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Aux bords des institutions. À propos du «commerce actif» en Méditerranée à l'époque moderne

Il commercio degli stracci da carta nello Stato pontificio nei secoli XVIII e XIX tra politiche economiche e pratiche mercantili

Augusto Ciuffetti

Resúmenes

In questo saggio si affronta il tema del rapporto tra Stato e mercato negli ultimi secoli dell’età moderna. Il ruolo delle istituzioni e gli obiettivi del mercantilismo sono studiati in riferimento al settore della carta e della sua materia prima, cioè gli stracci, in un’area ben delimitata, costituita dallo Stato pontificio. Per garantire alle cartiere un regolare approvvigionamento di stracci e per limitare la loro esportazione e il contrabbando, tra Settecento e Ottocento le autorità pontificie cercano di varare numerosi progetti di riforma, ma senza ottenere dei risultati concreti. Tale esito si deve anche al particolare atteggiamento dei mercanti, costantemente impegnati a difendere i loro interessi.

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Introduzione

  • 1 Polanyi 1944. Su questo tema si veda Bianchini 2010.
  • 2 Si veda, in riferimento alla Francia, Minard 1998 ; Hirsch 1992. Più in generale, si rimanda a Fel (...)

1In questo saggio si affronta il tema del rapporto tra Stato e mercato, che nella tarda età moderna risulta sempre più caratterizzato da un latente conflitto tra la supposta libertà del secondo e la crescente regolamentazione voluta, nell’ambito del mercantilismo, dalle autorità pubbliche. Si tratta, in sostanza, delle dinamiche del « doppio movimento » descritte da Karl Polanyi, le quali, nel corso dei secoli, oscillano tra le pratiche del liberismo economico e i principi della protezione sociale1. Il ruolo delle istituzioni e gli obiettivi del mercantilismo, temi rispetto ai quali si dispone di un’ampia letteratura2, sono affrontati, in questa sede, in riferimento ad un settore, come quello della carta e della sua materia prima, cioè gli stracci da carta, in un’area ben delimitata costituita dallo Stato pontificio, spesso trascurato dalla storiografia.

  • 3 Per una sintesi sulla produzione della carta e sulla consistenza delle cartiere nello Stato pontif (...)

2Intorno alla metà del Settecento, le cartiere pontificie, nonostante il loro evidente declino, rappresentano ancora una struttura protoindustriale di grande rilievo, tale da occupare un ruolo strategico nella vita economica e sociale dello Stato3. La decadenza che le caratterizza non si deve solo all’evoluzione di un quadro macroeconomico sfavorevole all’Italia, ma anche agli assetti delle singole manifatture, all’interno delle quali prevale una lavorazione tradizionale della carta, eseguita quasi esclusivamente a mano. Fin dall’inizio dell’età moderna, le autorità pontificie individuano un altro evidente elemento di debolezza di questo settore nel funzionamento del suo processo produttivo. In particolare, ad essere posta al centro dell’attenzione, è la fase di reperimento della materia prima utilizzata dalle cartiere, cioè gli stracci. Quasi tutti i provvedimenti adottati dalla fine del Cinquecento in poi, per sostenere e rilanciare tale settore riguardano la regolamentazione di questo particolare mercato, condizionato da incettatori e commercianti, ma anche dalla presenza di privative, spesso fonte di privilegi e ricchezze.

3Diversi sono i motivi per cui le autorità pontificie, nel tentativo di accrescere i commerci e sviluppare gli opifici si rivolgono direttamente al mercato degli stracci. Nelle relazioni che accompagnano i progetti di riforma, in particolare quelli varati da Pio VI e dai suoi successori, sono sempre espliciti i richiami ad aspetti e prassi di economia morale. In questa prospettiva, la necessità di regolamentare la raccolta e la vendita degli stracci deriva dall’importanza che essi hanno nell’economia di una vasta schiera di individui, che si muove in uno spazio della marginalità che contempla contadini poveri, braccianti, donne vedove, venditori ambulanti, vetturali : il loro commercio rappresenta un’insostituibile fonte di integrazione dei redditi. Intervenire in tale ambito significa, cioè, aiutare e sostenere questi ceti sociali, schiacciati da incettatori e mercanti privi di scrupoli. Appare evidente, quindi, come in questo caso le politiche economiche mercantilistiche, nel momento in cui sostengono e difendono gli interessi dello Stato, siano dirette anche a salvaguardare le condizioni di coloro che, usando le parole di Karl Polanyi, « erano più immediatamente toccati dall’azione deleteria del mercato ».

  • 4 ASA, ADAA, b. 318, Lettera del direttore della cartiera di Jesi al governatore della città, 21 nov (...)
  • 5 ASP, ADAP, b. 511, f. 1818. Cartiere e prezzi degli stracci, Stato dimostrativo il prezzo degli st (...)
  • 6 Ciuffetti 2010.
  • 7 Sabbatini 1992, p. 113-116.

4In realtà, accanto a questa esigenza si pongono ben altri problemi. Le difficoltà che le cartiere incontrano nel reperire a livello locale gli stracci non si devono alla carenza della materia prima che, anzi, sembra abbondare, ma alla sua forte esportazione, sia attraverso i canali legali, sia mediante il contrabbando. Le nazioni più progredite d’Europa, con in testa l’Inghilterra, che realizzano carta attraverso avanzati processi produttivi, con macchine che consumano quantitativi sempre maggiori di stracci, riversano sull’Italia una consistente domanda di cenci, che sono disposti a pagare a prezzi più elevati di quelli che sono in grado di sostenere le cartiere pontificie. Nel novembre del 1818, il direttore della cartiera di Jesi dichiara, infatti, di pagare lo straccio bianco 25 scudi ogni mille libbre, mentre in passato « quando non vi era l’imbarco di tal genere il bianco si pagava scudi dieci e dodici », e così, « per non mandare a spasso li lavoranti si è convenuto fabbricare la carta di straccio brunello »4. A Castiglione del Lago, a confine tra Umbria e Toscana, sempre nel 1818, gli incettatori pagano gli stracci, indipendentemente dalla loro qualità, uno scudo ogni cento libbre, per rivenderli quasi esclusivamente all’estero a 1,80, con evidenti margini di guadagno5. È questa situazione a mettere in moto una complessa rete di incettatori, mercanti e contrabbandieri : figure che tendono spesso a sovrapporsi e che hanno nelle comunità ebraiche importanti punti di riferimento6. Del resto, il problema dell’approvvigionamento di questa materia prima, da sottrarre alle esportazioni per sorreggere lo sviluppo delle manifatture locali, è ben presente in tutti gli stati dell’Italia preunitaria7.

  • 8 Sul riformismo settecentesco nello Stato pontificio si rimanda a Dal Pane 1959 ; La Marca 1969 ; L (...)
  • 9 I dati riferiti ad alcune cartiere umbre e marchigiane nel 1817 mettono in risalto, per i primi de (...)
  • 10 ASA, ADAA, b. 318, Lettera del camerlengo al delegato apostolico di Ancona, con Memoria della popo (...)

5Durante il Settecento, nell’ambito dei tentativi di riforma che caratterizzano l’economia e la politica dello Stato della Chiesa8, si pone, quindi, la necessità di un intervento in grado di risolvere le questioni di fondo sul ritardo e il declino delle cartiere nazionali, da imputare all’arretratezza degli opifici sul piano tecnologico e di conseguenza ad una carenza di domanda di stracci dovuta alle loro scarse capacità produttive9, oppure, come sostengono con grande orgoglio i titolari delle cartiere stesse, da collegare alla mancanza di cenci, soprattutto di quelli più pregiati, a causa delle esportazioni. In un memoriale del 1815, anche se successivo alle riforme di fine Settecento, i proprietari delle dieci cartiere di Pioraco, nell’Appennino camerte, sostengono di non avere lo straccio sufficiente per le normali attività a causa degli speculatori, che inviano in ogni contrada i loro incettatori, incaricati di trasportare i cenci lungo la costa marchigiana : « in Ancona, in Pesaro e in altri litorali esiste già una quantità prodigiosa di stracci ad essere imbarcati e tradotti all’estero »10. Le autorità pontificie, dunque, sono chiamate a predisporre un progetto di regolamentazione del mercato volto ad assicurare la materia prima alle manifatture ad un prezzo vantaggioso, permettendo così di contenere i costi di produzione, ma anche a controllare e limitare i flussi d’esportazione e a sostenere i primi raccoglitori di stracci, quei contadini e venditori ambulanti vessati dagli incettatori.

  • 11 Per le riflessioni che seguono rimando al dibattito storiografico innescato da Prodi 2009. In part (...)

6Non è semplice scomporre questo complesso e contraddittorio quadro tenendo conto degli elementi e dei fenomeni che agiscono al suo interno : le modalità di intervento dello Stato, il quale entra negli spazi dell’economia come un soggetto attivo ; i comportamenti con i quali i mercanti rispondono alla normativa varata dalle autorità pubbliche ; i criteri di gestione del sistema da parte di queste ultime, sia in sede centrale, sia a livello locale. Questi aspetti non solo si condizionano a vicenda, generando una composita rete di rapporti e relazioni non facilmente districabile, ma comportano e sollevano ulteriori questioni anche sul funzionamento dei mercati, che rimandano alle logiche ed alle mentalità tardo settecentesche e soprattutto all’etica mercantile11.

  • 12 Sul neoistituzionalismo storico, che riafferma il ruolo centrale delle istituzioni, queste ultime (...)
  • 13 ASP, ADAP, b. 1680, Lettera del governatore di Castiglione del Lago al delegato apostolico di Peru (...)

7In una realtà particolare come quella dello Stato della Chiesa, l’intervento pubblico non è soltanto espressione di un inequivocabile mercantilismo che si innesta sul riformismo del XVIII secolo, quanto della volontà di ricondurre lo spazio del commercio all’interno di uno scenario dominato dalla supremazia della politica. Gli atteggiamenti dei mercanti, invece, rimandano alle pratiche del contrabbando e delle frodi. A delle norme che orientano e pongono dei vincoli si contrappone l’ambigua condotta di questi ultimi, ma anche degli incettatori intermedi e dei primi raccoglitori, tutti pronti a muoversi, a seconda delle circostanze e delle stesse leggi, lungo l’incerto confine tra legalità e reato. In tal senso, l’azione dello Stato si dimostra incapace di imporre comportamenti e risolvere problemi. In questo contesto, da leggere anche attraverso le sollecitazioni che provengono dal dibattito neo-istituzionalista e dalle analisi che si richiamano all’economia delle convenzioni12, è difficile stabilire se sia la norma ad essere futile o antieconomica, spingendo i mercanti a trovare delle soluzioni nell’illegalità, oppure se a farli muovere in questa direzione sia soltanto la ricerca di profitti sempre maggiori, con la legittimazione di interessi del tutto personali. La stessa dinamica riguarda anche i raccoglitori di prima istanza, spesso protagonisti di azioni di contrabbando : lungo il confine umbro, che separa lo Stato pontificio dal Granducato di Toscana, nell’età della Restaurazione, sono gli stessi contadini a trafugare gli stracci e a portarli all’estero, eludendo ogni forma di controllo13, ma in questo caso la legittimazione di un interesse personale è giustificata da chiare esigenze di sopravvivenza. Nella dialettica che contrappone uno Stato, che cerca di ordinare la vita economica, a dei mercanti ed incettatori, che agiscono per soddisfare altre esigenze rispetto a quelle della collettività, sono senza dubbio questi ultimi a manomettere il funzionamento del mercato e ad alterare le regole del gioco.

  • 14 Si veda anche il caso bolognese : Giusberti 1999.
  • 15 Poni 1989 ; Grandi 2007. Nonostante si riferisca all’area milanese, si veda anche Merlo 1992.
  • 16 Belfanti 1999.

8L’interesse che in tal senso possono suscitare, in ambito storiografico, le modalità di accaparramento e di commercializzazione degli stracci da carta14, si deve anche al fatto che il loro caso è tipico di quelle filiere produttive nelle quali la tendenza alla formazione di monopoli è particolarmente forte proprio nella fase di approvvigionamento della materia prima, come già dimostrato in riferimento alle pelli per l’area bolognese15, o ai metalli per quella bresciana16.

I tentativi di costruzione di un mercato nazionale.

  • 17 ASR, Camerale II, Arti e mestieri, b. 34, Editto del cardinale camerlengo Silvio Valenti del 29 no (...)
  • 18 Ivi, Memoria sull’editto del 12 maggio 1750 del cardinale camerlengo Silvio Valenti del 10 maggio (...)

9Bandi per limitare l’accaparramento dello straccio e la sua eccessiva esportazione vengono emanati già alla fine del Cinquecento e negli anni Trenta del Seicento, ma è soltanto nel corso del secolo successivo che tali provvedimenti iniziano ad assumere un carattere organico, seppure in presenza di evidenti contraddizioni. Nel 1749 non solo si vietano le esportazioni e i continui accaparramenti di stracci a tutti coloro che non risultano iscritti all’arte dei cartari, ma si cerca anche di limitarne il commercio all’interno dello Stato. I panni raccolti in un determinato territorio, infatti, devono andare a beneficio esclusivo delle cartiere presenti al suo interno e solo in assenza di opifici gli stracci si possono mettere in commercio, ma per essere venduti alle cartiere più vicine17. L’anno successivo tale prospettiva è totalmente ribaltata : viene introdotto il libero commercio, affinché ognuno sia « in piena libertà di provederli e respettivamente venderli, e trasportarli in qualsivoglia luogo e provincia di esso stato ». Nello stesso tempo, si dà nuovo spazio ai titolari di appalti e privative, mentre per le esportazioni occorre l’autorizzazione del cardinale camerlengo18.

  • 19 Ivi, Editto del cardinale camerlengo Silvio Valenti del 10 giugno 1756.

10Tali aperture non riescono a semplificare e a rendere più funzionale il mercato rispetto alle esigenze delle manifatture pontificie. All’interno dello Stato, infatti, circolano degli individui, « ancorché non siano padronali di cartiere, né abbiano dalle comunità l’affitto della cenciaria, si fanno lecito d’incettare li detti stracci per estraerli fuori di Stato ». I prezzi che praticano sono tali da scoraggiare gli acquisti da parte delle cartiere, le quali si trovano senza la materia prima per le loro produzioni. Nel 1756 viene emanato l’ennesimo editto con il quale le autorità pontificie concedono ai governatori locali di poter intervenire sui prezzi praticati dai titolari delle privative e proibiscono nuovamente le esportazioni non autorizzate19.

  • 20 Ivi, Illustrissimo Domino Millo Romana pro Universitate Scrutariorum Urbis, Summarium I, Roma, Typ (...)
  • 21 Mallio 1791, p. 264-265.
  • 22 La vicenda dell’istituzione della soprintendenza del 1791 è ricostruita in ASR, Camerale II, Carti (...)

11I primi concreti tentativi di riforma del mercato degli stracci si devono a Pio VI. Nel 1777, con un editto camerale si proclama, in maniera definitiva, la libertà di commercio dello straccio, ad eccezione di quello bianco, sul quale continua a gravare il divieto d’esportazione. Le cartiere hanno finalmente la possibilità di rifornirsi in qualsiasi luogo dello Stato, in base al prezzo di mercato20. In realtà, anche questa nuova normativa non annulla i vecchi appalti e non si applica alla città di Roma. È soltanto nel 1791 che Pio VI arriva ad istituire la soprintendenza generale delle cartiere, che introduce, di fatto, l’appalto unico per tutto lo Stato pontificio. Ciò comporta l’abolizione delle vecchie privative concesse a livello locale e l’apertura, in ogni provincia, di magazzini autorizzati ad acquistare gli stracci in base al prezzo fissato dalle autorità pontificie. I titolari delle cartiere, per rifornirsi della materia prima di cui hanno bisogno, possono rivolgersi solo a questi centri di raccolta. Il soprintendente è chiamato a vigilare sui processi produttivi, ma anche sulle diverse fasi di reperimento dei cenci, affinché i provvedimenti adottati non abbiano una ricaduta negativa sull’economia dei più poveri, cioè dei primi raccoglitori. Il soprintendente ha anche il compito di controllare i prezzi e di garantire un costante approvvigionamento, sia ai magazzini provinciali, sia ai fabbricanti di carta21. Il prezzo da pagare ai raccoglitori viene fissato in otto scudi ogni mille libbre, mentre le cartiere sono tenute a pagare al soprintendente dieci scudi. In questo modo si evita anche la prassi dell’accaparramento da parte degli stessi titolari delle cartiere, spinti in questa direzione dal continuo aumento dei prezzi e spesso costretti a ricorrere agli usurai per rifornire adeguatamente i loro magazzini22.

  • 23 Vaquero Piñeiro 2007, p. 306.
  • 24 Caracciolo 1978, p. 519-520.
  • 25 ASR, Camerale II, Cartiere (1775-1866), b. 1, Progetto per sistemare con utilità del Principato, c (...)
  • 26 Ivi, Chirografo in cui si concede la soprintendenza generale delle cartiere di Roma e dello Stato (...)

12Nonostante la privativa generale voluta da Pio VI si richiami alle politiche mercantilistiche del Settecento, con l’obiettivo di rinnovare l’economia e consentire la formazione di una nuova generazione di imprenditori23, il dibattito che essa alimenta sull’utilità di tali istituzioni e dei dazi doganali annovera posizioni contrapposte. Ad essere scelto come soprintendente è lo stampatore camerale Luigi Lazzarini, appartenente ad una famiglia di tipografi stabilitasi a Roma intorno alla metà del Settecento24. L’appalto che gli viene affidato degenera immediatamente in un monopolio di fatto, che gli consente lucrosi guadagni grazie alle tratte d’esportazione. Egli, infatti, può vendere all’estero tutti i quantitativi di stracci che eccedono il fabbisogno degli opifici nazionali, procurandosi dei profitti illeciti grazie agli accordi stipulati direttamente con incettatori e mercanti. Le intenzioni delle autorità di garantire maggiori quantitativi di stracci alle cartiere ad un prezzo giusto, evitando speculazioni e forme di usura, svaniscono di fronte all’incapacità di redigere dei regolamenti in grado di introdurre delle prassi concrete, capaci di limitare anche le manovre dello stesso Lazzarini. Del resto, anche le vecchie privative comunali, in un primo tempo annullate, vengono ripristinate nel 1795. In questo modo, il soprintendente « sotto pretesto che le cartiere erano bastantemente provvedute dagli appaltatori delle comuni spediva all’estero tutto quello straccio che da lui, ossia dagli incettatori suoi subalterni veniva raccolto »25. Nel 1814, dopo la parentesi francese, Pio VII assegna nuovamente a Francesco Lazzarini la soprintendenza sulle cartiere e la privativa sulla raccolta degli stracci26.

  • 27 ASP, ADAP, b. 511, f. 1818. Cartiere e prezzi degli stracci, Stato dimostrativo il prezzo degli st (...)
  • 28 Editto di Bartolomeo […] Card. Pacca della Santa Romana Chiesa Camerlengo, Roma, 1818, inviato all (...)

13Nei primi anni della Restaurazione il mercato continua ad essere condizionato dagli stessi problemi evidenziati alla fine del Settecento, cioè dalla forte crescita dei prezzi e dall’incapacità di contrastare il contrabbando. Sulla piazza di Perugia, per esempio, il prezzo pagato dagli incettatori ai raccoglitori di prima mano, per cento libbre, passa da 0,40-0,50 scudi nel 1791 a 1,50 nel 1818 ; leggermente più elevato è il prezzo pagato ai raccoglitori di seconda mano, mentre le cartiere arrivano a corrispondere fino a 1,90 scudi, contro 0,80-0,90 del 179127. È tenendo conto di questa situazione che, dopo la definitiva soppressione della privativa accordata ai Lazzarini, avvenuta nel 1815, matura l’editto emanato tre anni dopo dal cardinale camerlengo Bartolomeo Pacca. Preso atto della scarsa incisività dei dazi doganali per limitare le vendite dello straccio all’estero, le quali si configurano come le principali cause degli aumenti di costo della materia prima, il camerlengo decide di liberalizzarne le esportazioni, pur mantenendo il dazio, riservandosi di vietarle solo nel momento in cui i prezzi tendono a superare il limite massimo fissato in venti scudi per gli stracci bianchi e in dieci scudi per quelli brunelli. Per rendere più efficaci i controlli si fornisce l’elenco delle dogane attraverso le quali si possono effettuare le vendite, mentre per evitare frodi e contrabbandi si proibisce il commercio dello straccio entro una fascia di due miglia dal confine, si sottopongono ad un’autorizzazione preventiva tutti i trasporti diretti alle cartiere dello Stato e si vietano le esportazioni dopo il tramonto. A pochi giorni dalla pubblicazione dell’editto, il tesoriere generale emana una notificazione con la quale si aumentano i dazi d’importazione sulla carta estera e si concedono premi per favorire la produzione e l’esportazione di quella prodotta all’interno dello Stato28.

  • 29 ASP, ADAP, b. 1680, Copia della lettera del delegato apostolico di Perugia al camerlengo, 4 luglio (...)
  • 30 Ivi, Lettera del camerlengo al delegato apostolico di Perugia, 13 ottobre 1819.
  • 31 ASR, Camerale II, Cartiere (1775-1866), b. 1, Progetto per sistemare con utilità del Principato, c (...)

14Per consolidare il mercato nazionale degli stracci, il camerlengo non ricorre a vincoli eccessivi : gli interventi si limitano alle fasi in cui gli equilibri sono alterati dall’eccessiva crescita dei prezzi. La definizione di questo progetto non avviene, però, nell’ambito di un processo lineare ed uniforme ; in alcune realtà restano in vigore i monopoli, mentre singole comunità o istituzioni tendono a mantenere in vita le loro prerogative. Il regime introdotto da Bartolomeo Pacca nel 1818 non riesce a risolvere il problema del contrabbando, né a ridurre le esportazioni. Il primo editto con il quale si vieta la vendita dello straccio all’estero a causa dell’eccessivo aumento del suo prezzo viene emanato già alla fine dello stesso anno. Nel 1820, il delegato apostolico di Perugia rileva come le cartiere del suo territorio possano finalmente lavorare « senza impedimento » alcuno. L’unico problema deriva dalla scarsità dello straccio fine, « ovvero ad alto prezzo, motivo per cui non si può avere la carta di buona qualità »29. In questa prospettiva, sia i governatori locali, sia i titolari delle cartiere, si esprimono chiaramente a favore del mantenimento del divieto d’esportazione, ma, paradossalmente, è lo stesso camerlengo ad esprimere i dubbi più rilevanti sull’efficacia dell’editto, responsabile, a suo giudizio, del sostanziale « avvilimento » che si registra nella raccolta dei cenci e delle speculazioni attuate dagli incettatori, che non mettono in commercio « le vistose partite di straccio ammassate ne’ loro magazzini »30. Il sistema previsto dal camerlengo risulta facilmente eludibile : « era sufficiente che uno speculatore si fosse messo d’accordo con un cartaro e da lui comprasse la dichiarazione di avergli somministrato i 2/5 dello straccio », previsti come assegnazione per le cartiere, « per poi ottenere le tratte per venderlo all’estero ». In questi anni arriva a Roma anche un ebreo livornese : « costui mandò sempre a Livorno tutte le partite di straccio che poté incettare »31.

  • 32 ASP, ADAP, b. 1682, Lettera del camerlengo al delegato apostolico di Perugia, 14 novembre 1821.

15Alla luce di queste considerazioni e tenendo conto dell’aumento del contrabbando, nel 1821 il camerlengo prospetta un nuovo ritorno alla libera « estrazione dello straccio bianco e dello straccio brunello per l’estero sotto il vincolo di rilasciare nei diversi magazzini da destinarsi sopra diversi punti dei domini pontifici la quantità proporzionale che verrà riconosciuta occorrente al sostegno delle cartiere dello Stato ». I magazzini sono tenuti a pagare lo straccio bianco e quello brunello, rispettivamente, 14 e 9 scudi ogni mille libbre, mentre le cartiere sono libere di rivolgersi a questi ultimi, oppure direttamente ai raccoglitori32. La notificazione viene promulgata l’anno successivo, prevedendo il ripristino del divieto d’esportazione nel caso in cui i prezzi arrivino a superare la soglia di 25 scudi per lo straccio bianco e di 12,50 per quello brunello.

  • 33 ASA, ADAA, b. 320, Lettera del soprintendente doganale di Ancona al delegato apostolico della citt (...)
  • 34 Ivi, b. 318, Lettera del camerlengo al delegato apostolico di Ancona, 19 febbraio 1823.
  • 35 Ivi, Copia della lettera del delegato apostolico di Ancona al camerlengo, 2 marzo 1823.
  • 36 ASM, ADAM, b. 1359, Riassunto dei prezzi che ebbero corso dal 1 gennaio al 3 marzo 1823.

16I soliti problemi che caratterizzano il mercato degli stracci non trovano un’adeguata soluzione nemmeno con questo regime, se nel 1823 si torna nuovamente a vietarne l’esportazione, nonostante essa non sia di pregiudizio, secondo il soprintendente doganale di Ancona, alle cartiere dello Stato, le quali, ormai, in considerazione della loro arretratezza, non utilizzano più lo straccio fine, maggiormente ricercato all’estero33. Il quadro presenta forti elementi di contraddizione. Il camerlengo rileva come la liberalizzazione del commercio dello straccio introdotta nel 1822 abbia comportato la contrattazione dello stesso, in particolare di quello bianco, ad un prezzo « maggiore costantemente delli scudi venticinque al migliaio di libbre », per effetto delle speculazioni34. Nei territori di Ancona, esso risulta di 25-26 scudi, ma alcune partite destinate all’esportazione, poi rivendute alle cartiere marchigiane, sono pagate dagli ebrei di Ancona più di 27 scudi35. Nello stesso tempo, però, in altre località il prezzo di rivendita dello straccio bianco è ampiamente al di sotto dei 25 scudi, come avviene, all’inizio del 1823, nella Delegazione di Macerata36. L’andamento dei prezzi, quindi, è legato alle speculazioni dei mercanti : le cartiere riescono ad ottenere i cenci a buon mercato solo se riescono ad aggirare le reti degli incettatori, magari disponendo di propri agenti.

  • 37 ASP, ADAP, b. 1707, f. 1836. Fabbriche di manifatture. Disposizioni generali, Copia della lettera (...)
  • 38 Ivi, Lettere del gonfaloniere di Gualdo Tadino, 21 marzo 1836, e del governatore di Nocera al dele (...)
  • 39 Ivi, Lettera del gonfaloniere di Foligno al delegato apostolico di Perugia, 27 maggio 1836.

17Nella seconda metà degli anni Trenta la situazione non sembra mutare. Alcuni produttori di Foligno continuano a lamentarsi per la « fraudolenta esportazione » degli stracci all’estero, mentre il governatore della città rileva come il loro prezzo sia stabilmente intorno ai 22 scudi ogni mille libbre37. In Umbria, la scarsità della materia prima, sempre più dirottata verso l’estero, rende ormai inattive o poco funzionanti le cartiere di Gualdo Tadino e Nocera38, mentre « i proprietari di quelle che agiscono [nel circondario di Foligno] sono in necessità parte di ritardarne, parte di sospenderne l’andamento perché l’esorbitante prezzo di quella poca quantità di straccio che da essi riesce di provvedere li mette in pericolo evidente di uno squilibrio irreparabile nei di loro particolari interessi »39.

  • 40 Galli 1840, p. 122-123.
  • 41 Ivi, pp. 353-372.
  • 42 ASA, ADAA, b. 321, Lettera della Camera primaria di commercio, arti e manifatture al delegato apos (...)

18« Dopo le tante cure e sollecitudini » adottate dalle autorità pontificie, a queste ultime non resta che prendere atto della loro incapacità di incidere su prassi e comportamenti consolidati. È in questo contesto che matura il definitivo ritorno ad un regime di monopolio. Nel 1839, infatti, viene istituita l’Amministrazione camerale cointeressata per la raccolta, la vendita e l’esportazione degli stracci, valida per l’intero territorio dello Stato pontificio. In ogni provincia viene nominato un funzionario, con il compito di verificare le dichiarazioni degli incettatori e di concentrare nei magazzini dell’amministrazione i cenci in loro possesso, pagandoli in base ad una tariffa prestabilita. Al computista generale della Camera Apostolica Angelo Galli non resta che sperare nella capacità della nuova amministrazione di comprendere l’importanza di questo ramo economico, considerando che nello Stato si raccolgono circa otto milioni di libbre di stracci : cinque destinate alle cartiere nazionali e il resto all’esportazione40, ma la situazione, ancora una volta, non sembra mutare rispetto ai periodi precedenti. Durante gli anni Quaranta del secolo, infatti, i fabbricanti di Fabriano, Pioraco e Foligno tornano a lamentarsi « per la troppo facilitata estrazione dello straccio » e a chiedere, insieme ai produttori della Delegazione di Pesaro, nuovi vincoli attraverso un aumento del dazio doganale, secondo le opinioni espresse anche dallo stesso Galli41. Di parere contrario è la Camera primaria di commercio, arti e manifatture di Ancona che reputa del tutto ingiustificate le proteste : le esportazioni non danneggiano le manifatture locali e non fanno mancare la materia prima, mentre un aumento del dazio andrebbe ad esclusivo vantaggio del contrabbando42.

  • 43 Francesconi 1872, p. 356-357.

19Si tratta, però, di una voce isolata. Il ritorno alla privativa matura in un contesto nel quale i regolamenti restrittivi, le tariffe, le protezioni e i privilegi non sono più in grado di assicurare la sopravvivenza del fragile sistema manifatturiero dello Stato pontificio. In alcuni casi, come nella realtà di Foligno, essi contribuiscono al rapido declino dell’intero settore cartario43, non favorendo le innovazioni tecnologiche e le trasformazioni imposte dalla libera concorrenza.

Spazi e attori del mercato tra flussi commerciali e contrabbando.

  • 44 ASA, ADAA, b. 320, Nota informativa allegata alla copia della lettera del delegato apostolico di A (...)

20Come già evidenziato, ai livelli più bassi, il sistema di raccolta degli stracci si struttura intorno a figure dall’incerto profilo, che svolgono tale attività in un più ampio ventaglio di mestieri dal carattere occasionale. All’interno delle mura di Ancona, negli anni Venti dell’Ottocento, i primi raccoglitori sono quasi sempre delle donne, in prevalenza figlie e mogli dei facchini del porto44. Il materiale accumulato è poi venduto agli incettatori, in contatto con le cartiere locali, che rappresentano il secondo livello di questa organizzazione. A tale struttura si sovrappongono altre reti di raccolta, come quelle predisposte dalle comunità ebraiche, ma con significativi punti di contatto, in grado di dirottare i flussi commerciali verso il contrabbando e gli emissari stranieri.

  • 45 In particolare, su corporazioni, confraternite e università romane, si veda Travaglini 1992 ; Trav (...)
  • 46 ASR, Camerale II, Arti e mestieri, b. 34, Dichiarazione del perito Giuseppe Orbicciani sul prezzo (...)

21Tra Sei e Settecento, all’interno di Roma, il reperimento e il commercio dello straccio ruotano intorno all’Università de’ ferravecchi e stracciaroli45. Essa svolge un ruolo centrale nell’economia della città, acquistando « giornalmente a minuto stracci e ferracci non solo dalle donnicciole, che in piccole quantità glieli portano in bottega, ma anche da quelli che girano tutto giorno per Roma, facendo tali compre, e la sera poi vanno nelle suddette botteghe a rivenderli ». A metà Settecento, gran parte di quanto viene raccolto è venduto a mercanti genovesi « che vengono colle loro merci a Ripa Grande, e per non ripartire col bastimento vuoto procurano a caricarlo di stracci ». In questo modo, i cenci romani non solo vanno a rifornire le manifatture di carta di Genova o di Lucca46, ma accedono anche a mercati di più vaste proporzioni.

  • 47 Ivi, Cartiere (1775-1866), b. 1, f. 1787. Vatteone Giov. Battista, Promemoria inviato da Tommaso D (...)
  • 48 Ivi, Arti e mestieri, b. 34, Esposto dell’Università de’ ferravecchi e stracciaroli di Roma inviat (...)

22Tra i mercanti genovesi che arrivano a Roma emerge la figura di Giovanni Battista Vatteoni, il quale, da semplice sensale riesce a ritagliarsi un ruolo non secondario come accaparratore. Egli non solo arriva a monopolizzare lo straccio commercializzato dall’Università degli stracciaroli, ma si offre anche come intermediario a Giovanni Battista Sampieri, titolare della cartiera di San Pietro in Montorio a Roma, e al proprietario di quella di Bracciano, il nobile Livio Odescalchi, riuscendo a stabilire prezzi a lui vantaggiosi e, soprattutto, a controllare le quote di straccio destinate alle esportazioni sulla base di quelle assegnate ai titolari delle medesime cartiere. Il meccanismo è abbastanza semplice : nessuno può esportare stracci all’estero se non vengono consegnati al duca di Bracciano e quindi a Vatteoni i due terzi degli stessi, al « vil prezzo » di sette scudi per mille libbre. Questi quantitativi, che dovrebbero rifornire le cartiere per il loro ordinario funzionamento, in realtà, almeno in parte, vengono esportati. A Genova, infatti, lo straccio è pagato tra i 20 e i 25 scudi, con ampi margini di guadagno per il mercante ligure. Egli, inoltre, non controlla solo queste quote, ma agisce anche su tutti gli altri esportatori, grazie alla posizione di forza acquisita. Vatteoni, infatti, sapendo in anticipo se qualcuno vuole esportare stracci, attraverso i « bottegari suoi aderenti » è in grado di far crescere il prezzo dello straccio, « motivo per cui il novo estraente, o non trovava da comprarlo, o trovandolo gli conveniva pagarlo quel tanto in più, e se credeva necessario anche in Genova procurava il Vatteone di spedirli prima, ed anche di rompere il prezzo a due, o tre scudi meno ». Non solo. Vatteoni riesce anche ad « addormentare gli individui dell’Università », chiedendo loro di non fare, come in passato, un solo mucchio di stracci, ma di farne due : uno di cenci inferiori e uno di scelti. Al duca di Bracciano fa arrivare i primi, mentre i secondi li vende a Genova. Lo stesso vale anche per Felice Berzini, l’approvvigionatore della cartiera di San Pietro in Montorio. Nel 1787, in un arco di tempo di tre mesi, la cartiera non consuma che « migliara di stracci ventidue », come confermato dallo stesso amministratore, mentre « all’opposto il sopracitato ne ha già estratte per Genova migliara cento, conforme da libri di dogana ». A ragione, dunque, tali individui vengono definiti « provvisionieri di Genova e non delle cartiere dello Stato »47. È richiamandosi al citato editto del 1777 che l’Università de’ ferravecchi intraprende un’azione legale contro Vatteoni e i titolari delle due manifatture, per annullare il monopolio sulle esportazioni che detiene il mercante genovese. Il libero commercio introdotto con l’editto del 1777, infatti, facendo crescere i quantitativi di cenci in circolazione contribuisce anche a consolidare la posizione di Vatteoni ai danni degli straccivendoli romani48.

  • 49 Ivi, Illustrissimo Domino Millo Romana Pretii Scrutorum pro Ill.mo e Exc.mo D. Don Livio Odescalco (...)

23In questo contesto, la Congregazione generale dell’Università, tenuta nella chiesa di Sant’Eligio de’ ferrari il 26 luglio 1777, delibera di non volersi più obbligare al mantenimento delle cartiere al prezzo stabilito dal mercante genovese. L’oggetto del contendere sono ovviamente i quantitativi riconosciuti alle cartiere dalle autorità pontificie per le esportazioni. Alla fine della vertenza, Pio VI « comanda che rispetto alla cartiera della Casa Sampieri, non consumandosi in essa li stracci bianchi, ma avendo fatto mercimonio in denaro della quinta assegnatale », l’Università sia libera dall’obbligo di somministrare « all’occasione dell’estrazioni la suddetta quinta ». In riferimento alla cartiera del duca di Bracciano, invece, si permette « che sussista la cessione di dette due quinte fatta a Gio.Battista Vatteoni, o ad altri nella maniera fin’ora praticata », cessione che l’Università si ostina a rifiutare49.

  • 50 Ivi, Esposto inviato dall’Università de’ ferravecchi e stracciaroli di Roma a Pio VI, 23 giugno 17 (...)
  • 51 Caffiero 2012, p. 296-300.
  • 52 ASR, Camerale II, Arti e mestieri, b. 34, Nuovo chirografo approvativo della Concordia fatta tra l (...)
  • 53 Ivi, Rescritto SS.mo a favore degli individui dell’Università de’ ferravecchi e stracciaroli per g (...)
  • 54 Kolega 1997.
  • 55 In particolare si veda il caso toscano descritto in Maitte 2002.

24L’Università de’ stracciaroli si schiera anche contro la privativa accordata a Lazzarini nel 1791. Nel giugno del 1793, essa si rivolge direttamente a Pio VI per chiedere che i suoi raccoglitori siano esonerati dall’obbligo di vendere lo straccio esclusivamente al soprintendente50. Senza entrare nel merito di una questione estremamente complessa, che trova alimento nei conflitti tra i detentori delle vecchie privative, come i comuni, o di consolidati diritti, come l’Università, e il nuovo appaltatore unico, è evidente come tutto si giochi, per l’ennesima volta, sul controllo delle quote di straccio eccedenti il consumo degli opifici, destinate alle esportazioni. Particolarmente avversate sono anche le comunità ebraiche. Del resto, i conflitti tra corporazioni, università ed ebrei sono spesso sfruttati dalle autorità pubbliche proprio nel tentativo di liberalizzare i mercati51. Nell’adunanza dell’Università che si svolge nel settembre del 1795 per approvare la raggiunta concordia con Lazzarini, che prevede l’aumento dei prezzi, a quest’ultimo si chiede anche di obbligarsi a rifiutare « alcuna sorta di stracci che gli potessero portar gl’ebrei »52. La stessa situazione si riproduce nel 1814, quando si cerca di introdurre di nuovo la privativa generale53, nella fase in cui il fenomeno stesso delle corporazioni e delle università tende ormai ad esaurirsi54. Del resto, l’attacco che alla fine dell’Ancien Régime matura nei confronti delle politiche mercantilistiche, nello Stato pontificio, come in altre realtà italiane, si inserisce proprio all’interno del conflitto che contrappone le privative alle corporazioni e nel graduale processo che conduce alla definitiva abolizione di queste ultime55.

  • 56 Galli 1840, p. 310.
  • 57 ASP, ADAP, b. 511, f. 1818. Stracci, Perugia, Lettera del gonfaloniere di Passignano al delegato a (...)
  • 58 Bonelli 1961, p. 138-140.

25Tra Sette e Ottocento, indipendentemente dalle modalità di organizzazione del mercato, il contrabbando, non avviene solo attraverso il porto di Ripa Grande, dove operano ambigue figure di mercanti. Esso è ampiamente diffuso in tutti i territori dello Stato : « sulla spiaggia dell’Adriatico e su i confini di Toscana, di Modena e della Lombardia Veneta, succede maggior contrabbando di quello che avviene dall’altra parte »56. Il caso di Passignano, sul lago Trasimeno, è in tal senso indicativo : « il raccolto approssimativo dei stracci in questa comune potrebbe essere circa libbre 3.000 qualora non fossimo confinanti con la Toscana, perché la maggior parte colà si vendono dai proprietari medesimi e per tale effetto non potrà essere libbre 3.000 ma solo 1.500 »57. Nel 1826 si rileva come gli stracci che escono di contrabbando attraverso la Toscana siano destinati al Piemonte, ma non solo58 ; nel porto franco di Livorno, infatti, i panni accumulati sono imbarcati per l’Inghilterra e l’Olanda.

  • 59 ASA, ADAA, b. 320, Lettera del delegato apostolico di Pesaro a quello di Ancona, 20 aprile 1825.
  • 60 Ivi, b. 321, Lettera del soprintendente doganale di Ancona al delegato apostolico della città,  
  • 61 Ivi, b. 318, Copia della lettera del delegato apostolico di Ancona al camerlengo, 3 marzo 1823.
  • 62 Ivi, b. 320, Lettera del commissario speciale della R.C.A. al delegato apostolico di Ancona, 10 ma (...)
  • 63 Ivi, Lettera del soprintendente doganale al delegato apostolico di Ancona, 14 aprile 1825.

26Se nel Pesarese è l’intero Montefeltro a configurarsi come un’unica grande zona di contrabbando59, un altro punto debole nelle maglie delle dogane pontificie è costituito dal porto di Ancona, dove gli stracci esportati illegalmente viaggiano insieme a quelli regolari in direzione di Trieste60. Come a Livorno, anche nella città dorica il commercio è controllato in buona parte dalle comunità israelitiche. Nel 1823, Abram Prato e i membri della famiglia Perugia sono identificati come i maggiori speculatori, cioè commercianti di stracci, dell’intera Delegazione di Ancona61. I mercanti ebrei di Ancona non gestiscono soltanto i flussi delle esportazioni, ma dispongono anche di una propria rete di raccoglitori e intermediari che si sovrappone a quella degli incettatori locali. Tra il 1825 e il 1826, Abram Prato è protagonista di una causa per « fraudolenti estrazioni dello straccio ». La vertenza si prolunga per diversi mesi, fino alla condanna del commerciante israelita62. Del resto, la sua costante attività illegale è ben nota anche al soprintendente doganale di Ancona, il quale, in tutti i modi, cerca di contrastare il contrabbando, facendo vigilare il porto della città di giorno e di notte dalla sua truppa. È lo stesso soprintendente ad ammettere che vistose quantità di cenci vengono ugualmente spedite a Bologna, ufficialmente per soddisfare le necessità delle sue fabbriche, ma in realtà per essere portate all’estero grazie a dei falsi certificati di circolazione63.

Conclusioni

27Le trasformazioni che il mercato degli stracci da carta conosce tra Sette e Ottocento, insieme ai comportamenti dei soggetti economici che operano al suo interno, dimostrano come le redini del “gioco” non siano quasi mai nelle mani dello Stato, ma dei mercanti, i quali controllano le esportazioni e praticano con grande disinvoltura anche il contrabbando. Il governo pontificio, nonostante le pressioni, non può che prendere atto del sostanziale fallimento di ogni tentativo di “costruzione” e gestione di un mercato interno, dotato di un suo equilibrio e di proprie regole. Nel 1839, con l’istituzione dell’Amministrazione camerale cointeressata attiva in tutto il territorio dello Stato della Chiesa, si torna ad un nuovo regime di monopolio.

  • 64 Per queste riflessioni si rimanda, ancora, a Prodi 2009. Sull’eredità medievale e moderna del gius (...)

28Pur considerando tale esito, nell’originale assetto dello Stato pontificio, nel quale l’impalcatura delle strutture burocratiche ed amministrative convive con la sua dimensione religiosa, la nascita della soprintendenza di fine Settecento e i successivi tentativi di regolamentazione del mercato possono assumere, tra mercantilismo, riformismo e logiche di rafforzamento del potere centrale, significati diversi. Se il dato di partenza è la dimensione laica dello Stato, l’intervento di quest’ultimo per porre fine alla « repubblica internazionale del denaro » dei mercanti non può che collocarsi nella prospettiva di un potere pubblico che cerca di estendere il suo spazio normativo per dominare reti ed istituti economici. Rispetto al suo profilo religioso, invece, la chiara volontà di creare un mercato basato sul giusto prezzo dello straccio si può configurare come una tarda espressione di quelle dottrine medievali tese a favorire la circolazione della ricchezza e non la sua tesaurizzazione, attraverso un pluralismo di figure economiche e di poteri64. Come già rilevato, infatti, nell’arco di tempo considerato, le fasi di chiusura e di rigido controllo si alternano a momenti, seppur brevi, di parziale liberalizzazione dei mercati, mentre i relativi provvedimenti sono orientati anche dalla volontà, più o meno esplicita, di garantire e proteggere i redditi dei meno abbienti.

29In ogni caso, il fallimento delle politiche economiche rivolte al settore della carta e al mercato degli stracci è da individuare proprio nei conflitti interni alle contrapposte dimensioni dello Stato pontificio e agli interessi che guidano le azioni e i comportamenti delle sue diverse compagini sociali.

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Bibliografía

Archivi

ADAA = Archivio della Delegazione Apostolica di Ancona

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ASA = Archivio di Stato di Ancona

ASM = Archivio di Stato di Macerata

ASP = Archivio di Stato di Perugia

ASR = Archivio di Stato di Roma

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Notas

1 Polanyi 1944. Su questo tema si veda Bianchini 2010.

2 Si veda, in riferimento alla Francia, Minard 1998 ; Hirsch 1992. Più in generale, si rimanda a Felisini 2010 e Aymard 2010.

3 Per una sintesi sulla produzione della carta e sulla consistenza delle cartiere nello Stato pontificio tra Sette e Ottocento si rimanda a Balzani 1972-1973.

4 ASA, ADAA, b. 318, Lettera del direttore della cartiera di Jesi al governatore della città, 21 novembre 1818.

5 ASP, ADAP, b. 511, f. 1818. Cartiere e prezzi degli stracci, Stato dimostrativo il prezzo degli stracci che si paga ai raccoltori.

6 Ciuffetti 2010.

7 Sabbatini 1992, p. 113-116.

8 Sul riformismo settecentesco nello Stato pontificio si rimanda a Dal Pane 1959 ; La Marca 1969 ; La Marca 1984.

9 I dati riferiti ad alcune cartiere umbre e marchigiane nel 1817 mettono in risalto, per i primi decenni dell’Ottocento, l’inoperosità di molte manifatture e la lenta diffusione dei cilindri « ad uso d’Olanda» : ASA, ADAA, b. 320, Lettera del governatore di Jesi al delegato apostolico di Ancona, 30 gennaio 1817 ; ASP, ADAP, b. 511, f. 1818. Cartiere e prezzi degli stracci, Stato delle cartiere che si trovano nella Delegazione di Perugia, 25 febbraio 1817.

10 ASA, ADAA, b. 318, Lettera del camerlengo al delegato apostolico di Ancona, con Memoria della popolazione di Pioraco, 18 ottobre 1815.

11 Per le riflessioni che seguono rimando al dibattito storiografico innescato da Prodi 2009. In particolare si vedano i seguenti saggi : Alessi 2009 e Salvemini 2009.

12 Sul neoistituzionalismo storico, che riafferma il ruolo centrale delle istituzioni, queste ultime da intendere come un insieme di regole, anche in chiave di Path Dependence, si veda Pierson 2000 ; Aspinwall - Schneider 2001. Per un’analisi del pensiero e delle dottrine degli autori più rappresentativi in ambito giuridico, si veda Tarantino 2010.Sul programma di ricerca legato alle prospettive dell’economia delle convenzioni, nato in Francia negli anni Ottanta del secolo scorso, il quale contempla anche la teoria dei giochi, si vedano i seguenti saggi : Borghi - Vitale 2006 ; Eymard-Duvernay et al. 2006 ; Chicchi 2006.

13 ASP, ADAP, b. 1680, Lettera del governatore di Castiglione del Lago al delegato apostolico di Perugia, 29 novembre 1819.

14 Si veda anche il caso bolognese : Giusberti 1999.

15 Poni 1989 ; Grandi 2007. Nonostante si riferisca all’area milanese, si veda anche Merlo 1992.

16 Belfanti 1999.

17 ASR, Camerale II, Arti e mestieri, b. 34, Editto del cardinale camerlengo Silvio Valenti del 29 novembre 1749, in Illustrissimo Millo Romana pro Ill.mo e Exc.mo D. Don Livio Odescalco, Duce Brachiani, Summarium 29, Roma, Typis Lazzarini, 1782.

18 Ivi, Memoria sull’editto del 12 maggio 1750 del cardinale camerlengo Silvio Valenti del 10 maggio 1751.

19 Ivi, Editto del cardinale camerlengo Silvio Valenti del 10 giugno 1756.

20 Ivi, Illustrissimo Domino Millo Romana pro Universitate Scrutariorum Urbis, Summarium I, Roma, Typis Lazzarini, 1782.

21 Mallio 1791, p. 264-265.

22 La vicenda dell’istituzione della soprintendenza del 1791 è ricostruita in ASR, Camerale II, Cartiere (1775-1866), b. 1, Progetto per sistemare con utilità del Principato, delle Manifatture e del Pubblico le cartiere dello Stato Pontificio presentato alla Santità di Nostro Signore Papa Leone XII, felicemente regnante, nell’anno 1824.

23 Vaquero Piñeiro 2007, p. 306.

24 Caracciolo 1978, p. 519-520.

25 ASR, Camerale II, Cartiere (1775-1866), b. 1, Progetto per sistemare con utilità del Principato, cit.

26 Ivi, Chirografo in cui si concede la soprintendenza generale delle cartiere di Roma e dello Stato pontificio a favore di Francesco Lazzarini, 4 agosto 1814.

27 ASP, ADAP, b. 511, f. 1818. Cartiere e prezzi degli stracci, Stato dimostrativo il prezzo degli stracci, cit.

28 Editto di Bartolomeo […] Card. Pacca della Santa Romana Chiesa Camerlengo, Roma, 1818, inviato alle delegazioni apostoliche con circolare del 18 luglio 1818.

29 ASP, ADAP, b. 1680, Copia della lettera del delegato apostolico di Perugia al camerlengo, 4 luglio 1820.

30 Ivi, Lettera del camerlengo al delegato apostolico di Perugia, 13 ottobre 1819.

31 ASR, Camerale II, Cartiere (1775-1866), b. 1, Progetto per sistemare con utilità del Principato, cit.

32 ASP, ADAP, b. 1682, Lettera del camerlengo al delegato apostolico di Perugia, 14 novembre 1821.

33 ASA, ADAA, b. 320, Lettera del soprintendente doganale di Ancona al delegato apostolico della città, 14 aprile 1825.

34 Ivi, b. 318, Lettera del camerlengo al delegato apostolico di Ancona, 19 febbraio 1823.

35 Ivi, Copia della lettera del delegato apostolico di Ancona al camerlengo, 2 marzo 1823.

36 ASM, ADAM, b. 1359, Riassunto dei prezzi che ebbero corso dal 1 gennaio al 3 marzo 1823.

37 ASP, ADAP, b. 1707, f. 1836. Fabbriche di manifatture. Disposizioni generali, Copia della lettera del delegato apostolico di Perugia al segretario per gli affari di Stato interni, 7 giugno 1836.

38 Ivi, Lettere del gonfaloniere di Gualdo Tadino, 21 marzo 1836, e del governatore di Nocera al delegato apostolico di Perugia, aprile 1836.

39 Ivi, Lettera del gonfaloniere di Foligno al delegato apostolico di Perugia, 27 maggio 1836.

40 Galli 1840, p. 122-123.

41 Ivi, pp. 353-372.

42 ASA, ADAA, b. 321, Lettera della Camera primaria di commercio, arti e manifatture al delegato apostolico di Ancona, 9 marzo 1847.

43 Francesconi 1872, p. 356-357.

44 ASA, ADAA, b. 320, Nota informativa allegata alla copia della lettera del delegato apostolico di Ancona al camerlengo, 24 luglio 1824.

45 In particolare, su corporazioni, confraternite e università romane, si veda Travaglini 1992 ; Travaglini 1998 ; Travaglini 1999.

46 ASR, Camerale II, Arti e mestieri, b. 34, Dichiarazione del perito Giuseppe Orbicciani sul prezzo degli stracci resa in data 29 settembre 1773, in Illustrissimo Domino Finocchietti Romana pro Universitate Scrutariorum Urbis, L, Summarium 30, Roma, Typis Lazzarini, 1781.

47 Ivi, Cartiere (1775-1866), b. 1, f. 1787. Vatteone Giov. Battista, Promemoria inviato da Tommaso De Sanctis e dall’Università de’ stracciaroli al cardinale camerlengo, sd. [1787].

48 Ivi, Arti e mestieri, b. 34, Esposto dell’Università de’ ferravecchi e stracciaroli di Roma inviato a Mons. Dugnani, uditore del camerlengo, sd. [1777].

49 Ivi, Illustrissimo Domino Millo Romana Pretii Scrutorum pro Ill.mo e Exc.mo D. Don Livio Odescalco Duce Brachiani contra Universitatem Fabrorum Ferri Veteris potius nonnullos nomine dictae Universitatis, Roma, Typis Lazzarini, 1782.

50 Ivi, Esposto inviato dall’Università de’ ferravecchi e stracciaroli di Roma a Pio VI, 23 giugno 1793.

51 Caffiero 2012, p. 296-300.

52 ASR, Camerale II, Arti e mestieri, b. 34, Nuovo chirografo approvativo della Concordia fatta tra l’Ill.mo Sig. Luigi Lazzarini e l’Università de’ ferravecchi e stracciaroli di Roma, 25 novembre 1795.

53 Ivi, Rescritto SS.mo a favore degli individui dell’Università de’ ferravecchi e stracciaroli per gli atti del nardi segretario di Camera, 8 novembre 1814.

54 Kolega 1997.

55 In particolare si veda il caso toscano descritto in Maitte 2002.

56 Galli 1840, p. 310.

57 ASP, ADAP, b. 511, f. 1818. Stracci, Perugia, Lettera del gonfaloniere di Passignano al delegato apostolico di Perugia, 9 marzo 1817.

58 Bonelli 1961, p. 138-140.

59 ASA, ADAA, b. 320, Lettera del delegato apostolico di Pesaro a quello di Ancona, 20 aprile 1825.

60 Ivi, b. 321, Lettera del soprintendente doganale di Ancona al delegato apostolico della città,  

61 Ivi, b. 318, Copia della lettera del delegato apostolico di Ancona al camerlengo, 3 marzo 1823.

62 Ivi, b. 320, Lettera del commissario speciale della R.C.A. al delegato apostolico di Ancona, 10 marzo 1826 ; Copia della lettera del delegato apostolico al giudice fiscale di Ancona, 23 febbraio 1826.

63 Ivi, Lettera del soprintendente doganale al delegato apostolico di Ancona, 14 aprile 1825.

64 Per queste riflessioni si rimanda, ancora, a Prodi 2009. Sull’eredità medievale e moderna del giusto prezzo, in riferimento al particolare assetto politico dello Stato pontificio, anche se riguardano il sistema annonario, si vedano i seguenti saggi : Martinat 1999 ; Martinat 2004 ; Martinat 2008 ; Martinat 2010.

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Para citar este artículo

Referencia electrónica

Augusto Ciuffetti, «Il commercio degli stracci da carta nello Stato pontificio nei secoli XVIII e XIX tra politiche economiche e pratiche mercantili»Mélanges de l’École française de Rome - Italie et Méditerranée modernes et contemporaines [En línea], 127-1 | 2015, Publicado el 15 junio 2015, consultado el 29 marzo 2024. URL: http://journals.openedition.org/mefrim/2161; DOI: https://doi.org/10.4000/mefrim.2161

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Autor

Augusto Ciuffetti

Dipartimento di scienze economiche e sociali dell’Università Politecnica delle Marche - a.ciuffetti@univpm.it

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