.

Vismara 1941 = G. Vismara, Storia dei patti successori, Milano, 1941.

Vismara 1958-1988 = G. Vismara, Adozione (diritto intermedio), in Enciclopedia del diritto, I, Milano 1958-1988, ora in Id., Scritti di storia giuridica, 5. La famiglia, Milano, 1988.

Vismara 1978-1988 = G. Vismara, Il diritto in famiglia in Italia dalle riforme ai codici. Appunti, Milano, 1978, ora in Id., Scritti di storia giuridica, 5. La famiglia, Milano, 1988.

Vocabularius utriusque iuris 1535 = Vocabularius utriusque iuris, Lione, apud Iacobum Wit, Vincentius de Portonariis de Tridino de Monteferrato, 1535.

Weimar 1973 = P. Weimar, Die legistische Literatur der Glossatorenzeit, in H. Coing (a cura di), Handbuch der Quellen und Literatur der neuren europaïschen Privatrechtsgeschichte, I, Monaco, 1973.

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Note

1 Lefebvre Teillard 1995, p. 286.

2 Martin 1922, p. 151 n. 1.

3 Aubenas 1934, p. 700 s.

4 Gonnet 1935.

5 Goody 1983, p. 71-74 (trad. it. Goody 1995, spec. p. 81-82, dove si registra addirittura un salto cronologico per la Francia dalle affatomie al 1892 (sic!), data della reintroduzione dell’istituto. V. anche Goody 1976, p. 4, 6, 122, 125-126, 128-130, 138, 181, 302-303, ove si rileva qua e là un uso dell’adozione funzionale alle necessità successorie in caso di mancanza di eredi e, comunque, una propensione, in molte situazioni similari, a ricorrere ad altri strumenti, come il riconoscimento di ‘bastardi’, per sopperire alle stesse esigenze; inoltre Goody 1969, p. 550-578.

6 Cfr., per un primo approccio sommario all’istituto, Vismara 1958, p. 581-584 (1988, p. 193-199); Marongiu 1958, p. 671-673; ma già Tamassia 1886 e Tamassia 1911, p. 244 ss. ; Pertile 1894, p. 394-396 ; Nani 1902, p. 219 ss. ; Pitzorno 1914 (e anche Pitzorno 1904) ; Roberti 1935, p. 329 ss. ; (e Roberti 1932, p. 280-293 ; Besta 1933, p.46-55 ; Gualazzini 1957, p. 288-290.

7 Summa Perusina 1900, p. 286: ad C. 8.47 de adoptionibus.

8 Cfr. Lex Romana curiensis 1966, p. 428, 594 ss., 614 ss., 657 ss., 675 ss., 722, 736 ss., 742, 753 ss.

9 V. Vismara 1941, p. 162 ss., 167 ss., 190 ss., 208 ss., 221 ss., 272 ss., 333 ss., 344 ss. : ivi una ricostruzione mirabile della diffusione della pratica nei territori italiani durante l’alto medioevo.

10 Si veda Cortese 1995a, p. 159, ma anche spec. p. 116n, 119-120, 133, 137-142, 161, 172n, 228, 236 ; inoltre Cortese 1988, p. 33-64, e Cortese 1990, p. 279-310.

11 Schiaparelli 1933, p. 323-326 : doc. 248. Si veda Vismara 1941, p. 272-274.

12 Schiaparelli 1929, p. 194-196 : doc. 62.

13 Vismara 1958, p. 582 (anche Vismara 1988, p. 193-199).

14 Cfr. Cortese 1995a, p. 116n, 141 ; inoltre già Schupfer 1892, p. 3-44 per un approfondimento sui dettagli della normativa franca. V. inoltre Gualazzini 1957, p. 363-364 : ivi una descrizione sintetica dei ‘tre atti distinti’ nei quali si concretizzava l’affatomia, con critiche dell’opinione corrente che vedeva nell’istituto una adoptio in hereditatem, mentre Gualazzini dava rilievo al contenuto «senza dubbio traslativo», senza negare la finalità successoria.

15 Cfr. da ultimo Roumy 1998, spec. p. 101-103 ed anche, passim, per una trattazione efficace sull’adozione nella scienza giuridica medievale.

16 Cfr. al riguardo Cortese 1995b, spec. p. 52-54 ; e già, per una vasta bibliografia, Weimar 1973, p. 207-208.

17 Brachylogus iuris civilis 1829, p. 16-18: lib. I, tit. X De adoptionibus; ma v. anche p. 11-12: lib. I, tit. VIII de his qui sui iuris vel alieno iuri subiecti sunt.

18 Azzone 1506-1966, p. 322-323 dell’anast.: ad C. 8.47 de adoptionibus.

19 Cfr. Summa Vindocinensis 1976, p. 275 (I, De adoptivis),. La datazione proposta da ultimo è di A. Gouron 1994, p. 93, anche in Gouron 2000, p. 90-103.

20 Summa Vindobonensis 1913, p. 93: ad Inst. 3.1. Tra le fonti v. ad es. Martino da Fano 1951, p. 341; indi Baldo 1585: ad C. 8.47 de adoptionibus l. Cum in adoptivis, nr. 4, f. 200r. Sul diritto agli alimenti v. Pene Vidari 1972, p. 77 ss., 177 ss.

21 Bartolo 1570, f. 27r: ad D. 1.7. 22 de adoptionibus l. Si adrogator, nr. 8; Baldo 1585, f. 52v: ad D. 1.7. 22 de adoptionibus l. Si adrogator, nr. 17.

22 Rolandino 1546-1977, f. 248r: Flos testamentorum, cap. De legitima liberis tantum.

23 Cfr. Accursio 1551a, p. 40: gl. accursiana similiter ad D. 1.7.1 de adoptionibus l. Filiofamilias e gl. Generalis ad D. 1.7. 2 de adoptionibus l. Generalis.

24 Rolandino 1546-1977, f. 248r: Flos testamentorum, cap. De legitima liberis tantum.

25 Henry de Suze 1574-1963, col. 1340: ad X.4.12 de cognatione legali, n. 2 (ivi la variante adoptio, non corretta rispetto a quanto riportato dalle altre fonti) ; Henry de Suze 1581-1965, f. 25r: ad X. 4.12. 1 de cognatione legali c. Si qua. Ma lo stesso verso si ritrova, in termini pressoché simili nella Summa «Elegantius in iure divino» seu Coloniensis [super Decretum Gratiani] 1990, p. 102 (, t. IV, XV.9): Arrogo qui suus est, et habet meus esse necesse. Patris adopto suum nec patris desinit esse. Per la datazione cfr. Nörr 1973, p. 373. V. inoltre Giovanni d’Andrea 1581-1963, f. 39r: ad X. 4.12.1 de cognatione legali, super rubr.

26 Bartolomeo Anglico 1609, p. 247.

27 Cfr Roumy 1998, p. 145 ss. ; inoltre Krynen 1982, p. 169-190. Cita Bartolomeo Anglico Roumy 1998, p. 149.

28 Cfr. Summa Vindobonensis 1914, p. 14: ad Inst. I.12.3.

29 Azzone 1506-1966, p. 322-323: ad C. 8.48 de adoptionibus, pr.-nr. 1: Adoptio est legalis actio ad solatium eorum, qui liberos non habent, inducta, pene naturam imitans. […] Vel sic. Adoptio est legitimus actus per quem qui filius non est pro filio habetur. Prima enim definitio non ita placet, quia et liberos habentes adoptare possunt, licet facilius concedatur liberos non habentibus. Sed certe et ab iis, qui liberos habent, fit adoptio.

30 Cfr. Accursio 1551b: gl. accursiana adoptio ad Inst. 1.11.1 de adoptionibus § Adoptio, p. 37 ; Rolandino 1546-1977, f. 174va: Pietro d’Anzola, ad Instrumentum adoptionis. v. infra.

31 Lectura Vindobonensis 1914, p. 13: ad I.12 De adoptionibus.

32 V. Piacentino 1536-1962 p. 412: ad C. 8.51 de adoptionibus: Adoptare potest qui filium habet, sed et qui habuerit, et non habet ; sed et qui non habet, et non habuerit ; sed et qui nunquam de iure habere potest, ut sacerdos, qui nec uxorem accipere, sed non is, qui generare non potest.

33 Odofredo 1552-1968, f. 174v: ad C. 8.47.3 de adoptionibus l. Cum eum, nr. 1.

34 Cfr. Henry de Suze 1574-1963, col. 1339: ad X.4.12; Henry de Suze 1581-1965, f. 25r: ad X. 4.12. 1 de cognatione legali c. Si qua (nel Summarium); Niccolo’ de Tedeschi (Abbas Panormitanus) 1547, f. 36r: ad X.4.12.1 de cognatione legali c. Si qua.

35 Roumy 1998, p. 151 ss., con un ampio esame delle varie condizioni di incapacità generandi.

36 Cfr. ad es. Brachylogus iuris civilis 1829, p. 207: gl. adoptio (Accursius post Theophilum et Placentinum dicit adoptionem actum esse legitimum, naturam imitantem, ad solatium eorum qui liberos non habent. Pe, e ut is qui. Cet.).

37 Odofredo 1550-1967, f. 21r: ad D. 1.7 de adoptionibus, in rubr.; Id., ad C. 8.47.3, nr. 1-2, f. 174v.

38 Giasone del Maino 1579a, f. 147v: ad D. 28.2.23 De liberi et posthumis l. Filio quem pater, nr. 13: Adoptio dicitur imago et sic actus imaginarius et consequenter fictus, non autem verus, et sic adoptio dicitur quaedam imaginaria paternitas ; Giasone del Maino 1579b, f. 99r: ad D. 41.3.15 De usucapionibus l. Si is qui pro emptore, nr. 213: […] adoptio solum habet locum in illis personis, in quibus et natura potest habere locum, ergo adoptio, quae est ficta filiatio, non posset habere locum ubi non posset habere locum veritas et natura, et sic fictio non fingit super impossibili de natura.

39 Henry de Suze 1581-1965, f. 25r: ad X. 4.12. de cognatione legali, super rubr. V. anche Antonio da Butrio 1578-1967, f. 33r: ad X. 4.12. de cognatione legali, super rubr.

40 Henry de Suze 1574-1963, col. 1339: ad X.4.12, col. 1339.

41 Piacentino 1536-1562, p. 412: ad C. 8.51 de adoptionibus; Azzone 1506-1966, p. 323 dell’anast.: ad C. 8. 47 de adoptionibus (il motivo la mancanza di verbum expressum, vale a dire di un consenso espresso).

42 V. Accursio 1551a, p. 40: gl. accursiana Generalis ad D. 1.7.2 de adoptionibus l. Generalis; ma anche Accursio 1551b, p. 37: gl. adrogatio ad Inst. 1.11.1 de adoptionibus § Adoptio.

43 Henri de Suze, In quartum Decretalium librum Comm…cit., ad X. 4.12.1 de cognatione legali c. Si qua, in pr., f. 25r ; Henry de Suze 1574-1963, col. 1339: ad X.4.12, nr. 2.

44 Giovanni d’Andrea 1581-1963, f. 39v: ad X. 4.12.1 de cognatione legali c. Si qua, in pr.

45 Gattola 1734, p. 326 e 332.

46 Cfr. Pitzorno 1914; anche Pitzorno 1904; indi Schupfer 1915; sulle due posizioni nella storiografia giuridica v. Marongiu 1958, spec. p. 672-673.

47 Pietro d’Ancarano 1549, f. 120r: cons. 290.

48 Cfr. Henry de Suze 1574-1963, col. 1341-1342: ad X.4.12; Henry de Suze 1581-1965, f. 25r: ad X. 4.12.1 de cognatione legali c. Si qua, nr. 10: v. entrambe le opere anche per altri casi di estinzione imputabili al padre adottivo.

49 Henry de Suze 1581-1965, f. 25r.

50 Formularium florentinum artis notariae 1942, p. 30-31, ma v. anche p. LXIX ss. per la datazione ; Formularium florentinum artis notariae (1997), p. 75 (v. anche p. 13-14, a proposito dell’opinione di Masi sulla provenienza dell’opera da una scuola indipendente dalla bolognese, contestata al punto da giudicarla senza fondamento da Scalfati.

51 Ranieri da Perugia 1917, p. 51 V. anche, con formula semplificata, Ranieri da Perugia 1892, p. 53: l’atto di adozione (del Liber formularius, precedente all’opera prima citata : già in Ranieri da Perugia 1917 Wahrmund proponeva di indicare così l’opera), con le dovute solennità, si compie auctoritate domini Ranierii de Lacu perusino, domini Ottonis imperatoris iudicis ordinarii ( si doveva trattare di Ottone IV di Brunswick (1182-1218), Imperatore ‘contestato’ e dalle vicende tormentate, fino a quando, scomunicato da Innocenzo III, fu privato anche della corona imperiale, ricevuta a Roma nel 1209, in seguito all’elezione a re dei Romani di Federico nel 1211).

52 Bencivenne 1965, p. 72. Per la datazione cfr. l’Introduzione di G. Bronzino, p. X ss., ove si opina per una redazione tra il terzo e il quarto decennio del secolo XIII, non escludendo la datazione intorno al 1235 proposta da Gaudenzi.

53 Martino da Fano 1907, p. 61-64

54 Rizzardo da Villa è poi ancora podestà nel 1255 e capitano del popolo nel 1269.

55 Salatiele 1961, II, p. 300.

56 Salatiele 1961, I, p. 37.

57 Zaccaria di Martino 1993, p. 357-361. Per la datazione ivi, p. xx, tuttavia con una «gestazione» dell’opera risalente ai decenni precedenti.

58 V. specificamente sul punto di Renzo Villata 2002a, p. 377-458; con il titolo modificato e varianti, di Renzo Villata 2002b, p. 615-699.

59 Cfr. Rolandino 1546, II, f. 45rb: P. Boattieri, Expositio…, VII cap., r. I («non multum utilibus»).

60 Cfr. Formularium tabellionum pseudoirneriano 1913: lib. III, § XIII, p. 38 ; Cartularium veronese 1990, p. 25-27 ; Ranieri da Perugia 1907, p. 51: XLVI Carta adoptionis et arrogationis, (vedi anche Ranieri da Perugia 1892, p. 53; Martino da Fano 1907, p. 61-64: rubr. CXLVI De adoptione, CXLVII Libellus, CXLVIII Libellus, CIL De arrogatione, CL Libellus; Summa Notariae Aretii composita 1901, p. 317: rubr. CXXVII Carta adoptionis et arrogationis; si veda inoltre supra per le altre ars notarie ivi citate.

61 Cfr. Carlyle R. W. –Carlyle A. J. 1909, p. 58 ss., (=Carlyle R. W. –Carlyle A. J. 1956, p. 371 ss.) ; Gilmore 1941, p. 17-92 ; Calasso 1953, p. 423 ss. ; Calasso 1957, spec. p. 49 ss., 83 ss. ; 101 ; Cortese 1964-1995, p. 229 ; 379, spec. nt. 29 ; ma anche p. 169 ss. ; Costa 1969-2002, passim ; spunti di rilievo anche in Quaglioni 1983, spec. p. 41 ss. ; nonché in Martino 1983, p. 461-482 (ora, con modifiche, in Martino 1984. Più di recente cfr. Storti Storchi 1991, p. 319-343 (nella versione tedesca Storti Storchi 1991, p. 251-270), ora in Storti Storchi 2007, p. 115-138 ; nonché, per alcuni aspetti del concetto, Quaglioni 1977, p. 344-358.

62 Rolandino 1546, f. 175r: pars I cap. VII; Rolandino 1546: Pietro d’Anzola, ad Praefatio, pars I cap. VII, f. 174ra ; Rolandino 1546, II, f. 45rb: P. Boattieri, Expositio, VII cap., r. I.

63 Cfr. Branca 1958, p. 579-581.

64 Cfr. Pitzorno 1914; Vismara 1958, p. 579-581, ma anche Roberti 1935, p. 327 ss., spec. p. 339.

65 Cfr. Rolandino 1546, f. 174r: pars I cap. VII, rubr. Instrumentum adoptionis.

66 È ricordato pure come autorità pubblica che presta la sua auctoritas all’atto nell’Instrumentum adoptionis da Salatiele 1961: II, IV, rubr. Instrumentum adoptionis, p. 300 ed il dato è segnalato da Orlandelli, nell’Introduzione all’ed. della stessa ars notarie, p. XIX, XXIII ; è menzionato come podestà per il 1250 nel Liber sive matricula notariorum Comunis Bononie (1219-1299) 1980, p. 122-123 (Ego Bonaventura Mafei, notarius imperiali auctoritate et nunc ad disscum potestatis notarius, predictum Petriçolum, visso dicto instrumento Drudoli, mandato domini Iacobi de Luyrago iudicis et assessoris domini Ricardi de Villa potestatis Bononie, die sexto exeunte martio scripsi ; Anno domini millesimo ducentesimo quinquagesimo, indictione octava, tempore domini Riçardi de Villa potestatis Bononie. Iohannis Danielis, qui fuit de Pançano et nunc moratur ad Chastrum Francum […] ; Et ego Benedictus Guiçardini, nunc comunis Bononie notarius et domini Guidonis Taberne iudicis et assessoris domini Riçardi de Villa potestatis Bononie, ipsius mandato […] ; Millesimo ducentesimo quinquagesimo, indictione octava, die ultimo iunii. Infrascripti notarii fuerunt examinati et approbati per dominum Iacobum de Luyrago iudicem et assessorem domini Ricardi de Villa potestatis Bononie, de conscilio domini Alberici doctoris legum […] : segue la registrazione dell’avvenuta immatricolazione di dieci notai dopo l’esame e l’approvazione ; Riccardo Villa compare nel Chartularium Studii Bononiensis 1909, p. 129-130.

67 Cfr. Hessel 1910, p. 347 (trad. it. Hessel 1975) ; ma già, per applicazioni anche in altre istituzioni comunali italiane, Salzer 1900, p. 67 ; inoltre Pertile 1894, p. 99 nt. 80.

68 Cfr. D. 50.17.77, ove tuttavia l’adrogatio non era espressamente indicata.

69 Rolandino 1546, f. 174va: P. Aldobrandini, Nova additio a pars I cap. VII, rubr. Instrumentum arrogationis: il rinvio è ad Aulo Gellio 1993, p. 345-346: lib. V, cap. XIX.

70 Cfr. Rolandino 1546, f. 175r: pars I cap. VII.

71 Alberico da Rosate 1573-1971, p. 26.

72 Alberico da Rosate 1573-1971, p. 113 ; v. anche p. 63 per il lemma arrogavero: «id est arrogare voluero», seguito dall’argumentum ex lege (D. 1.7.3 ; D. 45.1.133).

73 Alberico da Rosate 1585-1974, f. 57: ad D. 1.7.22 De adoptionibus l. Si adrogator, nr. 4.

74 V. ad es. Bartolo 1570: ad D. 1.7. De adoptionibus, f. 25r e ss., per tutto il titolo.

75 Ivi, f. 27v: ad D. 1.7.22 De adoptionibus l. Si adrogator, nr. 10.

76 Bartolo 1590, ff. 53v-54r: ad D. 45.1.132 De verborum obligationibus l. Quidam cum filium, nr. 8.

77 Pietro d’Ancarano 1535, f. 29r: ad X.4.12 De cognatione legali c. Si qua, nr. 4. Cfr. per la Sicilia Bresc 1986, p. 692, ove si citano, tra il 1385 e il 1480, circa quindici casi in cui i soggetti sono chiamati «figlu ou figlia di anima», tra i quali uno di «figla di sancti».

78 Tartagni 1590b, f. 80rv : cons. 141, nr. 1.

79 Tartagni 1590a, f. 104r-105v : conss. 125, 126, spec. nr. 10-11.

80 Giason del Maino, ff. 55r-57r : cons. 141, spec. nr. 14 ma anche passim per gli altri profili di cui al testo.

81 Pisa Constitutum legis, p. 792.

82 Novara Statuti 2012, p. 178: nel ms. Milano, Archivio storico civico-Biblioteca Trivulziana, Arch. Cod. B1, v. f. 96v: lib. secundus, rubr. De emancipationibus adoptionibus et manumissionibus firmis tenendis.

83 Milano Consuetudini 1216-1949, p. 129 : Illud autem scire oportet quod tantum filii naturales set legitimi, idest qui legitimo matrimonio sunt procreati, ad successiones feudorum perveniunt. Non ergo adoptivi, nec naturales facti postea legitimi, ad successiones feudorum accedunt.

84 Vigevano Statuti 1532, f. 38r: rubr. Quod legitimati et adoptivi excludantur; v. anche Vigevano Statuti 1608, p. 128: rubr. Legitimati et adoptivi ut excludantur.

85 Baldo 1575-1970, p. 16 : cons. 24.

86 Ivi: cons. 349.

87 Signorolo degli Omodei 1521, f. 92r : cons. 127, nr. 3 ; ff. 146r-147r : cons. 218, spec. nr. 11, sempre a proposito della legittimazione, assimilata, nel caso, in quanto atto di volontaria giurisdizione, all’adozione.

88 Giovanni d’Anagni 1508, f. 16v-17r : cons. 27.

89 Ivi, f. 17r.

90 Carpani 1600 : ad cap. 328, nr. 504-505, p. 654.

91 Lambertenghi 1576: gl. 17 in ver. De eadem parentela, nr. 7-8, p. 384-385.

92 Consuetudines feudorum 1971, p. 13-14 [37-38], 15 [39].

93 V. poi Libri feudorum 18, p. 151 [229] : II. 26 Si de feudo controversia fuerit § 9.

94 V. Accursio 1551b, p. 58: gl. succedit a Libri feudorum, II.26 § 9.

95 Cfr. di Renzo Villata 1982, spec. p. 111-112 ; di Renzo Villata 2012.

96 Corti 1571, f. 84r-86v : cons. 145, spec. nr. 11-22. Roumy 1998, p. 296-297.

97 Corti 1571, f. 74r-76r : cons. 138.

98 Ivi, f. 84r-86v : cons. 145, spec. nr. 11-22. Roumy 1998, p. 296-297.

99 Livre de Jostice et plet 1850, p. 59-63 ; Boutillier 1611, p. 535 ; Hilaire 1987, p. 545 s. Cfr. Roumy 1998, p. 188-189.

100 Olivier-Martin 1922, p. 151 n.1.

101 Poumarède 1972, p. 128-129 ; inoltre Aubenas 1934, p. 700-726; Aubenas 1935, p. 82, 86-87 (con riferimento ad un atto del 18 gennaio 1257, ove due coniugi «reçoivent comme fils» e istituiscono loro erede il genero, in presenza di un altro figlio) ; Hilaire 1987, p. 545 s.

102 Cfr. Roubert 1978, p. 3-30.

103 Cf. Gager 1996, passim; Gager 1999, p. 183-196.

104 V. Lefebvre Teillard 1973, p. 218 e ntt. 271-373 : i casi descritti risalgono ai primi anni del 1500.

105 Rebuffe 1589, p. 43: Comm. Ad D. 1.7.2 de adoptionibus l. Generalis enim adoptionis.

106 Dumoulin 1658, col. 43, 70, 73-75, con attenzione al regime vigente presso i Romani.

107 Lefebvre Teillard 1989, p. 45-46, 85, 168 ; Roumy 1998, p. 207-210. V. inoltre per la Francia ancora Gutton 19993, passim.

108 Fuero Real 1541, f. CXXXIV: lib. III De las herencias, ley VI (ivi la glossa di Alonso Diaz con riferimenti alle fonti di diritto comune e al diritto delle Siete Partidas.

109 Siete Partidas 1843( t. II, Cuarta partida que fabla de los desporios et de los casamientos, tit. XVI De los fijos porfijados), p. 1074-1079. Cfr. Su queste fonti spagnole Otero Valera 1955, p. 120 ss.

110 Vocabularius utriusque iuris 1535, f. 17r. L’attribuzione corrente ne vede autore Iodoco, professore di diritto canonico a Erfurt, che lo avrebbe compilato forse nel 1452. La cultura largamente canonistica, su cui si poggiano le voci traspare evidente dal Vocabularius.

111 Sulla contemporaneità possibile delle due professioni v. ora Pagano 2001, p. 355-418, spec. p. 356 ss.

112 Cavallini 1605 (la dedica di Cavallini al giurieconsulto Giovanni Urtado Mendoza, qualificato quaestor regius, è del 1580), p. 97-102.

113 Toschi 1634 (la dedica dell’autore al Papa Paolo V reca la data del 1605): Concl. 214-216, p. 106-107 (l’opera ebbe poi numerose riedizioni). Sull’autore cfr. Tiraboschi 1784-1970, p. 277-282.

114 Duca di Mantova dal 1616 al 1626.

115 Essendo Ferdinando II nato nel 1610, la reggenza del Granducato fu assunta, alla morte del padre Cosimo II de’ Medici nel 1621, dalla moglie di costui, Maria Maddalena d’Austria e dalla suocera Cristina di Lorena (già reggente in nome del figlio Cosimo), coadiuvate dal Consiglio di Reggenza. Ne1 1628 Ferdinando II assunse poi il potere. Per ducissam Mantuae illius status si riferisce a Caterina di Ferdinando de’ Medici (Firenze, 2 maggio 1593- Siena, 17 aprile 1629), duchessa di Mantova, sposa dal 1617 di Ferdinando Gonzaga, presto rimasta vedova e nominata da Ferdinando II di Toscana nel 1627 a capo del governo di Siena : è in questa veste che è colta da De Luca quale autorità emanante del provvedimento di arrogazione, rispettosa delle formalità richieste dall’ordinamento.

116 De Luca 1678 (lib. XVI. Supplementi pars III, tit. De haerede et haereditate, disc. 33), p. 5-8.

117 Ivi, p. 42-51: Supplementi pars III, tit. De successionibus ab intestato, disc. 53.

118 Cfr. Edigati 2005, passim.

119 Cfr. Savelli 1717, p. 166: § Filiatio, con rinvio a Graziani 1650 (t. V, cap. 930), p. 259-263

120 Cfr. Birocchi 2003, p. 87-119.

121 De Luca 1743, p. 74.

122 Montesquieu 1973, p. 287: liv. V, ch. VIII Comment les lois doivent se rapporter au principe du gouvernement dans l’aristocratie: «Les lois doivent ôter le droit d’aînesse entre les nobles, afin que, par le partage continuel des successions, les fortunes se remettent toujours dans l’égalité. Il ne faut point de substitutions, de retraits lignagers, de majorats, d’adoptions. Tous les moyens inventés pour perpétuer la grandeur des familles dans les États monarchiques ne sauraient être d’usage dans l’aristocratie».

123 Ducange 1883-1887-1954, p. 88 : lemmi Adoptari per Baptismum, ma anche Adoptare, Adoptare in haereditatem, adoptare sibi in maritum, Adoptare in Militem, Adoptio filiorum, Adoptiva foemina, Adoptarius, Puer ex adoptato natus.

124 Ferro 1845, p. 45-48. Marco Ferro (1750-1784), autore di un’opera sola, appunto il Dizionario, si laureò a Padova ed esercitò la professione forense svolgendo anche la funzione di avvocato fiscale : cfr. Preto 1997, p. 198-199.

125 Cfr. Vismara 1978, p. 30, 44-45 (1988, p. 68-69); di Renzo Villata 1995, p. 516, 519; Lefebvre Teillard 1996, p. 286 ss.

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Per citare questo articolo

Notizia bibliografica digitale

Maria Gigliola di Renzo Villata, «L’adozione tra medio evo ed età moderna : un istituto al tramonto ?»Mélanges de l’École française de Rome - Italie et Méditerranée modernes et contemporaines [Online], 124-1 | 2012, online dal 30 septembre 2012, consultato il 29 mars 2024. URL: http://journals.openedition.org/mefrim/227; DOI: https://doi.org/10.4000/mefrim.227

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Autore

Maria Gigliola di Renzo Villata

Dipartimento di diritto privato e storia del diritto-Università degli Studi di Milano - Gigliola.diRenzoVillata@unimi.it

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