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Pratiche dell’adozione in età bassomedievale e moderna

L’adozione e l’agnazione. Alcune riflessioni

Cesarina Casanova

Abstract

In questo saggio ci si chiede perché, dopo parecchi secoli durante i quali molte testimonianze normative, storiche e letterarie attestano la larga diffusione dell’adozione. Essa sembra sparire dalle pratiche delle famiglie aristocratiche dall’Alto Medioevo fino alla Costituzione rivoluzionaria francese del 1793. Questa apparente scomparsa è in realtà l’effetto di una distorsione, prodotta dalla mancanza delle fonti e dalla scarsa rilevanza sociale di questo uso, conseguente all’affermazione dei diritti connessi alla filiazione di sangue e alla continuità biologica della linea e dei lignaggi nella normativa statutaria e feudale.

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Testo integrale

Filiazione giuridica e filiazione biologica

1Perché, dopo parecchi secoli per i quali molte testimonianze normative, storiche e letterarie attestano la larga diffusione dell’adozione,. essa sembra sparire dalle pratiche delle famiglie aristocratiche dal XI-XII secolo fino alla Costituzione rivoluzionaria francese del 1793 ? Si tratta veramente di una scomparsa o invece questo vuoto apparente è l’effetto di una distorsione, prodotta dalla mancanza delle fonti e dalla scarsa rilevanza sociale di questo uso, conseguente all’affermazione dei diritti connessi alla filiazione di sangue e alla continuità biologica della linea e dei lignaggi nella normativa statutaria e feudale ? E’ difficile rispondere, anche perché chi finora si è occupato del tema lo ha fatto prevalentemente in relazione al mondo romano o alla contemporaneità.

2In quest’ultimo caso l’attenzione si è focalizzata sui problemi e sulle esperienze spesso drammatiche di migliaia di coppie incapaci di procreare e costrette a misurarsi con gli ostacoli di normative nazionali e internazionali non sempre adeguate a far incontrare un’offerta esuberante di bambini bisognosi di cure e di affetto con l’urgenza impellente di riversare amore inappagato su di loro da parte di adulti privati della gioia della paternità e della maternità. Per la legge italiana del 4 maggio 1983, n. 184, la capacità di concepire e la presenza di figli biologici non impediscono che vengano chiesti e dati in adozione bambini, magari provenienti da altri paesi, europei ed extraeuropei. La stessa legge prevede infatti la possibilità di adottare un minore sul territorio nazionale (adozione nazionale) o in uno stato estero (adozione internazionale) aderente alla Convenzione dell'Aja per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale del 1996, oppure con un paese col quale l'Italia abbia stabilito un patto bilaterale in materia di adozione. Tuttavia, nella pratica, l’iter dell’adozione si può rivelare un percorso molto accidentato, in primo luogo perché è possibile solo per un uomo e una donna legittimamente sposati.

  • 1 Si veda soprattutto Camiolo 1999 ma anche Camiolo 1997.

3Il principio dell’adozione come imitazione della natura (adoptio naturam imitatur), che è stato variamente interpretato nei secoli passati, ora in Italia si applica assumendo come paradigma di « naturalità » la coppia eterosessuale ed escludendo quindi i singles e le coppie omosessuali, e anche a chi è unito dal vincolo del matrimonio si richiede di dimostrare che il rapporto coniugale è stabile e collaudato da almeno da tre anni. Il criterio di scelta che ai nostri giorni induce nella maggior parte dei casi alla richiesta di adozione - l’esigenza di esprimere l’affettività paterna e materna creando col figlio un rapporto fin dalle prime settimane di vita, che in genere fa preferire alle coppie l’adozione di bambini molto piccoli - non è sempre stato il principio che ha orientato il legislatore e nel fissare i requisiti dell’adozione. Solo con il codice civile del 1942 fu infatti possibile adottare un minore, « imitando la natura » nel senso che a noi oggi sembra ovvio, di cercare il più possibile di riversare l’affetto su un neonato, seguendone il processo di crescita1.

  • 2 Successivamente la legge 431/67 ha infatti introdotto un’ulteriore criterio per l’adozione, come me (...)

4Inoltre, fra gli altri vincoli imposti alle coppie che aspirano all’adozione, è stato stabilito che non ci possano essere più di 45 anni di differenza tra il coniuge più giovane e il bambino (e non più di 55 tra il bambino e il coniuge più anziano), anche in questo caso « imitando la natura » che pone un limite biologico alle gravidanze e che per la maternità e la paternità richiede un intervallo tra le generazioni che rappresenti lo scarto di età che in natura intercorre fra figli, genitori e avi. Rispetto al passato, la legge ha inoltre voluto che al cuore dell’assegnazione di un figlio adottivo ci fosse il bene del bambino e il suo diritto ad avere una famiglia il più possibile « normale », non il diritto della famiglia ad adottare per compensare un senso di frustrazione e per un bisogno egoistico inappagato2.

  • 3 Russo Ruggeri 1995, p. 9. Di parere diverso è De Filippis 2002, secondo il quale la morale cristian (...)

5Non è sempre stato così : in passato era il bambino adottato a dover ovviare a una mancanza di discendenza che l’adottante voleva scongiurare, e non è sempre stata la « naturale » tenerezza per l’infanzia a dettare le condizioni perché questo avvenisse : l’elemento « di conforto per la mancanza o perdita di una propria discendenza » non sarebbe stato preponderante nella adoptio romana e secondo alcuni studiosi sarebbe stato indotto nel mondo romano dalla pietas cristiana che « avrebbe portato ad accentuare i contenuti sentimentali ed affettivi del rapporto adottivo » rispetto a quelli potestativi e connessi con la creazione di un’aspettativa di successione3.

6Nel diritto romano la filiazione era peraltro una finzione normata dal diritto per tutti i figli, non solo quelli adottivi. Yan Thomas ha sottolineato in particolare come il pater familias non fosse tale in conseguenza di un legame biologico, ma per un legame giuridico, in quanto esercitava la patria potestas, vale a dire solo quando, a sua volta, non era più soggetto al dominium di un ascendente. Per i romani i diritti di filiazione non avevano come fondamento la consanguineità tra padre e figlio, ma erano giuridicamente costruiti, e i diritti di successione erano determinati dal fatto di non aver mai interrotto la dipendenza dalla potestas del genitore prima della sua morte.

  • 4 Thomas 1990, p. 113.

7Per questo, in caso di adozione, che creava un vincolo di tipo potestativo, un rapporto di filiazione biologica poteva essere privato di conseguenze patrimoniali. « Nel diritto civile romano, la successione devoluta dai padri ai loro figli e figlie non obbedisce, rigorosamente parlando, al principio dell’agnazione e nemmeno, più generalmente, a quello della filiazione. Occorre, oltre a questi, il rivestimento giuridico del dominio paterno, che tiene il posto del legame vitale tra ascendenti e discendenti »4. La legittimità della prole o il legame biologico non sono dunque determinanti nella cultura giuridica romana : lo è invece un rapporto di dominio degli ascendenti sui discendenti che non sia mai stato interrotto fino alla morte del pater familias.

  • 5 M. Tullii Ciceronis De domo sua ad pontifices oratio, www.thelatinlibrary.com/cicero/domo.shtml#34

8Nell’orazione pronunciata nel 57 a. c. davanti ai pontifices per riottenere la restituzione della sua casa, della quale si era impossessato Publio Clodio Pulcro quando era riuscito a fargli intimare l’esilio, Cicerone contestò tra l’altro la legittimità dell’adozione che aveva fatto di Clodio un plebeo, permettendogli così di ricoprire il tribunato e di assumere la leadership politica contro i patrizi. Quod est, pontifices, ius adoptionis ? Alla propria domanda retorica Cicerone risponde che nell’adozione di Clodio era stata sovvertita ogni regola – Ita perturbatis sacris, contaminatis gentibus, et quam deseruisti et quam polluisti, iure Quiritium legitimo tutelarum et hereditatium relicto, factus es eius filius contra fas cuius per aetatem pater esse potuisti.[...].Quae maior calumnia est quam venire imberbum adulescentulum, bene valentem ac maritum, dicere filium senatorem populi Romani sibi velle adoptare ?5.

  • 6 Volterra 1957.

9Clodio infatti era stato adottato dal senatore plebeo Publio Fonteio, più giovane di lui, e quindi incapace di esercitare la patria potestas su Clodio. Il verdetto dei pontifices fu favorevole a Cicerone. Infatti fu riconosciuto che la rigida costruzione giuridica che regolava l’adoptio era stata trasgredita platealmente nel corso delle guerre civili, quando le norme e l’ordine della società erano stati sovvertiti e la legge sull’adozione adattata a un progetto individuale di affermazione politica..Molto più tardi, con la codificazione di Giustiniano, per ovviare ad analoghi abusi ed usi strumentali di una norma che faceva dell’adottato un figlio ed erede secondo la legge - abusi che avevano continuato dunque a verificarsi nell’età imperiale -, si sarebbe stabilito il principio che adoptio naturam imitatur e fu imposto che il figlio dovesse essere di almeno di diciotto anni più giovane del padre adottivo e che dovesse esprimere il suo assenso all’adozione6.

  • 7 Camiolo 1999.

10Dopo la caduta dell’Impero romano sopravvive l’adoptio minus plena, legata solo all’aspettativa di successione sui beni dell’adottante senza l’inclusione nella sfera della sua patria potestas e quindi più simile all’adrogatio, che aveva origini più antiche dell’adoptio e che lasciava l’adottato cittadino sui iuris. Le solennità che in età classica avevano sancito la legittimità dell’ atto, celebrato al cospetto dei pontifices, scompaiono e si perde il valore legale e pubblico della cerimonia, mentre l’accordo viene stipulato con scritture private (le chartulae), o mediante disposizioni testamentarie. Nell’epoca del diritto comune si riafferma il principio dell’adoptio naturam imitatur, ma nella pratica sembra verificarsi l’abbandono di questa forma di affiliazione nella stessa età comunale, dopo la ripresa dello studio e del commento delle codificazioni giuridiche romane e nonostante l’altissima dignità che all’adozione viene conferita nelle Sacre Scritture7 e da Paolo di Tarso in riferimento alla filiazione degli uomini predestinati da Dio « ad essere figli adottivi per mezzo di Gesù Cristo » (Ef, 1, 5), in lui « costituiti eredi predestinati » (Ef., 2, 11).

  • 8 Schilteri 1722, p. 53. Cita questa proibizione, tra gli altri, Camiolo 1999.
  • 9 Delille 1988, p. 26-27.

11Perché questa sparizione dell’istituto dell’adozione, che era sopravvissuto così a lungo come elemento fondante della costruzione della società antica e che aveva costituito una delle basi della stabilità politica ed economica delle famiglie, supplendo alla discontinuità delle successioni per linea diretta o anche alla devianza dei figli dalla volontà paterna ? Si tende a collocare nel XIII secolo la formulazione del principio che escludeva gli adottivi dall’eredità sulla base di una norma successoria del diritto feudale germanico, il Codex Juris Alemannici che non riconosceva questo diritto ai figli naturali dei feudatari, anche se legittimati, e neppure agli adottivi – Item verum est, quod succedit filius in feudo patris sui, si sit legitimus ab initio : non adoptivus neque naturalis, etiamsi postea sit legitimatus8.Poco più tardi, nel Regno di Napoli, le Costituzioni di Melfi del 1231 previdero la successione ai feudi per linea diretta, con la possibilità per le femmine di ereditare, servata tamen sexus praerogativa, ut mulieri masculo praeferatur e, solo in mancanza di queste, delle linee collaterali. Questa logica agnatizia « pura », che privilegiava la filiazione diretta, escludeva qualsiasi surrogazione che non fosse di sangue, con la conseguente cessione del feudo al sovrano. L’affermazione della logica del lignaggio su quella della linea sarà una conseguenza delle strategie messe in atto dalla nobiltà per contrastare le frequenti devoluzioni o trasferimenti ad un altro lignaggio dei beni ereditati dalle femmine9.

Illegittimi e adottati nell’Italia Quattrocentesca

  • 10 Mineo 1995, p. 55-82, e particolarmente a p. 71.

12Sembra implicito che in questa organizzazione successoria non ci fosse posto né per i figli adottivi né per i bastardi Si era infatti già affermata - come requisito per il riconoscimento della legittimità della trasmissione dei patrimoni e del diritto all’eredità dei feudi o dei privilegi di ceto - la « purezza » del sangue, con la conseguente ossessione per la castità e la custodia delle donne e per l’omogamia di ceto. In ambito cittadino e tra le famiglie del patriziato, il caso più precoce di asserzione della trasmissione genetica della « virtù » - dalla quale conseguiva l’ereditarietà del privilegio di accedere a cariche pubbliche - è, com’è noto, quello di Venezia, dove nel 1323, si richiese per gli aspiranti all’ammissione al Maggior Consiglio che ne avessero fatto parte anche i rispettivi padri e nonni e soprattutto, nel 1376, si esclusero i figli illegittimi10.

  • 11 Zenobi 1988, p. 415-435. Sulla chiusura oligarchica nelle città dello stato pontificio di veda Zeno (...)

13Peraltro, tale restrizione dell’accezione di agnazione si afferma precocemente, anche se non come a Venezia, in altri patriziati cittadini, mentre per le famiglie signorili e feudali i bastardi ebbero maggiore fortuna in quanto servirono a moltiplicare la possibilità di stringere alleanze con principi o casati di importanza strategica soprattutto nell’instabile scenario italiano tre-quattrocentesco. Per non citare solo gli esempi risaputi di Caterina, figlia illegittima di Galeazzo Maria Sforza e dello stesso Francesco Sforza, si può ricordare il caso marchigiano osservato da Philippe De Commynes alla fine del XV secolo con occhi scandalizzati per l’evidente indifferenza per le regole ormai seguite nel resto dell’Europa (ma non ovunque in Italia : basti pensare agli illegittimi di casa d’Este). « Il fenomeno rappresentato da un numero anche cospicuo di figli generati fuori del matrimonio da membri di un casato eminente e mantenuti o reinseriti in posizioni diverse all’interno della famiglia paterna e poi utilizzati quali esponenti riconosciuti nelle attività e funzioni pubbliche svolte dal casato » non era un fatto nuovo. Nei secoli precedenti parecchi sono gli esempi di bastardi assurti al potere anche ai massimi livelli, ma quello che stupì Commynes nelle Marche fu « la rilevanza quantitativa [...] e l’ampiezza degli spazi di manovra e di potere che la prole bastarda si trova a gestire in parallelo, in concorrenza talora con ampia possibilità di affermazione e di pieno successo, anche nei confronti degli esponenti legittimi della casata di origine ». E’ un fenomeno che avrà fine col venir meno dall’area marchigiana, tra la metà del XVI secolo e la metà del successivo, dei tanti feudi e piccoli principati che furono inclusi nel dominio diretto della Santa Sede11.

  • 12 Gualazzini 1957. L’adfiliatio, pur permettendo la successione ereditaria non creava né patria potes (...)

14In Italia, nella prima metà del XV secolo, in un contesto di estrema instabilità, troviamo anche un celebre e quanto mai controverso riferimento all’adozione, anzi a successive adozioni, conseguenti a ripetuti impegni poi disattesi, in corrispondenza con contrastanti valutazioni dell’opportunità politica delle adozioni stesse. Quello di Giovanna II regina di Napoli è evidentemente un caso in cui le fonti ci hanno parlato di adozione ma non è sempre chiaro se e quali regole fossero state seguite, quelle del diritto romano, quelle religiose dell’adfiliatio cristiana12, o la consuetudine della contrattazione privata siglata da un notaio, adattata, nel caso di Giovanna, alla solennità cerimoniale della corte. Uno dei lavori più recenti sulle sovrane angioine lascia pensare che il cerimoniale descritto per l’adozione di Alfonso V d’Aragona fosse un unicum orchestrato dalla regina (che veniva ad esercitare una materna potestas) la quale convocò nel settembre 1420 gli ambasciatori del sovrano dichiarando loro « di voler adottare Alfonso come figlio ed erede ». Nel luglio 1821, dopo i consueti festeggiamenti, la regina « ordinò che tutti i sudditi, baroni e popolani prestassero omaggio e giuramento di fedeltà ad Alfonso », il quale venne poi accolto da Giovanna, riccamente addobbata e ingioiellata, la quale « gli baciò la fronte e le guance ed allora iniziarono i complimenti reciproci ». In seguito, a Castelnuovo, « sedettero in trono e Pasquale di Campli redasse il verbale della solenne conferma da parte di entrambi dei patti relativi all’adozione. A garanzia del rispetto degli impegni assunti, i sovrani si diedero reciprocamente ipoteca sui loro Regni ».

  • 13 Gaglione 2009, p. 366-367, 374-375, 378-379.

15Già nel 1423, tuttavia, il consiglio generale della regina proponeva di revocare l’adozione di Alfonso in seguito a un disastroso saccheggio di Napoli da parte delle truppe del re. Con l’approvazione del papa e del duca di Milano, « dopo aver fatto studiare la questione ad un collegio di giuristi », Giovanna revocò l’adozione di Alfonso e si preparò ad adottare Luigi III d’Angiò, il quale fu acclamato dalla folla ; l’adozione venne formalizzata al cospetto dei baroni e dei funzionari di corte. Nel 1430, malata e indebolita dai contrasti tra i baroni, dall’impopolarità dovuta all’imposizione delle collette sulle famiglie del Regno, dalla corruzione dei suoi favoriti e infine dall’allontanamento di Luigi, richiamato in Francia da Carlo VII, Giovanna, di fronte alla minaccia di un attacco di Alfonso, fu indotta a revocare l’adozione di Luigi e ad adottare nuovamente lo stesso Alfonso « esortandolo a far ritorno nel Regno quale suo buon figlio, erede e successore legittimo »13.

  • 14 Gaglione 2009, p. 379.

16Quello di Giovanna II è un esempio, certamente estremo, di come l’istituto, anche se caduto in disuso, potesse essere resuscitato e adattato con finalità politiche o dinastiche, in questo caso permettendo all’anziana regina, sterile e priva dell’appoggio di figli propri, di crearsi una filiazione di discutibile legittimità giuridica ma efficace per affrontare le spinte contrastanti che agitavano il suo Regno : il vincolo veniva a creare per i sovrani successivamente adottati un obbligo di fedeltà che avrebbe dovuto imitare quello naturale del figlio nei confronti della madre. Da parte sua Giovanna, nelle trattative per la seconda adozione, fece sapere ad Alfonso che « lo amava come se fosse stato partorito da lei (com si fos son propri e natural fill) »14.

Legittimi e illegittimi

  • 15 Gualazzini 1957.

17Dunque l’adozione non era sparita ma, « nel momento in cui cominciò ad affermarsi il carattere naturale della famiglia, non ammise prole naturale in concorrenza con quella adottiva », reintroducendo simultaneamente l’elemento della legittimazione attraverso la sacralità matrimonio, che si affiancava al vincolo biologico nel determinare i diritti dei figli e il riconoscimento della loro appartenenza alla famiglia del padre.15 In tale accezione, di discendenza « legittima e naturale » va intesa l’assunzione della continuità del legame di sangue quale paradigma normativo e culturale dell’identità aristocratica, un paradigma che si sarebbe affermato definitivamente in Italia alla metà del XVI secolo, dopo la pace di Cateau Cambrésis.

  • 16 Guicciardini 1988, vol. I, p. 26-28.

18Nel secolo precedente gli equilibri del potere nel Regno di Napoli e in Europa erano molto più instabili e avevano permesso a Giovanna II di servirsi dello strumento dell’adozione con spregiudicatezza, seguendo, mediante la designazione e la revoca di affiliazioni, un personalissimo calcolo politico, passato alla storia – da Guicciardini in poi - come l’insensata espressione della sfrenatezza femminile della regina, e come effetto dello sciagurato concatenarsi delle circostanze che avevano portato per due volte al governo del Regno delle donne16. Le fonti successive al XV secolo che ci parlano di adozione sono rare. Anche le voci del Grande dizionario di Salvatore Battaglia - adozione, adottato, adottare – sembrano avvalorare questa sparizione – le citazioni sono praticamente tutte tratte da esempi che riguardano la storia romana – mentre una traccia letteraria dell’istituto si ritrova allo scorcio del XVIII secolo con una citazione di Foscolo.

19La necessità di perpetuare i lignaggi per molti secoli ha cambiato strategie, o almeno così sembra. Anna Maria Lazzarino Del Grosso, sottolineando come gli studi si siano prevalentemente indirizzati sull’adoptio e l’adrogatio del mondo antico, spiega questa scelta con il fatto che l’istituto fosse poco praticato nel Medioevo in entrambe le forme, tanto da cadere « in progressiva desuetudine proprio a partire dal XVI secolo ». Anche nel XVIII secolo, pur essendo considerato con un certo favore nell’Encyclopédie, la voce Adoption testimonia che « ne se pratique pas en France. Seulement il y quelque chose qui y ressemble, et qu’on pourroit appeller une adoption honoraire : c’est l’institution d’un héritier universel, à la charge de porter le nom et les armes de la famille ». L’adozione sarebbe stata invece apertamente introdotta dalla Costituzione francese del 1793 e ripresa in termini molto più restrittivi dal Code civil di Napoleone del 1804.

  • 17 Lazzarino Del Grosso 1990, p. 667-698.
  • 18 Lazzarino Del Grosso 1990, p. 675-677.

20La stessa Lazzarino Del Grosso cita poi la Grande encyclopédie del 1887, rilevando come l’adozione, che presso i romani non teneva conto dei legami di sangue, era ancora poco praticata all’epoca in Francia - ma anche in Italia, dove la normativa era stata mutuata sul Code civil del 1804 preso come modello del codice Pisanelli del 1865 - con restrizioni costituite dal rispetto della condizione della maggiore età e del consenso dell’adottato17. L’autrice rileva però che nella République - a differenza dei contemporanei - Jean Bodin aveva sostenuto che la filiazione legale prodotta dall’adozione è sempre legittima, mentre la filiazione naturale è legittima solo nell’ambito del matrimonio, anteponendo così il vincolo legale al vincolo biologico quando quest’ultimo fosse stato contratto fuori dal matrimonio, quindi privo del crisma di legalità. « L’aggettivo naturalis che qualifica il figlio procreato per distinguerlo da quello adottato » secondo Bodin non conferisce infatti « un carattere di superiorità etico-giuridica e pertanto di preferibilità rispetto al filius legitimus tantum » e il figlio adottivo non è, dal suo punto di vista, « un figlio di rango inferiore ». A questo proposito l’autrice sottolinea « il rifiuto bodiniano di accogliere l’idea dell’esistenza di differenze “di sangue” » e quindi « di superiorità o inferiorità di ordine “razziale” tra etnia e etnia, classe e classe, individuo e individuo ». Ne consegue che, secondo Bodin, le virtù che dovrebbero appartenere alla nobiltà non sono trasmesse per via ereditaria18.

  • 19 Lazzarino Del Grosso 1990, p. 689.

21Al contrario Tiraqueau è fortemente avverso – in nome dello jus sanguinis – all’istituto, previsto dallo jus commune e quindi, implicitamente, ancora esistente in Francia. Altrettanto importante è però rilevare come, rispetto a Tiraqueau, il riferimento principale di Bodin fosse la stabilità politica e l’ordine sociale gerarchico che, accettando il « disordine » della procreazione illegittima sarebbe stato compromesso, cosa che non sarebbe conseguita dall’adozione di un esponente dello stesso ceto. E’ pur vero che anche il figlio naturale poteva essere assimilato al figlio legittimo (per natura o per adozione) qualora fosse sottoposto alle ferree regole dell’autorità paterna. Bodin tratta dell’adozione nel I libro della République : « Le droit gouvernement du père et des enfants gist à bien user de la poussance que Dieu a donné au père sur ses enfants propres, ou la loy sur les enfans adoptés, et en l’obéissance, amour et reverence des enfans evers les peres »19.

  • 20 Lazzarino Del Grosso 1990, p. 691. Su questo si veda Quaglioni 1981 p. 113-127.

22L’adottivo ricade dunque allo stesso titolo dei figli biologici sotto la ferrea potestas del padre, della quale Bodin non si limita a perorare la restaurazione di fronte all’estensione di forme di autonomia patrimoniale di mogli e figli che osserva attorno a lui « criticando con veemenza le leggi e le consuetudini in vigore nella Francia del tempo, sui figli “naturali e legittimi” e su quelli adottivi, ma chiede la sua estensione anche ai figli solo naturali. A differenza del Tiraqueau, « non considera rilevante la figura del “legittimato”. Quello che gli importa è che tutti i tipi di figlio, senza esclusioni, siano ricondotti sotto la medesima ed unica autorità familiare, essendo questa una condizione imprescindibile anche dell’ordine sociale e politico ». Tuttavia Bodin, pur riprendendo da Tiraqueau l’idea che la nobiltà non può trasmettersi ai figli adottivi, in realtà attacca il principio stesso della trasmissibilità della nobiltà per nascita20.

  • 21 Lazzarino Del Grosso 1990, p. 697.

23Bodin è anche cautamente favorevole all’adozione dei figli naturali, non approvata incondizionatamente da Giustiniano, per non compromettere l’istituto del matrimonio e le regole della successione, e ammessa solo per supplire alla mancanza di figli naturali e legittimi. A Roma, in età repubblicana, l’adozione poteva già essere motivata dalla mancanza di eredi maschi, anche se non esclusivamente. Giustiniano aveva cercato di porre vincoli severi per contrastare l’abuso di adottare per avere i vantaggi riservati a chi aveva figli e per gli adottati di avere uno status per ricoprire certe magistrature, come abbiamo visto nel caso di Clodio. Giustiniano in seguito aveva aperto la strada all’affermazione dei legami biologici permettendo la successione ai padri naturali degli adottati, i quali mantenevano un legame giuridico con la famiglia di origine : veniva meno così per il padre adottivo l’esercizio esclusivo della patria potestas, che nell’età repubblicana e imperiale era stata alla base del diritto successorio romano. Nel XIV secolo Baldo degli Ubaldi si era spinto oltre nell’affermazione del favor agnationis, prevedendo lo status di adottato ma come figlio immaginario o fictus, quindi non equiparato a quello naturale e legittimo nei diritti ereditari21.

  • 22 De Filippis 2002, p. 837.
  • 23 Montaigne 1986, p. 234 e sgg.

24Il fatto stesso che Baldo, Bodin, Tiraqueau abbiano sollevato il problema dell’adozione, e assumendo posizioni spesso contrastanti, significa che la questione era aperta e che le aristocrazie cercavano di adattare alle loro strategie successorie sia il legame biologico, sia quello fictus dell’adozione, rispetto alla quale non si può quindi parlare di sparizione, ma di un uso non generalizzato dell’aristocrazia che poteva all’occorrenza ricorrervi. Anzi, c’è chi ritiene che l’istituto abbia avuto un revival nel XVII secolo, quando si riscontrano casi di minori adottati da ultracinquantenni privi di discendenza22. Tuttavia, mi sembra che il problema si ponesse soprattutto quando il legame biologico era con una figlia nella quale finiva la linea di discendenza. L’adozione, o un suo adattamento, poteva permettere, in maniera appunto « fittizia », di trasmettere il cognome di famiglia, nominando erede un nipote ex filia o ex sorore. Peraltro, questa scelta, come quella dell’adozione, non è nemmeno presa in considerazione da Michel de Montaigne, che ebbe una femmina come unica discendente ed erede, il quale affermava di non sentire « quel forte legame che si dice attaccare gli uomini all’avvenire per mezzo dei figli che portano il loro nome e il loro onore [...] Mi contento di essere in preda al caso per le circostanze propriamente necessarie al mio essere, senza estendere altrove la sua giurisdizione su di me ». Più forte del sentimento di paternità biologica era quello che lo legava ai suoi figli di carta, alle sue opere, e quanto alla figlia, non sembra mai fare progetti su di lei o preoccuparsi della sorte del suo non trascurabile patrimonio23.Certo, malgrado considerasse vanità accettare la fama che lo voleva filosofo, Montaigne lo era e non ebbe i pregiudizi né seguì i percorsi obbligati del suo ceto : non pensò all’adozione né di ipotecare il futuro degli eventuali figli della figlia..

  • 24 Sickel 2005, p. 89-108.

25Cosa succedeva tra i gentiluomini italiani, più o meno negli stessi anni ? Il 30 marzo 1588 Felice Parisini fu battezzato a Roma, alla presenza di padrini e madrine della più esclusiva aristocrazia della capitale ; i suoi genitori Alessandro e Laura Zampeschi erano entrambi in età avanzata : il padre aveva cinquant’anni, la madre non aveva mai partorito in venticinque anni di matrimonio e a sua volta si avvicinava alla cinquantina. Nessuno però rilevò nulla di strano sulla sua nascita fino al 1594, quando il piccolo Felice morì, riproponendo la questione della eredità del patrimonio e del nome dei Parisini. Infatti anche il padre era morto, tre anni prima. Fu appurato in quell’occasione che quello di Laura era stato un « parto supposto [...] un’espressione che era di uso corrente nell’Italia del Cinquecento. Indicava una nascita simulata, in cui alla madre presunta era attribuito il figlio di un’altra donna. Si trattava di norma di un maschio, perché l’idea di simulare una nascita era di fatto opera soprattutto di genitori ricchi senza prole che intendevano in tal modo assicurarsi un erede ». Un esempio illustre è quello di Francesco de’ Medici che, per paura del biasimo pubblico, nascose quanto era venuto a sapere « sulla vera origine del presunto figlio Antonio che la sua amante Bianca Cappello gli aveva “regalato” nell’agosto 1567. Accecato dall’amore e divorato dalla smania di un erede maschio, il granduca fiorentino non si era reso conto che la nascita del figlio era stata simulata e il raggiro architettato da tempo. Per assicurarsi durevolmente il favore del principe, la bella, ma sterile Bianca aveva incaricato il servitore Pietro Elmi e la fantesca Giovanna Santi di cercare una ragazza rimasta incinta contro il suo desiderio e disposta a consegnare il proprio nascituro »24.

26La vicenda è narrata in un interessante articolo di Lothar Sickel nel quale è spiegato nei dettagli come, nel caso di Laura Zampeschi, il raggiro fu possibile e non fu scoperto subito, malgrado le scarse probabilità di concepire che aveva la gentildonna alla sua età. Resta però aperto il problema del perché personaggi illustri o illustrissimi si sottoponessero al rischio del biasimo sociale, per non parlare del ridicolo. In questi casi il sangue era fuori discussione (non si trattava di bastardi legittimati) e le donne alle quali si faceva ricorso come madri surrogate erano popolane povere disposte a vendere i loro figli. Perché allora non l’adozione di un pari grado, di un parente o comunque di un personaggio adatto - per l’educazione ricevuta e per quella « virtù ascritta » che l’ideologia nobiliare già attribuiva all’aristocrazia - a ricevere l’onore e gli oneri dell’eredità materiale e immateriale di un casato illustre ? Che si accettasse di allevare in casa un neonato di origini sconosciute può significare che ancora nella seconda metà del Cinquecento, anche senza essere filosofi, si credeva fino a un certo punto all’eccellenza della filiazione naturale e alla trasmissione genetica della « virtù » : tutto fa pensare che, all’occorrenza, per un certo periodo le coppie aristocratiche abbiano preferito un rischioso inganno per occultare un’inconfessabile impotenza a procreare, cosa che si sarebbe invece dovuta ammettere scegliendo l’adozione.

Un revival seicentesco dell’adozione ?

27Nel Seicento le cose sembrano cambiate e molte storie di famiglia testimoniano che si ricorreva spesso ad una forma particolare di adozione, quella della designazione ad eredi dei propri consanguinei per via femminile - i figli delle figlie, del proprio sangue ma con un diverso cognome – ai quali venivano trasmessi i patrimoni per via testamentaria, a patto che aggiungessero il cognome dei nonni o degli zii a quello del padre, spesso fondando un ramo diverso rispetto al casato di nascita, e intrecciando le insegne dei due casati in un nuovo stemma. Siamo di fronte ad aristocratici non più in competizione tra di loro – come lo erano stati ancora nel corso del Cinquecento – ma quasi ovunque stretti da legami di reciprocità attraverso lo scambio di donne e di doti, l’omogeneità culturale, l’appartenenza a patriziati selezionati per via ereditaria. All’« incidente » di una successione femminile si suppliva con la trasmissione del beni e della memoria del casato ai nipoti maschi mediante i quali i vincoli tra i casati aristocratici diventavano ancora più stretti ed esclusivi. Inoltre, l’alternativa della scelta a favore dei membri maschi delle linee collaterali del proprio lignaggio era limitata in conseguenza della contrazione dei lignaggi prodotta dall’erede unico ; comunque la linea agnatica – la successione verticale (anche per via femminile) – sembra prevalere in molti casi e con essa l’affermazione degli affetti più immediati sulle ragioni dinastiche.

  • 25 Tractatus universi juris 1584.1586, p. 321 e sgg.; in particolare il Tractatus eruditus successionu (...)

28Peraltro, le consuetudini, le norme, i comportamenti individuali variavano molto e anche l’istituto dell’adozione faceva i conti con gli usi locali. Il giurista bolognese Matteo Mattesilani parla di figli adottivi, seguendo le classiche forme romane dell’adoptio e dell’adrogatio, differenziando quelli propriamente detti dagli arrogati. Tra i primi bisognava distinguere quelli passati sotto la potestà dell’adottante i quali gli succedevano ab intestato come eredi anche in presenza di figli legittimi e naturali. « Et tunc occurrit mirabiliter quem per tales adoptivos detrahitur legitima filiorum legitimorum & naturalium : nam si pater habens duos filios legitimos & naturales adoptavit sibi alios duos extraneos in filios & fecit codicillos ab intestato, in quibus multa legata reliquit, legitimam illorum duorum filiorum legitimorum & naturalium […] capiunt solum duas uncias ereditatis »25. Una interpretazione molto ampia dei diritti degli adottati a pieno titolo che ci dice sia che l’adozione era praticata, sia che forse lo era raramente perché poteva comportare liti successorie a non finire, con la conseguenza di compromettere la stabilità e la coesione della famiglia.

  • 26 A. F. Ghiselli, Memorie antiche manuscritte di Bologna raccolte e accresciute sino a tempi presenti (...)
  • 27 Discorsi morali e cavallereschi recitati circa gli anni 1717,1718, 1719 e 1720 nell’unione di caval (...)

29Le tracce che troviamo nelle cronache e nella trattatistica bolognese e che ce lo confermano sono poche ma inequivocabili. Il canonico Ghiselli ricorda che il 3 luglio 1601 Alessandro Bianchi, « figliolo adottivo di Giovanni Rainiero Crescentori » era stato assassinato con una archibugiata26 », né il cronista si sofferma a spiegare – lui così prolisso – questa qualità di Bianchi, come se non si trattasse affatto di una condizione sconosciuta tra la nobiltà e il notabilato locali. Più significativo è quanto afferma il conte Vincenzo Ercolani nel Discorso della nobiltà, come si acquisti, e come si perda, dove parla della « nobiltà politica » con « proprie leggi e costituzioni, per le quali ottenendo uno la tal dignità resta nobilitato » ; la nobiltà « per privilegio » concessa da un principe, e infine la nobiltà civile o per adozione, « quando un plebeo viene adottato da un nobile supponendosi in tutte queste maniere la virtù in chi la riceve, altrimenti non saranno nobili se non di nome, non potendo né il principe, né alcun altro fare che un uomo nato di padre vile sii nato di padre nobile, né che un uomo vizioso sii virtuoso ». Insomma « la nobiltà si oscura o si perde per azioni contrarie a quelle che la fanno acquistare. Perciò perde la nobiltà politica la donna nobile che sposa un plebeo e il nobile adottato da un plebeo »27.

30Un ultimo caso bolognese che mi serve come esempio per confermare come la pratica dell’adozione fosse sì sopravvissuta, ma adattata alla cultura del lignaggio e dell’eccellenza del rango per supplire ad una continuità di successione che veniva a mancare - come effetto di oltre un secolo di strategie familiari che limitavano il numero dei figli e delle figlie destinati alla riproduzione - lo si ricava dagli Atti dell’assunteria di Magistrati. L’assunteria, vero e proprio organo « politico » del Senato bolognese, il 24 gennaio 1728 discusse la scelta del senatore Casali, al quale toccava per il successivo bimestre di assumere la più alta carica del Senato, il gonfalonierato di Giustizia e che come tale aveva diritto di nominare i membri della magistratura degli Anziani fra le famiglie nobili della città. Casali aveva chiesto che fosse designato Francesco Montacheti. Gli assunti di Magistrati, « sentendosi che questa famiglia non sia stata compresa nel catalogo delle famiglie nobili », ordinò al segretario « che vada dal Casali e confidenzialmente gli chieda le giustificazioni necessarie sopra la discendenza nobile di detta famiglia ». esaminando sia la legge approvata due anni prima dal Senato sulla reintegrazione e promozione all’ordine nobile, sia una precedente, del 1699.

  • 28 Archivio di Stato di Bologna (ASB), Assunteria di Magistrati, Atti, reg. 27 (1728/31), cc. 4-5. Cor (...)

31Pochi giorni dopo furono esibiti i documenti che provavano la nobiltà della famiglia Montacheti. « Osservati detti recapiti, e vedendosi traslato nel signor Francesco Montacheti il cognome Rinieri, ordinato si procuri l’atto dell’adozione, o istituzione ereditaria che sia, onde possa riscontrarsi, se venga o no soggettato alla presente legge. Si faccia diligenza in segreteria se ne registri se tra. Anziani vi sia compreso Francesco Rinieri »28. Dunque, la differenza fra adozione e designazione di un erede sembra essere molto debole o addirittura annullarsi. Il consultore legale del Senato esaminò i documenti relativi al Montacheti e giunse alla conclusione che la nobiltà della casata Montacheti non poteva essere messa in dubbio dal momento che i suoi antenati avevano coperto gli uffici di onore per due generazioni e che « nel signor Francesco vivente è transitato il nome dei Rinieri che per il corso di due età hanno ricoperto le magistrature ; quindi il Montacheti non cade sotto la legge del 1726 che parla di reintegrazione o di promozione ex novo alla nobiltà ».

  • 29 Ibid., cc. 6-7.

32Tuttavia, « essendo i pareri divisi », si incaricò nuovamente il consultore di esaminare la questione e di dire se i Montacheti potevano essere iscritti senz’altro fra le famiglie nobili o se dovevano essere reintegrati dal Senato. Il consultore presentò in tempi brevi una relazione nella quale affermava che la famiglia, sia che la si considerasse come Montacheti sia come Rinieri, era iscritta nel registro degli Anziani dal 1500 fino al presente « e riscontrasi ammessa agli uffici di onore anche nelle ultime età, quantunque in quelle non habbia ricoperto l’Anzianato ; non è stata inserita nel catalogo delle famiglie nobili solo perché la si riteneva estinta ». Si decise per l’inclusione dei Montacheti e dei Rinieri « rinovati in Montacheti » nel catalogo delle famiglie nobili letto in Senato il 28 novembre 172729.

  • 30 Sacco 1743. Sugli uffici da onore e da utile e la discussione relativa all’ammissione come criteri (...)
  • 31 Sacco 1743, §§ 94-97, p. 314.

33D’altra parte, che la designazione dei nipoti ex filia o ex sorore fosse considerata alla stregua di un’adozione lo conferma apertamente il conte Vincenzo Sacco nelle Observationes agli statuti bolognesi del 1454, che furono redatte nei primi decenni del Settecento, quando venne portata a compimento una ridefinizione dei principi che qualificavano la nobiltà in un momento nel quale si faceva sentire la pressione dei cives per il riconoscimento delle loro credenziali per l’esercizio degli uffici da onore30. Alla domanda an favor huius statuti extendatur ad descendentem masculum per foeminam, jam ab avo maternum adoptatum ab eodem in testamento heredem universalem scriptum il conte Sacco rispondeva affermativamente quia in tali nepote adoptato concurrunt jura tam naturalia quam civilia. Ideoque aequiparatur iste filio legitimo & naturali quoad jura successionis [...] Nec obstat quod huiusmodi statuta foeminarum exclusiva intelligenda sint de filiis legitimis & naturali per generationem, non autem de fictis per adoptionem [...] Etenim praedictum objectum procedit de adoptatio ab extraneo, non autem de adoptato ab avo materno31.

Quando e perché escludere i bastardi dall’adozione e/o dall’eredità

  • 32 Casanova 1973, p.459-481.

34Dunque, nell’adozione ricade l’eredità per via femminile o la designazione di un membro maschio adulto di una famiglia affine per rango e probabilmente già imparentata per matrimoni antecedenti che aggiunge il cognome di colui che ha disposto la successione al cognome paterno, o anche assumendone sia il nome sia il cognome, pratica molto frequente tra l’oligarchia faentina del XVIII secolo, dove gli adottati andavano a ricoprire il seggio in consiglio già detenuto dagli adottanti, con la specificazione della loro identità precedente preceduta da un olim. A Faenza, inoltre, chi risultava erede e assumeva il nuovo nome poteva ottenere che il seggio riservato alla propria « casa » di nascita passasse al figlio e ad un altro parente, moltiplicando così i legami di interesse di un’oligarchia sempre più ristretta32.

35Anche se queste pratiche incrementavano le dispute legali e non potevano scongiurare la tensione fra la discendenza diretta femminile e la discendenza dei rami collaterali del lignaggio maschile, riuscirono tuttavia a salvaguardare l’omogeneità di ceto, e questo spiega perché si ricorresse così poco alla legittimazione dei bastardi : le mésaillances di sangue non erano consentite. Le madri naturali spesso erano di origini oscure o gentildonne sposate e comunque ormai anche nei testamenti la formula « figli legittimi e naturali », per indicare coloro che erano chiamati alla successione, escludeva la semplice discendenza naturale e non ammetteva neppure la legittimazione per matrimonio susseguente, se non come privilegio sovrano.

  • 33 Vinciolo 1648, p. 354-359.
  • 34 ASB, Archivio Albergati, Miscellanea, n. 6, Scrittura facti et iuris diverse, con sommari, esami de (...)

36Il marchese e senatore bolognese Pirro Malvezzi, feudatario di Castel Guelfo, che non aveva avuto prole legittima, aveva istituito « uti filium & tamquam amicum, pro quo exinde emanarunt legitimatione D. de Campegijs & principis Massae ac demum [...] Clementis VIII [...], neque obstat exceptio incapacitatis oppositae personae Herculis, quod spurius sit ». Bastardo Ercole lo era secondo la Constitutio contra illegitimos, legitimatos, criminosos emanata a Roma il 26 novembre 1587 da Sisto V che confermava la constitutio di Pio V del 2 marzo 1571 che escludeva dalla successione dei feudi e dal godimento dei beni enfiteutici della Chiesa33. Secondo padre Pirovano, la situazione era « nodosa » ma il diritto lasciava dei margini per sostenere la validità della legittimazione di Ercole34.

37La contesa si incentrava sulla difficoltà di determinare la filiazione biologica di Ercole. Furono interrogati vari testimoni, fra i quali un pittore romano il quale disse di aver conosciuto Pirro nella capitale e di aver abitato per un certo periodo a Bologna dove aveva frequentato la bottega di Lodovico Carracci. Aveva sentito dire pubblicamente che Ercole era figlio naturale di Pirro « perché ogn’uno lo rispettava per tale ». Ma il legame di sangue di Pirro con Ercole non era certo, poiché la madre aveva avuto rapporti carnali con diversi uomini e « quando suppone ad uno di quelli che il parto sia conceputo dal suo seme piuttosto che dal seme di un altro, credo che la donna si possi gabbare et ancora dire la verità ; puol ancora essere che l’uomo che accetta quel parto per suo pigli o non pigli errore [...] Io non so né posso dire [se non] che essendo questo parto alimentato, educato, legitimato et fatto e erede queste cose bastano per far credere che quello certamente sia suo ».

38Questo ed altri testimoni sapevano infatti che tutti a Bologna lo ritenevano tale, che « il marchese Pirro lo mostrava alla gente come suo figliolo », che lo aveva allevato in casa e poi lo aveva fatto legittimare e gli aveva dato il cognome e lo stemma di famiglia. Un secondo testimone affermò di non sapere se la madre di Ercole fosse « donna maritata o non maritata o zitella » e, a proposito della paternità dubbia, se « si dovesse dare qualche credenza a quello che dice la donna », mentre un altro dichiarò che Pirro era un uomo di tanta prudenza e di tanta autorevolezza « che una donna non haverebbe avuto ardire di trattare seco in questa maniera », gabbandolo come un uomo qualunque. L’eredità contestata era quella di Francesco Pirro, figlio di Ercole e di Giulia Nobili ; Ercole all’epoca della causa era morto da tre anni e i testimoni a favore del figlio vennero fatti citare da sua madre Giulia. L’eredità di Francesco Pirro era contestata dal cugino Piriteo (o Pirro) Malvezzi, figlio di Vincenzo, nipote ex fratre del vecchio Pirro.

  • 35 ASB, Archivio Albergati, Miscellanea, n. 6, vari fascc. di testimonianze. pro Francesco Pirro e Pro (...)

39Un servo di casa Malvezzi, che aveva vissuto con entrambi i litiganti, disse di sapere – è l’unico ad affermarlo fra una decina di testimoni -, che la madre di Ercole era una gentildonna ; non era in grado di dire però se all’epoca del concepimento di Ercole fosse sposata né se Pirro la tenesse in casa o altrove « custodita » né che qualcuno fosse stato presente al momento del parto. Le tante domande senza risposta sull’identità della madre, sulla gravidanza e sul parto segnalano come l’avversario di Francesco Pirro volesse addirittura avanzare riserve ancora più radicali non solo sulla paternità di Pirro, e ma sulla stessa maternità della donna misteriosa. A queste insinuazioni il servo controbatté che Pirro era « homo e cavaliere che non si sarebbe lasciato fare torto in lasciarsi ingannare da una donna [...] né da altri in accettare uno per suo figliolo che non fosse suo », ma è possibile che avesse agito come Francesco de’Medici con Bianca Cappello, o che la sconosciuta gentildonna, « non custodita » avesse avuto buon gioco a convincere l’amante, desideroso di paternità, del vincolo di sangue col suo bambino35.

  • 36 Angelozzi, Casanova 2003.

40La nascita di Ercole era avvenuta alla fine del Cinquecento, in anni ancora caratterizzati, a Bologna, da instabilità e faziosità nobiliare e lo stesso Ercole avrebbe avuto, una volta diventato adulto, dei guai con la giustizia milanese. Tuttavia, anche a Bologna il disciplinamento nobiliare avrebbe imposto non solo una maggiore morigeratezza di costumi, ma avrebbero soprattutto segnato l’affermazione dell’identità e della chiusura di ceto, con la conseguenza di enfatizzare l’importanza della certezza della paternità biologica per la trasmissione di patrimoni, privilegi e feudi, come nel caso dei Malvezzi, marchesi di Castel Guelfo36.

  • 37 De Luca 16 73, p. 110.

41Secondo il cardinale Giovan Battista De Luca i bastardi potevano essere nominati eredi per testamento – nel caso di Ercole Malvezzi, suo padre Pirro aveva lasciato un testamento olografo – come chiunque altro, purché non fossero « incestuosi o adulterini [...] stimandosi naturali solamente quelli siano procreati da una concubina libera, la quale sia tenuta in figura di matrimonio, mentre tutti gli altri, ancorché di coito non dannato, dalla legge civile sono reputati spurij ». Tuttavia, si poteva ovviare al vizio d’origine qualora i bastardi fossero legittimati dal principe o da altri ai quali fosse stata concessa tale facoltà « mentre in questi si dice lavata la macchia purché però non siano trattati meglio di quel siano trattati li figli o altri descendenti legitimi e naturali »37.

  • 38 De Luca 16 73, p. 111-112.

42Tuttavia la legge canonica lasciava spazio a pratiche meno rigide nei confronto dei bastardi e degli stessi spuri, incestuosi e adulterini « attesoché non amettendo la legge canonica queste distinzioni, ma caminando con la sola ragione del sangue e della natura, obliga il padre ad alimentare o vero a dotare li figli bastardi di qualunque condizione si siano », nonostante la rigorosa bolla di Pio V e lasciando in essere la legge civile in quanto la canonica « s’intrica solamente in quello che riguarda gli alimenti, col fondamento dell’obbligo che risulta dalla legge di natura, ovvero dall’istinto naturale, il quale non ammette queste distinzioni della legge positiva »38. Ma era proprio la « legge positiva » quella che consigliava, per limitare le controversie, una forma di adozione che coniugasse i diritti riconosciuti all’adottato come figlio fictus a quelli riconosciuti per agnazione tramite appunto un’agnata – la figlia femmina – la quale, se al figlio non trasmetteva il cognome del proprio padre, trasmetteva però il sangue di famiglia. Neppure per il marito il vantaggio era trascurabile perché concentrava nella propria discendenza ricchezze, prestigio, stemmi di due casati illustri e omogenei socialmente, potendo all’occorrenza dare origine a linee separate ma cugine e alleate se i suoi figli erano più di uno.

La rinascita ottocentesca dell’adozione

  • 39 Gualazzini 1957.

43Ugo Gualazzini ha scritto che l’adozione, « combattuta dall’agnazione e dai privilegi dei diritti nobiliari [...] trovava ostacoli anche nel diritto feudale che impediva la successione dell’adottato nei feudi e non poteva essere mezzo utile per consentire all’adottato di essere beneficiario di istituzioni fedecommissarie ». In un contesto diverso, anche i giuristi che, nella fase di elaborazione del Code civil di Napoleone valutarono l’opportunità politica di mantenere in vita l’adozione, espressero alcune riserve che si ripercossero nella redazione finale del 1804. Il Code consentì l’adozione nell’accezione giustinianea, accentuando però « il carattere affettivo dell’istituto. Pose, infatti, alcuni obblighi precisi all’adottato nei confronti della sua famiglia naturale della quale continuava a far parte (art. 348) ; consentì l’adozione nei casi in cui forti debiti di riconoscenza vincolassero l’adottante all’adottato (art. 345), oppure nel caso in cui da almeno sei anni il primo avesse sovvenzionato il secondo con sussidi e ne avesse avuto la cura non interrotta »39.

  • 40 Credo molto probabile che la madre di Candida, omonima della celeberrima docente bolognese, fosse u (...)
  • 41 ASB, Legazione apostolica, Atti riservati, b. 178.

44Anche durante la Restaurazione, nello Stato pontificio l’adozione poteva essere richiesta e ottenuta, anche se come caso eccezionale e per concessione del sovrano. Lo dimostra un documento del 19 agosto 1854 nel quale Giovanni Bernardi, giudice del tribunale civile di Bologna, trasmise al pro-legato, monsignor Gaspare Grassellini, i risultati dei suoi accertamenti in merito alla supplica che il dottor Paolo Cantoni aveva indirizzata al papa, per chiedergli di consentirgli « la adozione o piuttosto arrogazione » di Candida Dal Re. La ragazza, che aveva 23 anni, era orfana del dottor Francesco e della madre Clotilde Tambroni40, e « recentemente congiunta in matrimonio col dottor Giuseppe Mischiati ». Cantoni era vedovo di Clementina Tambroni, sorella di Clotilde e quindi zio della ragazza. L’uomo era prossimo ai sessant’anni ed era privo di ascendenti e di discendenti, poiché il suo unico figlio era morto da quattro anni « e se pure ha un qualche parente collaterale, lo ha in grado assai remoto ». Candida, rimasta orfana dal 1838 di entrambi i genitori, era stata accolta in casa dagli zii e anche dopo il suo matrimonio aveva continuato a vivere con loro. Il patrimonio della ragazza era modesto, mentre quello dello zio era di una certa entità. Il dottor Cantoni non intendeva risposarsi e voleva adottare la nipote per colmare il vuoto doloroso causato dalla recente morte del figlio. La prassi da seguire per l’adozione fece passare la supplica dal papa al tribunale civile che la convalidò ; ottenne l’approvazione del pro-legato di Bologna e, immancabilmente, fu necessario il benestare dell’arcivescovo che il 23 agosto suggellò l’approvazione con un suo rescritto, dal quale apprendiamo che l’iter era stato piuttosto rapido : tre mesi dal maggio precedente41.

45Nel Codice civile italiano del 1865 vennero ripresi dal Codice napoleonico la persistenza, dopo l’adozione, dei legami e degli obblighi dell’adottato nei confronti della famiglia di origine, configurandosi quindi piuttosto come adrogatio, come aveva del resto richiesto lo stesso Cantoni per mantenere invariata la soggezione al vincolo matrimoniale di Clotilde. Un commento al Codice del 1865, compilato nel 1873 con finalità didattiche e rivolto agli studenti di Giurisprudenza, enumerava le condizioni alle quali l’aspirante padre adottivo poteva realizzare il suo desiderio : in primo luogo doveva avere il consenso della moglie e un’età tale da poter essere padre naturale dell’adottato « dovendo l’adozione nelle civili sue relazioni imitare la natura ». Per l’adozione ci doveva anche essere il consenso dell’adottando che doveva essere « serio, vale a dire quello di un uomo pervenuto a bastante maturità di giudizio » e quello dei suoi genitori « sino a che la civil ragione non l’abbia reso arbitro de’ suoi destini ». L’adottando doveva avere almeno diciotto anni ; se era maggiorenne e sposato era necessario il consenso della moglie ; se era minorenne e senza genitori doveva avere l’approvazione del consiglio di famiglia o di tutela. L’adottante doveva aver compiuto cinquant’anni e l’adottando diciotto ; l’aspirante padre non doveva avere né figli né nipoti ex filio legittimi, né essere padre naturale di colui che voleva adottare ; infine, doveva godere di buona fama..

  • 42 Taviani 1873, p.160 e sgg.

46L’adozione era considerata « istituzione suppletiva della vera paternità » della quale era l’immagine. Dal momento in cui le pratiche dell’adozione erano state espletate « l’infelice, che poch’anzi si distruggeva per non avere di che alimentare il paterno suo amore, ha un figlio. Questo, è vero, non esce dalla sua famiglia, nella quale conserva i primitivi suoi diritti ma è altresì vero che da questo momento gli aggiugne al proprio il cognome dell’adottante e che tra loro cominciano ad esistere relazioni di paternità e di filiazione ». Chiunque poteva essere scelto a surrogare un figlio, tranne il proprio bastardo, che già lo era. « D’altra parte, far divenire legittimo un bastardo non è adottarlo, è legittimarlo, e legittimarlo con un modo di legittimazione riprovato dalla morale civile come quello che gravemente offende la santità del vincolo matrimoniale ». Per i figli naturali, il Codice ribadiva con forza che il legame biologico doveva essere legittimato dal matrimonio e che ai figli nati fuori dal matrimonio poteva essere riconosciuta solo la qualità di cittadino, non i diritti dell’appartenenza ad una famiglia che non potevano esserci, non essendoci il matrimonio. I figli non riconosciuti venivano accolti negli istituti ma neppure per i figli riconosciuti c’erano altri diritti se non quelli naturali, a meno che in seguito non ci fosse stata la possibilità per i genitori di sposarsi e quindi di « cancellare il vizio originario del figlio »42.

  • 43 Taviani 1873, p. 184.

47Per il Codice Pisanelli l’adozione in quanto « istituzione suppletiva della vera paternità » e immagine di essa « la quale, se non può che imperfettamente imitarla, non deve neppure esserle contraria », non costituiva un ostacolo per successive paternità biologiche. « La civile paternità che n’esce non può nuocere alla fecondità del matrimonio » né rompere « le relazioni esistenti tra la filiazione e la paternità naturali-civili »43. Per il codice del 1942 - che enunciava ancora il principio dell’adoptio naturam imitatur - l’adozione aveva per scopo « di assicurare il conforto di un figlio a chi non ne ha avuto dei propri (o più non ne ha), mediante l’inserimento nell’ambito familiare di un elemento estraneo ad esso ». Rimaneva così la funzione suppletiva alla paternità e maternità naturali la quale imponeva che al momento dell’adozione gli adottanti non avessero figli o discendenti « legittimi e naturali », mentre si negava che l’adozione potesse regolarizzare un vincolo solo « naturale » rinnovando l’obbligo di non adottare un figlio spurio in nome dell’integrità del matrimonio.

48Scompariva il limite minimo dei diciotto anni per l’adottando. Scompariva anche la natura consensuale e privatistica dell’atto, facendo derivare gli effetti giuridici dell’adozione dal decreto della Corte d’Appello. Rispetto al Codice del 1865, c’era nel Codice civile del 1942 « una maggiore prevalenza di effetti favorevoli all’adottato », ma va sottolineata l’ambiguità connessa con la duplice appartenenza : alla nuova famiglia e a quella di origine – condizione di cui non sono chiare le conseguenze in termini di diritti e doveri e che è rappresentata dall’aggiunta del cognome dell’adottante al proprio, anche perché all’adottante la legge conferiva la patria potestà.

  • 44 Il testo del Codice civile fu pubblicato nella edizione straordinaria della Gazzetta Ufficiale n. 7 (...)

49Nel caso che l’adottato fosse sposato o che si sposasse successivamente all’adozione, l’eventuale assunzione del cognome acquisito da parte della moglie e dei figli « non implica minimamente la costituzione di rapporti di parentela con l’adottante » ; dunque veniva a cadere uno degli obiettivi che nel passato, sotto varie forme, avevano spinto all’adozione per la perpetuazione del nome e del casato (art. 300). Quanto agli effetti di natura patrimoniale, tuttavia, il figlio adottivo concorreva alla successione con i figli naturali e legittimi che fossero nati dopo l’adozione e, malgrado quanto recitava l’art. 300, anche i discendenti dell’adottato erano ammessi all’eredità, per quando non fosse instaurato un rapporto di parentela con l’adottante. Sembra di dedurne che, in caso di premorienza del padre adottato, l’adottante non avesse alcun obbligo, mentre l’adottato come suo erede poteva trasmettere il patrimonio acquisito ai suoi figli44.

50La codificazione del 1942, pur con la significativa innovazione dell’eliminazione dell’età minima dell’adottando – e il conseguente venir meno di quel carattere « consensuale » che aveva sempre avuto in passato - conservava ancora all’adozione alcune delle caratteristiche che aveva avuto in precedenza, essendo considerata ancora un’istituzione che surrogava la filiazione naturale e che, cercando di conciliare i filii ficti ai figli naturali (e legittimi), lasciava di fatto aperto il problema dei figli spuri, e si adeguava solo in parte all’evoluzione incipiente delle famiglie e dei rapporti fra i loro membri, caratterizzata dall’emergere dell’individualità e dal distacco progressivo dalle ragioni del nome e del sangue. Si ponevano però le premesse per la legislazione successiva e contemporanea, che cerca di adeguarsi faticosamente e con vistosi ritardi ai tumultuosi cambiamenti della società.

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Bibliografia

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De Luca 1673 = Il dottor volgare, ouero Il compendio di tutta la legge ciuile, canonica, feudale, e municipale, nelle cose piu riceuute in pratica ; moralizato in lingua italiana per istruzione, e comodita maggiore di questa prouincia. Da Gio. Battista De Luca, Roma, nella stamperia di Giuseppe Corvo, 1673, vol. IX, p. 110

Gaglione 2009 = M. Gaglione, Donne e potere a Napoli. Le sovrane angioine : consorti, vicarie e regnanti (1266-1442), Napoli, 2009.

Gualazzini 1957 = U. Gualazzini, Adozione. Diritto intermedio, in Novissimo digesto italiano, Torino, 1957, p. 288-289.

Guicciardini 1988 = F. Guicciardini, Storia d’Italia, vol. I., Milano, 1988.

Lazzarino Del Grosso 1990 = A. M. Lazzarino Del Grosso, Per una storia delle idee sull’adozione nella Francia moderna : J. Bodin, in S. Rota Ghibaudi e F. Barcia (ed.) Studi politici in onore di Luigi Firpo, vol. I, Ricerche sui secoli XIV-XVI, Milano, 1990, p. 667-698.

Mineo 1995 = I. Mineo, Stati e lignaggi in Italia nel tardo medioevo. Qualche spunto comparativo, in Storica, I, 2, 1995, p. 55-82.

Montaigne 1986 = M. de Montaigne, Saggi, III, Della vanità Milano, 1986 .

Quaglioni 1981 = D. Quaglioni, Una fonte del Bodin : André Tiraqueau (1488-1558), giureconsulto : appunti su De Republica, III, 8 in La République di Jean Bodin : atti del convegno di Perugia, 14-15 novembre 1980, Firenze, 1981, p. 113-127.

Sacco 1743 = Observationes politico-legales ad statuta Bononiae authore comite Vincentio de Sacchis, Bologna, ex typographia Laurentii Martelli, 1743.

Sickel 2005 = L. Sickel, Un « parto supposto » in casa Parisani. Laura Zampeschi e suo « figlio » Felice, in Dimensioni e problemi della ricerca storica, 2, 2005, p. 89-108.

Schilteri 1722 = Johannes Schillteri, Codex Juris Alemannici feudalis prout in comitiis noricis anno MCCIIX autoritate imperiale publicatus, in foro feudalis tritus anno MDV, Argentorati primus typis impressus, a Meichsnero ex manuscripto suo repetito editus, nunc vero ex manuscriptis plurimis plenius emaculatus auctus et interpretatione latina donatus anno MDCCXXII, De feudis, tit. X, p. 53.

Taviani 1873 = E. Taviani, Trattato della paternità, della maternità e della filiazione secondo il diritto italiano, Modena, 1873.

Thomas 1990 = Y. Thomas, La divisione dei sessi nel diritto romano, in G. Duby, M. Perrot (ed.), Storia delle donne in Occidente, vol. I, P. Schmitt Pantel (ed.), L’antichità, Roma-Bari, 1990, p. 113.

Tractatus universi juris 1584-1586 = Tractatus universi juris, Venezia, 1584-1586, Tomo 8, parte I.

Vinciolo 1648 = G. C. Vinciolo, De illegitimis clericorum ac regularium Ad intellectum Bullae san. mem. Pij V. contra eosdem Illegitimos editae Tractatus, Perugia, apud Haeredes Angeli Bartoli, et Angelum Laurentium, 1648.

Volterra 1957 = E. Volterra, Adozione, Diritto romano, in Novissimo digesto italiano, vol. 1, Torino, 1957, p. 297-298.

Zenobi 1988 = B. G. Zenobi, Tra famiglia e « familia ». I bastardi delle case signorili di area marchigiana, in C. Mozzarelli (ed.), « Familia » del principe e famiglia aristocratica, Roma, 1988, pp. 415-435.

Zenobi 1994 = B. G. Zenobi, Le « ben regolate città ». Modelli politici nel governo delle periferie pontificie in età moderna, Roma, 1994.

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Note

1 Si veda soprattutto Camiolo 1999 ma anche Camiolo 1997.

2 Successivamente la legge 431/67 ha infatti introdotto un’ulteriore criterio per l’adozione, come mezzo per favorire l'interesse di bambini in stato di abbandono, in nome del loro diritto ad avere una famiglia ritenuta idonea e stabile

3 Russo Ruggeri 1995, p. 9. Di parere diverso è De Filippis 2002, secondo il quale la morale cristiana avrebbe accelerato la decadenza dell’istituto dell’adozione (p. 837). Per l’adfiliazio come forma di adozione spirituale di Cristo e per costituire persone e istituzioni ecclesiastiche eredi si veda Gualazzini 1957, p. 288-289.

4 Thomas 1990, p. 113.

5 M. Tullii Ciceronis De domo sua ad pontifices oratio, www.thelatinlibrary.com/cicero/domo.shtml#34

6 Volterra 1957.

7 Camiolo 1999.

8 Schilteri 1722, p. 53. Cita questa proibizione, tra gli altri, Camiolo 1999.

9 Delille 1988, p. 26-27.

10 Mineo 1995, p. 55-82, e particolarmente a p. 71.

11 Zenobi 1988, p. 415-435. Sulla chiusura oligarchica nelle città dello stato pontificio di veda Zenobi 1994.

12 Gualazzini 1957. L’adfiliatio, pur permettendo la successione ereditaria non creava né patria potestas né vincoli agnatizi, e quindi l’esistenza di eredi di sangue non era un ostacolo all’affiliazione.

13 Gaglione 2009, p. 366-367, 374-375, 378-379.

14 Gaglione 2009, p. 379.

15 Gualazzini 1957.

16 Guicciardini 1988, vol. I, p. 26-28.

17 Lazzarino Del Grosso 1990, p. 667-698.

18 Lazzarino Del Grosso 1990, p. 675-677.

19 Lazzarino Del Grosso 1990, p. 689.

20 Lazzarino Del Grosso 1990, p. 691. Su questo si veda Quaglioni 1981 p. 113-127.

21 Lazzarino Del Grosso 1990, p. 697.

22 De Filippis 2002, p. 837.

23 Montaigne 1986, p. 234 e sgg.

24 Sickel 2005, p. 89-108.

25 Tractatus universi juris 1584.1586, p. 321 e sgg.; in particolare il Tractatus eruditus successionum ab intestato, di Matteo Mattesilani, con aggiunte di Ludovico Bolognini, p. 323.

26 A. F. Ghiselli, Memorie antiche manuscritte di Bologna raccolte e accresciute sino a tempi presenti, Biblioteca Universitaria di Bologna, ms. 770, 21 (1601/8), c. 27.

27 Discorsi morali e cavallereschi recitati circa gli anni 1717,1718, 1719 e 1720 nell’unione di cavalieri solita tenersi nel palazzo dell’abitazione del sig conte Angelo Antonio Sacco, discorso XIX, Biblioteca Comunale dell’Archiginnasio di Bologna. ms. B 42.

28 Archivio di Stato di Bologna (ASB), Assunteria di Magistrati, Atti, reg. 27 (1728/31), cc. 4-5. Corsivo mio.

29 Ibid., cc. 6-7.

30 Sacco 1743. Sugli uffici da onore e da utile e la discussione relativa all’ammissione come criteri di distinzione di ceto si vedano Angelozzi, Casanova 2000 e Angelozzi, Casanova 2001.

31 Sacco 1743, §§ 94-97, p. 314.

32 Casanova 1973, p.459-481.

33 Vinciolo 1648, p. 354-359.

34 ASB, Archivio Albergati, Miscellanea, n. 6, Scrittura facti et iuris diverse, con sommari, esami de’ testimoni riguardanti la legittimazione d’Ercole Malvezzi, la successione ne’ fidecomissi ed il feudo di Castel Guelfo ed altro appartenente alla casa e cause de’ Malvezzi, ed anche per le liti vertenti con la casa Albergati come successori di Francesco Pirro Malvezzi coram R.P.D. Pirovan Sacrati ed altri, fasc. Bononiensis de Malvetiis, 27 marzo 1624.

35 ASB, Archivio Albergati, Miscellanea, n. 6, vari fascc. di testimonianze. pro Francesco Pirro e Pro Piriteo.

36 Angelozzi, Casanova 2003.

37 De Luca 16 73, p. 110.

38 De Luca 16 73, p. 111-112.

39 Gualazzini 1957.

40 Credo molto probabile che la madre di Candida, omonima della celeberrima docente bolognese, fosse una sua nipote, figlia di Giuseppe Tambroni, anche lui studioso e noto come archeologo.

41 ASB, Legazione apostolica, Atti riservati, b. 178.

42 Taviani 1873, p.160 e sgg.

43 Taviani 1873, p. 184.

44 Il testo del Codice civile fu pubblicato nella edizione straordinaria della Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 1942.

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Per citare questo articolo

Notizia bibliografica digitale

Cesarina Casanova, «L’adozione e l’agnazione. Alcune riflessioni»Mélanges de l’École française de Rome - Italie et Méditerranée modernes et contemporaines [Online], 124-1 | 2012, online dal 19 décembre 2012, consultato il 18 avril 2024. URL: http://journals.openedition.org/mefrim/221; DOI: https://doi.org/10.4000/mefrim.221

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Autore

Cesarina Casanova

Dipartimento di Storia e Culture Umane - Università di Bologna - cesarina.casanova@unibo.it

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